Sentenza 23 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà.
Commentari • 2
- 1. Ingiusta detenzione: non basta il silenzio dell’indagato per escludere il diritto all’indennizzoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2021
- 2. Innocente ma connivente? Niente risarcimento per carcere ingiusto (Cass. 30796/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2015, n. 46423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46423 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2015 |
Testo completo
4642 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO ROMIS - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1346/2015 N. Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 19255/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT NO N. IL 20/12/1967 avverso l'ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2015 lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Giuseppe Corasanidi sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
The ha chiesto dichiarars e nam es t lette le conclusioni dell'Avviesture Generale del ricorso dello stato per il Dunisters, dell'Economie e delle Finanze, che ha chiesto rigettarti il here ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza dell'11.2.2015 rigettava la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata il 15.1.2014 dall'odierno ricorrente RT NO in relazione alla detenzione carceraria pa- tita dal 1.2.2008 al 2.2.2008, seguita da detenzione domiciliare sino al 19.3.2008, data della scarcerazione. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 per avere detenuto al fine di spaccio, in concorso con altri, alcune dosi di cocaina. Con sentenza del 18.4.2013 il GM del Tribunale di Lecce lo aveva poi assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" con riferimento alla detenzione di 3 dosi di stupefacente e con la formula "perché il fatto non sussiste" con riferi- mento alla cessione di una dose di cocaina a terzi.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PE EF, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Contraddittorietà e manifesta illogicità- della motivazione che si evince dal testo del provvedimento impugnato Ad avviso del difensore ricorrente, al fine di evidenziare il vizio di illogicità che caratterizza il ragionamento giustificativo sostenuto dalla Corte d'Appello di Lecce basterebbe leggere il passo di chiusura dell'ordinanza impugnata, a pag. 4, dove si rileva che "siffatti elementi non sono stati ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità penale del ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, con valu- tazione che non può essere oggetto di alcun apprezzamento in questa sede. Essi, tuttavia, assumono rilievo ai fini di quella falsa rappresentazione della condotta attribuibile al ricorrente e alla possibilità di qualificarla come illecito penale, po- nendosi con rapporto di causa a effetto rispetto alla misura coercitiva". La suddetta affermazione chiarirebbe -secondo la tesi proposta in ricorso- come il convincimento della Corte territoriale sia palesemente viziato da illogicità nella parte in cui ritiene che il comportamento del ricorrente abbia dato causa al suo arresto anche laddove le acquisizioni degli atti d'indagini e di quelli relativi all'istruttoria dibattimentale, abbiano evidenziato come fosse chiaro sin dall'inizio che lo stesso non avesse posto in essere alcuna attività di cessione, nemmeno nei confronti di IN CR, il quale non ha mai dichiarato di aver ricevuto alcunché dallo PE.
2 -Il quadro indiziario si sostiene- era ed è rimasto identico a quello che ini- zialmente aveva determinato l'adozione del provvedimento coercitivo nei confronti di PE EF e l'istruttoria dibattimentale ha confermato l'assoluta inconsi- stenza delle risultanze investigative, anche in ragione della consulenza tecnica di- sposta dalla Procura in fase di indagini, che implicitamente aveva escluso qualsi- voglia condotta illecita dello PE, attesa la natura zuccherina della sostanza a lui eventualmente riconducibile. Invero, ci si duole che l'ordinanza impugnata, con palese vizio di motivazione, riproporrebbe una nuova e differente lettura degli elementi già valutati dal Tribu- nale di Lecce che, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza della Corte territoriale, aveva assolto il ricorrente con formula piena e non dubitativa, proprio alla luce dell'evidenza circa l'assoluta estraneità dello PE alla attività illecita. Il ricorrente aggiunge che, ove per ipotesi si avallasse il ragionamento della impugnata ordinanza, si sarebbe di fronte ad una lettura degli elementi acquisiti nel corso delle indagini che apparirebbe del tutto apodittica e sganciata da concreti riscontri. In particolare la illogicità della decisione risiederebbe nella diversa ed opposta valutazione degli indizi proposta dalla censurata ordinanza nonostante la motivazione sia fondata sul presupposto della assoluzione dell'imputato con le for- mule "per non aver commesso il fatto" e "perché il fatto non sussiste". b. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che si evince dal testo del provvedimento impugnato La Corte di Lecce ha ritenuto che "nell'operare il raffronto tra la condotta del soggetto e la piattaforma indiziaria utilizzata per l'adozione della misura coercitiva nei procedimenti per ingiusta detenzione, si può tenere conto del comportamento assunto dall'interessato in sede di interrogatorio, benché nell'esercizio del diritto di difesa, che assume importanza ove egli non abbi offerto elementi idonei a una valutazione diversa da quella che portò gli inquirenti ad adottare la misura caute- lare della quale ci si duole" (pag. 4 ord.). Orbene la ordinanza impugnata sarebbe palesemente affetta da vizio per con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, pur richiamando ed avvalorando la circostanza relativa alle dichiarazioni rese dal ricorrente e rite- nendo inoltre che l'imputato possa difendersi con "il silenzio, la reticenza e anche la menzogna", al tempo stesso non riconoscerebbe la portata chiarificatrice delle dichiarazioni dello EL togliendo ogni valenza alle stesse. Lo PE, infatti, durante l'udienza di convalida e ancora prima con spontanee dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti (prodotte dalla difesa), avrebbe cercato di chiarire la propria posizione in ordine alle condotte ascrittegli, dando la giusta let- tura alla forzature dell'accusa mossagli ed escludendo categoricamente qualsivo- glia attività di cessione. 