Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
Il reato di impossessamento illecito di beni culturali (art. 176 D.Lgs. n. 42 del 2004) non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale nè che i medesimi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2014, n. 24344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24344 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
24344 / 14 4. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente - N. 1342/2014 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47486/2013- Consigliere - LORENZO ORILIA Dott. - Rel. Consigliere - Dott. NZ PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI NZ N. IL 13/05/1952 avverso la sentenza n. 2108/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/04/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NZ PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con reinvio del l'impugnate sentenza. DEPOSITATA IN CANCELLERIA] Luana Makan Wex 10 SIU 2014 IL Udito, per la parte civile, l'Avv IL CANE 482 Udit i difensor Avv. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell' odierno ricorrente PI NZ, con sentenza del 29/04/2013 depositata il 08/05/2013, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cata- nia Sezione distaccata di Belpasso in data 19/02/2010, con condanna al paga- mento delle ulteriori spese processuali. Il giudice di prime cure aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 176 D.Lvo. 42/04 (codice dei beni culturali e del paesaggio), così qualificato il fatto per il quale vi era stata l'imputazione ex art. 648 cod. pen., perché, a seguito di perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti nella sua disponibilità, beni antichi e di interesse culturale, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione e di euro 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con dissequestro dei beni e restituzione alla Sovraintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania. In Belpasso il 14.12.2005. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per mancata corre- lazione tra accusa e decisione. Il Giudice di merito ha riqualificato il fatto da ricettazione, come in contesta- zione, a impossessamento di beni culturali previsto dall'art. 146 D.L.vo 42/04, ma tale riqualificazione avrebbe costituito una radicale trasformazione della fatti- specie concreta che non consentirebbe di rinvenire, tra accusa e decisione, un nucleo comune identificativo della condotta. E ciò avrebbe seriamente compro- messo il diritto di difesa. b. Violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che per configurarsi il delitto di impossessamento di be- ni culturali occorrerebbe che i beni, oggetto del reato, fossero qualificati come tali da un provvedimento amministrativo che ne attestasse la natura. Tale provvedimento, volto ad accertare l'oggettivo interesse archeologico e storico, non sarebbe mai stato richiesto. La Corte di appello avrebbe posto sullo stesso piano un accertamento infor- male compito dal funzionario della Sovraintendenza e una relazione redatta dal'organo preposto che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla tipologia dei beni. 2 la prova beni fossero di aspetto antico e, quindi, non vi sarebbe prova che fossero di interesse culturale o archeologico. c. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avrebbe errato la corte territoriale nell'affermare che l'imputato non ha for- nito "elementi di fatticità” che possano insistere sulla condotta in quanto non spetterebbe all'imputato fornire gli elementi della propria condotta, i quali ven- gono tratti dall'accertamento processuale svolto e compiuto. La lieve gravità del fatto, il corretto comportamento processuale e l'esistenza di precedenti di basso allarme sociale, avrebbero consentito la con- cessione delle generiche. d. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ragione dell'intervenuta prescrizione. Il reato avrebbe dovuto ritenersi prescritto. Sul punto la motivazione sarebbe poco comprensibile ed ambigua perché ri- chiederebbe, secondo l'imputato, la certificazione del tempo dell'illecito da parte di quest'ultimo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I sopra illustrati motivi non sono fondati.
2. Quanto al primo motivo, più volte questa Corte Suprema ha avuto mo- do di ribadire che la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualifica- zione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato. (sez. 2 n. 34969 del 10.5.2013, Caterino ed altri, rv. 257782). In altra condivisibile pronuncia, che va qui ribadita, si è poi affermato che nel caso in cui la Corte di appello derubrichi il delitto previsto dall'art. 527 cod. pen. nella contravvenzione ex art. 726 cod. pen., non vi è alcun obbligo di pre- ventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al con- traddittorio. (sez. 6, n. 24631 del 15.5.2012, Cusumano, rv. 253109, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento SS c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavore- voli). Sulla scorta di tali principi correttamente il giudice di prime cure ha quali- ficato il fatto, per cui originariamente all'imputato era stato contestato il reato di 3 cui all'art. 648 cod. pen. in relazione al meno grave reato di cui all'art. 176 D.lvo. 42/2014. Sul punto aveva già risposto, con motivazione logica e coerente, e pertan- to immune dai denunciati vizi di legittimità, la corte territoriale evidenziando co- me nel caso in esame non si ravvisasse alcuna trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta con pregiudizio degli elementi di difesa tale da pervenire ad incertezza sull'oggetto dell'imputazione.
3. Sul secondo motivo di ricorso, che costituisce la riproposizione di un motivo di appello, la corte territoriale aveva risposto evidenziando come nel caso in oggetto si trattasse di "beni la cui antiquitas era palesemente di interesse ar- cheologico, come esaustivamente accertato dal rappresentante della Sovrainten- denza, indagine che non esige un'indagine tecnico peritale ai fini della loro con- notazione". La motivazione sul punto e invero alquanto carente. ✓ attiene, infatti, alla necessità di un accertamento La questione proposta peritale, bensì a quella che, per configurarsi il delitto di impossessamento di beni culturali, occorra o meno che i beni oggetto del reato siano qualificati come tali da un provvedimento amministrativo che ne attesti tale natura. Tuttavia, dopo un'iniziale affermazione, ormai risalente nel tempo, secon- do cui sussisteva tale necessità (vedasi questa sez. 3, n. 28929 del 27.5.2004, Mugnaini, rv. 229491), oggi la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifi- camente orientata nel ritenere che il reato di impossessamento illecito di beni culturali (art. 176 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse cul- turale, né che i medesimi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle carat- teristiche del bene (sez. 3, n. 41070 del 7.7.2011, Saccone ed altro, rv. 251295, fattispecie relativa all'illecito impossessamento di due unguentari, riconosciuti di interesse archeologico (conf. n. 45814/2001 rv. 220742, n. 47922/2003 rv. 226870, n. 39109/2006 rv. 235410, n. 32198/2007 rv. 237128, n. 35226/2007 rv. 237403).
5. Infondati appaiono il terzo e quarto motivo di ricorso. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la corte territoriale, seppure in maniera alquanto scarna, motiva compiutamente. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della mo- tivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in con- 4 siderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi- li dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta- zione. (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti gene- riche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Quanto alla prescrizione, la stessa non era maturata all'atto della pronun- cia di secondo grado. Il delitto di cui all'art. 176 D.L. 42/2004 sanziona, infatti, chiunque si im- possessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. Si tratta, dunque, di un delitto la cui prescrizione massima, a seguito de- gli intervenuti atti interruttivi, interviene dopo sette anni e mezzo dai fatti che sono stati accertati il 14.12.2005. Ai fini del computo della prescrizione, tuttavia, occorre computare anche un periodo complessivo di mesi 5 e gg. 1 di sospensione della stessa in ragione dei seguenti rinvii, avvenuti in secondo grado, su istanza della difesa: ⚫ dal 23.11.2012 al 28.1.2013 per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (60 gg.) ⚫ dal 28.1.2013 al 29.4.2013 (3 mesi e 1 gg) Il reato, in contestazione, dunque, alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello (29.4.2013) non era prescritto in quanto la prescrizione sa- rebbe maturata il 15.11.2013. 6. In ragione della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso questa Corte di legittimità deve, però, prendere atto che il termine massimo di prescri- zione ad oggi è decorso. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essersi il reato ascritto all'odierno ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 15 maggio 2014. Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni enzo Pezzella10% ferfelle Vlade m 5