Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 3
L'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) trova applicazione anche ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di beni situati nella Regione a statuto speciale Trentino - Alto Adige, ancorché gli artt. 4 e 8 dello Statuto riservino la materia dell'espropriazione per pubblica utilità alla potestà legislativa della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992 che introduce l'ICI, anche nella parte in cui aggancia la determinazione dell'indennità di espropriazione alla dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta, costituisce legge di riforma economico - sociale della Repubblica.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) il giudice deve compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e l'ultima dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'ICI con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione.
L'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) pone al valore venale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, un limite massimo obbiettivo ed in nessun caso superabile, rappresentato dal dato fiscale dell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, in tal modo completando il meccanismo di stima e costituendo con esso un sistema di calcolo unitario e non scindibile in diversi segmenti, che deve essere interamente applicato d'ufficio dal giudice chiamato a liquidare l'indennità (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva - d'ufficio e sulla base di quanto emerso dalla CTU - determinato l'indennità tenendo conto della dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10934 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HU OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VOLGEER REINHART, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TERLANO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 14920/98 proposto da:
COMUNE DI TERLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso l'avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBATO MARIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
HU OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 47/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 26/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Costa, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo
RU IL propose opposizione al decreto del 17 novembre 1994 con cui il comune di Terlano gli aveva offerto l'indennità per l'espropriazione di un immobile di cui era comproprietario onde realizzare interventi di edilizia abitativa agevolata nella zona di espansione "Vilpiano Funivia-Vilpiano Meltina", riportato in catasto alle part. 1304/7, 1304/8 e 1305/9 e valutato in L. 130.000 mq., chiedendo alla Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, la determinazione dell'indennizzo in misura non inferiore a L. 294.598.500, ottenuta attribuendo al bene un valore di almeno L. 350.000 mq.
L'adita Corte di appello ha respinto l'opposizione e determinato l'indennità in L. 108.501.912, osservando: a) che il giudizio di opposizione alla stima non si configura quale impugnazione del provvedimento ablativo, ma quale autonomo accertamento della indennità spettante all'espropriato che il giudice è tenuto ad eseguire senza essere vincolato dai criteri con i quali è stata compiuta la stima amministrativa;
b)che nel caso il c.t.u. aveva determinato il valore dell'immobile in L. 600.000 mq., per cui applicando il criterio dell'art. 8 della legge prov. 10 del 1991, l'indennità andava determinata in complessive L. 298.557.900; c)che tuttavia detto importo doveva ridursi per effetto del disposto dell'art. 16 d. lg. 504 del 1992, in misura corrispondente al valore del terreno indicato dall'opponente nell'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'ICI, che il consulente aveva accertato essere di L. 109.026 al mq.; e che per il suo carattere cogente era applicabile di ufficio.
Per la cassazione di questa sentenza, il IL ha proposto ricorso per 5 motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Terlano il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale condizionato per tre motivi.
La Corte, con ordinanza 18 febbraio 2000 n. 196, ha sollevato la questione di legittimità per contrasto con gli art. 42 e 3 della Costit., dell'art. 16 del d. lgs. 504/1992, applicato dalla Corte di appello, nella parte in cui prevede la riduzione dell'indennità di espropriazione di area fabbricabile ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla suddetta indennità determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Ma la Corte Costituzionale con ordinanza n. 539 del 23 novembre 2000 ha dichiarato la questione manifestamente infondata.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod.proc.civ., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, RU IL, denunciando violazione dell'art. 8 del d.p.r. 670 del 1972 e 16 del d. lgs. 504 del 1992, si duole che la Corte di appello abbia applicato quest'ultima norma relativa al calcolo dell'indennità di espropriazione di area fabbricabile in caso di infedele dichiarazione dell'immobile presentata dal proprietario ai fini dell'ICI senza considerare che la provincia Autonoma di Bolzano cui l'art. 8 del menzionato statuto attribuisce competenza legislativa primaria in materia di espropriazione per p.u. non aveva recepito la disposizione legislativa suddetta;
che d'altra parte non costituendo una norma fondamentale di riforma-economico-sociale non poteva trovare applicazione nell'ambito di quella regione in mancanza di un esplicito richiamo ad essa da parte della normativa provinciale. Con il terzo motivo che, per evidenti ragioni di logica giuridica, deve precedere l'esame del secondo, il IL denunciando violazione del principio del contraddittorio, nonché omessa, ovvero insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per avere applicato di ufficio la menzionata disposizione dell'art. 16 del d. lgs. 504 del 1992, pur in mancanza di specifica eccezione da parte del comune, e senza avere mai acquisito prove al riguardo ad eccezione della notizia riferita dal c.t.u., peraltro in modo incidentale ed incompleto, che in una precedente dichiarazione ai fini dell'ICI era stato attribuito al terreno il valore di L. 109.026 mq.
