Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21400
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Sentenza 15 febbraio 2005

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In tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 173 del citato D.Lgs. n. 42, che punisce la omessa presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, anche in relazione al patrimonio culturale "reale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21400
    Data del deposito : 15 febbraio 2005

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