Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 13.
I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facolta' di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.
La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.
In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune puo', entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.
Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennita' da parte del Comune espropriante.
Per quanto non e' diversamente stabilito nel presente articolo si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.
I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facolta' di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.
La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.
In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune puo', entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.
Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennita' da parte del Comune espropriante.
Per quanto non e' diversamente stabilito nel presente articolo si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10934Provvedimento: […] E non rappresenta neppure una novità nel nostro ordinamento, dato che anche l'art. 13 della legge 246 del 1963, che aveva istituito l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, conferiva ai comuni la facoltà di espropriarle per una somma pari al valore denunciato dai proprietari agli effetti dell'imposta; e che pure in settori diversi dalle espropriazioni è stato utilizzato dalla legge per determinare il corrispettivo del trasferimento del bene un valore dichiarato ad altri fini, […]Leggi di più...
- potere·
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