Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6822
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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In caso di espropriazione parziale l'indennità di espropriazione comprende anche l'eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, quindi anche quella conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all'uopo sia necessaria una specifica domanda dell'interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell'indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6822
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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