Art. 4. Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico 1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989 . ((1)) 2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , e' differito al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , e' differito al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.