Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
In caso di espropriazione parziale l'indennità di espropriazione comprende anche l'eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, quindi anche quella conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all'uopo sia necessaria una specifica domanda dell'interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell'indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE - S.I.S.R.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato GREZ G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE CO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. BOCCHERINI3, presso l'avvocato F. MANCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO, SALVATORE NISI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 15059/97 proposto da:
DE CO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. BOCCHERINI3, presso l'avvocato F. MANCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO, SALVATORE NISI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE - S.I.S.R.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato GREZ G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 434/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 09/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Marcuccio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26/1/1994 De AR IE conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Lecce il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese, proponendo opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni di sua proprietà, ubicati in agro di Maglie, riportati in catasto alla partita 2381, fol. 5, p.lle 4, 21, 22, 23, 43, 45, 47, 64, 65, estesi complessivamente mq. 70.272.
Precisava l'opponente che con decreto del 14/11/1990 il Prefetto di Lecce aveva disposto l'espropriazione dei terreni indicandone erroneamente la consistenza in mq. 60.668 e determinando l'indennità in L.303.340.000, pari a L.
5.000 al mq., in misura non congrua, per cui essa espropriata aveva proposto opposizione alla stima, per la quale pendeva altro processo dinanzi alla stessa corte di Lecce. Aggiungeva che con successivo decreto del 6/10/1993 il Prefetto di Lecce, a modifica del precedente decreto, accertata l'effettiva estensione dei terreni in mq. 70.272, aveva determinato nuovamente l'indennità in L.351.410.000, calcolata sempre sulla base del valore di L.
5.000 al mq., sicché avverso tale stima ritenuta incongrua proponeva opposizione.
Si costituiva il Consorzio convenuto, che contestava la domanda, precisando che l'indennità era stata determinata sulla base dell'art. 16 L. n.865/1971, e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 3/4-9/7/1997 la corte adita determinava l'indennità di espropriazione in L.583.760.000 ed ordinava al Consorzio di depositare tale somma, oltre gli interessi legali dal 14/11/1990 alla data del deposito. Condannava il Consorzio al pagamento delle spese processuali.
La corte territoriale, rigettata l'eccezione di continenza opposta dal Consorzio, determinava l'indennità sulla base della valutazione operata dal C.T.U., condividendone le conclusioni, che riteneva "logicamente motivate ed ancorate a criteri ineccepibili". Rilevava che, a seguito dell'espropriazione, erano residuati alla De AR relitti di nessuna utilità, per cui determinava il deprezzamento subito dal suolo rimasto di proprietà dell'espropriata sempre sulla base della valutazione operata dal C.T.U. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso De AR IE, che ha proposto separato ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente vanno riuniti il ricorso proposto dal Consorzio e quello proposto dalla De AR avverso la stessa sentenza.
Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, che è quello proposto dal Consorzio, in quanto notificato nella stessa data di quello proposto dalla De AR, ma depositato ed iscritto a ruolo prima dell'altro, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità opposta dalla controricorrente.
La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, deducendo che tra le parti è intervenuto accordo in ordine alla misura dell'indennità. Deduce che il Consorzio con nota 10/6/1996 offri formalmente l'indennità ex art. 5 bis D.L. 333/1992 nella misura quantificata dal C.T.U. e che tale offerta fu accettata da essa De AR con racc. a.r. del 16/6/1996, sicché tra le parti si è perfezionato un irrevocabile accordo negoziale.
