Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso, disciplinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Cons. Relatore -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Ripetta 22, presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FL PE, già elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 25, presso lo studio dell'avv. Ventura Luciano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonucci Paolo, giusta delega in atti, e da ultimo di ufficio presso la Cancelleria Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1490/95 del Tribunale di Roma depositata il 27/1/95 R.G. 6612/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/4/98 del Relatore Cons. Dott. Trezza Vincenzo;
udito l'avv. Sergio Vacirca per delega avv. Paolo Antonucci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurale Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 ottobre 1994 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava che tra IU RE e la spa Ferrovie dello Stato era intercorso dal 7/11/1969 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'espletamento di servizi di pulizia con inquadramento nella 2^ categoria e condannava le Ferrovie al pagamento delle conseguenti differenze retributive in favore del RE, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Il Tribunale, in particolare, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210 avente applicazione anche ai rapporti ancora in corso ancorché ne fosse contestata l'esistenza, richiamava, quanto al merito, l'art.26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 - mantenuto in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668 - considerando che l'accertamento del contenuto concreto delle prestazioni lavorative svolte e delle relative modalità descritte in un capitolato (obbligatorietà della presenza giornaliera con orario di lavoro, disposizioni, direttive e controllo dell'Ente mediante il capo stazione di zona, foglio di presenza, disciplina delle ferie e del riposo settimanale, forma della retribuzione) inducevano a ritenere, appunto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica a far data dalla prima convenzione del 7 novembre 1969.
Ricorre la s.p.a. Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e servizi per la cassazione della riportata sentenza sulla base di un solo motivo;
resiste il RE con controricorso e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - nel denunciare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 legge 30.12.1959 n. 1236, 30 Legge 27.7.67 n. 668, e degli artt. 2094 e 2222 c.c. nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cpc n. 3 e 5) - deduce che il RE venne assunto dalle Ferrovie con una convenzione per lo svolgimento del servizio di pulizia degli alloggi del personale dell'ente, in forza dell'art. 26 della legge 1236/59 (tuttora in vigore).
Si tratta di lavoro autonomo, avente ad oggetto uno specifico servizio alle condizioni stabilite nell'apposito capitolato approvato con D.M. 27 luglio 1971 n. 10847. Il "nomen" usato dalle parti è vincolante per l'interprete, ne' sono incompatibili col lavoro autonomo i controlli del committente sull'esecuzione dell'opera. Le caratteristiche espressamente previste nella convenzione, quali l'obbligo di un deposito cauzionale da parte dell'incaricato, la facoltà per entrambe le parti di dare disdetta del contratto, le penalità economiche poste a carico dell'assuntore dell'art. 17 del Capitolato, fino a giungere alla risoluzione in tronco della convenzione, non sono conciliabili con la figura di un lavoratore subordinato;
così sono differenti le modalità di costituzione del rapporto, costituendosi quello di lavoro subordinato con un atto di assunzione (anche di fatto) con previsione di un periodo di prova, mentre quello "de quo" può essere costituito solo tramite l'apposita convenzione.
Quello dedotto in giudizio, dunque, non può che essere qualificato come rapporto di lavoro autonomo, tale essendo ritenuto anche dalla legge, la quale, all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959, parla di "prestazioni personali non rientranti tra quelle previste dall'art. 1 o non classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'art. 3 stessa legge" e di rapporto che "ancorché continuativo e permanente, può essere parificato - se comporti un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori - ad un rapporto di lavoro subordinato ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti. Tale "nomen juris" usato dalle parti è vincolante per l'interprete, anche perché non sono in contrasto con la natura autonoma di un rapporto ne' il carattere continuativo di una prestazione d'opera prevalentemente personale (che dà luogo alla cosiddetta "parasubordinazione"), ne' i controlli del committente sull'esecuzione dell'opera.
La sentenza impugnata, inoltre, ha trascurato l'elemento volontaristico, cioè l'incontro delle volontà nella costituzione del rapporto "de quo", dimenticando che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nella qualificazione di un rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti.
La ricorrente richiama, infine, numerosi arresti di questa Corte circa gli elementi scriminanti il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Ritiene al riguardo il Collegio di dover condividere quell'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente secondo il quale il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle Ferrovie dello Stato, dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della "convenzione" e che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma ("parasubordinata") la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare, "accudienza", pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento (onde è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost.), l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (il cui accertamento - positivo o negativo - non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato) risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori, tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato (Cass. n. 1050/1992, n. 1350/1995); più succintamente ma più efficacemente è stato ritenuto che il carattere autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro avente ad oggetto una delle prestazioni d'opera personale (nella specie, "servizio di accudienza, pulizia e custodia del dormitorio del personale viaggiante") previsto dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) deve essere accertato alla stregua del contenuto concreto del singolo contratto all'uopo stipulato dalle parti;
con la conseguenza che il rapporto predetto può ritenersi di natura autonoma - giusta la qualificazione offertane dalla norma - ove risulti che le parti, sia in sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, non abbiano introdotto elementi incompatibili con la natura legale e con la natura autonoma del rapporto dalla legge disciplinato (tra le più recenti, Cass. n. 11590/1993, n. 568/1994, n. 4951/1994). Orbene, nella fattispecie il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale e incensurabile a lui riservato, ha individuato nel concreto rapporto intercorso tra le parti alcuni elementi, fra tanti altri, specifici assolutamente incompatibili con la natura autonoma di un rapporto di lavoro ed invece propri di un rapporto lavorativo di natura subordinata, considerati evidentemente prevalenti, e più qualificanti rispetto a quelli - pur presenti e indicati dalla ricorrente - propri del lavoro autonomo, quali il rispetto di un orario di lavoro, la necessità di apporre giornalmente la firma su di un foglio di presenza, il godimento di un riposo settimanale (oltre che delle ferie), il percepimento di una retribuzione mensile. La motivazione è logica e adeguata e l'accertamento in essa contenuto aderente ai principi come sopra enunciati da questa Corte:
la sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata, con ogni conseguenza circa le spese del presente giudizio di legittimità, le quali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Ferrovie dello Stato a pagare in favore del RE le spese del presente giudizio, liquidate in L.34.000 , oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorario. Così deciso il 24 aprile 1998.