Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14784 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
7 REPUBBLICA ITALIANA 147 84 /03 . IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA C Oggetto Resarcimento SEA ONE SECONDA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente PONTORIERI R.G.N. 6171/00Dott. Franco - Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI 24437/00 Cron. 2823873 Dott. LI CH Rel. Consigliere - Rep.3853 SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanni Dott. SC Paolo FIORE Consigliere Ud.13/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIMA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore TO TI, elettivamente domiciliato in 31 presso lo studio ROMA VIA ANGELO BROFFERIO CARDARELLI, che lo difende dell'avvocato ANTONIO unitamente all'avvocato TIZIANA CARDARELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dall'avvocato ERNESTO2003 765 PROCACCINI, giusta delega in atti;
-1- 4 controricorrente e sul 2° ricorso n° 24437/00 proposto da: 1 FALL LIMA SUD SRL, in persona del curatore Avv. CO BELLONI, elettivamente domiciliato in ROMA FLAMINIO 16, presso 10 studio LUNGOTEVERE ALBERTO ANDREUCCI, che 10 difende, dell'avvocato giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
AN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 233/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. LI CH;
udito l'Avvocato Domenico VISONE per delega dell'Avv. PROCACCINI Ernesto deposita in udienza, difensaore del resistente AN che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito 1'Avvocato ANDREUCCI Alberto difensore del A Fall.to LIMA SUD SRL, che chiede il rigetto del -2- ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
° udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore E Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso proposto dalla Società LIMA SUD SRL;
rigetto del ricorso proposto dal Fall.to LIMA SUD SRL. A -3- R.G.N. 6171+24437/00 Oggetto: Risarcimento danni. + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4-3-1996 SC Cangiano conveniva in giudizio davanti al tribunale di sentir dichiarare Napoli la s.r.l. Lima Sud per per colpa della risolto di diritto 0, comunque, convenuta o, in via subordinata, per la parte non eseguita il contratto di appalto concluso in data 27-11-1994, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di mq.151 di persiane, pari а n.51 infissi, a motivo del ritardo e della cattiva esecuzione dell'opera; chiedeva, quindi, la condanna della convenuta "a liberare il cantiere da . ogni opera" ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, oltre che alla restituzione del corrispettivo riscosso di lire 25.000.000 con interessi e di n.345 cerniere fornite alla Lima. In via ulteriormente gradata, chiedeva l'eliminazione dei vizi a cura dell'attore, con condanna della convenuta al rimborso delle somme occorrenti, con rivalutazione ed interessi. Si costituiva la s.r.l. Lima, che, eccepita 2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestava, nel merito, l'esistenza dei vizi e difetti dell'opera, replicava che il ritardo nella consegna e nell'esecuzione era dipeso dalle contestazioni 0 richieste di modifiche avanzate dall'attore, ribadiva, ad ogni buon conto, la propria disponibilità a completare i lavori e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di lire 101.925.000 o, in via subordinata, per la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo di lire 45.804.741, pari al materiale consegnato, detraendosi lire 25.000.000 già corrisposte, oltre lire 35.197.260 per danni;
chiedeva, infine, in via ulteriormente gradata, l'eventuale compensazione tra debiti e crediti, con condanna del Cangiano al pagamento di quanto dovuto. In esito all'espletata consulenza tecnica, il tribunale, con sentenza del 19-2-1998, dichiarava risolto il contratto e condannava la Lima al pagamento a favore dell'attore della somma di lire 25.000.000, oltre interessi, alla restituzione di n.345 cerniere ed al ritiro della merce giacente sul cantiere, oltre alle spese. Impugnata la sentenza con appello principale dalla 3 Lima Sud s.r.l. e con appello incidentale dal appello di Napoli, con Cangiano, la corte di sentenza pubblicata il febbraio 2000, ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato la Lima Sud s.r.l. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Escluso che sia configurabile, nella fattispecie, l'ipotesi di cui all'art.1666 c.C., non trattandosi di forniture da eseguire per partite, bensì di un'unica fornitura da eseguire entro novanta giorni, previo riscontro della qualità di un campione di riferimento, da porre in opera entro trenta giorni, ed esclusa, altresì, sulla base dei dati e degli elementi acquisiti al processo (ved. contestazione e di diffida speditenote di dall'attore alla convenuta), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1662 C.C., nonché la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi e difformità dell'opera ex artt.1667 e 1668 c.c., la corte ha ritenuto che per risolvere la controversia deve farsi ricorso ai generali in materia di inadempimento principi 1 contrattuale;
e accertata, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di cui agli artt.1453 e 1455 C.C., a causa della difformità e della diversità degli infissi realizzati e forniti dalla Lima rispetto al campione ed a quanto espressamente convenuto in sede di conferimento dell'incarico, ha stabilito che la convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto. Ne ha tratto, quindi, la conclusione che il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento della Lima Sud s.r.l., con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di lire 25.000.000, oltre interessi dalla data degli avvenuti pagamenti, nonché al 3 L risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in dipendenza della mancata posa in opera nel determina un potenziale termine convenuto, che danno per il Cangiano. На poi dichiarato inammissibile l'appello incidentale di quest'ultimo, attesa la mancata contestazione in primo grado in ordine al numero delle cerniere da lui consegnate