L'eccezione è infondata. Infatti, ancorché nel corso del processo sia avvenuto lo scambio di note citate dalla controricorrente, non contestato dal ricorrente, il processo è proseguito e la causa è stata ritenuta per la decisione dalla corte di merito sulle contrastanti conclusioni delle parti, riportate nella sentenza impugnata. La corte territoriale, peraltro, non ha dato atto di nessun accordo intervenuto tra le parti ed ha deciso la causa nel merito, considerando le contrapposte richieste delle parti, sicché sussiste l'interesse del ricorrente principale ad impugnare la sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 16 D. l.vo 30/12/1992 n.504; 48 L.25/6/1865 n. 2359; 1362 e segg. c.c.; 112 c.p.c.; in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.- Omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.". Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto il decreto di esproprio del 6/10/1993 semplicemente modificativo di quello precedente del 14/11/1990 ed "attraverso un non chiaro ed esplicito iter logico" ha ritenuto non applicabile il D. L.vo n.504/1992, ha determinato l'indennità con riferimento ai valori del 1990 ed ha ordinato il deposito dell'indennità con gli interessi a decorrere dal 14/11/1990 fino al soddisfo. Deduce che il decreto del 1993 ha per la prima volta contemplato l'effettivo compendio sottoposto ad espropriazione, per cui non è "meramente integrativo o rettificativo di quello precedente, ma sostitutivo ed assorbente del medesimo, giuridicamente idoneo a definire in modo autonomo la procedura espropriativa".
La censura è infondata sotto i diversi profili prospettati. La corte di merito ha interpretato il secondo decreto prefettizio come semplicemente rettificativo di quello precedente, rilevando che quello in data 6/10/1993 "ha semplicemente modificato la parte dispositiva di quello 14/11/1990". La motivazione appare congrua e priva di errori logici o giuridici, per cui l'interpretazione dell'atto, riservata al giudice di merito, deve ritenersi sottratta al sindacato della corte di legittimità. Ne consegue che l'espropriazione è stata pronunciata con il decreto del 14/11/1990 e che correttamente la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disposizione di cui all'art. 16 del D. l.vo n.504/1992, sopravvenuto al decreto di esproprio, ha tenuto conto del valore di mercato del bene riferito al 1990 ed ha fatto decorrere dal 14/11/1990 gli interessi di legge sull'indennità di esproprio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.P.R. 6/3/1978 n.218 - omessa o insufficiente valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.". Lamenta che la corte di merito abbia ordinato il deposito dell'indennità unitamente agli interessi maturati dalla data del decreto di esproprio, senza considerare che a seguito del decreto 6/10/1993, esso Consorzio aveva fatto offerta dell'indennità determinata in L.351.410.000 ed aveva provveduto al deposito della stessa, sicché su tale somma non andavano calcolati ulteriori interessi.
La censura è infondata. Infatti, la corte di merito, dopo aver determinato in L.583.760.000 l'indennità di espropriazione, ha rilevato che su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data del provvedimento espropriativo (14/10/1990) fino a quella del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e da tale motivazione non si discosta la relativa statuizione nel dispositivo. È implicito che se, dopo la data 14/10/1990, il Consorzio ha effettuato versamenti (il ricorrente fa riferimento specifico ad un deposito di L.351.410.000 effettuato a seguito del decreto prefettizio del 6/10/1993), gli interessi continueranno a calcolarsi dalla data dei versamenti parziali solo sulle somme residue. Così va interpretata la statuizione della sentenza impugnata, che correttamente indica come data di decorrenza degli interessi quella del decreto di esproprio (14/11/1990) e come data finale quella del deposito dell'indennità, senza escludere che parte della somma sia stata già depositata, con le conseguenze innanzi dette sul calcolo dei relativi interessi.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.". Deduce che il semplice richiamo della valutazione operata dal C.T.U.; che aveva fatto riferimento a non meglio precisate indagini di mercato, senza l'allegazione delle fonti di informazioni e di riscontro, non consente la ricostruzione dell'iter logico valutativo. In particolare, sostiene che la valutazione operata non tiene conto della particolare destinazione urbanistica del terreno, incluso nel P.I.P. prima dell'approvazione del progetto di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.218/78. La censura è infondata e si risolve in un apprezzamento di fatto, che è precluso in sede di legittimità. Infatti, si ha motivazione insufficiente solo nell'ipotesi di deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio convincimento o di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare le ragioni del decidere. Nel caso in esame, invece, la corte di merito ha indicato le fonti del proprio convincimento, condividendo e facendo proprie le conclusioni del C.T.U. ed ha ampiamente ed esaurientemente indicato le ragioni del proprio convincimento, adempiendo, quindi, all'obbligo della motivazione. Nè il ricorrente indica se abbia fatto alla relazione del C.T.U. specifiche e decisive osservazioni in sede di merito, che il giudice avrebbe dovuto esaminare;
ma si è limitato a sollevare in questa sede rilievi all'operato del C.T.U., così pretendendo una inammissibile rivalutazione delle prove in sede di legittimità. (cfr.: Cass. Sez. 2^, 24/02/1995 n. 2114; Cass., 11-12-1986, n. 7379;
Cass. 16/8/1989 n. 3711) . In particolare, è questione nuova. non prospettata precedentemente e come tale inammissibile, quella relativa alla destinazione urbanistica del terreno, che si assume incluso nel P.I.P. prima dell'approvazione del progetto di pubblica utilità, ed alla incidenza economica dei limiti e dei vincoli derivanti da tale destinazione.
Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione, il ricorrente non indica quali siano le argomentazioni contrastanti svolte dal giudice di merito.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.". Lamenta che la corte di merito abbia attribuito all'attrice l'ulteriore importo di L.35.000.000, corrispondente al deprezzamento subito dal suolo rimasto di proprietà dell'espropriata. Deduce che la De AR con l'atto di citazione aveva circoscritto la domanda alla rideterminazione dell'indennità di esproprio, senza fare alcun riferimento alla diminuzione di valore dei terreni rimasti di sua proprietà ne' chiedere il ristoro per tale diminuito valore. Pertanto, lamenta che la corte abbia deciso "ultra petitum".
Anche questa censura è infondata. Infatti, la indennità di espropriazione comprende, nei casi di occupazione parziale, anche l'eventuale deprezzamento che a seguito del procedimento ablativo abbiano subito le parti residue del suolo espropriato, stabilendo l'art. 40 della legge n.2359 del 1865, che ha portata e carattere generali (cfr. cass. 14/9/1995 n. 9686) , che l'indennità, nei casi di occupazione parziale, consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione; sicché non occorre una specifica domanda perché venga calcolato il deprezzamento subito dal le parti residue, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale sofferta dall'espropriato ed essere, quindi, comprensiva della diminuzione di valore della parte non soggetta ad espropriazione, conseguente alla parziale ablazione del fondo.
Con il quinto motivo il Consorzio denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 40 L. n.2359/1865, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. - Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.". Lamenta che la corte erroneamente abbia richiamato l'art. 40 L. n.2359/1865, sia perché tale norma si riferisce all'occupazione parziale e non all'indennizzo per le c.d. parti residue, sia perché la stessa norma non è applicabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della L. 359/1992, che disciplina tanto le occupazioni totali quanto quelle parziali. Deduce che, ove siano residuate frazioni non più utilizzabili, debba piuttosto applicarsi l'art. 23 della legge n.2359/1865. Contesta anche il criterio adoperato per la determinazione del deprezzamento subito.
La censura è infondata.
