Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività (in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art.674 cod, pen. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1999, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 13.10.1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.5592
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N.20332/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di ES LU e LC CI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 13.4.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
A seguito di indagini svolte al fine di accertare l'esistenza di fenomeni di inquinamento da campi elettromagnetici;
e acquisito (tramite analisi peritale) che dal radioripetitore posto alla sommità del trampolino di lancio coll'elastico, collocato nel parco Acqualandia di Jesolo, gestito dal AR e dal ET, emanavano valori al vertice superiori a quelli normativamente consentiti, il P.M., ipotizzando che l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici come sopra prodotti concretizzasse ipotesi di reato ex artt. 674 o 675 c.p., chiedeva il sequestro preventivo l'impianto, che il G.I.P. circondariale denegava, con ordinanza 16.3.1999. Su appello del P.M., il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. - col provvedimento di cui in epigrafe confermava quello impugnato.
Rilevava anzitutto il Tribunale che era perplessa la configurabilità delle fattispecie criminose sopra indicate, in relazione alla classificabilità come "cose" dei campi elettromagnetici;
nonché alla individuabilità di una molestia che non fosse fisicamente percepibile, a prescindere dalla prodromi cità di una vera e propria malattia. Indubbiamente, quando un organismo interagisce con un campo elettromagnetico, il suo equilibrio ne viene perturbato, ma ciò non si traduce automaticamente ne' in un effetto biologico apprezzabile nè tanto meno in un effetto sanitario;
e infatti, solito il primo profilo occorrerebbero variazioni morfologiche o funzionali a carico di strutture di livello superiore, e sotto il secondo occorrerebbe un danno, ovvero il superamento dei limiti di efficacia dei meccanismi di adattamento dell'organismo, dovendosi poi individuare i tempi di esposizione, che solo quando attingono a livello acuto (non riscontrabile nella vita quotidiana in relazione ne ai campi elettromagnetici a radiofrequenza possono provocare situazioni sanitariamente rilevanti. E la stessa consulenza tecnica del P.M. argomentava in termini di improbabilità al riguardo. Quanto poi al superamento dei limiti posti da una legge regionale, non si potevano considerare come indici positivi di pericolosità, ma come dati di valenza negativa, segnando cioè livello inferiore di innocuità; a tacere del fatto che una normativa di carattere locale potesse fissare livelli il cui superamento determinava l'insorgere dell'ipotesi di reato. E d'altra parte, le caratteristiche di altezza della struttura di cui si chiedeva il sequestro, in raccordo con quella raggiunta dal pubblico, collocavano il campo di esposizione ad un livello inferiore a quello indicato come pericoloso. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.M., denunciando vizio della motivazione e violazione di legge. L'esclusione dell'applicabilità al caso di specie delle previsioni contravvenzionali contenute negli artt. 674 e 675 c.p., non era giuridicamente fondata. L'elemento materiale della prima ipotesi contenuta nell'art. 674 (gettare o versare cose) particolarmente per quanto concerne il "gettare" è di ampia portata e non ne sono prefissate le modalità, cosicché vi era ricomprensibile l'emissione di onde magnetiche attraverso impianti del genere qui contemplato. Nè pareva che non potessero qualificarsi come "cose" (termine, questo, utilizzato dal legislatore con voluta genericità) i campi elettromagnetici, visto che il requisito principale appariva l'attitudine ad offendere, imbrattare o elettromagnetica ha una sua fisicità, essendo suscettibile di misurazione e utilizzazione. E poiché studi recenti avevano individuato la pericolosità del cosiddetto inquinamento elettromagnetico, l'effetto - giuridicamente rilevante - dell'"offendere" poteva ravvisarsi tanto nel all'integrità fisica, quanto in quello del decoro personale, cioè nell'attitudine a cagiona lesioni, ma ancor più a determinare una molestia, ovvero una situazione di disagio e turbamento della persona. Dovendosi, poi, tenere conto, che l'ipotesi criminosa in esame ha natura di pericolo e non di danno, sostanziandosi quindi dell'astratta idoneità alla provocazione delle conseguenze normativamente previste.