alla Lima Sud. Ricorre per la cassazione della sentenza la s.r.l. Lima Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore Astore Benedetti, e, dopo la dichiarazione 5 del fallimento della stessa, il curatore Avv. SC Belloni, deducendo due motivi di : gravame. · Resiste con controricorso l'Avv. SC Cangiano, preliminarmente l'inammissibilità deleccependo ricorso proposto dalla curatela del fallimento della Lima Sud s.r.l. dopo che questa aveva già proposto ricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r.l. Lima Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto al momento della notifica dello stesso alla controparte, avvenuta il 17 marzo 2000, la ricorrente non era legittimata alla impugnazione, essendo stato dichiarato il suo fallimento dal tribunale di Roma in data 8-3-2000. E' stato, invece, validamente e ritualmente proposto il ricorso dal curatore del fallimento della società stessa, e, pertanto, vanno esaminati i relativi motivi. Denuncia la curatela del fallimento della Lima Sud: 1) Art.360 nn.3 e 4, in relazione agli artt.343 e ! 112 c.p.c. Art. 360 n.5, omessa motivazione su 6 un punto decisivo della controversia. Con tale motivo la ricorrente censura la corte di appello per non essersi pronunciata sull'eccezione dell'appellante, che aveva dedotto che la domanda di risoluzione del contratto non poteva essere esaminata, perché non riproposta dall'appellato con appello incidentale. 2) Art. 360 nn.3 e 5, Violazione ° falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1668, 1453 e 1460 C.C. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. censura di cui al motivo in esame si riferisce La all'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia;
cioè circa l'inadempimento del committente, dedotto dalla società appellante, con riferimento al mancato pagamento del saldo della prima rata e 'della fornitura consegnata", che era11 antecedente ad ogni successivo comportamento della società appaltatrice. In altri termini, la ricorrente si duole - a quanto è dato comprendere - che la corte di appello non abbia ritenuto che con la fornitura degli infissi adempiuto la sua essa appaltarice aveva 7 obbligazione principale, e che l'eventuale ritardo avrebbe potuto dar luogo eventualmente soltanto al risarcimento del danno, ma non alla risoluzione del contratto. La corte ha errato, inoltre, nell'avere applicato i principi degli artt.1667 e 1668 C.C. per pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c., pur in mancanza dei presupposti ( idest, vizi e difformità dell'opera) che consentivano il ricorso ad essi. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che dalla sentenza impugnata risulta che il Cangiano chiese con l'atto introduttivo del giudizio, tra l'altro, "1 dichiararsi risolto il contratto di diritto ○ comunque per colpa della società; . gradatamente,... risolto il contratto per la parte non eseguita "; e che il tribunale dichiarò risolto il contratto, condannando la s.r.l. Lima al pagamento della somma di lire 25.000.000 oltre interessi, ecc........ Ora, avendo il tribunale accolto la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art.1662 C.C., come ricorda 10 stesso ricorrente, ed essendo, quindi, l'attore risultato vittorioso in ordine a tale domanda principale, non 8 incombeva certamente su di lui l'onere di proporre appello incidentale, per evidente mancanza di interesse a chiedere una pronuncia conforme alla domanda, e, quindi, pienamente a sé favorevole, che già aveva ottenuto;
e ciò senza dire che, come riconosce il ricorrente, il Cangiano, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva comunque riproposto ogni domanda, eccezione ed istanza istruttoria anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Non susssistono, pertanto, le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo. Quanto al secondo motivo, va rilevato che non censurabile la statuizione della corte, con la quale, una volta accertati, alla luce dell'espletata consulenza tecnica, i difetti e le difformità dell'opera in fieri, rispetto a quella non comprutamente eseguests, di cui al contratto di appalto e fermi restando i fatti dedotti dall'attore per chiedere la risoluzione del contratto stesso, è stato ritenuto ai sensiche questa dovesse essere pronunciata degli artt.1453 e 1455 C.C., per inadempimento dell'appaltatore, non essendovi incompatibilità tra le predette norme di carattere generale e quella specifica sulla risoluzione del contratto di 9 appalto, applicabile, come ha chiarito la stessa corte, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma stessa (art.1668 c.c.). Ed è stato escluso, altresì, а seguito di e valutazione dei fatti, non ricostruzione con congruaripetibili in questa sede, e motivazione, che l'accertato inadempimento della Lima Sud sia dipeso in qualche modo dal comportamento del committente, per cui si fondatamente disattesa anche l'eccezione di inadempimento di quest'ultimo, opposta dalla prima. In conclusione, non sussistono neppure le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il secondo motivo. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. B Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la Lima Sud s.r.l. ed il resistente;
mentre il rigetto del ricorso proposto dalla curatela del fallimento ne impone la condanna al pagamento in favore dello stesso resistente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello proposto dalla s.r.l. Lima Sud e compensa le spese;
rigetta il ricorso proposto dalla curatela 10 del fallimento della società stessa e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 227,50, " oltre euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Franco Pontoriori) (Dr.LI Schettino) tines Əmiro Poll aio names en IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE SC Catania Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-11-2003 ANOELLERIA'SDEPOSITATO INCONF. serie 4 al n. 39612 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica Roma (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ZEC1 IL IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA enge yatania Roberto Bicc i 11