3 Ciononostante ci si duole in ricorso- la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni frutto di un comportamento di macroscopica leggerezza e imprudenza idoneo ad essere valutato negativamente nella presente procedura. Richiamata ampia giurisprudenza di questa Corte Suprema, si lamenta che ancora più contraddittoria (perfino carente) risulterebbe la motivazione dell'ordi- nanza impugnata laddove non rileva che le dichiarazioni dello PE dovevano essere "lette" alla luce del fatto che provenivano da soggetto incensurato. Il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, la sentenza di assoluzione aveva proceduto al vaglio analitico della posizione riguardante l'odierno ricorrente sin dal momento dell'arresto ed aveva concluso per l'assoluzione dello stesso con formula liberatoria proprio sulla scorta di una interpretazione sistematica delle circostanze che escludevano con certezza qualsivoglia condotta illecita dello PE, che non si era trincerato dietro il silenzio ma aveva in ben due occasioni dato ogni chiarimento relativo alla propria posizione in relazione alla vicenda e si era astenuto da qualsivoglia comportamento che po- teva alterare la realtà dei fatti. Perciò secondo il ricorrente si può affermare come l'ordinanza non abbia po- tuto rilevare nella condotta del ricorrente alcuna concreta causa ostativa rappre- sentata da colpa grave, che invece, per la Corte d'Appello di Lecce, sarebbe sus- sistente e costituirebbe presupposto per il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, seppur senza fornire un'adeguata congruità nella motivazione in ordine al rapporto condizionante tra le dichiarazioni rese e l'adozione del prov- vedimento restrittivo. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con ogni conse- guente statuizione di legge.
2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del pro- posto ricorso.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria chiedendo di voler rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la 4 cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).
3. La Corte d'Appello motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto della richiesta avanzata dallo PE. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Gua- dagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi 5 dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o 6 quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interro- gatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).
4. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce ha enucleato i comportamenti colposi che appaiono effettivamente attribuibili al ricorrente, indi- viduandoli nel contegno in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Tale argomentazione si presenta coerente e incensurabile in sede di legitti- mità, atteso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (così questa sez. 4, n. 21575/2014) e che il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento con- seguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legit- timità (cfr. ex plurimis, questa sez. 4, n. 14000/2014) Il giudice della riparazione ha affermato con motivazione congrua e logica che, in ossequio ai principi innanzi enunciati, nella condotta del ricorrente possono rav- visarsi profili di colpa grave, tali da precludergli il riconoscimento dell'indennizzo richiesto. In particolare, si è ritenuto che la documentazione in atti -e, segnatamente, gli atti di P.G. (verbale di arresto, perquisizione e sequestro), nonché i verbali dell'udienza celebratasi davanti alla II sezione penale - consentissero di affermare che l'istante diede causa con il suo comportamento a una falsa rappresentazione della realtà, suscettibile di essere qualificata come illecito penale dalle autorità procedenti e giustificare la misura cautelare adottata. Gli Ufficiali di P.G. escussi a dibattimento si legge ancora nella motivazione del giudice della riparazione- hanno confermato che l'arresto nei riguardi di EL, 7 da cui scaturì l'applicazione della misura cautelare degli arresti dorniciliari, fu ese- guito al termine di un servizio di appostamento eseguito nei pressi e all'interno dell'esercizio commerciale denominato "Bounty", sito in Lecce, nel corso della se- rata del 1 febbraio 2008. Il ricorrente fu visto mentre consegnava un involucro a IN IS e fermarsi a lungo a discutere con AN ES e De EO MA, i quali, dopo essersi intrattenuti con l'istante, si allontanavano in direzione di una strada vicina al locale. Lì si fermavano nei pressi di due fioriere dove la P.G. rin- veniva altri due involucri. A seguito di tanto si procedeva a una perquisizione del locale, dove veniva rinvenuto un ulteriore involucro apparentemente contenente sostanza stupefa- cente del tipo cocaina, nonché due schede (una telefonica e una SKY) con tracce di stupefacente, denaro in banconote per complessivi euro 290,00, poste all'in- terno di un barattolo "occultato" nelle vicinanze del registratore di cassa. Si pro- cedeva altresì al sequestro di quattro fogli manoscritti (il cui contenuto non risulta riportato in atti) e di un assegno recante l'importo di euro 100,00. L'esame tossicologico eseguito sulla sostanza contenuta nei vari involucri con- sentiva di accertare che solo uno di quelli rinvenuti nella fioriera, ove erano andati AN e EO, conteneva sostanza di tipo cocaina. Gli altri contenevano zucchero.