Con il quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., lamenta ancora che la Corte di appello chiamata a determinare la giusta indennità dovutagli per l'espropriazione ed indicata nella citazione in L. 294.598.500 ed in sede di precisazione delle conclusioni in L. 348.317.550, l'aveva liquidata nella somma di L. 108.501.912, addirittura inferiore a quella calcolata nel decreto di stima: e ciò senza alcuna domanda o richiesta riconvenzionale dell'amministrazione espropriante, ed in violazione del principio che al giudice del merito faceva carico unicamente di decidere sulla fondatezza della richiesta di un'indennità maggiore da parte dell'espropriato.
Questi motivi sono infondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha puntualmente applicato, il giudizio di opposizione alla stima - sia esso proposto dall'espropriato che dall'espropriante - non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo di stima dell'indennità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto a stabilirne l'ammontare effettivamente dovuto: esso, dunque, non si esaurisce in un mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa - che potrebbero mancare o venire successivamente modificate - ma comporta il potere-dovere del giudice adito di compiere la relativa valutazione in piena autonomia, perfino con riguardo alla qualificazione dell'area espropriata ed al momento della sua verifica nel tempo, nonché di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuta, facendo applicazione delle norme e dei criteri vigenti al momento della decisione (Cass. 3048/2001; 774/1998; 3902/1995).
Ne consegue che, per effetto dell'opposizione, il carattere vincolante della stima amministrativa viene meno sia per l'opponente che per l'opposto, non potendo essa sopravvivere rispetto ad una soltanto delle parti, in quanto destinata ad essere sostituita, rispetto a tutte, dalla determinazione del giudice, il quale, quindi, una volta investito della causa, dovrà procedere autonomamente alla liquidazione del "quantum" con tutti i suoi poteri di indagine, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili nei casi singoli, indipendentemente dalle richieste formulate al riguardo dalle parti, le cui deduzioni sul punto si esauriscono, pertanto, nell'espressione di semplici "punti di vista" circa l'ammontare del giusto indennizzo e non ineriscono, dunque, al "petitum" immediato (elemento di identificazione dell'azione) già compiutamente definito dalla domanda di rideterminazione dell'indennità (ancorché non specificata nel "quantum").
Questa costruzione spiega, per un verso, perché identica azione possa essere proposta dall'espropriato anche nell'ipotesi in cui nessuna stima amministrativa abbia preceduto ne' seguito il decreto ablativo;
perché il giudizio rimane insensibile ad una sopravvenuta liquidazione o riliquidazione dell'indennità con nuovi provvedimenti dell'amministrazione, (rilevanti solo per un'eventuale cessazione della materia del contendere); e perché in caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa, comporta la determinazione in sede giudiziale dell'indennità di esproprio non soltanto "pro quota", con riguardo ai soli comproprietari costituiti, ma nella sua interezza e globalità con il correlativo deposito dell'eventuale differenza a titolo di indennità definitiva anche nei confronti dei comproprietari rimasti contumaci (Cass. sez. un. 1159/2000;
12861/1999). E, per altro verso, esclude la paventata violazione del principio della domanda posto che la decisione ha carattere meramente determinativo e si riferisce al valore dell'immobile espropriato - quale risulta dal provvedimento ablatorio (e dagli atti preordinati). Mentre, la statuizione giurisdizionale consiste - in tale sede - unicamente nell'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, ove risulti fondata la richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore di quella determinata in sede amministrativa:
in tal modo restandone impregiudicata l'attribuzione e la ripartizione delle singole poste fra gli interessati, cui è preordinato un apposito procedimento camerale (rientrante nella competenza del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicato il fondo espropriato) di svincolo/pagamento delle somme comunque depositate a titolo d'indennità d'espropriazione (artt. 30 segg., 52 segg. della legge n. 2359 del 1865 e successive modifiche - in particolare, legge 3 aprile 1926, n. 686, legge 20 maggio 1968, n. 391 -, art. 13 segg. della legge n. 865 del 1971, dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), con implicazioni che possono anche dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie fra i vari pretendenti alle somme a quel titolo dovute (cfr. art. 56 della legge n. 2359 citata;
v., per tutte, Cass. n. 3297/1990;
10785/1997).
Escluso, dunque che la Corte territoriale fosse vincolata dalla stima amministrativa offerta dal comune con decreto notificato all'espropriando il 5 dicembre 1994 e, per converso, dai criteri seguiti dal ricorrente, che ne aveva indicato in linea principale la misura di L. 294.598.500 (inferiore a quella calcolata dalla sentenza in base al solo art. 8 della legge prov. 10 del 1991), occorre stabilire se nella determinazione della giusta indennità a costui dovuta, i giudici del merito dovessero o meno applicare d'ufficio la disposizione di cui all'art. 16, 1° comma del d. lgs. 504 del 1992, sull'ICI, che, come rilevato dalla Corte ed è peraltro pacifico tra le parti, il comune aveva trascurato di invocare;
e che è stata invece considerata soltanto dal consulente tecnico incaricato dalla Corte di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo suddetto.
