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Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2023, n. 41131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41131 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TI CR NO, nato a [...] (D) il 31.3.1973, contro l'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 26.4.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.4.2023 il Tribunale di La Spezia, quale giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di CR NO TI, indagato per il reato di cui all'art. 518-ter cod. proc. pen., in relazione a beni di presumibile interesse archeologico Penale Sent. Sez. 2 Num. 41131 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/09/2023 e di cui era stato disposto il sequestro di iniziativa della PG successivamente convalidato con decreto del PM;
2. ricorre per cassazione CR NO TI a mezzo del difensore deducendo: 2.1 illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione all'art. 518-ter cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza del fumus del reato: rileva come, nell'istanza di riesame, la difesa avesse evidenziato l'impossibilità di ipotizzare, anche in astratto, gli estremi del delitto oggetto di contestazione cautelare poiché l'architrave, con provvedimento del 27.10.2022, era stato restituito agli eredi della sig.ra OS UL a séguito della revoca della confisca;
che il provvedimento era stato materialmente eseguito il 26.1.2023 quando, tuttavia, era stato contestualmente eseguito il nuovo sequestro da parte della PG;
ne conseguiva, secondo la difesa, che in alcun modo poteva essere integrato il delitto di appropriazione indebita di beni culturali nel lasso di tempo intercorso tra le ore 11,00 e le ore 11,30 in presenza, peraltro, degli operanti che rendeva impensabile la "interversione del possesso" quale elemento materiale del delitto in esame;
aggiunge che nessun accertamento giudiziale era intervenuto sulla natura di quei beni e che nessun provvedimento amministrativo era stato adottato ai sensi dell'art. 13 del TU 42/2004; quanto ai due frammenti (di cui vi era documentazione fotografica dell'epoca), osserva che la difesa aveva fatto presente che essi erano stati esclusi dalla dr.ssa ZA dal novero degli oggetti di interesse archeologico;
tanto premesso, rileva come il Tribunale abbia ritenuto di poter giustificare il sequestro con il fatto che l'architrave è "corpo del reato"; denunzia inoltre la illogicità della affermazione secondo cui il ricorrente, pur essendo subentrato, per diritto ereditario, nella disponibilità dell'immobile, non avrebbe fatto nulla per spossessarsi dell'architrave, confiscato ed incorporato al manufatto;
il tutto, peraltro, in assenza di alcun accertamento amministrativo e tantomeno giudiziario sulla sua natura e rilevanza archeologica;
sottolinea come altrettanto illogica è la affermazione secondo cui il delitto in questione sarebbe dimostrato dalla attivazione, da parte del TI, dei rimedi giurisdizionali per rientrare nella disponibilità del bene;
quanto agli altri due oggetti, segnala come la motivazione del provvedimento impugnato sia incomprensibile e sganciata dalle evidenze in atti facendo riferimento ad un elenco da n. 1 a n. 17 che non è tra gli atti del processo che contempla il sequestro originario, con la indicazione di beni dal n. 1 al n. 9 e quello di cui qui si discute, che contiene un elenco di tre beni;
ribadisce che si tratta di beni già vagliati dalla dr. ZA e non ritenuti di interesse archeologico ed aggiunge che, laddove per ipotesi si fosse trattato di beni "nuovi", nulla è stato 7 addotto per ipotizzarne la natura e la rilevanza dal punto di vista storico o archeologico;
evidenzia che l'obbligo motivazionale che deve presidiare anche il sequestro probatorio è stato del tutto omesso;
3. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per il rigetto del ricorso: rileva che il ricorso è in parte inammissibile, laddove (con particolare riferimento ai due beni indicati come "1 angolo di coperchio di sarcofago" e "1 rilievo di tufo raffigurante scena mitologica") propone argomentazioni relative al merito della vicenda - con specifico riferimento all'interesse archeologico dei beni in questioni - tenuto conto altresì che viene denunciato un vizio di motivazione che non è contemplato fra i motivi di impugnazione consentiti per i provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità; in parte infondato, laddove sostiene la tesi della insussistenza del fumus del reato ipotizzato (art. 518-ter cod. pen.), in relazione alle modalità della vicenda (ricezione ereditaria del bene, ma con possesso subito interrotto dal sequestro in esame) con argomentazione da reputarsi infondata alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria;
