Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1991, n. 421
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 gennaio 1992
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Versione
20 luglio 1993
Art. 4. Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico 1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989 . ((1)) 2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , e' differito al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
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