Al riguardo il collegio non ignora che la questione è stata esaminata da questa Corte e risolta da due conformi decisioni nel senso che la disposizione può essere applicata soltanto a seguito di eccezione dell'espropriante che intenda avvantaggiarsi di essa (sent. n. 1381/2000 e 5283/2000). Ciò perché: a) l'applicazione della deroga alla disciplina generale dell'indennità risponde esclusivamente all'interesse dell'espropriante, per cui la stessa richiesta di applicarla può provenire solo da chi si avvantaggi di essa ed abbia concreto interesse a farla valere;
b) la norma non ha inteso introdurre - anche per il suo tenore testuale - un autonomo criterio di determinazione dell'indennità, previsto invece dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992, ma un meccanismo correttivo o riduttivo del suo importo dopo che questo è stato determinato secondo i criteri stabiliti da detta norma (e comunque da quelle vigenti sulla stima dell'indennità dovuta per i terreni edificabili); c) si tratta, dunque, di un diritto a carattere patrimoniale, certamente disponibile, e peraltro richiedente un dato (il valore dichiarato ai fini dell'ICI) che si traduce in un fatto modificativo (e parzialmente estintivo) del diritto all'indennità azionato dall'attore, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 2697, 2° comma cod. civ.. Ma siffatta interpretazione non può essere riconfermata, non apparendo conciliabile ne' con la genesi, ne' con la funzione e la finalità della nuova normativa.
È infatti indubbio che il sistema di calcolo dell'indennizzo è stato regolato per le aree edificabili dalle disposizioni del menzionato art. 5 bis (come modificato dall'intervento della Corte Costit. con la sentenza 283/1993) che ne dispone la determinazione a norma dell'art. 13 comma 3° della legge 2892 del 1885, sostituendo il parametro dei fitti coacervati dell'ultimo decennio con quello del reddito dominicale rivalutato di cui agli art. 24 e segg. d.p.r. 917 del 1986; e riducendo l'importo così determinato del 40%.
Da questo presupposto non può tuttavia trarsi la conseguenza, se non compiendo un salto logico, che il legislatore non potesse perciò integrare siffatto criterio, o correggerlo o modificarlo, mediante altre disposizioni (anche successive) egualmente inderogabili e vincolanti, ne' tanto meno quella che, non costituendo dette disposizioni altrettanti criteri autonomi di determinazione dell'indennità di esproprio e presupponendo le stesse la preventiva stima dell'indennizzo secondo i parametri posti dall'art. 5 bis, esse debbano sempre e comunque avere carattere disponibile, soprattutto quando ancorate, come nel caso, ad elementi fattuali, quali l'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'interessato ai fini dell'ICI: così come dimostra il criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge 2359 del 1865 che, pur essendo applicabile anche alle espropriazioni di aree edificabili per le quali la stima deve compiersi secondo le menzionate disposizioni dell'art. 5 bis (Cass. 14031/2000; 1806/2000; 12386/1998) e, pur presupponendo il pregiudiziale accertamento della ricorrenza di una duplice condizione (che cioè la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale;
e che il distacco influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua), non richiede alcuna specifica domanda dell'espropriato; e deve perciò essere applicato di ufficio a fronte di una opposizione alla stima dell'indennità (Cass. 6822/1999;
9686/1995; 2133/1992).
Anche con riguardo al ricordato art. 16, occorre allora accertare se la norma nel disporre la riduzione dell'indennità all'importo indicato, abbia voluto escludere che il criterio faccia parte della res iudicanda legata alla determinazione dell'indennità; e collegarne, quindi, il conseguimento ad esclusivo interesse della parte espropriante, sì da far ritenere che si tratti di un vero e proprio diritto devoluto esclusivamente a quest'ultima, come tale disponibile e collegato alla necessità di iniziativa di detta parte. Ovvero se abbia imposto comunque di tener conto dell'incidenza economica (negativa) dell'ultima dichiarazione o denuncia dell'immobile presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, perciò ridefinendo ed integrando con riguardo a tale fattispecie i criteri stabiliti (dalle disposizioni vigenti ed in particolare) dall'art. 5 bis: non senza considerare che le regole di determinazione dell'indennità costituiscono materia ad oggetto pubblico, della quale, perciò, le parti del rapporto non possono di regola disporre. Ora, siffatta disposizione trova origine nell'art. 4 della legge 421 del 1992 sulla finanza degli enti territoriali il quale ha attribuito al governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario, prevedendo (comma 1°, lett. A, punto 5°) la determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio ed aggiungendo che "negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri". Per cui, già il tenore testuale di questa norma, e la sua ragion d'essere rivolta espressamente a riordinare "la finanza degli enti territoriali", inducono a ritenere che è stata devoluta alla legge delegata la previsione di una