Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 833
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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In tema di arbitrato, l'interpretazione del contenuto di una clausola compromissoria (così come di ogni altra manifestazione di volontà negoziale) è devoluta al giudice di merito, presupponendo essa la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico delle espressioni usate, nonché l'apprezzamento dei comportamenti soggettivi (eventualmente) rilevanti, sì che il risultato di tale operazione, se ed in quanto immune da violazioni di regole ermeneutiche, e se ed in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. L'accertamento della natura rituale ovvero irrituale di un arbitrato comporta, peraltro, la necessità di una diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, quale quello della ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo.

In tema di arbitrato irrituale, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) ne' il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), ne' la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. proc. civ., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando"), ne' la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta disposto dell'art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi, per converso, valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quelle ricorrenti nel caso di specie) congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 833
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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