4. la difesa del TI ha trasmesso, in data 20.9.2023, una memoria di replica alle argomentazioni svolte dalla Procura Generale: ribadisce che il percorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale ha confermato l'esistenza di elementi idonei ad integrare la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato nella provvisoria incolpazione risulta così giuridicamente irrazionale da risultare affetto da vizi talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza;
a partire dalla affermazione secondo cui, in sostanza, è possibile commettere il delitto di cui all'art. 518-ter cod. pen. su beni di proprietà e nel possesso e disponibilità altrui (nel caso di specie dello Stato perché già oggetto di confisca e relativa esecuzione); rileva, ancora, che il Tribunale ha fatto discendere la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 518-ter cod. pen. sulla base del fatto che l'odierno ricorrente aveva attivato i rimedi giurisdizionali offerti dall'Ordinamento avverso un provvedimento ablativo reale gravante sui beni de quibus e, perciò, in termini del tutto estranei ai principi fondamentali di uno Stato 3 di diritto, ancor prima che risultare una motivazione "priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza"; osserva che, ai fini della deducibilità del vizio di legge, è dunque possibile segnalare il disconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto;
rileva, ancora, che, diversamente da quanto opinato dalla Procura Generale, il possesso del bene "architrave in marmo con decorazioni a ovuli e fitomorfe" da parte dell'odierno indagato, non è mai stato "interrotto dal sequestro in esame" poiché esso era già sottoposto a sequestro nei confronti della madre dell'odierno indagato e quando, a seguito del decesso di quest'ultima, il ricorrente ha ricevuto iure haereditatis l'immobile ove era conservato, è stato sottoposto a confisca in data 14 gennaio 2021 (poi eseguita in data 20 ottobre 2021); segnala che, in tal modo, il TI non ha mai avuto il possesso, detenzione o mera disponibilità del bene in questione da quando aveva acquisito la proprietà dell'immobile ove l'AG aveva lasciato i beni sottoposti a sequestro prima ed espropriati, poi, non avendo potuto commettere il delitto contemplato nella contestazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il Tribunale di La Spezia ha dato atto di essere stato investito del riesame del decreto di convalida del sequestro operato dalla PG ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. ed avente ad oggetto beni di presumibile interesse archeologico sequestrati presso il TI e la di lui sorella, in relazione al delitto di cui all'art. 518- ter cod. proc. pen.; ha precisato che si trattava di beni restituiti ai predetti dal giudice dell'esecuzione che aveva revocato la confisca disposta, all'esito del giudizio definito a carico della loro madre con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputata. All'esito dell'avvenuta formalizzazione della revoca della confisca, la PG aveva tuttavia operato un nuovo sequestro sul rilievo secondo cui gli eredi non avevano titolo per detenere i beni in questione ovvero, in particolare, l'architrave di cui al n. 1 della tabella e i due frammenti (1 angolo di coperchio di sarcofago e 1 rilievo di tufo raffigurante una scena mitologica) mentre gli altri (quelli indicati dal n. 2 al n. 9) erano stati già in custodia presso la Sovrintendenza di Genova ed erano stati oggetto di separato provvedimento di sequestro della Autorità Giudiziaria genovese. Con l'istanza di riesame, la difesa aveva prospettato considerazioni analoghe a quelle ribadite con il ricorso insistendo, in particolare, sulla (anche 4 astratta) insussistenza degli estremi del delitto ipotizzato e, per quanto concerne in particolare i due frammenti, il fatto che fossero già all'epoca stati esclusi dall'elenco dei beni di interesse archeologico. 2. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). In sede di riesame del sequestro probatorio, in definitiva, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, 5 bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria). 