fattispecie costitutiva del dovere concreto del giudice di "assumere" comunque il valore dichiarato ai fini ICI e di tenerne conto per il fatto stesso di essere chiamato a determinare l'indennità "negli eventuali procedimenti di espropriazione". D'altra parte siffatta delega si inserisce, a sua volta, in un'ampia manovra finanziaria con cui il legislatore ha inteso incidere sulla consistenza dell'indennità di espropriazione, emanando quasi contestualmente dapprima, la legge 413 del 1991, il cui art. 11 ha posto fine al preesistente regime privilegiato di esenzione di cui all'art. 2 del d.p.r. 643 del 1972 (così come modificato dal d.p.r. 959 del 1977) prevedendo una ritenuta di imposta del 20% per le somme dovute a tale titolo (ovvero a seguito di cessioni volontarie o ancora di occupazioni c.d. espropriative); e quindi la legge 359 del 1992 che ha introdotto un più riduttivo criterio di calcolo di detta indennità dato che al prezzo in comune commercio dell'immobile di cui all'art. 39 della legge 2359 del 1865 è stata sostituta la semisomma tra valore di commercio del fondo ed il reddito dominicale dell'ultimo decennio, ulteriormente ridotta del 40%, con la conseguenza che l'importo così ottenuto risulta sostanzialmente corrispondente a circa un terzo del valore venale del bene. Sicché l'innovazione introdotta dall'art. 16 del d. lgs. 504 del 1992, il cui primo comma prevede, in attuazione della delega di cui al menzionato art. 4 della legge 421/1991, che "in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora il valore risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri vigenti", rappresenta il completamento di detto sistema di progressiva riduzione delle somme da corrispondere a seguito di espropriazioni, attuato, per un verso tramite una maggiore incidenza dell'azione tributaria sui redditi derivanti dai relativi procedimenti, e per altro verso con l'introduzione di nuovi criteri di calcolo dell'indennità di esproprio delle aree edificabili influenzati da pressanti esigenze della finanza pubblica per la particolare situazione economico finanziaria allora attraversata dal paese (Corte Costit. 283/1993 e successive): attraverso l'istituzione di un collegamento tra valore di espropriazione del bene e valore fiscale dello stesso, la cui esecuzione, dunque, sarebbe stato contraddittorio rimettere alla sfera di autonomia della parte espropriante, trasformando in diritto disponibile di quest'ultima uno degli obbiettivi fiscali intesi perseguire in materia espropriativa.
Nè in questa direzione è invocabile il tenore letterale della norma ("... l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato ..."), perché questa formula è in tutto e per tutto equivalente a quella dell'art. 5 bis ("... l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata, a norma ...), del cui carattere imperativo e della cui applicabilità di ufficio non si è mai dubitato ne' in dottrina, ne' in giurisprudenza. E non rappresenta neppure una novità nel nostro ordinamento, dato che anche l'art. 13 della legge 246 del 1963, che aveva istituito l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, conferiva ai comuni la facoltà di espropriarle per una somma pari al valore denunciato dai proprietari agli effetti dell'imposta; e che pure in settori diversi dalle espropriazioni è stato utilizzato dalla legge per determinare il corrispettivo del trasferimento del bene un valore dichiarato ad altri fini, come attestano le ipotesi di prelazione legale e di riscatto sia dei fondi rustici (legge 590 del 1965), che di quelli urbani in locazione (legge 392 del 1978), quelle a favore dell'ente Parco di cui alla legge 394 del 1991 ed infine le prelazioni a favore dello Stato già previste dalla legge 1089 del 1939, ed ora dal d. lgs. 490 del 1999. Sicché al pari della menzionata disposizione della legge 246/1963, la norma in esame incide sul criterio di calcolo dell'indennizzo da corrispondere all'espropriato, assumendovi un ruolo di particolare rilevanza per quel che concerne il profilo fiscale, con la sola differenza che nella legge del 1963, il valore dichiarato dal proprietario costituiva sempre e comunque la base di calcolo dell'indennizzo, mentre nel sistema posto dal legislatore del 1992, la sua applicazione è subordinata alla condizione che detto valore risulti inferiore all'indennizzo determinato in base alle disposizioni vigenti;
ed assume perciò rispetto al criterio generale di cui all'art. 5 bis il carattere sussidiario già evidenziato dalla precedente sent. 5283/2000 di questa Corte. Ma ove siffatta condizione si verifica la disciplina suddetta non è più esaustiva e deve essere integrata dalla previsione dell'art. 16 che la completa in quanto la norma, dopo che le disposizioni degli art. 2 e segg. offrono, ai fini della dichiarazione della stessa imposta, una individuazione di area fabbricabile sulla base dei criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, impone di includere nel meccanismo determinativo, il valore del bene indicato ai fini fiscali, in tal modo agendo sull'elemento libero nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 5 bis, rappresentato dal valore venale del bene medesimo.
