Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 1
In materia di esame testimoniale, il "thema probandum", anche con riguardo alla controprova, è quello fissato, a priori, con la capitolazione, implicita o esplicita, delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame, e non può perciò essere definito, a posteriori, dalle domande in concreto poste dalla parte richiedente, che potrebbe artatamente cambiare la tematica probatoria o limitare l'ambito del controesame. (Nella specie, essendo intervenuto l'annullamento nella sentenza di merito con rinvio ad altra Corte di Appello perché procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen. per risentirle in contestazione sulle dichiarazioni rese in precedenza in ordine alla penale responsabilità degli imputati, nel giudizio di rinvio era stata richiesta l'audizione di tali persone senza indicazione specifica delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame; la Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero implicitamente desumibili dalle indicazioni contenute nella sentenza rescindente e che pertanto il thema probandum concernesse proprio la penale responsabilità degli imputati, ritenendo perciò ammissibili domande su tale argomento poste dal Pubblico Ministero in sede di controesame, a nulla rilevando che la parte richiedente si fosse limitata a domande genericamente concernenti la credibilità dei dichiaranti e perciò non coinvolgenti il contenuto degli addebiti mossi agli imputati).
Commentario • 1
- 1. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2000, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNELLO DELLA PENNA Presidente del 19/10/2000
1. Dott. LUIGI VAROLA Consigliere SENTENZA
2. Dott. MICHELE BESSON Consigliere N. 1024
3. Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SECONDO CARMENINI rel. Consigliere N. 3647/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) SI AL, n. a MO il 16/9/1938
2) DA PP, n. a MO il 10/3/1960
3) FO IA, n. a MO il 5/11/1945
4) LA RA, n. a MO il 18/7/1950
5) AN PP, n. a Belmonte Mezzagno il 30/1/1955 6) CO NO, n. a MO il 12/5/1952
7) CO TR, n. a MO il 23/11/1940
avverso la sentenza 27/7/99 della Corte di Appello di MO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott mario Favalli, che ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di TO TR, limitatamente ai capi B) e D) e nei confronti di TO TA, limitatamente al capo D); il rigetto nel resto;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
udito il difensore presente, avv. GI Scozzola, per TA TO e TR TO, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
RE OS, GI TI, IA FO, AF AT, IP LO, TA TO, TR TO e OB EN furono giudicati, con altri imputati, dal Tribunale di MO, che emise sentenza in data 8.1.1996; nonché, in grado di appello, da due diverse Sezioni della Corte territoriale palermitana: la prima sentenza del 20.12.1996, invero, fu annullata, con rinvio, dalla VI Sezione Penale di questa Corte (sentenza n. 3091/99 del 18.1.1999), mentre la conseguente sentenza è stata emessa il 27.7.1999. Prima di una dettagliata esposizione della situazione processuale, è opportuno indicare brevemente il quadro dei reati per i quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli;
va fatto presente che questo Collegio, con ordinanza in pari data 19.10.2000, ha disposto la separazione ("stralcio") della posizione di OB EN, sicché la disamina non terrà conto di questo ricorrente.
1) SI AL: capo U) art. 73 dpr 309/90, qualificato come reato ex art. 71, co. 1, L. 684/1975, dalla Corte di Appello, pena ridotta;
2) DA PP e 3) FO IA: capo I) artt. 81, 110 c.p., 71 co. 1, 74 co. 1 n. 2 e co. 2, legge 685/1975; reati unificati dalla continuazione;
conferma;
4) LA RA: capo F) artt. 71 co. 1, 74, co. 1 n. 2 e co. 2;
capo G) artt. 81 c.p., 71 co. 1, 74, co. 2 L. 685/75; conferma;
5) AN PP: capo E1) art.71 co. 1 L. 685/75; conferma;
6) CO NO e 7) CO TR: capo A) art. 75 co. 1 L. 685/75 (reato di partecipazione); capo B) artt. 81 c.p., 71 co. 1., 74 co. 1 n. 2 e co. 2 L. 685/85; capo D) art.73, co. 1 dpr. 309/90 (limitatamente alla detenzione e cessione di cocaina, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità); unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p.; conferma. La sentenza impugnata ha deciso, come si è detto, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, che aveva annullato la precedente sentenza della stessa Corte di Appello del 20.12.1996. L'annullamento è stato determinato dalla nota questione relativa all'art. 513 c.p.p., risolta dal Giudice delle leggi con la sentenza 361/98, la quale, fra l'altro, impedisce di desumere elementi probatori dalla lettura delle dichiarazioni predibattimentali, rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (com'è successo nel caso di specie;
v. sent. Cass. VI Pen. pag. 30).
La VI Sezione, invero, ha rilevato che "la Corte territoriale ha fondato il suo giudizio di colpevolezza degli imputati, acquisendo come elementi di prova le dichiarazioni del collaborante Lo OR - che, in dibattimento, si era avvalso della facoltà di non rispondere - le quali si intrecciano con quelle del IN e talora con quelle dei LO, riscontrandosi reciprocamente ad avviso del giudice del merito, il quale le ha quindi considerate interdipendenti e inscindibili ai fini del proprio convincimento. Ne discende che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lo OR ... alla luce del disposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. ... non consente di pervenire ad un giudizio di concludenza probatoria" (v. sent. Cass.pag.32). La prima sentenza della Corte di merito è stata, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di MO, "affinché proceda, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. per risentirle in contestazione sulle dichiarazioni dalle stesse rese in precedenza sui fatti concernenti la responsabilità dei suddetti ricorrenti, con la conseguenza che qualora dette persone nuovamente rifiutino o, comunque, omettano in tutto o in parte di rispondere su tali fatti già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni, la Corte territoriale proceda, in mancanza di consenso degli imputati alla utilizzazione, all'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni stesse, nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4 c.p.p." Preliminarmente va rilevato che l'avviso della data della presente udienza, quanto all'avv. Petronio, difensore del LO, è stato notificato al portiere, il quale lo ha regolarmente sottoscritto;
la mancata allegazione agli atti della successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 157, comma 3, c.p.p. non è di per sè motivo di nullità stante il principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 CPP in quanto non espressamente previsto da nessuna norma;
l'art. 171 c.p.p., alla lett. g), invero, proprio con riferimento al terzo comma del citato art. 157, commina la nullità soltanto per il caso di mancata sottoscrizione del portiere.
Ciò chiarito, prima di procedere alla valutazione delle singole posizioni, è opportuno, per ragioni di ordine logicosistematico, iniziare la trattazione, individuando e raggruppando le tematiche comuni ai vari ricorsi. Questa modalità espositiva consente di focalizzare l'attenzione sui punti rilevanti, sottoposti dai ricorrenti al vaglio di legittimità di questa Corte, sfrondati delle situazioni di mero fatto.
Un dato è fuori discussione ed è stato esplicitamente indicato dalla stessa Corte palermitana: le propalazioni dei collaboranti Lo OR VI e IN IO costituiscono l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti della maggior parte dei prevenuti, pur coi vari riscontri di volta in volta indicati. Ciò posto, si possono individuare, nei motivi, di ricorso quattro filoni principali, che aprono altrettante tematiche: 1) motivi che tendono ad evidenziare violazioni procedurali, le quali renderebbero inutilizzabili le dichiarazioni dei pentiti, specie del Lo OR;
2) motivi che sollevano questioni di illegittimità costituzionale;
3) motivi che attengono più strettamente alla valutazione delle prove ed ai vizi di motivazione;
4) motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.
Nell'ambito del primo filone, il nucleo fondamentale delle doglianze si appunta avverso le ordinanze della Corte di appello dell'11 e del 30.6.1999 e la conseguente sentenza, là dove avrebbero violato il principio del contraddittorio nell'acquisizione probatoria (esame del Lo OR). Secondo i ricorrenti, il Lo OR fu citato solo su richiesta della difesa, mentre nessuna istanza aveva avanzato la pubblica accusa.
Si sostiene, in buona sostanza, che il rappresentante della pubblica accusa, con l'avallo della Corte, ha effettuato l'esame di un imputato di reato connesso, del quale non aveva chiesto la citazione, in violazione del principio, secondo cui il thema probandi è di stretta competenza della parte richiedente. Il motivo viene sviluppato soprattutto nei ricorsi di TI, FO, LO e dei due TO.
Questo motivo comune si puntualizza come violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 507, 210, 468, 495 e 513 c.p.p. (oltre che 125, 192, 546 e 603). Si fa rilevare che la sentenza di annullamento prescriveva che la Corte di merito procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. per risentirle in contestazione. Da ciò discenderebbe che la parte autorizzata alle eventuali contestazioni poteva essere soltanto quella che aveva richiesto la citazione (ric. TI, ric. FO). Si lamenta che il P.G. ha avuto la possibilità di controesaminare il Lo OR su temi differenti dall'oggetto dell'esame (ric. TO). Al motivo testè illustrato si ricollega quello contenuto nel ricorso del LO, che sostiene la violazione dell'art. 628, comma 2, in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, la Corte palermitana avrebbe continuato ad utilizzare le dichiarazioni del Lo OR rese in fase di indagini preliminari e mai contestate da alcuna delle parti nel corso del nuovo esame svoltosi durante il giudizio di rinvio.
Gli imputati TO, infine, sostengono anche la violazione degli artt. 191, 426 lett. d), 646 lett. c), CPP, 146 e 147 bis disp. att., per il fatto che il Lo OR sarebbe stato esaminato a distanza col sistema della video-conferenza, senza che ne ricorressero le condizioni soggettive.
Nell'ambito del secondo filone, si colloca l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p., nella parte in cui essi si pongono in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nuova formulazione (ric. LO). La violazione della Carta fondamentale riguarderebbe la parte in cui le dette norme di rito non prevedono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie de relato, rese dai collaboranti o dai testimoni in genere. Ad avviso del ricorrente verrebbe meno la possibilità di configurazione e verifica dell'accusa, con violazione del diritto di difesa e di parità tra le parti.
Nell'ambito del terzo filone (vizi nella valutazione delle prove e nella motivazione in generale), si collocano la maggior parte dei motivi specifici dei singoli ricorrenti, dovendosi, per altro, sottolineare che la contestazione comune riguarda l'attendibilità e genuinità dei propalanti e la ritenuta assenza di circolarità della prova. Tali motivi vanno così, brevemente, riportati. IL SI assume che l'iter logico seguito dal giudice di appello è inaccettabile, perché fonda il giudizio di colpevolezza soltanto sulle propalazioni accusatorie rese da Lo OR e IN, senza ulteriori elementi di riscontro e senza un effettivo vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca dei chiamanti in correità;
nonché senza una verifica della univocità, concordanza e non contraddizione delle propalazioni.
IL DA sostiene l'incongruità della motivazione che attribuisce rango di elemento di certezza individualizzante ad un'annotazione rinvenuta sul c.d. libro mastro dei ON ("per fida").
Anche questo ricorrente deduce il malgoverno delle norme processuali regolatrici dell'istituto della prova con particolare riferimento alle valutazioni in ordine ai concetti di convergenza del molteplice, di riscontro esterno, di attendibilità e di specificità. IL FO lamenta la violazione dei principi giuridici che regolano la valutazione della chiamata in correità, sotto il profilo dell'omessa valutazione della personalità del Lo OR dell'incostanza delle sue dichiarazioni, dell'inattendibilità intrinseca del IN e della mancanza di riscontri individualizzanti.
Anche il LA attacca la sentenza sotto il profilo della illogica valorizzazione delle chiamate in correità di Lo OR e IN. IL AN, oltre le obbiezioni già riportate, svolge un ampio esame di merito delle risultanze processuali, viziate, a suo dire, dalla violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. "travisamento dei fatti e per carenza di motivazione", "inattendibilità generale ed intrinseca" del IN (il quale, per altro, si è sottoposto all'esame senza che nessun verbale sia stato prodotto ex art. 513 c.p.p. nel corso del dibattimento di primo grado) e del Lo OR, per
"divergenza del molteplice". Lamenta, infine, la mancata ammissione di prova decisiva, sotto il profilo del rigetto della richiesta di perizia psichiatrica sul Lo OR.
CO NO e CO TR prospettano analoghe questioni sulla dubbia attendibilità del Lo OR, anche sotto il profilo della sua salute mentale e sulla metodologia, in genere, seguita nella valutazione delle prove.
Nell'ambito del quarto filone (trattamento sanzionatorio lato sensu) vanno annoverate, infine, le doglianze contenute nei ricorsi TI, FO, LO, TO.
In particolare, e per finire, TI lamenta la motivazione solo apparente in ordine alle doglianze specifiche sull'entità della pena, sulla quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, sulla denegata concessione delle attenuanti generiche;
FO svolge rilievi sulla ritenuta aggravante ex art. 74, comma 2, L. 685/75 e sul diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.; LO si duole che non gli siano state riconosciute le attenuanti generiche, che non gli sia stato inflitto il minimo della pena e che gli siano state date pene accessorie (sospensione patente ed interdizione p.u. per tre anni); gli TO non comprendono la configurazione dell'aggravante dell'ingente quantità e la negazione delle generiche.
Così delineate le questioni dedotte ed i punti da decidere, si procederà di seguito alle disamine specifiche dei singoli argomenti. Motivi di ricorso. Primo filone tematico.
Lineamenti dell'istituto del controesame.
Come si è già detto, il nucleo centrale della doglianza sta nell'assunto che il P.G. avrebbe introdotto, in sede di controesame (in specie di un propalante), tematiche nuove e diverse rispetto a quelle della difesa, pur non avendolo indicato come proprio testimone.
A ben vedere i ricorrenti non specificano con chiarezza quali sarebbero i contenuti del controesame, come ammesso, i quali avrebbero irregolarmente inciso sulla parte motivazionale della sentenza concernente la loro affermazione responsabilità penale. Vengono, tuttavia coinvolte problematiche di ordine generale, tendenti a travolgere l'intera acquisizione probatoria relativa al controesame del Lo OR.
La tesi, che sembra enucleabile dalle doglianze difensive, può essere così esposta sinteticamente: il Lo OR fu citato soltanto a richiesta dei difensori e non anche dal P.G.; nel corso della rinnovazione del dibattimento in grado di appello, quale giudice di rinvio, i difensori si limitarono a rivolgere domande di ordine generale, piuttosto attinenti alla credibilità del dichiarante che al contenuto degli addebiti degli imputati;
di conseguenza il controesame del P.G. non poteva non essere svolto solo ed esclusivamente sugli argomenti che avevano formato oggetto dell'esame.
Posta in questi termini, la tesi non è corretta.
È opportuno subito puntualizzare i dati obbiettivi, processualmente emergenti: 1) si trattava di un giudizio di rinvio, incanalato obbligatoriamente nell'alveo tracciato dalla sentenza di annullamento;
2) in forza di questa sentenza, la Corte del rinvio doveva procedere "a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate nell'art.210 c.p.p., per risentirle in contestazione sulle dichiarazioni dalle stesse rese in precedenza sui fatti concernenti la responsabilità dei suddetti ricorrenti"; 3) la richiesta fu fatta dalle difese degli imputati;
4) detta richiesta di ammissione della prova non indicava circostanze specifiche sulla quali avrebbe dovuto essere sentito il Lo OR (v. trascriz. Verbale ud. 11.6.1999, pag. 128).
Il quadro così delineato consente di pervenire a conclusioni precise, sulla base dei principi che presiedono la materia, applicabili al processo che ne occupa.
Il principio generale dettato dall'art. 468 c.p.p. pone alle parti istanti l'obbligo di indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame; tale principio ha la preminente finalità di tutelare le parti processuali dall'eventualità che vengano introdotte prove a sorpresa, nonché di consentire loro di predisporre un efficace linea di difesa, se del caso anche attraverso la tempestiva richiesta della prova contraria. Nel contempo ha la finalità di consentire al giudice di adottare i provvedimenti più opportuni per la celebrazione di un dibattimento corretto, esaustivo, ma non ridondante.
La costante giurisprudenza di questa Corte, per altro, è nel senso di ritenere che l'indicazione specifica non è necessaria quando la richiesta di audizione consenta di individuare in modo inequivoco la tematica che la parte deducente intenda proporre nell'istruttoria dibattimentale (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, sent. 10504/99, Cola RV 214444). Ciò è possibile, ad esempio, quando vi siano delle indicazioni per relationem, ovvero il nominativo del teste sia associabile palesemente ad una o più circostanze descritte nelle imputazioni.
Nel presente caso si combinano due elementi specifici: le parti chiedenti non avevano prodotto un articolato specifico, ma la traccia era stata segnata dalla sentenza di questa Corte (VI Sezione), si che era chiaramente ricavabile che Lo OR doveva essere sentito, in contestazione, sulle dichiarazioni rese in precedenza in merito ai fatti concernenti la responsabilità penale dei ricorrenti. A questo punto è d'obbligo ricordare un altro principio fissato dal codice di rito, quello di lealtà e correttezza (il giudice deve garantire, fra l'altro la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, art. 499, comma 6, c.p.p.). La lealtà e correttezza si devono estrinsecare non soltanto in sede di assunzione delle prove, ma anche ab origine nel momento propositivo ed introduttivo dei mezzi di prova.
Discende da queste considerazionì l'ulteriore principio che il thema probandum, anche riguardo alla controprova, è quello fissato con la capitolazione esplicita o implicita delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame, non già, a posteriori, sulle domande in concreto proposte dalla parte richiedente, la quale potrebbe in tal modo artatamente cambiare la tematica probatoria in corso d'opera. La Corte territoriale, nelle ordinanze e nella sentenza impugnate, si è correttamente attenuta a questi principi, si che le relative motivazioni sono esenti da censure. Essa, invero, aveva acutamente rilevato che "la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ha sancito espressamente e con chiarezza il principio secondo cui, una volta disposto a richiesta delle parti interessate l'interrogatorio del Lo OR, quest'ultimo doveva essere risentito in contestazione proprio ... sui fatti concernenti la responsabilità degli odierni imputati" (v. trascriz. ordinanza 11.6.1999, pag. 143). Il complesso delle considerazioni fin qui svolte consente di ritenere superati tutti i motivi variamente proposti dai ricorrenti e coinvolgenti le modalità di acquisizione delle dichiarazioni dei propalanti, in particolare del Lo OR;
non risulta, invero, ne' viene neppure prospettato che vi siano state violazioni dei principi di diritto testè enunciati, ispirati dal più generale principio del nostro ordinamento processuale che tende piuttosto alla ricerca della verità obbiettiva che non al soggettivo successo di una delle parti processuali.
Non risultano, infine, verificatesi;
ne' risultano, se del caso, eccepite tempestivamente;
ne' risultano configurare nullità espressamente sancite le asserite violazioni operate nell'assumere il Lo OR in video-conferenza senza che ne ricorressero le condizioni soggettive. In linea generale, poi, con riferimento al concetto di inutilizzabilità, va detto che un atto è inutilizzabile soltanto quando, nel porlo in essere, vengono violati specifici divieti previsti dalla legge con tale espressa conseguenza. Il secondo filone di doglianze riguarda le dichiarazioni accusatorie de relato, la cui utilizzazione viene lamentata e denunciata soprattutto dalla difesa del LO, quale contrastante con i precetti costituzionali del giusto processo. Questa difesa chiede che venga rimesso "innanzi la Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità degli artt. 192 e 195 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie de relato rese dai collaboranti o dai testimoni genere". Le doglianze e l'eccezione de qua non sono fondate.
La normativa applicabile al presente processo, per la parte indicata dai ricorrenti, appare toccata da violazioni delle regole del giusto processo, ne' sotto il profilo strutturale, ne' sotto quello temporale.
La regola, invero, che presiede all'acquisizione e valutazione della testimonianza (e in genere della dichiarazione) indiretta non è certo quella della sua acritica valenza, bensì quella di consentire, specie ad impulso di parte, un controllo di conoscenza (v. in specie, art. 195, 192, 210 c.p.p.). Al fondo di ogni valutazione v'è appunto il concetto di verificabilità che ha il suo sbocco, infine, nel generale principio del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta - critica e - della versione dei fatti da privilegiare.
È questa la cerniera del senso del processo: l'acquisizione di un patrimonio conoscitivo derivante dal flusso di informazioni, che pervengono dalle fonti probatorie espresse soprattutto ad impulso di parte, valutate dal giudice, che deve rendere conto del suo libero convincimento attraverso una motivazione adeguata, logica e conforme a diritto. Nè violazioni delle regole di rito, ne' contrasti con i precetti costituzionali si manifestano nel presente giudizio, nei sensi prospettati dai ricorrenti;
non risultano, per altro, specificati gli sbocchi negativi sull'impianto motivazionale della sentenza impugnata, ai quali avrebbe dato luogo l'asserita illegittimità costituzionale.
Va utilmente ricordato, infine, che si versa in tema di giudizio di rinvio, per il cui corso il giudice dell'annullamento aveva dettato le regole processuali più volte ricordate (risentire in contestazione le persone indicate dell'art. 210).
La terza categoria di doglianze è accomunata, nei vari ricorsi, dall'esposizione dei vizi nella valutazione delle prove e nella motivazione in generale, con particolare riferimento all'attendibilità e genuinità dei dichiaranti ed ai problemi connessi con tali tematiche.
Per concludere l'esame sulla metodologia seguita dal provvedimento impugnato e sulle questioni comuni e ricorrenti, è opportuno, quindi, definire brevemente i criteri ermeneutici e valutativi delineati dagli artt. 192, 195 e 210 c.p.p., applicabili alla specie, attesa l'importanza che in questo processo assumono gli apporti dei collaboratori di giustizia.
Non è compito di questo Collegio ripercorrere, passo dopo passo, le minuziose osservazioni e le specifiche riflessioni in fatto, elaborate dalla Corte di merito. Sarà sufficiente rilevare che detta Corte si è ispirata ai consolidati principi di seguito enunciati, conferenti all'epoca della decisione.
La chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo: 1) la credibilità del dichiarante, anche in relazione al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalla sue propalazioni, alle motivazioni dell'esternazione confessoria;
2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata.
Con riferimento alla tematica dei riscontri, essi possono essere costituiti anche da plurime dichiarazioni accusatorie, che devono presentare queste caratteristiche: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza, intesa come mancanza di pregresse collusioni fraudolente, da suggestioni o condizionamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni lui attribuite.
Un'ultima notazione pare, infine, opportuna: la precisione l'efficacia individualizzante dei riscontri non deve essere intesa in senso formalistico, quasi a pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Questa puntualizzazione introduttiva, di raccordo delle questioni più dibattute, rende più agevole la disamina delle singole posizioni, riguardo alle quali non è fuor di luogo rammentare che i vizi della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Giova, comunque, ribadire che la Corte territoriale ha dettagliatamente esaminato e risolto in senso positivo la qualità delle propalazioni, con speciale riferimento a quelle di Lo OR TO e di IN IO, sotto i molteplici profili del disinteresse (inteso come mancanza di malanimo;
nel concreto ha dato congrua spiegazione anche del rapporto Lo OR LO e della personalità del Lo OR); dell'autonomia, con conseguente mancanza di "circolarità" della prova;
delle dichiarazioni de relato, riguardo alle quali è, stato sottolineato che le fonti di riferimento sono stati gli stessi imputati ovvero persone inserite nell'ambiente criminale del traffico di stupefacenti;
della coerenza, specificità e precisione, nonché della costanza nel nucleo essenziale del narrato. Il tutto rafforzato dal rilievo che entrambi i collaboratori, nel muovere le loro accuse nei confronti dei prevenuti hanno fatto riferimento ad episodi criminosi, anche di notevole gravità, in ordine ai quali essi stessi hanno ammesso la loro personale partecipazione (autoaccusa); che entrambi sono profondamente inseriti nel contesto criminale di cui riferiscono. La Corte di Appello, quindi, correttamente ha tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti, comprese "le nuove dichiarazioni rese dal Lo OR nel corso del dibattimento di appello e della sopravvenuta inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese al P.M.". Ma una notazione su tutte merita, conclusivamente, una speciale sottolineatura: la sentenza di annullamento ha definito le posizioni dei coimputati CA ON, NT NO e HI ON, rigettando i relativi ricorsi, poiché ha ritenuto che la motivazione della sentenza, per la parte che li riguardava, manteneva un solido apparato probatorio, superava, cioè, la c.d. "prova di resistenza". Nel far ciò, la VI Sezione di questa Corte ha confermato il credito dato al LO e al IN ed ha, in linea di principio, ribadito il valore dei riscontri, delle dichiarazioni de relato, della convergenza delle propalazioni;
ed è proprio in questo alveo che scorre il contesto argomentativo della sentenza in esame. Con queste puntualizzazioni si può passare alla valutazione delle singole posizioni, che potranno, ora, essere trattate in modo rivolto all'essenziale.
1) SI AL
Il ricorso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione dei provvedimento impugnato, ripetendo, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico- giuridici.
Il ricorso, per lo più, implicherebbe una mera rilettura in fatto di taluni passaggi della sentenza impugnata.
Basterà osservare come il giudice di merito abbia evidenziato che le dichiarazioni accusatorie del Lo OR sono state riscontrate da quelle, egualmente attendibili e del tutto autonome, del IN, con significativi dati spazio-temporali riscontrabili (periodo di regime di semilibertà fruito dal OS, prestazione lavorativa presso un distributore di benzina Agip, tipo e, sostanzialmente, quantitativo di droga ecc.). La Corte, per altro, nella scrupolosa interpretazione delle risultanze processuali ha limitato nel tempo a contestazione ed ha ridotto la pena inflitta in primo grado. La decisione relativa al OS merita, quindi, conferma nel suo impianto;
si deve, tuttavia, rilevare che la Corte territoriale non ha modificato la portata della pena accessoria, in conseguenza della operata riduzione di pena;
solo entro questi limiti deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, stabilendosi che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere sostituita con quella temporanea, mentre la pena accessoria dell'interdizione legale deve essere eliminata.
2) DA PP
La trattazione delle varie questioni, fatta nella parte generale, assorbe molte delle lagnanze di questo ricorrente.
Nello specifico si può osservare che la Corte territoriale fornisce ampia considerazione motivazionale sui punti accusatori convergenti e sui riscontri, che non è d'uopo ripercorrere in fatto. Va, tuttavia, rilevata l'importanza che hanno, per questo come per altri imputati di cui si dirà, le annotazioni contenute nel c.d. "libro mastro della mafia", sequestrato nel covo di Via D'Amelio, in uso a ON Antonio.
Al riguardo la Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste ON IZ della Direzione Investigativa Antimafia, ha precisato che il "libro mastro" era il libro contenente la contabilità di ON ON, in relazione soprattutto alle attività illecite di estorsione e traffico di stupefacenti nelle zone di Arenella, Acquasanta e Resuttana, nel periodo che va dal dicembre 1988 (data della scarcerazione del ON) al 5-6 dicembre 1989 (data di alcuni giorni precedente l'irruzione nel covo di Via D'Amelio); che in tale libro vi erano dettagliati inventari contenenti, fra l'altro, data, tipo di droga, prezzo, nominativi ed annotazioni varie.
Ciò posto, in aggiunta ed a completamento delle prove a carico, la Corte palermitana spiega, con ragionamento immune da vizi logico- giuridici, il collegamento con l'imputato DA dell'annotazione contenuta sul libro mastro "per FIDA" e relativa alla vendita, da parte dei ON, di 10 kg. di cocaina;
collegamento operato sulla base delle specifiche indagini condotte all'epoca e delle considerazioni sviluppate dal giudice di merito.
Va, per ultimo, fatto presente che il TI è, talora, dai propalanti collegato, quale corriere di droga, al HI, il cui ricorso è stato rigettato dalla sentenza della VI Sezione. Infondata è pure la doglianza, per altro al limite della genericità, sul trattamento sanzionatorio, correttamente ispirato, invero, ai criteri indicati dagli artt. 133 e 62 bis c.p., con particolare riferimento (anche per il diniego delle attenuanti generiche) alla gravità oggettiva delle condotte criminali, ripetute nel tempo con compiti impegnativi, nonché ai precedenti specifici del prevenuto.
3) FO IA
Il ricorso del FO si articola su cinque motivi.
I primi due attengono a questioni già ampiamente trattate in diritto (violazione dell'art. 498 e conseguente pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lo OR;
violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.). Al riguardo è sufficiente sottolineare che la Corte territoriale specifica la posizione di questo ricorrente, dopo valutazione critica delle varie dichiarazioni accusatorie del Lo OR e del IN, come soggetto svolgente il compito di corriere della droga, con collegamenti, fra gli altri, sia con il TI, sia con il HI (dei quali si è già detto).
Il terzo e quarto motivo sono volti a contestare, in maniera per vero sintetica e tenuta sulle linee generali, il riconoscimento delle aggravanti. Sulle quali, però, la Corte di merito è del tutto esauriente, rilevando sia il numero delle persone, sia la quantità (mezzo chilo o un chilo per volta) dello stupefacente trattato.Il trattamento sanzionatorio (v. motivo), infine, è conforme a diritto ed al principio di adeguatezza, tenuto conto che a fronte di generiche contestazioni si è evidenziato, in sede di merito, il ruolo non certo secondario dell'imputato, unitamente ai suoi numerosi e gravi precedenti penali (rapina, detenzione e porto illegale di armi, ecc.).
4) LA RA
Con un unico motivo il ricorso lamenta vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico giuridici.
Il ricorrente lamenta il credito dato al Lo OR e al IN;
la mancanza di riscontri esterni ed individualizzanti e l'uso di elementi congetturali.
In realtà già la sentenza della VI Sezione penale di questa Corte, nell'esaminare la posizione di NO NT, per molti versi collegata alla presente, rigettava il ricorso sulla base delle "circostanziate dichiarazioni del IN che lo ha indicato come assiduo accompagnatore nelle cessioni di partite di stupefacente di AT AF, pur lasciando che fosse quest'ultimo ad occuparsi attivamente della cessione".
Alla credibilità di questo propalante accertata nel corso dello stesso processo, la Corte territoriale unisce una cospicua serie di altri elementi sia di specifica convergenza sul ricorrente (v. Lo OR), sia di generale credibilità dello stesso propalante, proveniente dal contenuto del "libro mastro".
La diffusa e particolareggiata trattazione dei fatti operata dal giudice del rinvio, in definitiva, si mostra ispirata ai consolidati principi giurisprudenziali di cui si è a lungo discusso in precedenza e non presta il fianco a censure in sede di legittimità. 5) AN PP
Il lungo e articolato ricorso del LO presenta doglianze in larga parte superate dalle precedenti argomentazioni. Così è per la denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p. e per il "travisamento dei fatti e carenza di motivazione", con particolare riferimento all'asserita inattendibilità del IN e del Lo OR, della "circolarità della prova" e della "divergenza del molteplice".
Nel ricorso sono riportati anche stralci di atti di causa. Ma va ribadito che il vizio motivazionale deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e che la Corte di legittimità non deve procedere ad un ulteriore giudizio di merito. Va, nel concreto, sottolineato che le valutazioni sui collaboranti sono già state oggetto di disamina critica e di approfondimento giurisprudenziale;
che la doglianze sopra riportate (circolarità, divergenze ecc.) erano già state proposte alla Corte di Appello e da questa motivatamente disattese;
che la stessa Corte ha esaminato con particolare attenzione gli elementi che potessero incrinare la soglia di genuinità delle propalazioni e li ha esposti criticamente con oculate osservazioni.
In buona sostanza la Corte di Appello ha delineato lo specifico quadro probatorio a carico del LO, derivante dalle dichiarazioni accusatorie del IN e del Lo OR, "entrambe intrinsecamente attendibili ed entrambe convergenti nell'indicare il LO come soggetto che aveva instaurato, con lo stesso IN, rapporti illeciti inerenti al traffico di stupefacenti";
ha ricordato che il IN ha esattamente individuato l'imputato con il suo nome e cognome sin dalla fase delle indagini preliminari, "come può evincersi dal verbale delle dichiarazioni rese al P.M. in data 15.4.1994, "acquisito agli atti in quanto utilizzato per le contestazioni"; ha evidenziato le convergenze anche sull'attività svolta dall'imputato (titolare di un garage). Quanto alle altre doglianze, la Corte territoriale ha tenuto conto, nella sua attività decisionale, degli elementi legittimamente acquisiti al processo. da ultimo delle dichiarazioni del Lo OR risentito in sede di rinvio, con modalità si è già detto del tutto legittime, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.
V'è, poi, una doglianza relativa "a mancata ammissione di prova decisiva".
Con detto motivo, in realtà, "si impugna l'ordinanza 7.7.1999, con cui veniva rigettata la richiesta di perizia psichiatrica sul Lo OR e la sentenza, nella parte in cui ... afferma che non sono emersi elementi idonei a far dubitare della capacità d'intendere e di volere del Lo OR ... (ed afferma che) la mania di persecuzione non incide sulla sua attendibilità intrinseca".
In realtà non si tratterebbe di prova in senso proprio, in quanto i fatti oggetto di prova sono quelli che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (art. 187 c.p.p.); in questo caso si richiede una perizia psichiatrica, senza per altro addurre una specifica malattia ("non sono ammesse perizie per ... stabilire le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", art. 220 c.p.p.), per accertare l'attendibilità soggettiva di un chiamante in correità (o di un testimone); i motivati provvedimenti della Corte di Appello non comportano violazioni di legge, ne' mancata assunzione di prova decisiva e non sono censurabili in sede di legittimità. Altrettanto incensurabili sono il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio nel suo complesso (anche riferito alle pene accessorie), atteso che è stata fatta congrua e corretta applicazione dei criteri indicati dagli artt. 133 e 62 bis c.p. 6) CO NO e
7) CO TR
Una prima carte dei motivi del ricorso congiunto di questi due imputati è assorbita dalle contestazioni circa il "controesame" del Lo OR effettuato dal P.G. ed il suo esame a distanza col sistema della video conferenza. Un'altra parte entra nel merito ed inoltre contesta la mancata effettuazione di una perizia psichiatrica sul Lo OR;
ed ancora si specificano le doglianze di inattendibilità, mancata sovrapponibilità, circolarità della notizia, con riferimento a vari punti in fatto.
Al riguardo, oltre a richiamare i noti principi già trattati, è sufficiente osservare:
1) che dalle dichiarazioni del Lo OR secondo l'opinione della Corte territoriale, correttamente motivata - emergono lo stabile inserimento dei fratelli TO in un vasto traffico di stupefacenti, svolgentesi tra AN e MO (da loro il propalante acquistava un chilo di cocaina al mese), nonché i connotati della loro attività (v. sentenza pag.111 ss.); vengono indicati i soggetti che si rifornivano di droga presso gli odierni imputati;
il nome del soggetto (HI) incaricato di trasportare la cocaina a AN, precisando al riguardo il mezzo (un furgone) usato per il trasporto (la condanna del HI è stata definitivamente confermata dalla VI Sezione penale, sulla base delle accuse del IN, che ne aveva sentito parlare da TO TR e Lo OR, riscontrate dal possesso, appunto, di un furgone rosso);
2) che sono stati evidenziati i punti di coincidenza tra le dichiarazioni del Lo OR e quelle del LO, con particolare riferimento alla "circostanza, di indubbio rilievo, della frequentazione del giardino (nella materiale disponibilità di TA TO) da parte del latitante NN e di diversi altri esponenti mafiosi";
3) che vi è coincidenza nei riferimenti sull'organizzazione del traffico di stupefacenti nel medesimo spazio geografico (zona milanese), che ha visto il personale coinvolgimento dei collaborante IN in diverse spedizioni di eroina effettuate dai fratelli TO;
4) che sono state riferite cessioni di droga dai due imputati direttamente ai due collaboranti;
5) che è emerso il coinvolgimento degli TO nella medesima associazione facente capo ai ON e al Di Trapani;
6) che la conferma dell'esistenza dell'organizzazione è ricavabile dal citato "libro mastro" (la Corte di merito spiega che, essendo ivi annotati i nomi degli acquirenti della droga, non erano annotati i nomi dei partecipi all'organizzazione).
Queste sintetiche e non esaustive indicazioni degli elementi a carico degli imputati vogliono solo dare conto del minuzioso vaglio effettuato dalla sentenza impugnata e della disamina critica delle risultanze, svolta affrontando e risolvendo con logica congruità le non significative discrasie, possibili in una congerie così elevata di dati;
nonché soffermandosi sulle tematiche della genuinità e non circolarità delle propalazioni. Nel complesso l'impianto motivazionale sia quanto all'accertamento delle responsabilità, sia quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, come circostanziati (compresa la riconosciuta aggravante) regge al controllo di legittimità e si mostra in linea con consolidati principi e con la necessaria consequenzialità logica.
Incensurabili, infine, sono anche le considerazioni in merito alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, la perseveranza nel crimine, la posizione non secondaria e l'intensità del dolo.
Nel corso della trattazione delle singole posizioni si è verificata la correttezza del trattamento sanzionatorio, sicché risulta esaminato e definito anche il quarto filone dei ricorsi. La suestesa esposizione comporta il rigetto di tutti ricorsi, a parte la correzione della sanzione accessoria relativa al OS, e la declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal LO.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di OS RE limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella della interdizione temporanea, ed alla pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso del OS. Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta da LO IP e rigetta nel resto il ricorso proposto dal predetto;
rigetta i ricorsi di TI GI, FO IA, AT AF, TO TA e TO TR, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001