Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 22/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 186/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA, in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26233 del registro di Segreteria, proposto dal dott. XX, nato a [...], contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore:
- Direzione Generale, via Ciro il Grande n. 21, Roma;
- Sede Provinciale di Oristano, via Dorando Petri s.n.c, Torre A, Oristano.
Udito, nella pubblica udienza del 24 settembre 2025, l’Avvocato Alessandro DOA per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 5 agosto 2024, il dott.X ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all’aggiornamento dei dati della posizione assicurativa riferiti alla Retribuzione Fissa e Continuativa annua utile ai fini del calcolo della quota “A” di pensione e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.
Nel ricorso si fa presente che il dott.X è stato alle dipendenze dell’INPS dall’1/01/2012 fino al collocamento a riposo, avvenuto il 16/08/2023. Essendo transitato nel 2012 dall’INPDAP all’INPS, in occasione della soppressione dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, il ricorrente, in mancanza di opzione per il passaggio alla gestione Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti (FPLD), ha dovuto mantenere l’iscrizione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (di seguito CPDEL), oltre che all’INADEL, ENPDEP e Fondo Credito. Dal 2010 (presso l’INPDAP) e fino al collocamento a riposo è stato titolare di Posizione Organizzativa con relativa attribuzione dell’incarico di responsabile di unità organizzativa.
In particolare, dal 1° dicembre 2021 fino alla cessazione dal servizio ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’Unità Organizzativa Indennità e Sussidi – Agenzia Prestazioni e Servizi, presso la Sede INPS di Oristano (complessità 3). In funzione della titolarità di Posizione Organizzativa e dell’incarico di Responsabile di Unità Organizzativa è stato destinatario del sistema indennitario previsto dai diversi Contratti Collettivi Nazionali succedutisi nel tempo.
A seguito della domanda di dimissioni volontarie, avendo raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, la Sede Provinciale INPS di Oristano, territorialmente competente, ha provveduto alla liquidazione della pensione e alla notifica, con PEC del 15/08/2023, della “Comunicazione di Liquidazione Pensione n. 216-950020039064 Cat. VOCPDEL, decorrenza 17 agosto 2023 Codice fiscale [...]” .
Dal “MOD. RETR. PENS.” relativo alla detta liquidazione risulta che, per la determinazione della quota “A” di pensione, la Sede INPS di Oristano ha utilizzato l’importo di euro 35.634,88, a titolo di “retribuzione complessiva ultimo anno”.
Secondo la prospettazione attorea, gli importi di euro 33.028,56 (retribuzione fissa e continuativa annua per 12 mensilità) e di euro 2.606,32 (tredicesima) utilizzati dall’INPS sarebbero riferiti al precedente CCNI 2020-2021 e non terrebbero conto, né dell’incremento dell’importo base dell’Indennità di Posizione Organizzativa, passato da euro 2.470,00 a euro 2.600,00 annui, né dell’ulteriore elevazione della citata indennità di ulteriori euro 3.120,00 annui, come stabilito dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del CCNI 2022/2023.
I nuovi importi dell’Indennità di Posizione Organizzativa, stabiliti dal CCNI 2022/2023, sono stati effettivamente percepiti dal dott.X dall’1/01/2023 fino al momento del collocamento a riposo, come dimostra il conguaglio operato dall’Istituto nel mese di febbraio 2024. Come si evince dalla busta paga del mese di febbraio 2024, infatti, l’INPS ha disposto: il recupero dell’indennità di responsabilità specifica (indicata in busta paga come Ind. Spec. R.UOA3/FP/AC) di euro 260,00 mensili (per 12 mensilità) a decorrere dall’1/01/2023 alla cessazione dal servizio, in quanto non più dovuta; l’attribuzione dell’importo di euro 250,00 mensili (per 13 mensilità), sempre per il periodo dall’1/01/2023 alla cessazione, nei quali è compreso l’importo di euro 10,00 a titolo di incremento dell’indennità base e l’importo di euro 240,00 mensili a titolo di elevazione dell’indennità di posizione organizzativa di ulteriori euro 3.120,00 annui.