3.1 Tanto premesso, va rilevato che l'art. 518-ter cod. pen. è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 22 del 2022 che, come è noto, rappresenta lo strumento attuativo interno della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali sottoscritta a Nicosia il 19 maggio 2017 (che ha sostituito la precedente Convenzione di Delfi mai entrata in vigore) avendo il nostro paese, già in seno al Consiglio d'Europa, assunto l'impegno ad emanare (e far rispettare, con pene "effettive, proporzionate e dissuasive") norme che attribuissero una gravità specifica ai reati commessi in danno dei beni culturali ed adottare una normativa "volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Ed è proprio la Convenzione, all'art. 2, ad offrire una propria definizione di "beni culturali", mutuata dalla Convenzione UNESCO del 1970, di cui occorre tener conto nella applicazione nuove fattispecie incriminatrici e che comprende, tra l'altro, i "prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche", gli "elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati", le "antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni". Il legislatore interno, nel dare attuazione agli impegni internazionali introducendo le nuove fattispecie incriminatrici, non ha d'altra parte colto l'occasione per formulare una definizione specifica di "beni culturali" preferendo rimettere all'interprete il compito di "perimetrare" il bene culturale penalisticamente rilevante, quale elemento costitutivo delle incriminazioni ricomprese nel Titolo VIII-bis, tutte punite a titolo doloso. Di qui, allora, la persistente necessità di far riferimento alla nozione di bene culturale fissata "a fini amministrativi" dall'art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata sul terreno penale. Del pari rimasta irrisolta è la questione della natura "formale" o "sostanziale" della nozione di bene culturale non essendo stata operata una scelta di sistema tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta cioè ai beni il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si estende ai beni dotati di "intrinseco" valore culturale e che prescinde da un accertamento dello stesso ad opera delle autorità competenti. 6 Al riguardo, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità, specie con riferimento al reato di impossessamento illecito di beni culturali (già art. 176 cod. beni cult., ora art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen.), abbia da sempre adottato un approccio sostanziale affermando che non è richiesto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento dell'interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, reputando sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Quercetti, Rv. 279756-01; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rapisarda, Rv. 259305-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/7/2014, Medda, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, AC e altro, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria (cfr., ancora, Sez. 3, n. 35226 del 28/6/2007, Signorella, Rv. 237403-01). Analogamente si è sostenuto con riguardo alla fattispecie di illecita esportazione di cose di interesse artistico (art. 174 cod. beni cult., ora rifluito nell'art. 518-undecies cod. pen.), che è stata applicata non solo al patrimonio culturale "dichiarato", ma anche a quello "reale", essendo sufficiente che il bene stesso presenti un oggettivo interesse culturale (cfr., Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, Lo Giudice, Rv. 272623-01). Trova conferma, dunque, l'indirizzo "sostanzialistico" secondo il quale il riferimento contenuto nell'art. 2 cod. beni cult. alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" integra una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico- artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti (cfr., Sez. 3, n. 21400 del 15/2/2005, Pavoncelli, Rv. 231638-01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost.; conf. Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Diamanti, Rv. 253998-01). 3.2 Le suesposte considerazioni consentono, allora, di rilevare la finale correttezza della decisione impugnata con specifico riguardo alla conferma del provvedimento di sequestro quanto all'angolo di coperchio di sarcofago ed al rilievo di tufo raffigurante scena mitologica le cui caratteristiche intrinseche militano per la loro rilevanza culturale indipendentemente dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo che formalmente ne abbia riconosciuto la valenza 7 giustificandosi, per ciò stesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, la sottoposizione a vincolo reale. 