Quest'ultima norma, infatti, ha introdotto il correttivo del parametro del reddito dominicale (predeterminato) al prezzo in comune commercio dell'immobile che ha di fatto dimezzato considerandone ai fini della stima dell'indennità soltanto la semisomma dei relativi importi;
e tuttavia, non si appalesa sufficiente ad impedire in linea astratta la modificazione in eccesso di detto valore in modo da consentire il recupero della differenza in meno dell'indennizzo provocata dai correttivi suddetti. Sicché l'art. 16 ha inteso non già estinguere (parzialmente) il diritto all'indennità azionato dall'espropriato, ma evitare proprio tale possibilità di recupero che avrebbe consentito di lucrare in sede di liquidazione della stessa importi più consistenti delle imposte corrisposte per il medesimo immobile, ancorando anche il valore determinato ai sensi dell'art. 5 bis, nei termini in cui si è detto liberamente apprezzabile dalle parti, ad un limite massimo obbiettivo ed in nessun caso superabile, rappresentato dal dato fiscale dell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI: in tal modo integrando e completando il nuovo (e più riduttivo) meccanismo di stima, e costituendo con esso un sistema di calcolo unitario e non scindibile in diversi segmenti, che deve essere interamente applicato d'ufficio dal giudice chiamato a liquidare l'indennità. Il quale, dunque, non è chiamato affatto ad accertare dapprima il diritto dell'espropriato alla giusta indennità e ad esaminare, poi, secondo le regole poste dall'art. 2697 cod. civ., se sussistano fatti modificativi e/o (parzialmente) estintivi di tale diritto - peraltro considerato pieno ed incondizionato dall'art. 42, 3° comma Costit. - , ma è tenuto a compiere le operazioni di calcolo descritte dall'art. 5 bis, aventi precedenza logica, e poi a completarle con la comparazione richiesta dall'art. 16, 1° comma in esame, e con la necessaria applicazione dell'uno o dell'altro parametro alternativamente previsti dalla legge all'esito ed in conseguenza del raffronto.
Tale conclusione trova del resto conferma nella finalità della disposizione legislativa, che la Corte costituzionale ha ravvisato nella istituzione di un sistema "nel complesso diretto ad incentivare fedeli autodichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini ICI e, nello stesso tempo, ad avviare una armonizzazione tra identificazione ai fini tributari ed ai fini espropriativi delle aree edificabili, attesa la radice comune di definizione delle stesse aree" (sent. 351/2000; ord. 539/2000): ove l'incentivo per il proprietario è prodotto da un canto dai riflessi limitativi, in caso di esproprio, sulla liquidazione della relativa indennità (1° comma) e, dall'altro lato, dalla possibilità generale di un recupero attraverso una maggiorazione dell'indennità stessa, prevista dal 2° comma, dell'imposta degli ultimi cinque anni, nel caso in cui essa sia stata calcolata sul valore dichiarato in eccesso rispetto a quella risultante sulla base dell'indennità suddetta (Cfr., per un precedente, il testo originario dell'art. 16, ult. comma della legge 865/71). Ed ove, dunque, tale meccanismo di aggancio è rivolto a creare non già un diritto ed un controdiritto a favore delle parti del rapporto espropriativo, ma un nuovo criterio di calcolo tendente (principalmente) ad un recupero di evasione o a disincentivarla, perciò del tutto incompatibile con l'interpretazione che ne affida la sua concreta realizzazione - per la parte che qui interessa - alla mera iniziativa dell'espropriante. Pertanto, avendo la Consulta ribadito (ord. 539/2000 cit.) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, 1° comma del d. lgs. 504/92 cit., sollevate in questo giudizio dalla Corte in riferimento agli art. 3, 42 e 53 della Costit., il collegio deve confermare (Cass. 8360/2000) che i giudici del merito, pur non avendo il comune di Terlano introdotto nel giudizio, ne' provato la questione dell'avvenuta dichiarazione infedele dell'immobile espropriato da parte del ricorrente, correttamente ne hanno tenuto conto ai fini della stima dell'indennità una volta che la stessa è emersa dagli atti di causa - più specificamente dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico -, e che, venendo a formare oggetto del criterio di calcolo dell'indennità, è perciò divenuta operante ipso iure. E che del pari correttamente l'hanno applicata anche nella Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige, ancorché gli art. 4 ed 8 dello statuto appr. con d.p.r. 670 del 1972 riservino la materia dell'espropriazione per p.u. alla potestà legislativa della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano: in quanto il d. lgs. 504 del 1992 che introduce l'imposta ICI, anche nella parte in cui aggancia la determinazione dell'indennità di espropriazione alla dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta, costituisce indiscutibilmente, come già questa Corte ha osservato nell'ord. 196/2000 emessa in questo stesso giudizio, legge fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, in considerazione del contenuto e degli scopi di cui si è detto. Del resto, proprio in merito all'art. 16, la Corte Costituzionale ha rilevato che la norma si risolve "in un rafforzamento indiretto dell'adempimento di obblighi tributari ed in un incentivo alla lealtà, correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sia nell'adempimento del dovere di concorrere alla spese pubbliche (art. 53 Costit.), sia nel partecipare alla determinazione di valore, anche ai fini della indennità di espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42 Costit.);
sicché non può dubitarsi che per l'incisiva innovatività del suo contenuto e per le finalità perseguite dal legislatore in ordine ad un fenomeno vasto di primaria importanza nazionale, la stessa possieda le connotazioni delle norme considerate come principi che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte Costit. 153/1995; 80/1996; 351/2000 cit.). Con il secondo motivo il IL, deducendo violazione dello stesso art. 16 del d. lgs. 504/92 si duole che la sentenza impugnata abbia considerato ai fini della stima dell'indennità l'ultima dichiarazione ICI da lui presentata all'epoca del decreto che ne ha determinato l'ammontare emesso dal presidente della Giunta regionale (17 novembre 1994); laddove la norma si riferisce all'ultima dichiarazione presentata dal proprietario al tempo del decreto ablativo, nel caso pronunciato soltanto il 29 febbraio 1996, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto accertare il valore dell'area indicato nella dichiarazione suddetta e non in quella del 1993, presa in esame dal c.t. che certamente non era l'ultima da lui presentata.
