Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di arbitrato, l'interpretazione del contenuto di una clausola compromissoria (così come di ogni altra manifestazione di volontà negoziale) è devoluta al giudice di merito, presupponendo essa la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico delle espressioni usate, nonché l'apprezzamento dei comportamenti soggettivi (eventualmente) rilevanti, sì che il risultato di tale operazione, se ed in quanto immune da violazioni di regole ermeneutiche, e se ed in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. L'accertamento della natura rituale ovvero irrituale di un arbitrato comporta, peraltro, la necessità di una diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, quale quello della ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo.
In tema di arbitrato irrituale, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) ne' il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), ne' la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. proc. civ., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando"), ne' la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta disposto dell'art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi, per converso, valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quelle ricorrenti nel caso di specie) congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 6915 R.G. 1997
proposto da
MA NI, D'RS AR, MA AO, MA FF, residenti in [...] presso l'avv. Claudio Preziosi, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso,
- ricorrenti in via principale -
contro
ND UN NI, ND CO, ND MA, e sul ricorso incidentale iscritto al n. 7729 R.G. 1997 proposto da ND UN NI, ND CO, ND MA, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Foglia del foro di Nola, elettivamente domiciliati in Roma via Giuseppe Palumbo 3 presso l'avv. Luigi Rinaldi Ferri, come da procura a margine del controricorso, - controricorrenti ricorrenti in via incidentale -
contro
MA NI, D'RS AR, MA AO E MA FF, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 24/28 gennaio 1997 n. 275. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Claudio Preziosi per i ricorrenti in via principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto rogato dal notaio Ruocco il 3 dicembre 1984 è stata costituita, tra le parti del presente giudizio IM TO, D'RS AR, IM OL, IM RA, AN RU TO, AN LA e AN SI, la società in accomandita semplice IMUFFICIO s.a.s. di IM TO e AN RU TO, avente sede in Nola, ed avente ad oggetto il commercio di mobili e macchine per ufficio, con partecipazione complessivamente paritetica al capitale sociale del gruppo familiare IM e del gruppo familiare AN e con attribuzione della qualità di accomandatario ai capostipiti dei due gruppi, IM TO e AN RU TO, con equivalenti poteri amministrativi da esercitarsi congiuntamente in sede di gestione sia ordinaria che straordinaria. Essendo insorta controversia tra i soci in ordine alle ragioni di doglianza rese esplicite nella nota di AN RU TO del 22 aprile 1993, AN RU TO, AN LA e AN SI, con comunicazione in data 17 giugno 1993 confermata con atto formalmente notificato il 4 ottobre 1993, sull'asserito presupposto di un "dissidio insanabile scaturito da divergenze circa le scelte imprenditoriali e dalla violazione sistematica degli obblighi statutari da parte dell'accomandatario IM TO", hanno dichiarato di voler recedere dalla società. Con atto notificato il 14 ottobre 1993 IM TO, D'RS AR, IM OL e IM RA hanno dichiarato di impugnare e respingere il recesso esercitato dalle controparti e hanno proposto domanda di arbitrato avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società. Davanti all'arbitro le parti hanno precisato le rispettive posizioni e domande, insistendo gli IM per la declaratoria della insussistenza di qualsiasi causa di recesso e i AN per converso per il riconoscimento della legittimità e dell'efficacia del recesso dagli stessi esercitato. Con il lodo datato 8 novembre 1994 -non depositato da alcuna delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 825 C.P.C.- l'arbitro unico, qualificandosi come arbitro irrituale e sostanziale mandatario delle parti, ha deciso: di accogliere la domanda degli IM, escludendo la giusta causa del recesso dei AN, e dando atto conseguentemente della prosecuzione della società fra tutti i soci suindicati;
di nominare consulente tecnico ai fini della determinazione dell'effettivo ammontare di ogni partecipazione di AN RU TO, di AN LA e di AN SI agli utili e alle perdite a decorrere dal 17 luglio 1993; di sciogliere la società, ai sensi degli art. 2323, 2308, 2272 comma primo n. 2 C.C., per il dissidio insorto tra i soci e per l'insuperabilità dello stesso, con effetto dal 31 dicembre 1994; di nominare liquidatore la stessa persona designata quale consulente tecnico. Con atto notificato il 22 dicembre 1994 IM TO, D'RS AR, IM OL e IM RA hanno proposto contro il lodo di cui sopra impugnazione per nullità, all'uopo convenendo AN RU TO, AN LA e AN SI davanti alla Corte di appello di Napoli, e deducendo: che l'arbitrato in questione era da qualificare alla stregua di arbitrato rituale e non irrituale;
che il lodo si poneva in violazione del disposto dell'art. 829 n. 4 C.P.C. per esorbitanza dal compromesso e dell'art. 829 n. 9 C.P.C. per ultrapetizione nella parte relativa all'accertamento delle partecipazioni agli utili e alle perdite, e, ancor più macroscopicamente, nella parte relativa allo scioglimento e alla liquidazione della società. Gli impugnanti hanno formulato, quindi, le seguenti domande: 1) dichiarare ammissibile l'impugnativa avverso il detto lodo arbitrale;
