Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7038 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICD17038 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6179/99 Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere 16185 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 20/03/01 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL, Consorzio Trasporti Pubblici Lazio, (giàTrasporti Azienda Consortile Trasporti Laziali), in persona del Direttore generale, dott. ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Rogazionisti n.16, presso l'avv. prof. MA Adelaide Venchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro 111272 NA IU vedova AN, EL NA, EL AN MA, tutti eredi di AN LD, AN IR, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via della Balduina n. 120, presso l'avv. Beniamino d'Aloisi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti BONY nonché
contro
: CC ND e EC UG - intimati avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 settembre 1997- 19 marzo 1998, n. 5434, RGAC n. 21006, cron. 11682; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. prof. MA Adelaide Venchi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Napoletano, il quale ha Generale Dott. Giuseppe concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 settembre 1997 19 marzo 1998, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'AAL (ora AL) avverso la decisione del locale Pretore del 21 - 27 marzo 1991, confermando la condanna dell'azienda al pagamento in favore di NA IU (ed altri litisconsorti), delle somme già riconosciute dal Pretore, a titolo di corrispettivo per la massa vestiario non erogata ai ricorrenti (tutti ex dipendenti dell' Azienda ° 2 loro aventi causa) nei tre anni, dal 1986 fino al 1988. I giudici di appello osservavano che l'accordo con le organizzazioni sindacali del 1° giugno 1990 riguardava solo il personale in servizio e quindi non poteva avere alcuna incidenza sulle posizioni degli appellati 10 loro aventi causa), tutti cessati dal servizio in data anteriore a tale accordo. Dal testo di questo accordo, tuttavia, secondo il Tribunale, risultava evidente che la mancata distribuzione dei capi di vestiario concordati in sede aziendale non era imputabile ad un comportamento omissivo dei dipendenti, a carico dei quali, del resto, non era configurabile alcun onere ulteriore, al di là dell'obbligo di provvedere al materiale ritiro dei capi (accordo aziendale del 9 giugno 1972: art. 2). Tra l'altro, osservava il Tribunale, non era neppure provato che l'inadempimento aziendale fosse derivato - secondo la tesi della stessa AAL assolvimento di obblighi strumentali dal mancato all'espletamento della prestazione dedotta in giudizio (come, ad esempio, l'indicazione della propria taglia ai responsabili dell'azienda): 3 sicché doveva escludersi l'esistenza della mora accipiendi dei lavoratori stessi. Infine, in mancanza di contestazioni sul quantum, e sui criteri di determinazione del corrispettivo della massa vestiario non erogata, il Tribunale confermava la decisione impugnata. Avverso tale decisione il AL (già AAL) propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. Resistono gli eredi di AN e l'ex dipendente IR NI con controricorso. Il LA e il NI non hanno svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, con riguardo al verbale di intesa 1° giugno 1990, sottoscritto dall'AAL e dai sindacati autoferrotranvieri CGIL CISL UIL, in riferimento agli articoli 2 e 11 dell'accordo sindacale STEFER, recepito anche dall'AAL, del 9 giugno 1972 e agli articoli 2 e 12 e seguenti dell'accordo aziendale 1° marzo 1990, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1368 e seguenti del codice civile, vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile. Il Consorzio ricorrente richiama le disposizioni contrattuali in tema di "massa vestiario", per il personale impiegatizio e per quello viaggiante, sottolineando che i dipendenti avevano l'onere di seguire la procedura stabilita per la distribuzione, richiamata nei vari ordini di servizio, nei quali si invitavano i dipendenti a fornire le indicazioni necessarie per il cosiddetto "rilevamento delle taglie", indispensabile ai fini della consegna di capi di vestiario adeguati ad ogni impiegato. In punto di fatto, Osserva il ricorrente, gli ex dipendenti interessati non avevano fornito la prova di avere adempiuto a tali obblighi strumentali prestazione dedotta in all'espletamento della giudizio, nonostante le richieste formulate dall'Azienda risultanti dagli ordini di servizio e dalle lettere inviate singolarmente, a ciascuno di essi. 2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di con riguardo al CCNL del ermeneutica contrattuale 23 luglio 1976 (artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 136 5 codice civile), nonché insufficiente e punto decisivo contraddittoria motivazione su un della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente sottolinea che nel caso di specie non si trattava - come erroneamente ritenuto dal Tribunale di vestiario uniforme (previsto da un accordo del 1976 per il solo personale viaggiante), ma di vestiario per il personale impiegatizio, di cui all'accordo sindacale STEFER del 9 giugno 1972. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 codice civile, anche in relazione all'art. 2697 codice civile, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La domanda dei ricorrenti osserva il Tribunale è stata proposta come un' azione di inadempimento contrattuale e, pertanto, sarebbe stato onere degli stessi ricorrenti fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per consentire all'Azienda di effettuare la consegna del vestiario. Le osservazioni dei giudici di appello secondo le quali non era ipotizzabile a carico dei dipendenti del Consorzio alcun onere ulteriore, oltre a quello di provvedere materialmente al ritiro dei capi -presso il magazzino, appaiono sempre ad avviso del ricorrente - del tutto illogiche e prive di qualsiasi motivazione. L'Azienda aveva fatto tutto il possibile per distribuire i capi di vestiario maschili e femminili a tutti gli impiegati, ma questi si erano astenuti dal presentarsi per il rilevamento della taglia. In qualche caso, invece, si erano presentati, ma poi non si erano interessati al ritiro dei capi di abbigliamento, tanto da rendere necessaria l'emissione di ordini di servizio per sollecitare il ritiro dei capi già predisposto, rimasti in magazzino. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati nei limiti appresso specificati. I giudici di appello hanno risolto la questione sottoposta al loro esame osservando semplicemente che i dipendenti avevano il solo onere di ritirare i capi di vestiario e hanno sottolineato che sulla distribuzione dei capi previsti dagli accordi. L base dell'accordo del 1990 doveva desumersi che fosse imputabile all'Azienda la mancata Tale affermazione appare in contrasto con la 7 documentazione esibita, dalla quale risulta che più volte l'Azienda ebbe a sollecitare con ordini di servizio generali, ed in qualche caso anche con lettere indirizzate a ciascuno degli interessati, il ritiro dei capi ordinati da ciascun dipendente. Per altro verso, il Tribunale, pur dando atto dell'esistenza di ordini di servizio per il taglie", ha ritenuto che"rilevamento il comportamento non collaborativo dei dipendenti non integrasse una "mora accipiendi", senza spiegare il alcun modo come fosse possibile assegnare a ciascuno degli interessati un capo di vestiario, che fosse adatto per la taglia alle caratteristiche fisiche dei singoli impiegati. In questa prospettiva, manca qualsiasi logica motivazione del giudice del gravame circa la rilevanza di questa mancata collaborazione, per cui il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice, che provvederà a nuovo esame, decidendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnate e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio. 8 lo Cam Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE рапилив Stillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MOG 2001MAG. IL CANCELLIERE T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 0