Questo motivo è fondato.
La Corte di appello, infatti, premesso che al ricorrente era stato notificato in data 5 dicembre 1994 decreto di stima dell'indennità di espropriazione emesso il 17 novembre 1994 dal Presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge prov. 10 del 1991, ha considerato l'ultima dichiarazione relativa all'immobile espropriando presentata ai fini dell'ICI dal IL a quella data - che era pacificamente la dichiarazione ICI concernente l'anno 1994 - ed ha compiuto la comparazione tra il valore in essa dichiarato che era di L. 109.026 mq. e quello assai più elevato accertato dal c.t.u., che ha quindi ridotto all'importo indicato dallo stesso proprietario in aderenza al citato 1° comma dell'art. 16 d. lgs. 504/92. Ma così ragionando, la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la norma suddetta, la quale presuppone non già il compimento di uno qualsiasi degli atti del procedimento ablativo, bensì la già avvenuta "espropriazione di area edificabile"; la quale si realizza e si conclude nel vigente ordinamento (art. 50 della legge 2359 del 1865) mediante l'adozione del decreto di espropriazione, perciò
costituente condizione necessaria ed indefettibile per il trasferimento coattivo a titolo originario dell'immobile che ne sia oggetto, dall'espropriato all'espropriante (Cass. fin da 1263/1963;
836/1965).
D'altra parte, il decreto di stima in questione (oltre a contenere la dichiarazione di p.u., di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzare) anche nella legge prov. 10 del 1991, assolve la sola funzione di porre l'espropriando in condizione di accettarla e di convenire la cessione volontaria dell'immobile, ovvero di rifiutarla e di proporre opposizione giudiziale;
e non è di per sè idoneo ad arrecare alcuna lesione alla sua sfera patrimoniale anche perché il procedimento espropriativo potrebbe arrestarsi senza perciò provocare alcuna modifica nell'assetto reale dell'immobile. Mentre è proprio l'emissione del decreto in esame, che, comportando il trasferimento in capo all'espropriante di tutte le facoltà connesse ai poteri di godimento e di disposizione del bene, configura la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo ex art. 42 Costit.; per cui l'ordinamento positivo sancisce un indissolubile collegamento tra detto provvedimento e l'indennità di espropriazione attribuendo anche sotto tale profilo rilevanza decisiva al decreto ablativo ed alla sua data, in quanto componenti indefettibili di qualsiasi pretesa del proprietario avente ad oggetto la determinazione dell'indennità spettantegli per l'avvenuta espropriazione: nel duplice senso che non può addivenirsi ad una (stima e ad una) statuizione sul diritto all'indennità se non in presenza del decreto di esproprio e solo dalla data di questo. E che, per converso, emanato il provvedimento sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa nei modi previsti dall'art. 19 della legge 865/1971 (Corte Costit. 67/1990; Cass. sez. un. 833/1999; 818/1999; 385/1999): perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento in cui viene emesso il decreto di espropriazione.
Il che trova del resto, conferma ulteriore nello stesso art. 16 in esame laddove la norma dispone la comparazione tra "l'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti" - che per quanto si è detto è proprio quella dovuta ex art. 42 Costit. al proprietario destinatario del decreto ablativo nel momento in cui tale provvedimento viene adottato -, ed il valore del bene indicato nell'ultima dichiarazione (o denuncia) presentata "dall'espropriato"; il quale per acquistare tale qualifica deve avere già perduto la proprietà dell'immobile in conseguenza della pronuncia del decreto suddetto.
È del resto significativo al riguardo che prima di tale provvedimento e, comunque al momento della notifica della stima dell'indennità, non solo la legge statale (cfr. artt. 11 e 12 della legge 865 del 1971), ma anche quella provinciale (artt. 5 e 6), denominino i soggetti cui è offerta (non già "espropriati", ma) semplicemente "proprietari" ovvero "proprietari espropriandi"; che d'altra parte per il disposto dell'art. 3 sono soggetti passivi dell'imposta e fino al momento della perdita del diritto reale hanno perciò il potere-dovere di compiere la dichiarazione di cui all'art. 10. Sicché l'ultima dichiarazione o denuncia di costoro ai fini ICI presa in considerazione dal d. lgs. 504/92 non può che esser quella presentata alla data del decreto ablativo: senza alcuna divaricazione temporale, nell'ottica del legislatore tra i due momenti, dato che non vi è "un intervallo di tempo significativo tra dichiarazione di valore ad una certa data (1° gennaio dell'anno, a fini tributari) e momento di riferimento - nello stesso anno - della valutazione e liquidazione dell'indennità" (Corte Costit. 351/2000 cit.).