2) dichiarare la nullità di tale lodo per violazione dell'art. 829 n. 4 e 9 C.P.C. limitatamente alle parti suindicate, con salvezza della parte relativa all'accoglimento della domanda di essi istanti avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza di giusta causa del recesso esercitato dai AN;
in via subordinata, in caso di accesso alla fase rescissoria, dichiarare la fondatezza della domanda di essi attori, e conseguentemente negare la sussistenza di giusta causa del recesso. AN RU TO, AN LA e AN SI si sono costituiti per eccepire l'inammissibilità della proposta impugnazione per nullità trattandosi di lodo irrituale e per chiedere, in via subordinata, a seguito della eventuale dichiarazione di nullità del lodo, dichiararsi legittimo il recesso da essi esercitato, e, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi sussistenti le condizioni per lo scioglimento della società. Con sentenza 24/28 gennaio 1997 n. 2745 la Corte di appello di Napoli, ritenuta e affermata la natura irrituale dell'arbitrato, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza IM TO, D'RS AR, IM OL e IM RA propongono il presente ricorso, con deduzione di un unico motivo di censura rivolto contro la operata qualificazione dell'arbitrato nel senso della irritualità, e con richiesta di conseguente pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. ai fini declaratoria della nullità del lodo limitatamente alle parti censurate. AN RU TO, AN LA e AN SI resistono con controricorso, e contestualmente propongono ricorso incidentale condizionato per sentir, nell'ipotesi di dichiarazione della nullità del lodo, disporre la rimessione della causa ad altra sezione della Corte di Napoli ai fini della decisione nel merito circa la legittimità e l'efficacia del recesso e circa la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della società.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del ricorso proposto in via principale da IM TO, D'RS AR, IM OL e IM RA, e del ricorso proposto in via incidentale da AN RU TO, AN LA e AN SI, avverso la stessa sentenza della Corte di Napoli, deve essere disposta la riunione a norma dell'art. 335 C.P.C.
2. Nell'atto costitutivo della società IMUFFICIO s.a.s. è stata inserita, con l'art. 14, la clausola compromissoria in virtù della quale "qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa la interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dalle parti contendenti e che giudicherà quale amichevole compositore, senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile". La questione relativa alla qualificazione dell'arbitrato, esperito in base alla riferita clausola compromissoria, alla stregua di arbitrato rituale o irrituale, è stata risolta nel senso della ritenuta irritualità sia dall'arbitro unico decidente nel merito sia dalla Corte partenopea ai fini della declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione per nullità della quale è stata investita ad iniziativa delle stesse parti qui oggi ricorrenti. Si afferma, al riguardo, nella motivazione della sentenza impugnata, che "dall'intero contesto dei vocaboli, delle frasi, dei termini e delle locuzioni contenuti nella detta clausola, isolatamente e globalmente considerati, si desume la volontà delle parti di risolvere le controversie, che fossero insorte in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del contratto, mediante un componimento conciliativo e non mediante la definizione giudiziale di esse". Rileva, a tal fine, la Corte partenopea, che la presenza nella clausola di espressioni -quali le locuzioni "controversia", "giudizio", "giudicare" rientranti nel novero di quelle comunemente utilizzate per manifestare la volontà di affidamento all'arbitro di una funzione di carattere giurisdizionale, non è decisiva perché tali espressioni devono essere considerate in relazione alla loro collocazione nel contesto della clausola, nella quale sono contenute anche espressioni -come la qualificazione dell'arbitro come amichevole compositore, l'esonero dalle formalità di procedura, l'inappellabilità del giudizio - significative del conferimento all'arbitro di un mandato a definire la causa sul piano negoziale;
che ai fini interpretativi devesi tenere conto anche di elementi extratestuali quali il comportamento delle parti nonché dello stesso arbitro durante il corso della procedura;
che "nel caso in esame si tratta di una società di persone strutturata in modo particolare ossia con distribuzione delle quote del capitale sociale nell'esatta misura del 50% per ciascuno dei due gruppi familiari interessati e con l'attribuzione della veste di accomandantì ai due capostipiti fondatori muniti di paritari poteri di gestione e di amministrazione da esercitare congiuntamente". E la Corte di appello ha poi richiamato il residuale criterio ermeneutico, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui nell'indagine sul carattere rituale o irrituale dell'arbitrato, qualora permanga incertezza sulla ricostruzione della volontà delle parti compromittenti, deve essere preferita la qualificazione dell'arbitrato come irrituale in considerazione della eccezionalità della deroga alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria introdotta con l'arbitrato rituale.