Le PEC del 17/03/2024 e del 28/03/2024, inoltrate, rispettivamente, alla Direzione Centrale Servizi al Territorio e alla Sede Provinciale di Oristano, entrambe contenenti la richiesta di aggiornamento della posizione assicurativa e la conseguente rideterminazione dell’importo pensionistico, sono rimaste prive di alcun esito, così come la PEC dell’8/07/2024 inviata alla Sede INPS di Oristano e alla Direzione Centrale Servizi al Territorio a titolo di diffida per l’aggiornamento della posizione assicurativa ai nuovi importi stabiliti dal CCNI 2022-2023 e la conseguente riliquidazione della pensione.
Premessa un’ampia ricostruzione della normativa che regola il calcolo della pensione nella fattispecie in esame, il dott.X ha evidenziato che in data 19/12/2023 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che, per disposizione generale di cui all’art.1, “concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 sia per la parte giuridica che per la parte economica”. Le disposizioni in esso contenute si applicherebbero quindi anche al ricorrente per il servizio presso l’INPS nel periodo di vigenza del CCNI citato, in particolare, l’art.6, Indennità di Posizione Organizzativa, che stabilisce, al comma 3, che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 15 del CCNL 2019-2021, al personale responsabile delle posizioni organizzative indicate al comma 1, spetta la corresponsione dell’indennità nella misura di € 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità”.
L’importo complessivo di euro 2.600,00 si traduce nella corresponsione dell’importo mensile di euro 200,00.
Il comma 4 del medesimo articolo aggiunge: “Dalla medesima decorrenza stabilita al precedente comma 3, in applicazione dell’articolo 15, comma 3, del CCNL 2019-2021, in relazione al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale ed ai diversi carichi di lavoro, l’indennità stabilita al comma 3 è elevata sulla base degli importi stabiliti nella tabella riassuntiva di seguito riportata”. La tabella citata stabilisce, per il “Responsabile Unità organizzativa di Agenzia prestazioni e servizi (già LPS) e di Agenzia flussi, Sede di complessità 3”, l’incremento dell’indennità di posizione organizzativa di ulteriori euro 3.120,00 annui per 13 mensilità, pari a euro 240,00 mensili.
Secondo il ricorrente, quindi, atteso che all’atto del collocamento a riposo lo stesso ricopriva l’incarico di Responsabile dell’Unità Organizzativa Indennità e Sussidi, incardinata nell’Agenzia Prestazioni della Sede Provinciale INPS di Oristano, Sede di complessità 3, la disposizione dei citati commi 3 e 4 che, per espressa previsione contrattuale opera a decorrere dal 1° gennaio 2023, troverebbe applicazione nel suo caso, in quanto in servizio a tale data. L’indennità di Posizione Organizzativa, pari a complessivi euro 5.720,00 annui (euro 2.600,00 + euro 3.120,00) dovrebbe, pertanto, essere computata nel totale della “Retrib. Fissa e Continuativa” del c.d. ultimo miglio e nella tredicesima mensilità riportata in passweb.
In conclusione, considerato che dall’erroneo importo della retribuzione annua pensionabile deriverebbe un altrettanto erroneo calcolo pensionistico con evidente grave nocumento economico, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di pensione sopra indicato; l’aggiornamento dei dati della posizione assicurativa (c.d. ultimo miglio) riferiti alla Retribuzione Fissa e Continuativa (per dodici mensilità compresa IIS), da quantificarsi correttamente in euro 36.028,56, oltre alla tredicesima mensilità da computarsi correttamente in euro 2.856,32; la conseguente emissione, da parte della Sede Provinciale di Oristano, di un nuovo provvedimento di pensione, in sostituzione del precedente, che rechi l’importo corretto della retribuzione annua complessiva pensionabile da quantificarsi in euro 38.884,88 e la conseguente rideterminazione dell’importo della pensione; la corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria calcolati fino al momento del soddisfo; con vittoria di spese.
L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 3 marzo 2025, nella quale, a sostegno della legittimità della liquidazione della pensione per cui è causa, ha fatto riferimento alle argomentazioni meglio esplicitate nella relazione predisposta dal competente ufficio regionale, nell’ambito della fase istruttoria conseguente al ricorso amministrativo presentato dall’assicurato, iter al momento non definito, e ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; con vittoria di spese.
