Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10934
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) trova applicazione anche ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di beni situati nella Regione a statuto speciale Trentino - Alto Adige, ancorché gli artt. 4 e 8 dello Statuto riservino la materia dell'espropriazione per pubblica utilità alla potestà legislativa della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992 che introduce l'ICI, anche nella parte in cui aggancia la determinazione dell'indennità di espropriazione alla dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta, costituisce legge di riforma economico - sociale della Repubblica.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) il giudice deve compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e l'ultima dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'ICI con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione.

L'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) pone al valore venale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, un limite massimo obbiettivo ed in nessun caso superabile, rappresentato dal dato fiscale dell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, in tal modo completando il meccanismo di stima e costituendo con esso un sistema di calcolo unitario e non scindibile in diversi segmenti, che deve essere interamente applicato d'ufficio dal giudice chiamato a liquidare l'indennità (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva - d'ufficio e sulla base di quanto emerso dalla CTU - determinato l'indennità tenendo conto della dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10934
    Data del deposito : 8 agosto 2001

    Testo completo