Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
Il reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, nè che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2014, n. 36111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36111 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/07/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1996
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15950/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DD LU, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 luglio 2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Aurelio Galasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del tribunale della medesima città in data 4 aprile 2011, qualificato il fatto contestato al capo A ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176 riconosciute in favore di DD LU le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta.
Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si lamenta violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto che la semplice condotta di detenzione di oggetti di interesse archeologico sufficiente ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, invece non occorra in più, come ritenuto dal ricorrente, che a tal fine i beni in oggetto necessitino di una dichiarazione di culturalità secondo i dettami stabiliti dall'art. 13 del citato D.Lgs.. Con un ulteriore motivo, si lamenta che la condotta detentiva di documenti d'identità di provenienza illecita sia stata qualificata ai sensi dell'art. 648 cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 647 cod. pen., benché il comma 3 di tale ultima norma disponga che, qualora il colpevole conoscesse il proprietario della cosa di cui si è appropriato, la pena è aumentata: da ciò volendosi desumere che poiché nel caso di specie il ricorrente conosceva sicuramente l'identità del terzo, non di ricettazione si tratterebbe bensì di appropriazione di cose smarrite. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato. Va considerata, in via generale, la consolidata giurisprudenza per cui il reato di impossessamento illecito di beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176) non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del ed. interesse culturale ne' che i medesimi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche del bene. (Fattispecie relativa all'illecito impossessamento di due unguentari, riconosciuti di interesse archeologico). Così Cass. sez. 3, 7.7.2011, n. 41070. In senso conforme: Cass. pen. n. 35226 del 2007, Cass. pen. n. 32198 del 2007, Cass. pen. n. 39109 del 2006, Cass. pen., sez. Ili, 25 novembre 2003 n. 47922, Cass. pen., sez. 3, 14 novembre 2001 n. 45814. Si argomenta, infatti, che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176 sanziona penalmente chiunque si impossessi di beni culturali indicati nell'art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91. E che, pur essendo vero che l'art. 10, comma 3 richiamato dall'art. 176 definisce beni culturali altresì le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico archeologico...particolarmente importante..., appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (vale a dire Stato, Regioni ed altri Enti pubblici o persone giuridiche), risulta, chiaramente, dal testo normativo, che è richiesto un qualificato interesse archeologico, culturale, storico soltanto per i beni appartenenti a privati, ma non per quelli appartenenti allo Stato. Perciò, per la configurabilità del reato di cui all'art. 176, trattandosi di beni per legge appartenenti allo Stato, non è necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, ne' che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all'art. 13, medesimo D.Lgs.. Va ribadito, quindi, l'indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Cass. sez. 3 200347922, Petroni, RV226870; sez. 3, 200145814,
Cricelli, RV 220742; cass. sez. 3 200142291, Ucciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass. sez. 3 n. 39109 del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio.
A fronte di tale consolidato indirizzo, il ricorso si limita ad affermare apoditticamente la necessità di un provvedimento amministrativo attestante la culturalità del bene senza menzionare e tantomeno misurarsi con la citata, consolidata, giurisprudenza, se non limitandosi a citare il precedente di Cass. sez. 3, 27.5.2004, n. 28929, di contrario indirizzo rispetto alla giurisprudenza del precedente immediatamente superato superando dalla giurisprudenza successiva ora ricordata.
Senza considerare che, come emerge dall'atto di appello, a p. 5, tale qualificazione del fatto è stata ritenuta dalla corte territoriale in adesione all'argomentazione difensiva ivi svolta. Manifestamente infondato è invece l'ulteriore motivo di ricorso, in cui si assume che l'essere al ricorrente nota l'identità del proprietario del documento d'identità di provenienza illecita rinvenuto nella abitazione del ricorrente, determini la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 c.p., comma 3 (relativo alla ipotesi di appropriazione indebita nei casi in cui l'agente conoscesse la vittima); ciò per la decisiva ragione, ampiamente valorizzata nella sentenza impugnata, che perché possa configurarsi il delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita è necessario che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere (Cass. sez. 2; 24.6.2009, n. 29956). Invece, è sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base del documento di identità, al titolare del medesimo. Pertanto, chi si impossessa illegittimamente di tale documento commette o il reato di furto o - come nel caso in esame - quello di ricettazione. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014