Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 818
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso, disciplinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 818
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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