Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8987
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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Massime1

È illegittimo il sequestro preventivo dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo.

Commentario1

  • 1Sequestrabile l'auto dello stalker
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 1 febbraio 2017

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 1826/2017), se l'auto rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Ha, infatti, valore la finalità con cui vengono utilizzati i mezzi del disturbo e non la loro natura. Anche se l'auto di per sè non è idonea ad arrecare alcun turbamento effettivo alla vittima, tuttavia essa viene utilizzata, come mezzo di spostamento, per avvicinarsi ad essa e può quindi essere “asservita” al reato integrando un rapporto di nesso strumentale con la commissione del reato. Nel caso esaminato dalla Corte, si è trattato di un “sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8987
Data del deposito : 9 febbraio 2011

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