Nella relazione richiamata dall’Istituto previdenziale si evidenzia che il ricorrente fino al momento del collocamento in quiescenza, in ultimo dal 2021, ha ricoperto l’incarico di responsabile di unità organizzativa. In virtù di tale incarico ha percepito l’indennità di posizione organizzativa pari a euro 2.470,00 per 13 mensilità e l’indennità di Responsabilità Specifica pari a euro 3.120,00 annue per 12 mensilità. La richiesta del dott.X di veder modificato, nel senso dell’inserimento dell’importo relativo all’indennità di Responsabilità Specifica, l’ammontare complessivo del c.d. ultimo miglio, fondata prevalentemente sull’analogia tra l’indennità di responsabilità specifica e l’indennità di Posizione Organizzativa del comparto EELL., tuttavia, appare priva di pregio. “Del tutto inconferente appare infatti il richiamo alle disposizioni contenute nella circolare INPDAP n. 51 del 28/11/2000 trattandosi di comparti, quello degli EELL e quello dei dipendenti di un ente strumentale, a prescindere dalla Cassa Pensioni, del tutto distinti. Ancora, oltre al differente “nomen iuris” non può esservi analogia tra le due indennità, anche in considerazione del fatto che le parti, relativamente al CCIE dei dipendenti dell’Istituto, non avrebbero avuto ragione di distinguere l’indennità di posizione organizzativa da quella di Responsabilità specifica la quale ultima, anche nella qualificazione semantica, rivela il carattere dell’eventualità. A riprova di tali ultime considerazioni il CCIE anni 2022-2023, dispone ( art 6 comma 3 ) che a “decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 15 del CCNL 2019-2021, al personale responsabile delle posizioni organizzative indicate al comma 1, spetta la corresponsione dell’indennità nella misura di € 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità”. Prosegue quindi, al successivo comma 4, “dalla medesima decorrenza stabilita al precedente comma 3, in applicazione dell’articolo 15, comma 3, del CCNL 2019-2021, in relazione al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale ed ai diversi carichi di lavoro, l’indennità stabilita al comma 3 è elevata sulla base degli importi stabiliti nella tabella riassuntiva di seguito riportata (…)” nello specifico € 3.120,00 per 13 mensilità (Indennità di Responsabilità specifica ). Pertanto, in virtù di tale differenziazione, legata al “diverso livello di responsabilità ed ai diversi carichi di lavoro”, chiaramente operata dal contratto, risulta evidente la natura non fissa e continuativa di tale ultima indennità. Alla luce delle considerazioni esposte, l’atto impugnato non risulta suscettibile di riforma. Si propone la reiezione del ricorso”.
In data 11 marzo 2025 il dott.X ha depositato una memoria conclusiva nella quale ha osservato che la relazione prodotta dall’INPS è relativa al ricorso amministrativo, che ha un diverso oggetto, e ha ribadito le motivazioni del ricorso introduttivo, con particolare riferimento alle caratteristiche di fissità e continuità dell’istituto in discussione.
All’udienza del 12 marzo 2025 l’Avvocato DOA ha chiesto un termine per prendere posizione sulla memoria depositata dal ricorrente il giorno precedente l’udienza e per valutare se nel frattempo fosse giunto a termine l’iter del ricorso amministrativo di cui la relazione depositata fa parte.
La discussione è stata, quindi, rinviata all’udienza odierna.
Il 23 settembre 2025 l’INPS ha depositato copia dei CCNI 2020-2021 e il CCNI 2022-2023 e, nel richiamare le difese in atti, ha sottolineato come l’art. 5 comma 2 lettera n) del primo e l’art 6 comma 4 del secondo siano sovrapponibili e come in entrambe le ipotesi si parli di indennità di responsabilità specifica.
All’udienza del 24 settembre 2025 l’Avvocato DOA ha richiamato le difese in atti sottolineando che già nella relazione predisposta dal competente ufficio regionale era stato sottolineato come questa indennità di responsabilità specifica nel nuovo contratto sia legata a un maggior livello di responsabilità e diversi carichi di lavoro, requisiti che escludono il carattere di fissità e continuità, richiesti affinché un emolumento possa essere valorizzato in quota di pensione. Ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
La Sezione ritiene corretta la ricostruzione normativa effettuata dal dott.X alla luce dei contratti collettivi depositati da entrambe le parti e di tutta la documentazione agli atti di causa.
In primo luogo, la Circolare INPDAP n. 51 del 28 novembre 2000 stabilisce che l’indennità di Posizione Organizzativa deve essere valutata nella parte “A” del trattamento di quiescenza, avendo le caratteristiche della determinatezza, fissità e continuatività richieste dagli artt. 15 e 16 della Legge n. 1077/1959.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 19/12/2023 , come disposto dall’art.1, “concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 sia per la parte giuridica che per la parte economica”. Le disposizioni in esso contenute si applicano, quindi, anche al ricorrente per il servizio presso l’INPS nel periodo di vigenza del CCNI citato.
