Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 8102
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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Massime1

Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel 'gettare cose', ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di 'cose' necessita di un'esplicita previsione normativa.

Commentario1

  • 1Rischio elettrosmog: per la chiusura delle radio non bastano le lamentele dei cittadini
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 23 aprile 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 8102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8102
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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