Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 770
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione del giudice di merito, che non illogicamente aveva compensato interamente le spese del giudizio per la complessità e la novità delle questioni trattate, ha precisato che tali caratteristiche delle questioni permangono fino a che non si formi su di esse un orientamento di legittimità, essendo invece irrilevante la circostanza che le stesse questioni siano state decise in una molteplicità di cause, con pronunce di primo grado conformi a quella investita di gravame).

Il decreto reso nel procedimento contemplato dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 443 del 1985 è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo "status" dell'imprenditore artigiano, cui conseguono diritti e obblighi, e, pertanto, ove non sia altrimenti impugnabile, perché emesso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere oggetto di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., per violazione di legge (vizio al quale è riconducibile la totale mancanza di motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 770
    Data del deposito : 20 gennaio 2003

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