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30 luglio 1986
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19 aprile 2001
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11 febbraio 2018
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Art. 8. 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l' articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. (5) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 , come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale".
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l' articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. (5) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 , come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale".
Commentari • 4
- 1. Competenze delle provincehttps://www.brocardi.it/ · 13.912579
[…] Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. 5. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 12/04/2011, n. 339Provvedimento: […] Risulta infatti fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in tal senso sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella propria memoria del 23 febbraio 2011 e successivamente ribadita nella memoria del 24 febbraio 2011, secondo cui con l'atto impugnato il Ministero non ha adottato l'ordinanza cautelare prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge numero 349/1986, ma si è limitato ad emettere una mera diffida, atto privo di natura provvedimentale e inidoneo a ledere immediatamente e direttamente gli interessi della ricorrente.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- ordinanza cautelare·
- diffida·
- art. 8 legge 349/1986·
- risarcimento danni·
- valutazione impatto ambientale·
- sospensione lavori·
- autorizzazioni·
- eccesso di potere·
- spese di giudizio