Nè questa interpretazione espone al rischio che i proprietari in vista dell'adozione del decreto ablativo e, comunque, nell'ultima dichiarazione presentata all'epoca di questo, aumentino notevolmente ed in misura non effettiva il valore dell'immobile onde evitare la riduzione dell'indennizzo prevista dalla norma, perché una tale dichiarazione li espone proprio a quel recupero del tributo (ed al pagamento delle sanzioni e degli accessori), anche per gli anni precedenti alla denuncia (e per le eventuali porzioni residue e non espropriate dell'immobile), da parte delle amministrazioni, che per le considerazioni svolte, costituisce uno degli obbiettivi perseguiti dalla legge. La quale, d'altra parte, anche in tal caso non corrisponde agli espropriati somme più elevate della giusta indennità dovuta in base agli art. 42 Costit. e 5 bis della legge 359/1992, posto che il recupero di imposta specularmente previsto dal secondo comma dell'art. 16, può essere preteso "dall'espropriato o dal suo dante causa" non già in relazione all'imposta dichiarata "nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata", ma esclusivamente ove l'indennità spettantegli (nei termini ed alla data di cui si è detto) sia inferiore all'importo "dell'imposta pagata ... negli ultimi 5 anni"; che dunque costituisce la necessaria condizione e nel contempo, il limite per il conseguimento del beneficio. Il giudice di rinvio dovrà allora compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente e l'ultima dichiarazione dell'immobile ai fini dell'ICI da lui presentata alla data del provvedimento di espropriazione, adottato (circostanza, questa pacifica tra le parti) con decreto presidenziale del 29 febbraio 1996.
L'accoglimento di questo motivo comporta l'esame del ricorso incidentale condizionato con cui il comune di Terlano lamenta: a) anzitutto insufficiente motivazione sulla stima dell'indennità apoditticamente determinata dal c.t. attribuendo all'immobile il valore di L. 600.000 mq. acriticamente recepito dalla Corte di appello senza neppure esaminare le specifiche censure formulate da essa amministrazione anche con riguardo alla morfologia del terreno nonché alla sua posizione caratteristica e lontana dal paese (1° motivo); b) quindi violazione dell'art. 8 della legge provinciale 10 del 1991 per avere la sentenza impugnata determinato illegittimamente anche il secondo parametro considerato dalla norma per la stima e costituito da un importo da individuare entro i valori minimo e massimo stabiliti dalla speciale commissione di cui all'art. 11 all'area, quale terreno agricolo, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto;
laddove il consulente e la Corte territoriale in luogo di tale correttivo, avevano semplicisticamente aggiunto al valore venale dell'immobile l'importo generico e globale di 1/5 del valore suddetto (2° motivo). Entrambi i motivi sono fondati.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere accertato che il terreno espropriato aveva destinazione edificabile ha calcolato l'indennità di espropriazione con il criterio previsto dall'art. 8 della menzionata legge prov. 10 del 1991, come sostituita dalla legge prov. 1 del 1997, secondo il quale la stessa deve corrispondere "alla metà della somma tra il prezzo di mercato che a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, ed il prezzo agricolo secondo il comma 3 del presente articolo senza i coefficienti di maggiorazione previsti dall'articolo 13".
Per quel che riguarda, poi, il primo dei due parametri considerati dalla norma, la Corte territoriale si è limitata ad un mero rinvio alle risultanze della consulenza tecnica che tale prezzo aveva indicato in L. 600.000 mq., mentre per quel che riguarda il secondo, ha aggiunto alla somma in tal modo ottenuta un ulteriore importo forfettario, pari ad una frazione della stessa che le parti hanno dedotto esser corrispondente ad 1/5.
Sennonché questa Corte ha ripetutamente affermato che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attività riservate al giudice del merito, nei cui poteri rientra quindi la facoltà di scegliere quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova;
e che, quando questo sia costituito da una consulenza tecnica di ufficio, la stessa, quale fonte di prova, è liberamente valutabile da detto giudice. Il quale dunque, allorché ne condivida le conclusioni, può senz'altro recepirle, senza doversi soffermare ad un dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far propri gli accertamenti svolti nonché i criteri seguiti dal consulente.
Tuttavia, ove l'operato, il ragionamento scientifico o le conclusioni di costui siano stati posti in discussione dalle parti con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, insorge per il giudice l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza (anche mediante l'adeguamento o il rinnovo dell'indagine tecnica) sia per disattenderli, indicandone con adeguata motivazione le ragioni;
ed egli non assolve pertanto all'obbligo di motivazione semplicemente ignorando le critiche mosse alla consulenza pur in maniera specifica e circostanziata e tale che se fossero fondate potrebbero indurlo ad una decisione diversa (Cass. 11711/1997;
1042/1997; 7150/1995).
Nel caso di specie il comune di Terlano, pur riconoscendo che l'immobile espropriato avesse natura edificabile, aveva specificamente contestato che il suo valore potesse raggiungere l'importo di L. 600.000 mq., sia per la sua ubicazione al di fuori del centro comunale e lontana da questo, sia per le sue non appetibili caratteristiche, sia per la sua stessa morfologia;
laddove la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni, peraltro del tutto apodittiche cui è pervenuto il consulente, ritenendole non suscettibili di censure, senza il benché minimo accenno a detti rilievi: in tal modo incorrendo nel denunziato vizio di carenza motivazionale. Il quale nel caso assume maggior rilievo posto che la sentenza impugnata non ha specificato neppure con quale criterio (sintetico-comparativo;
analitico-ricostruttivo o altri) sia stato ottenuto il sudetto valore ne' quali elementi certi (e controllabili dalle parti) siano stati utilizzati dal consulente.