3. Nella suesposta ratio decidendi i ricorrenti denunziano "violazione e falsa applicazione degli art. 806, 808, 827, 828 , 829 e 816 C.P.C., nonché degli art. 1362 e seg. C.C., insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 n, 2, 4, 5, C.P.C.", rilevando il difetto di decisiva rilevanza negli elementi che sono stati considerati significativi dell'orientamento della volontà dei compromittenti nel senso della irritualità e dolendosi della mancata valorizzazione, nel quadro di una adeguata integrazione delle componenti testuali della clausola, degli elementi suscettibili di essere considerati indicativi della ritualità. La censura appare fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
4. Si prende atto, anzitutto, che non viene revocata in discussione la riconducibilità della differenziazione tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale al criterio -che è recepito nella costante giurisprudenza di legittimità, anche nel sistema di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 25 - della dicotomia giudizio- contratto (così Cass. 4347/1997), da intendersi nel senso che con l'arbitrato rituale si demanda agli arbitri l'esercizio di un potere decisorio alternativo e sostitutivo rispetto a quello del giudice ordinario, destinato ad avere sbocco in una pronuncia alla quale l'ordinamento attribuisce efficacia corrispondente a quella della sentenza del giudice istituzionale, mentre con l'arbitrato irrituale le parti incaricano gli arbitri di eliminare la controversia mediante un procedimento nel quale l'accordo compromissorio e la decisione arbitrale si pongono come elementi strutturali concorrenti alla formazione di un definitivo risultato negoziale, riconducibile alla volontà dei mandatari e vincolante nei confronti degli stessi in virtù di una efficacia di fonte e di natura convenzionale: da ciò derivando, tra l'altro, la diversa tipologia dei rimedi esperibili contro le decisioni nell'una e nell'altra sede emanate, individuati rispettivamente nell'impugnazione per nullità di cui agli art. 828 e seg. C.P.C. e nell'azione di annullamento per vizi rilevanti in sede contrattuale. Conviene ricordare che, anche a tali effetti, l'interpretazione del contenuto della convenzione compromissoria, al pari della qualificazione di ogni altra manifestazione di volontà negoziale, compete al giudice del merito, involgendo essa la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico di strumenti lessicali e per quanto occorra l'apprezzamento di comportamenti soggettivi, onde il risultato di tale operazione, se ed in quanto immune da violazione delle regole ermeneutiche e adeguatamente motivato, si sottrae a sindacato in sede di legittimità; e che, peraltro, l'accertamento della natura rituale o irrituale dell'arbitrato comporta l'interpretazione diretta della convenzione compromissoria (con l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) anche da parte della Corte di Cassazione, ogniqualvolta la relativa indagine incida su problemi processuali, quale appunto quello della ammissibilità dell'impugnazione per nullità.
5. Non possono esser ritenuti elementi decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (così ex pluribus Cass. 3504/1994), ne' la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, poiché anche nell'arbitrato irrituale è possibile la previsione della non impugnabilità del lodo, come si desume dal tenore dell'ultimo comma dell'art. 829 C.P.C., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell'error in judicando (così Cass. 8705/1994). Devesi poi escludere che possa essere riconosciuto carattere univocamente sintomatico di irritualità dell'arbitrato alla previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedure: se è vero che l'arbitrato libero, che implica una regolamentazione pattizia della materia del contendere, si sottrae per sua natura all'esigenza dell'osservanza delle modalità procedimentali dettate dal codice di rito, non è invece proponibile, in termini altrettanto generali e radicali, l'affermazione contraria, ostandovi proprio il disposto del ricordato art. 816 C.P.C. che conferisce agli arbitri la facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che essi ritengano più opportuno quando non siano vincolati da una predeterminazione operata dalle parti, alle quali va riconosciuta, con la possibilità di fissare preventivamente le norme di procedura, anche quella di dispensare gli arbitri dall'osservanza di norme di procedura senza con ciò snaturare la caratterizzazione rituale dell'arbitrato. Vengono a risultare, così, carenti del significato sintomatico ad essi attribuito dal giudice dell'impugnazione ai fini della qualificazione dell'arbitrato come irrituale, gli elementi testuali di cui è stata affermata la prevalenza su quelli di segno opposto. Restano, invece, significativi e rilevanti, gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, che si rinvengono nelle espressioni terminologiche non ignorate dalla stessa Corte territoriale e precedentemente riferite, congruenti all'esercizio del giudicare, e al risultato di un giudizio, in ordine a una controversia, quest'ultima tra l'altro concernente questioni schiettamente giuridiche e non strettamente tecniche. E l'indicazione offerta, univocamente, dall'esegesi testuale può ricevere smentita dalla considerazione degli elementi extratestuali menzionati dalla Corte di appello: non può considerarsi rilevante, in se stessa, l'opinione manifestata dall'arbitro in sede di autoqualificazione come arbitro irrituale, compiuta in un momento che si colloca al di fuori, e a posteriori, rispetto al momento formativo della volontà negoziale alla quale occorre fare riferimento, e che potrebbe risultare utilizzabile quale strumento ermeneutico solo in un contesto di coordinazione con la volontà manifestata dalle parti nel processo arbitrale;