In alternativa, appariva configurabile la contravvenzione all'art.675 c.p., sulla peraltro l'ordinanza impugnata aveva taciuto. Una
volta, infatti, accettato che i campi elettromagnetici possano definirsi "cose", la posizione di apparecchiature che le generano non aveva rilevanza scriminante rispetto alla sospensione pure prevista dalla norma;
e infatti entrambe le ipotesi apparivano compatibili con la fattispecie, provenendo le emissioni da strutture collocate in posizione dominante rispetto al suolo. Cosicché si profilava la possibilità di un contatto dei campi elettromagnetici con le persone.
Il ricorso - che sotto il profilo del denunciato vizio della motivazione sarebbe inammissibile, come richiesto dal P.G. di udienza, giacché avverso le ordinanze di riesame del sequestro preventivo è ammesso solo il ricorso, per violazione di legge, per il combinato disposto degli artt. 324 e 325 c.p.p. (cfr. Sez. III, 4.6.1997, n. 3808) è infondato per gli altri aspetti del suo contenuto.
Può intanto osservarsi che il sequestro preventivo puo essere disposto solo in relazione a cose pertinenti al reato, per impedirne la protrazione o l'aggravamento, o l'agevolazione alla commissione di altri reati, secondo la previsione dell'art. 321 c.p.p.; occorre dunque che la richiesta di tale misura prospetti l'esistenza del "fumus commissi delicti", ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato - che è cosa diversa dalla ricorrenza di indizi di colpevolezza, ma deve, in ogni caso, riferirsi ad ipotesi penale certa (cfr. Sez. I, 25.3.1997, n. 2396). Nel caso in esame - singolarmente - il P.M. aveva chiesto il sequestro ipotizzando alternativamente la violazione dell'art. 674 o dell'art. 675 c.p. cosicché potrebbe già rilevarsi che manca uno degli elementi giustificativi della richiesta, visto che sarebbe incerta la tipologia del rapporto pertinenziale.
Col suo ricorso, il P.M. lamenta che il Tribunale del riesame non abbia motivato relativamente alla contravvenzione all'art. 675 c.p.;
doglianza che, per le ragioni inizialmente esposte, è inammissibile. Quanto alla fattispecie alternativa, sarebbe ultronea ogni considerazione che, sulle orme del diffuso ricorso, prescindesse (per esaminare gli elementi costitutivi del reato, a cominciare dal concreto di cosa, per passare poi allo scrutinio degli elementi materiali della fattispecie e al controllo della rispondenza al paradigma normativo della condotta) dalla constatazione che - siccome lealmente ammette il ricorrente nella parte introduttiva della sua impugnazione - non v'è alcuna certezza della nocività, intesa in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge, dei campi elettromagnetici in questione. Nel ricorso si dà atto degli studi scientifici correnti e della non definitività delle loro conclusioni.
Si tratta, come è evidente, di un dato conoscitivo essenziale, giacché, seppure è vero che l'art. 674 c.p. disegna un reato di pericolo oltre che di danno, ciò che manca nella fattispecie è la prova della idoneità delle denunciate emissioni a provocare una delle conseguenze previste dal legislatore.
Di più: nel caso in esame - e il ricorso non tratta per nulla tale aspetto - la consulenza tecnica già esperita offre anche considerazioni in fatto che, comunque, in relazione allo stato dei luoghi e alla caratterizzazione della presenza di persone negli stessi, portano ad escludere il configurarsi di una situazione di pericolo.
Appare quindi corretta la valutazione finale dell'ordinanza impugnata, secondo la quale non ricorrono nella fattispecie le condizioni normative per l'emissione della misura cautelare richiesta.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999