Con riguardo, poi, al secondo di detti parametri, la Corte ha adottato un criterio diverso da quello previsto dal menzionato art. 8, 3° comma, cui rinvia il 1° comma per la valutazione del prezzo agricolo individuato "nel giusto prezzo che a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia deve essere attribuito entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'art. 11, all'area, quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5". Sicché, costituendo detta regola legislativa una norma c.d. in bianco il cui contenuto si ricava per relationem mediante ricorso alle valutazioni stabilite nelle tabelle redatte dalla menzionata commissione, l'espressione "giusto prezzo ... attribuito ... all'area quale terreno agricolo ..." in detta norma usata, va correlata a tali indici onde il valore cui commisurare l'indennità di esproprio non è più affidato alla ricerca di un ipotetico complessivo prezzo di mercato, nonché della frazione di esso ritenuta dal consulente equa e congrua, ma deve essere compreso nell'ambito delle determinazioni tabellari;
cui la legge riserva il potere di stabilire annualmente i valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie ed alle quali l'art. 8 rinvia, perciò considerandole vincolanti anche per il giudice dell'opposizione alla stima dell'indennità.
Con l'adozione, invece, di un valore determinato secondo i criteri proposti dal consulente tecnico in un importo diverso da quello stabilito dalla commissione di cui all'art. 11, la Corte di appello è sicuramente incorsa nella violazione delle norme richiamate nell'impugnazione incidentale;
cui dunque dovrà porre rimedio il giudice di rinvio.
Infondato, risulta, infine, l'ultimo motivo del ricorso incidentale, con cui l'amministrazione comunale deduce violazione degli art. 3 e 42 Costit. in relaz. agli art. 4 ed 8 dello Statuto della Regione, per avere applicato i menzionati criteri previsti dalla legge provinciale per la determinazione dell'indennità, in luogo di quelli del tutto diversi ed assai più contenuti dettati dall'art. 5 bis della legge 359 del 1865, applicabile in tutto il territorio dello
Stato.
È noto, infatti che la Corte costituzionale con sentenza 19 marzo 1996 n. 80 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, legge provincia Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui determinava l'indennità di espropriazione con criterio non conforme a quello stabilito dall'art.
5 - bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, inserito dalla l. statale 8 agosto 1992, n. 359, da considerarsi come fondamentale di riforma economico sociale: ciò perché tale norma, a differenza della disposizione provinciale, non si limita a prevedere un mero indice di abbattimento del valore venale, ma introduce un differente e più complesso sistema di determinazione dell'indennità, risultante dalla concorrenza di più fattori complementari, e quindi non un mero correttivo del precedente criterio ma un altro criterio, nella conformazione del quale è proprio la combinazione prescelta tra i vari elementi (positivi e negativi) del meccanismo liquidatorio che è, nel suo complesso, coessenziale all'obiettivo perseguito dal legislatore statale di determinare l'indennizzo espropriativo in misura particolarmente contenuta nell'attuale congiuntura economica. E tuttavia successivamente a tale decisione, il legislatore provinciale di Bolzano è nuovamente intervenuto nella materia de qua con la citata legge 1 del 1997 che ha sostituto il criterio suddetto con quello della semisomma del prezzo di mercato e del prezzo agricolo calcolato dalla commissione di cui al successivo art. 11 di cui si è detto: perciò introducendo un criterio del tutto analogo ed adeguato a quello previsto dall'art. 5 bis, dato che ne è stato recepito sostanzialmente il meccanismo ed il primo parametro di calcolo;
e solo il secondo, quello cioè del reddito dominicale rivalutato stabilito dagli art. 24 e segg. del T.U. appr. con d.p.r. 917 del 1986 è stato sostituito dal prezzo agricolo tabellare avanti evidenziato, senza comportare quindi alcun apprezzabile maggiorazione ed anzi non potendosi escludere che per alcune zone e per alcune colture i prezzi agricoli siano addirittura inferiori al reddito dominicale suddetto. Sicché la sola divergenza fra i due criteri risulta essere soltanto l'ulteriore decurtazione del 40% prevista dalla legge statale peraltro nella sola ipotesi in cui l'ente espropriante abbia formulato un'offerta seria e congrua dell'indennità; e ciò malgrado l'espropriato abbia proposto opposizione giudiziale.
In conclusione ed in conseguenza delle considerazioni svolte, la Corte deve:
- rigettare il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché il terzo motivo del ricorso incidentale;
- accogliere nei limiti avanti precisati il secondo motivo del ricorso principale, nonché il primo e secondo motivo di quello incidentale - dichiarare assorbito il quinto motivo del ricorso principale - cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di appello di Trento che si atterrà ai principi esposti ed avrà cura, infine, di regolare le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo, il terzo e quarto motivo del ricorso principale nonché il terzo motivo del ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale, nonché il primo ed il secondo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quinto motivo di quello principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Trento.
Così deciso in Roma l'8 marzo 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.