5. Ebbene, nel provvedimento impugnato il giudice della riparazione fa cor- retto governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa ripara- zione, anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratte- rizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determi- nare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'im- putato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa sez. 4, ord. 25.11.2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- 8 denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. 27.5.2010, n° 32383), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26.6.2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, dalle recenti sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol- mente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da co- stituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso...". 9 6. E' dunque assolutamente corretta l'affermazione che fa, nel caso che ci occupa, il giudice della riparazione laddove rileva che, nell'operare il raffronto tra la condotta del soggetto e la piattaforma indiziaria utilizzata per l'adozione della misura coercitiva nei procedimenti per ingiusta detenzione, si può tenere conto del comportamento assunto dall'interessato in sede di interrogatorio, benché nell'e- sercizio del diritto di difesa, che assume importanza ove egli non abbia offerto elementi idonei a una valutazione diversa da quella che portò gli inquirenti ad adottare la misura cautelare della quale ci si duole. Nel caso di specie viene ricordato, in particolare, che, in occasione del primo episodio osservato dalla P.G. nel corso del servizio di appostamento del I febbraio 2008, si procedette al controllo di IN IS, visto dagli investigatori ricevere un involucro dall'odierno ricorrente PE EF. IN consegnò il pacchettino (che risulta dal verbale di sequestro essere stato confezionato con le modalità consuete di quelli contenenti stupefacente), che successivamente risultò, tuttavia, contenere sostanza zuccherina. Ebbene, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, lo PE negò di avere ceduto alcunché a IN. Il che, come detto, non era vero, perché la consegna era caduta sotto la diretta percezione visiva delle forze dell'ordine. E aggiunse che "la cocaina trovata nel locale effettivamente mi appartiene ed era destinata al mio uso personale", che il denaro rinvenuto nel barattolo era destinato al "pagamento dell'affitto del locale" e che i "biglietti" contenevano "appunti di contabilità del lo- cale per acquisto di merce e spese varie e debiti di scarsa entità contratti con alcuni clienti". Con riferimento alla presenza di AN ES (direttosi alla fioriera ove veniva sequestrata la cocaina, dopo avere parlato con PE), il ricorrente di- chiarò, invece, che si trattava di suo dipendente, che egli aveva mandato a pren- dere una bottiglia di vodka da un bar posto nelle vicinanze, poiché egli l'aveva finita. Logicamente, dunque, il giudice della riparazione ha rilevato nella motivazione del provvedimento impugnato che con tali dichiarazioni PE non offrì elementi idonei a chiarire da subito la sua posizione e a mettere l'autorità procedente nelle condizioni di effettuare una scelta diversa rispetto a quella, poi operata, di appli- care la misura cautelare degli arresti domiciliari. Egli, infatti, negò di avere ceduto alcunché a IN, pur avendo la possibilità di dire subito che quanto gli aveva consegnato non era stupefacente, ma sostanza zuccherina, la cui detenzione e cessione non costituisce illecito penale. E diede una ricostruzione dell'incontro con AN ES smentita da quanto osservato dalla P.G. durante il servizio di appostamento, quando AN non fu visto andare in un bar posto nelle vicinanze, ma in direzione di una fioriera dove si rinveniva la 10 cocaina. Sul punto viene anche evidenziato come nel corso della deposizione resa a dibattimento, gli Ufficiali di P.G. non abbiano saputo dire di avere visto PE consegnare a AN (o a De EO) gli involucri poi rivenuti nella fioriera ove si erano diretti AN e EO, ma non abbiano fatto alcun riferimento all'acquisto di alcolici da un bar.