Ciò premesso, l’art. 6, Indennità di Posizione Organizzativa, stabilisce, al comma 3, che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 15 del CCNL 2019-2021, al personale responsabile delle posizioni organizzative indicate al comma 1, spetta la corresponsione dell’indennità nella misura di € 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che “Dalla medesima decorrenza stabilita al precedente comma 3, in applicazione dell’articolo 15, comma 3, del CCNL 2019-2021, in relazione al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale ed ai diversi carichi di lavoro, l’indennità stabilita al comma 3 è elevata sulla base degli importi stabiliti nella tabella riassuntiva di seguito riportata”.
Appare, quindi, evidente che il comma 4 regoli la medesima indennità di cui al comma precedente e ne ridetermini il corrispettivo negli importi di cui alla relativa tabella.
Poiché all’atto del collocamento a riposo, 16 agosto 2023, il ricorrente ricopriva l’incarico di Responsabile dell’Unità Organizzativa Indennità e Sussidi, incardinata nell’Agenzia Prestazioni della Sede Provinciale INPS di Oristano, Sede di complessità 3, non si può negare che gli si debba applicare il combinato disposto dei commi 3 e 4 sopra richiamati, che per espressa previsione contrattuale opera a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Di conseguenza, l’indennità di Posizione Organizzativa, pari a complessivi euro 5.720,00 annui (euro 2.600,00 + euro 3.120,00) deve essere computata nel totale della “Retrib. Fissa e Continuativa” del c.d. ultimo miglio e nella tredicesima mensilità riportata in passweb.
A conferma della correttezza della ricostruzione operata dal ricorrente, e condivisa da questo Giudice, rileva la circostanza che i nuovi importi dell’Indennità di Posizione Organizzativa, stabiliti dal CCNI 2022/2023, sono stati percepiti dal dott.X dall’1/01/2023 fino al momento del collocamento a riposo, come dimostra il conguaglio operato dall’Istituto nel mese di febbraio 2024. Infatti, come si rileva dalla busta paga del mese di febbraio 2024, l’INPS ha disposto il recupero dell’indennità di responsabilità specifica (indicata in busta paga come Ind. Spec. R.UOA3/FP/AC) di euro 260,00 mensili (per 12 mensilità) a decorrere dall’1/01/2023 alla cessazione dal servizio, in quanto non più dovuta, e l’attribuzione dell’importo di euro 250,00 mensili (per 13 mensilità), per lo stesso periodo, nei quali è compreso l’importo di euro 10,00 a titolo di incremento dell’indennità base (passata da euro 190,00 a euro 200,00 mensili ex art. 6, comma 3, e l’importo di euro 240,00 mensili a titolo di elevazione dell’Indennità di Posizione Organizzativa di ulteriori euro 3.120,00 annui (art. 6, comma 4).
Deve, conseguentemente, essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’aggiornamento dei dati della posizione assicurativa con il computo dell’indennità di Posizione Organizzativa, pari a complessivi euro 5.720,00 annui (euro 2.600,00 + euro 3.120,00) nel totale della “Retrib. Fissa e Continuativa” del c.d. ultimo miglio e nella tredicesima mensilità riportata in passweb, e all’emissione da parte dell’INPS - Sede Provinciale di Oristano - di un provvedimento di pensione che, in sostituzione del precedente, rechi l’importo corretto della retribuzione annua complessiva pensionabile, con la conseguente rideterminazione dell’importo della pensione.
Considerata la particolarità della questione, le spese cono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente all’aggiornamento dei dati della posizione assicurativa come indicato in parte motiva e all’emissione da parte dell’INPS - Sede Provinciale di Oristano - di un provvedimento di pensione che, in sostituzione del precedente, rechi l’importo corretto della retribuzione annua complessiva pensionabile, con la conseguente rideterminazione dell’importo della pensione.
Sulla somma conseguentemente dovuta spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) sino al pagamento.
Spese compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 24 settembre 2025.
Il Giudice monocratico
(f.to digitalmente V. Mistretta)
Depositata in segreteria il 22/12/2025
Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus