Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2000, n. 192
CASS
Sentenza 19 ottobre 2000

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In materia di esame testimoniale, il "thema probandum", anche con riguardo alla controprova, è quello fissato, a priori, con la capitolazione, implicita o esplicita, delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame, e non può perciò essere definito, a posteriori, dalle domande in concreto poste dalla parte richiedente, che potrebbe artatamente cambiare la tematica probatoria o limitare l'ambito del controesame. (Nella specie, essendo intervenuto l'annullamento nella sentenza di merito con rinvio ad altra Corte di Appello perché procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen. per risentirle in contestazione sulle dichiarazioni rese in precedenza in ordine alla penale responsabilità degli imputati, nel giudizio di rinvio era stata richiesta l'audizione di tali persone senza indicazione specifica delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame; la Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero implicitamente desumibili dalle indicazioni contenute nella sentenza rescindente e che pertanto il thema probandum concernesse proprio la penale responsabilità degli imputati, ritenendo perciò ammissibili domande su tale argomento poste dal Pubblico Ministero in sede di controesame, a nulla rilevando che la parte richiedente si fosse limitata a domande genericamente concernenti la credibilità dei dichiaranti e perciò non coinvolgenti il contenuto degli addebiti mossi agli imputati).

Commentario1

  • 1Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2000, n. 192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 192
Data del deposito : 19 ottobre 2000

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