3.3 Per quanto concerne l'architrave, si è detto, la censura difensiva attiene alla impossibilità di configurare, sia pure in astratto, il delitto di appropriazione indebita di beni culturali avendo il ricorrente ottenuto la restituzione del bene (peraltro "incorporato" nella abitazione ricevuta in eredità dalla madre) a séguito della revoca della confisca che era stata disposta nonostante il processo a carico della de cuius fosse stato concluso con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputata; osserva infatti la difesa che il sequestro è intervenuto subito dopo la (formale) restituzione senza che il ricorrente abbia nel frattempo potuto esercitare sul bene alcuna condotta "appropriativa". Va rilevato, a tal proposito, come la norma incriminatrice di nuovo conio sia stata formulata sulla falsariga della appropriazione indebita "comune" con la significativa e non irrilevante differenza (al di là dei profili procedimentali della perseguibilità di ufficio o a querela di parte) per cui la norma "speciale" non distingue tra beni mobili e beni immobili laddove, invece, l'art. 646 cod. pen. fa specifico riferimento a "denaro" e "beni mobili". Vero, poi, che il TI ha legittimamente e correttamente esercitato un proprio diritto nel sollecitare il giudice dell'esecuzione a revocare la confisca indebitamente disposta sul bene "incorporato" nella abitazione ricevuta in eredità dalla madre. Altrettanto vero che siffatta iniziativa era finalizzata proprio a rientrare nel pieno ed indisturbato possesso del bene già oggetto di sequestro e, poi, del provvedimento ablativo e che, all'esito dell'accoglimento dell'istanza, il TI ha di fatto conseguito l'obiettivo propostosi. In tal modo, perciò, correttamente il Tribunale ha potuto ravvisare, quantomeno sul piano del fumus, gli elementi obiettivi del delitto ipotizzato e che si risolvono nell'avere l'agente la possibilità di esercitare sul bene un potere di fatto che dia luogo ad una signoria, che gli consenta di comportarsi alla stregua del "proprietario" indipendentemente dalle modalità con cui ne abbia conseguito il possesso ("a qualsiasi titolo").
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27.9.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.4.2023 il Tribunale di La Spezia, quale giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di CR NO TI, indagato per il reato di cui all'art. 518-ter cod. proc. pen., in relazione a beni di presumibile interesse archeologico Penale Sent. Sez. 2 Num. 41131 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/09/2023 e di cui era stato disposto il sequestro di iniziativa della PG successivamente convalidato con decreto del PM;
2. ricorre per cassazione CR NO TI a mezzo del difensore deducendo: 2.1 illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione all'art. 518-ter cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza del fumus del reato: rileva come, nell'istanza di riesame, la difesa avesse evidenziato l'impossibilità di ipotizzare, anche in astratto, gli estremi del delitto oggetto di contestazione cautelare poiché l'architrave, con provvedimento del 27.10.2022, era stato restituito agli eredi della sig.ra OS UL a séguito della revoca della confisca;
che il provvedimento era stato materialmente eseguito il 26.1.2023 quando, tuttavia, era stato contestualmente eseguito il nuovo sequestro da parte della PG;
ne conseguiva, secondo la difesa, che in alcun modo poteva essere integrato il delitto di appropriazione indebita di beni culturali nel lasso di tempo intercorso tra le ore 11,00 e le ore 11,30 in presenza, peraltro, degli operanti che rendeva impensabile la "interversione del possesso" quale elemento materiale del delitto in esame;
aggiunge che nessun accertamento giudiziale era intervenuto sulla natura di quei beni e che nessun provvedimento amministrativo era stato adottato ai sensi dell'art. 13 del TU 42/2004; quanto ai due frammenti (di cui vi era documentazione fotografica dell'epoca), osserva che la difesa aveva fatto presente che essi erano stati esclusi dalla dr.ssa ZA dal novero degli oggetti di interesse archeologico;