7. Il provvedimento impugnato, dunque, appare operare buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato, il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione (sez. 3, n. 13714 del 17.2.2005, Moni, rv. 231624). Già in precedenza, peraltro, si era evidenziato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di elimi- nare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difen- siva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel per- manere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione glo- bale della condotta in presenza di altri elementi di colpa (sez. 4, n. 16370 del 18.3.2003, Giugliano, rv. 224774). Si è in seguito condivisibilmente precisato che, nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civilistica ed è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, il giudice, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa all'equo indennizzo, può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'im- putato, decidendo se necessiti o meno - nel caso concreto - del concorso di altri elementi di colpa (così sez. 4, n. 48247 del 13.11.2008, Cekrezi ed altro, rv. 242758 che, in applicazione del principio, ha annullato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'interessato all'equo indennizzo richiamando unica- - mente il silenzio dallo stesso tenuto in sede di interrogatorio -, poiché, essendo dubbia l'individuazione fisica dell'interessato, egli non aveva alcuna possibilità di giustificare un comportamento a sé sfavorevole). Il giudice, dunque, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame, come avvenuto nel caso che ci 11 occupa, il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'in- teressato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presup- pone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (cfr. sul punto, ex multis, sez. 4, n. 40291 del 10.6.2008, Maggi ed altro, rv. 242755). In altre condivisibili pronunce si è evidenziato che il silenzio serbato in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare costituisce compor- tamento non prudente, ed integra gli estremi della colpa ostativa all'equo inden- nizzo, quando come nel caso che ci occupa- soltanto l'interessato era a cono- scenza di dati di fatto che se conosciuti tempestivamente non avrebbero con- - sentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà (sez. 4, n. 40902 del 23.9.2008, Locci ed altro, rv. 242756; conf. sez. 4, n. 47041 del 12.11.2008, Calzetta ed altro, rv. 242757; sez. 4 n. 47047 del 18.11.2008, Marzola ed altro, rv. 242759; sez. 4, n. 4159 del 9.12.2008, Lafranceschina, rv. 242760; sez. 4, n. 48247 del 13.11.2008, Cekrezi e altro, rv. 242758; sez. 3, n. 44090 del 9.11.2011, rv. 251325). E, ancora di recente, si è ribadito la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costi- tuendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento caute- lare" (sez. 3, n. 29967 del 2.4.2014, Bertuccini, rv. 259941).
8. Correttamente, dunque, è stato ritenuto che assumesse rilievo la circo- stanza che PE avesse, come visto, dichiarato il falso sia quanto all'incontro con IN che quanto a quello con AN e De EO, circostanze significative rispetto alla formazione di una "falsa apparenza della realtà" in forza della quale fu adottata la misura, tenuto conto di quanto era stato osservato e verbalizzato dalla P.G. che aveva proceduto all'arresto in flagranza. Tali elementi, che legittimamente non sono stati ritenuti sufficienti per affer- mare la responsabilità penale del ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, tuttavia altrettanto legittimamente potevano avere -ed hanno avuto per i giudici della riparazione- specifico rilievo ai fini di quella "falsa rappresentazione" della condotta attribuibile al ricorrente e alla possibilità di qualificarla come illecito pe- nale, ponendosi con rapporto di "causa a effetto" rispetto alla misura coercitiva. 12 Tenuto conto che, per valutare se l'imputato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla ingiusta detenzione subita, vanno apprezzati tutti gli elementi probatori disponibili, e in primis quei comportamenti che denotino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme e regolamenti, con valu- tazioni incensurabili in Cassazione se rette da motivazione congrua ed adeguata e che la Corte di Appello di lecce ha adeguatamente evidenziato la colpa grave dell'odierno ricorrente, posta in stretto rapporto di causalità alla restrizione della libertà personale sofferta e ha argomentato in termini congrui il giudizio in ordine al contributo offerto dall'attuale ricorrente, con il suo comportamento precedente all'arresto, alla formazione del quadro indiziario a sostegno del provvedimento re- strittivo, quale presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale, il proposto ricorso va dunque rigettato.
9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ritiene il Collegio che giusti motivi, tenuto conto della genericità delle argo- mentazioni svolte nella depositata memoria, inducano a compensare le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
spese compensate tra le parti Così deciso in Roma il 23 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente WincenzoCenzo Pezzella d Vincenzo Romis n AZIONE u A C o S I M O T S A L B D M E R P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Pensle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV, 2015 Direttore Amministrative Dott.ssa Loredana SCHIAVOM redan en 13