quanto al comportamento delle parti, nessun dato significante viene segnalato, che possa indurre a ritenere presente nelle stesse, dopo la stipulazione della clausola (e in particolare durante lo svolgimento dell'arbitrato) la consapevolezza e la volontà di adire un arbitrato di tipo negoziale anziché di tipo giurisdizionale;
non pertinente, infine, risulta il riferimento alla composizione della compagine societaria, che verosimilmente potè essere considerata prevedibile mater discordiarum, ma alla quale non può ragionevolmente essere correlata l'opzione tra l'una e l'altra forma di arbitrato, l'una e l'altra idonea astrattamente alla definizione delle controversie societarie. E poiché la considerazione del dato testuale espresso nella clausola offre, in se stessa, adeguato fondamento ermeneutico allo scioglimento dell'alternativa nel senso opposto a quello accolto dal giudice dell'impugnazione, non vi è bisogno di fare ricorso al criterio meramente sussidiario del favor per la irritualità, che viene tralaticiamente ripetuto dalla giurisprudenza in vista della minore incisività derogatoria al potere giurisdizionale dell'autorità statuale, e che tra l'altro non sembra, a questo punto della evoluzione dogmatica e normativa, meritevole di essere sopravvalutato, alla luce dell'ormai affermato riconoscimento e della sempre più accentuata valorizzazione dell'istituto.
6. La rilevata sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione del lodo, atteso il carattere di ritualità in esso riconoscibile, comporta l'accoglimento del ricorso principale;
ma non soddisfa ancora l'aspirazione dei ricorrenti ad ottenere da questa Corte la declaratoria, da pronunciarsi ai sensi dell'art. 384 comma secondo C.P.C. novellato, della nullità della decisione arbitrale per le ragioni dai ricorrenti stessi già rappresentate davanti alla Corte partenopea e riproposte nella presente sede, che si riassumono nella illegittimità della officiosa pronuncia da parte dell'arbitro dello scioglimento della società, per la asserita non compromettibilità della questione, per eccesso dai limiti evolutivi della clausola compromissoria, per vizio di extrapetizione e per violazione del principio del contraddittorio: tutto ciò, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829 primo comma n. 4 e n. 9 C.P.C. Poiché alla cassazione della sentenza impugnata si accede soltanto in base alla revisione del giudizio formulato dalla Corte di appello circa la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione, non è consentito procedere ulteriormente al diretto esame della fondatezza o meno dell'impugnazione in via sostitutiva del mancato giudizio sul punto del giudice funzionalmente competente a conoscerne, nell'esercizio del potere che la legge attribuisce alla Corte di cassazione in via eccezionale nell'ipotesi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, e che potrebbe essere esercitato, ai fini di una decisione rescissoria, solo se ed in quanto nella ragione della pronuncia rescindente si identificasse, e si esaurisse, la ragione giustificatrice della pronuncia di nullità del lodo.
7. I controricorrenti chiedono, in via subordinata e incidentale, che la Corte di Cassazione "nell'ipotesi denegata di dichiarazione di nullità del lodo De Sena rimetta la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'esame del merito della vicenda e quindi per la valutazione della giustificazione del loro recesso per giusta causa della società e per valutare altresì la ricorrenza della necessità dello scioglimento della IMUFFICIO s.a.s. a causa della durevole persistente e irreversibile conflittualità insorta tra i soci che preclude in via assoluta il raggiungimento dello scopo sociale." Di tale ricorso si rende palese la inammissibilità, nel contenuto di esso essendo ravvisabile non già una censura a qualche parte della sentenza della Corte territoriale, in relazione alla quale sia configurabile un interesse al riesame scaturente dall'accoglimento del ricorso principale (in adesione a quello che è, strutturalmente e teleologicamente, il modello processuale del gravame incidentale condizionato), ma soltanto l'anticipazione di quelle che potranno essere le conclusioni di merito da rassegnare nel giudizio di rinvio sul presupposto della nullità, che in ipotesi abbia ad essere pronunciata in quella sede, del lodo arbitrale.
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la impugnata sentenza, e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, in altra sezione, anche ai fini della decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999