tanto premesso, rileva come il Tribunale abbia ritenuto di poter giustificare il sequestro con il fatto che l'architrave è "corpo del reato"; denunzia inoltre la illogicità della affermazione secondo cui il ricorrente, pur essendo subentrato, per diritto ereditario, nella disponibilità dell'immobile, non avrebbe fatto nulla per spossessarsi dell'architrave, confiscato ed incorporato al manufatto;
il tutto, peraltro, in assenza di alcun accertamento amministrativo e tantomeno giudiziario sulla sua natura e rilevanza archeologica;
sottolinea come altrettanto illogica è la affermazione secondo cui il delitto in questione sarebbe dimostrato dalla attivazione, da parte del TI, dei rimedi giurisdizionali per rientrare nella disponibilità del bene;
quanto agli altri due oggetti, segnala come la motivazione del provvedimento impugnato sia incomprensibile e sganciata dalle evidenze in atti facendo riferimento ad un elenco da n. 1 a n. 17 che non è tra gli atti del processo che contempla il sequestro originario, con la indicazione di beni dal n. 1 al n. 9 e quello di cui qui si discute, che contiene un elenco di tre beni;
ribadisce che si tratta di beni già vagliati dalla dr. ZA e non ritenuti di interesse archeologico ed aggiunge che, laddove per ipotesi si fosse trattato di beni "nuovi", nulla è stato 7 addotto per ipotizzarne la natura e la rilevanza dal punto di vista storico o archeologico;
evidenzia che l'obbligo motivazionale che deve presidiare anche il sequestro probatorio è stato del tutto omesso;
3. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per il rigetto del ricorso: rileva che il ricorso è in parte inammissibile, laddove (con particolare riferimento ai due beni indicati come "1 angolo di coperchio di sarcofago" e "1 rilievo di tufo raffigurante scena mitologica") propone argomentazioni relative al merito della vicenda - con specifico riferimento all'interesse archeologico dei beni in questioni - tenuto conto altresì che viene denunciato un vizio di motivazione che non è contemplato fra i motivi di impugnazione consentiti per i provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità; in parte infondato, laddove sostiene la tesi della insussistenza del fumus del reato ipotizzato (art. 518-ter cod. pen.), in relazione alle modalità della vicenda (ricezione ereditaria del bene, ma con possesso subito interrotto dal sequestro in esame) con argomentazione da reputarsi infondata alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria;
4. la difesa del TI ha trasmesso, in data 20.9.2023, una memoria di replica alle argomentazioni svolte dalla Procura Generale: ribadisce che il percorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale ha confermato l'esistenza di elementi idonei ad integrare la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato nella provvisoria incolpazione risulta così giuridicamente irrazionale da risultare affetto da vizi talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza;
a partire dalla affermazione secondo cui, in sostanza, è possibile commettere il delitto di cui all'art. 518-ter cod. pen. su beni di proprietà e nel possesso e disponibilità altrui (nel caso di specie dello Stato perché già oggetto di confisca e relativa esecuzione); rileva, ancora, che il Tribunale ha fatto discendere la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 518-ter cod. pen. sulla base del fatto che l'odierno ricorrente aveva attivato i rimedi giurisdizionali offerti dall'Ordinamento avverso un provvedimento ablativo reale gravante sui beni de quibus e, perciò, in termini del tutto estranei ai principi fondamentali di uno Stato 3 di diritto, ancor prima che risultare una motivazione "priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza"; osserva che, ai fini della deducibilità del vizio di legge, è dunque possibile segnalare il disconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto;
rileva, ancora, che, diversamente da quanto opinato dalla Procura Generale, il possesso del bene "architrave in marmo con decorazioni a ovuli e fitomorfe" da parte dell'odierno indagato, non è mai stato "interrotto dal sequestro in esame" poiché esso era già sottoposto a sequestro nei confronti della madre dell'odierno indagato e quando, a seguito del decesso di quest'ultima, il ricorrente ha ricevuto iure haereditatis l'immobile ove era conservato, è stato sottoposto a confisca in data 14 gennaio 2021 (poi eseguita in data 20 ottobre 2021); segnala che, in tal modo, il TI non ha mai avuto il possesso, detenzione o mera disponibilità del bene in questione da quando aveva