Correttamente la corte di merito ha applicato l'art. 40 della legge 2359/1865. L'indicata regola indennitaria, come e stato più
volte precisato da questa Suprema Corte, ha portata e caratteri generali per ogni tipo o modello di espropriazione, e la sua applicazione non comporta necessariamente che l'immobile nei due momenti, l'uno precedente e l'altro successivo al l'e spropria z ione, sia valutato secondo il valore venale o di scambio alla stregua dell'art. 39 della L. 2359-1865, ben potendo tale valutazione essere effettuata secondo altri diversi criteri, dettati dalla legge che in concreto regola l'espropriazione (cfr. Cass. 14/9/1995 n. 9686; Cass., sez. I, 26-05-1997, n. 4657; Cass., sez. I, 21-02-1992, n. 2133;
Cass. 7/6/1977 n. 2337; Cass. 24/3/1977 n. 1152). Nè la norma è stata abrogata dall'art. 5 bis della legge 359/1992, che ha solo stabilito nuovi criteri per la valutazione delle aree edificabili. In definitiva, la corte di merito, sommando alla indennità, determinata con riferimento alla superficie espropriata, il deprezzamento subito dalla parte residua ha applicato l'art.40 citato, contemperandolo con la disposizione dell'art. 5 bis della legge 359/1992; ha, infatti, sostituito al giusto prezzo della parte espropriata l'indennità determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis ed ha calcolato il deprezzamento della parte residua con il criterio di cui all'art. 40 citato (calcolando la differenza tra il valore della parte residua prima della espropriazione e quello successivo alla stessa). L'applicazione della norma in tale senso è corretta. Quanto al richiamo dell'art. 23 della legge 2359/1865, fatto dal ricorrente, deve osservarsi che questa norma prevede la facoltà dei proprietari di chiedere che siano compresi tra i beni da acquistarsi dall'esecutore dell'opera le frazioni residue che non possano avere più un utile destinazione, ma non riguarda il caso del semplice deprezzamento delle zone residue, indennizzabile ai sensi dell'art. 40 della stessa legge. È pacifico che la De AR non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 23 citato.
Non sussiste, peraltro, il denunciato vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine al criterio seguito per determinare il deprezzamento delle zone residue, perché la corte di merito ha adempiuto all'obbligo della motivazione, condividendo le considerazioni e facendo proprie le conclusioni del C.T.U. Nè indica il ricorrente le eventuali censure che abbia eventualmente mosso in sede di merito alla consulenza e che la corte abbia omesso di valutare. I rilievi mossi in questa sede non possono, ovviamente, prendersi in considerazione, comportando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
La De AR con il ricorso proposto avverso la stessa sentenza censura la statuizione sulle spese con due motivi.
Con il primo motivo denuncia "violazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 91 c.p.c.". Lamenta che, nonostante il deposito di nota con indicazione in modo distinto e specifico delle spese esenti, dei diritti (con riferimento ai singoli articoli della T.F.) e degli onorari (minimi e massimi), la corte di merito ha apportato notevolissime riduzioni senza motivazione ai diritti ed agli onorari.
Con il secondo motivo denuncia "violazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) - Violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 25 L.13/6/1942 n.794 e dell'art. unico L. 7/11/1957 n.1051 con riferimento alla tariffa Forense adottata con deliberazione del C.N.F. 30/3/1990, approvata con D.M. 24/11/1990 n.392 (artt. 4 e 6 Disp. Gen. Tab. "A" "B". nonché con riferimento alla tariffa forense adottata con deliberazione del C.N.F. 12/6/1993 e 29/9/1994, approvata con D.M. 5/10/1994 n.585 (artt. 4 e 6 Disp. Gen. tab. "A" "B")".
Lamenta che la corte territoriale ha liquidato i diritti di procuratore in misura inferiore a quella inderogabile e gli onorari di avvocato in misura non conforme all'attività professionale prestata ed addirittura inferiore ai minimi inderogabili. Le censure possono esaminarsi congiuntamente.
La prima censura è fondata sotto il profilo dell'omessa motivazione, perché la corte di merito ha operato una rilevante riduzione della somma complessivamente richiesta per diritti di procuratore. senza indicare quali dei diritti, specificamente indicati nella "nota-spese", abbia ritenuto superflui. È stato affermato da questa corte che "in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794." (cass.: 23/03/1998 n. 3074).
Anche per quanto riguarda la liquidazione degli onorari la corte di merito ha operato una riduzione notevole degli stessi minimi tariffari indicati nella nota-spese" (a fronte di onorari minimi indicati complessivamente in L.14.010.000 ha liquidato la somma di L.4.000.000). Pertanto, la censura è fondata.
In definitiva il ricorso incidentale va accolto e la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, alla quale può rimettersi anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie quello incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 24 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999