Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, di cui all'art. 176 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessaria la preesistenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa che qualifichi il bene come culturale, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35226 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1922
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26169/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
OR ON, nato l'11 marzo del 1943 a Grassano;
avverso la sentenza della corte d'appello di Potenza del 24 marzo del 2005;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Alfonso D'Alessandro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo del 2005, la corte d'appello di Potenza, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, in data 23 marzo del 2004, condannava OR ON alla pena di gg 16 di reclusione ed Euro 50, 00 di multa, convertendo la pena detentiva con Euro 608 di multa, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176 per essersi impossessato di pezzi autentici di natura archeologica e paleontologica (un "guttus" del 4^ secolo A.C. n. 1 reperto del 12^ secolo A.C. e 3 conchiglie fossili) rinvenuti fortuitamente, così modificata l'originaria imputazione di cui alla L. 1 giugno 1939, artt. 48 e 68. Fatto accertato il 6 marzo del 2000.
La Corte, dopo avere premesso che il fatto non integrava l'ipotesi originariamente contestata ma quella di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 67, sostituito dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125 e da ultimo dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, osservava che la tesi del prevenuto, secondo il quale quegli oggetti erano stati casualmente rinvenuti il giorno prima e che al momento della perquisizione era in procinto di recarsi all'ufficio di polizia per denunciare il rinvenimento, non era attendibile, sia perché i reperti erano sistemati nel soggiorno, sia perché lo stesso imputato aveva ammesso di avere ricevuto da uno sconosciuto il reperto risalente al secolo 4^ A.C.; che l'autenticità dei reperti era stata asseverata dalla perizia disposta nel dibattimento.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione della norma incriminatrice nonché manifesta illogicità della motivazione ed inattendibilità della consulenza. Assume che erroneamente era stata affermata la responsabilità per il fatto ritenuto in sentenza, in quanto il reato effettivamente commesso era quello originariamente contestato, perché i reperti erano stati rinvenuti il giorno prima ed il prevenuto al momento della perquisizione nella sua abitazione era in procinto di recarsi dall'autorità per denunciare il rinvenimento. Sostiene altresì che non sarebbe provata l'autenticità dei reperti perché la perizia era inaffidabile.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza dei motivi stessi.
L'art. 581 c.p.p., lett. c) dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta.
Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic;
Cass. Sez. 2^ 6 maggio 2003 Curcillo). Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato.
In ogni caso i motivi sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede perché adeguatamente argomentata, ha indicato la ragione per la quale non era configurabile il reato originariamente contestato, già previsto dalla L. n. 1089 del 1939, artt. 48 e 68 ed ora dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 175, lett. b). In proposito ha sottolineato, tra l'altro, per quanto concerne il guttus, che lo stesso imputato aveva dichiarato di averlo notato nella casa d'abitazione di un cliente, ma non ha indicato come ne era venuto in possesso .È quindi palese che non si è trattato di rinvenimento casuale il giorno prima della scoperta.
Per quanto concerne il reato ritenuto in sentenza, si osserva che il possesso di un bene culturale, che appartiene allo Stato fin dal momento della scoperta, configura di per sè la condotta dell'impossessamento trattandosi di possesso illegittimo. Ai fini della prova della culturalità, secondo la giurisprudenza prevalente di questa sezione, non è necessario che il bene sia stato qualificato come tale in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, essendo sufficiente che esso abbia un interesse culturale oggettivo, il quale interesse può essere desunto o dalle caratteristiche della res ossia dalla tipologia, dalla localizzazione, dalla rarità o da altri analoghi criteri. L'accertamento o meno della natura artistica, storica o archeologica può desumersi o dalla testimonianza di organi della pubblica amministrazioni preposti alla tutela del patrimonio artistico o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria.
Nella fattispecie la natura archeologica dei beni è stata asseverata prima dalla dirigente del Museo archeologico di Matera e successivamente è stata confermata da una perizia disposta dalla Corte d'appello.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007