acquisito la proprietà dell'immobile ove l'AG aveva lasciato i beni sottoposti a sequestro prima ed espropriati, poi, non avendo potuto commettere il delitto contemplato nella contestazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il Tribunale di La Spezia ha dato atto di essere stato investito del riesame del decreto di convalida del sequestro operato dalla PG ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. ed avente ad oggetto beni di presumibile interesse archeologico sequestrati presso il TI e la di lui sorella, in relazione al delitto di cui all'art. 518- ter cod. proc. pen.; ha precisato che si trattava di beni restituiti ai predetti dal giudice dell'esecuzione che aveva revocato la confisca disposta, all'esito del giudizio definito a carico della loro madre con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputata. All'esito dell'avvenuta formalizzazione della revoca della confisca, la PG aveva tuttavia operato un nuovo sequestro sul rilievo secondo cui gli eredi non avevano titolo per detenere i beni in questione ovvero, in particolare, l'architrave di cui al n. 1 della tabella e i due frammenti (1 angolo di coperchio di sarcofago e 1 rilievo di tufo raffigurante una scena mitologica) mentre gli altri (quelli indicati dal n. 2 al n. 9) erano stati già in custodia presso la Sovrintendenza di Genova ed erano stati oggetto di separato provvedimento di sequestro della Autorità Giudiziaria genovese. Con l'istanza di riesame, la difesa aveva prospettato considerazioni analoghe a quelle ribadite con il ricorso insistendo, in particolare, sulla (anche 4 astratta) insussistenza degli estremi del delitto ipotizzato e, per quanto concerne in particolare i due frammenti, il fatto che fossero già all'epoca stati esclusi dall'elenco dei beni di interesse archeologico. 2. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). In sede di riesame del sequestro probatorio, in definitiva, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, 5 bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria). 3.1 Tanto premesso, va rilevato che l'art. 518-ter cod. pen. è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 22 del 2022 che, come è noto, rappresenta lo strumento attuativo interno della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali sottoscritta a Nicosia il 19 maggio 2017 (che ha sostituito la precedente Convenzione di Delfi mai entrata in vigore) avendo il nostro paese, già in seno al Consiglio d'Europa, assunto l'impegno ad emanare (e far rispettare, con pene "effettive, proporzionate e dissuasive") norme che attribuissero una gravità specifica ai reati commessi in danno dei beni culturali ed adottare una normativa "volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Ed è proprio la Convenzione, all'art. 2, ad offrire una propria definizione di "beni culturali", mutuata dalla Convenzione UNESCO del 1970, di cui occorre tener conto nella applicazione nuove fattispecie incriminatrici e che comprende, tra l'altro, i "prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche", gli "elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati", le "antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni". Il legislatore interno, nel dare attuazione agli impegni internazionali introducendo le nuove fattispecie incriminatrici, non ha d'altra parte colto l'occasione per formulare una definizione specifica di "beni culturali" preferendo rimettere all'interprete il compito di "perimetrare" il bene culturale penalisticamente rilevante, quale elemento costitutivo delle incriminazioni ricomprese nel Titolo VIII-bis, tutte punite a titolo doloso. Di qui, allora, la persistente necessità di far riferimento alla nozione di bene culturale fissata "a fini amministrativi" dall'art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata sul terreno penale. Del pari rimasta irrisolta è la questione della natura "formale" o "sostanziale" della nozione di bene culturale non essendo stata operata una scelta di sistema tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta cioè ai beni il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si estende ai beni dotati di "intrinseco" valore culturale e che prescinde da un accertamento dello stesso ad opera delle autorità competenti. 6 Al riguardo, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità, specie con riferimento al reato di impossessamento illecito di beni culturali (già art. 176 cod. beni cult., ora art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen.), abbia da sempre adottato un approccio sostanziale affermando che non è richiesto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento dell'interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, reputando sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Quercetti, Rv. 279756-01; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rapisarda, Rv. 259305-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/7/2014, Medda, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, AC e altro, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria (cfr., ancora, Sez. 3, n. 35226 del 28/6/2007, Signorella, Rv. 237403-01). Analogamente si è sostenuto con riguardo alla fattispecie di illecita esportazione di cose di interesse artistico (art. 174 cod. beni cult., ora rifluito nell'art. 518-undecies cod. pen.), che è stata applicata non solo al patrimonio culturale "dichiarato", ma anche a quello "reale", essendo sufficiente che il bene stesso presenti un oggettivo interesse culturale (cfr., Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, Lo Giudice, Rv. 272623-01). Trova conferma, dunque, l'indirizzo "sostanzialistico" secondo il quale il riferimento contenuto nell'art. 2 cod. beni cult. alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" integra una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico- artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti (cfr., Sez. 3, n. 21400 del 15/2/2005, Pavoncelli, Rv. 231638-01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost.; conf. Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Diamanti, Rv. 253998-01). 3.2 Le suesposte considerazioni consentono, allora, di rilevare la finale correttezza della decisione impugnata con specifico riguardo alla conferma del provvedimento di sequestro quanto all'angolo di coperchio di sarcofago ed al rilievo di tufo raffigurante scena mitologica le cui caratteristiche intrinseche militano per la loro rilevanza culturale indipendentemente dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo che formalmente ne abbia riconosciuto la valenza 7 giustificandosi, per ciò stesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, la sottoposizione a vincolo reale. 3.3 Per quanto concerne l'architrave, si è detto, la censura difensiva attiene alla impossibilità di configurare, sia pure in astratto, il delitto di appropriazione indebita di beni culturali avendo il ricorrente ottenuto la restituzione del bene (peraltro "incorporato" nella abitazione ricevuta in eredità dalla madre) a séguito della revoca della confisca che era stata disposta nonostante il processo a carico della de cuius fosse stato concluso con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputata; osserva infatti la difesa che il sequestro è intervenuto subito dopo la (formale) restituzione senza che il ricorrente abbia nel frattempo potuto esercitare sul bene alcuna condotta "appropriativa". Va rilevato, a tal proposito, come la norma incriminatrice di nuovo conio sia stata formulata sulla falsariga della appropriazione indebita "comune" con la significativa e non irrilevante differenza (al di là dei profili procedimentali della perseguibilità di ufficio o a querela di parte) per cui la norma "speciale" non distingue tra beni mobili e beni immobili laddove, invece, l'art. 646 cod. pen. fa specifico riferimento a "denaro" e "beni mobili". Vero, poi, che il TI ha legittimamente e correttamente esercitato un proprio diritto nel sollecitare il giudice dell'esecuzione a revocare la confisca indebitamente disposta sul bene "incorporato" nella abitazione ricevuta in eredità dalla madre. Altrettanto vero che siffatta iniziativa era finalizzata proprio a rientrare nel pieno ed indisturbato possesso del bene già oggetto di sequestro e, poi, del provvedimento ablativo e che, all'esito dell'accoglimento dell'istanza, il TI ha di fatto conseguito l'obiettivo propostosi. In tal modo, perciò, correttamente il Tribunale ha potuto ravvisare, quantomeno sul piano del fumus, gli elementi obiettivi del delitto ipotizzato e che si risolvono nell'avere l'agente la possibilità di esercitare sul bene un potere di fatto che dia luogo ad una signoria, che gli consenta di comportarsi alla stregua del "proprietario" indipendentemente dalle modalità con cui ne abbia conseguito il possesso ("a qualsiasi titolo").
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27.9.2023