CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 168 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Mattii per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bertola per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 4 E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
- APPELLATE CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10 pubblicata in data 11.01.2025 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita in riforma della sentenza appellata, nel merito: A- mettere nel nulla le statuizioni dell'ordinanza di assegnazione somme 10-3- 23 di codesto Tribunale, che ha definito il Controparte_4
PIGNORAMENTO c/o terzi del creditore iscritto al N Controparte_2
1241/2022 RGEM B- condannare al pagamento a Controparte_2 Parte_1 Contr delle somm to per suo cont CP_2 CP_1 in esecuzione dell'ordinanza 10-3-23 di assegnazione somme, cioè:
· € 9.143,94 oltre interessi dal 10-3-23 e sino al pagamento effettivo, di cui E 7.129,76 sono quelli già ricevuti da;
CP_1
· E 1.554,69 che sono le spese di procedura esecutiva liquidate a CP_2 Contr oltre IVA, CAP 4° e Rimb. Forf al 15% su detta somma, pagate
CP_2
· le somme corrispondenti alle spese di registrazione del T.I. e dell'ordinanza 10- Contr 3-23 pagate da pagate da a CP_2 CP_2 in subordine: C- condannare in solido e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento/restituzione a di E 7 129, 76, oltre interessi di Parte_1 legge dal 10-3-23 e sino a restituzione;
D- in subordine alla statuizione che precede, ordinare a Controparte_2 la restituzione di E 7 129, 76, oltre interessi di legg
[...]
Controparte_1 ta alla restituzione di detta somma compresi interessi a
[...]
dall' 1-2-22 e sino all'effettiva restituzione;
E- statuire che della Parte_1
ONTARIA di in favore dei suoi Parte_1
Familiari del 7-12-21 deve tenersi conto dalla data del pignoramento – CP_2
26-7-22 - e per il futuro nei termini indicati qui in premessa sub 3- di e di I grado, con condanna di alla restituzione a Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 4 di E 2.200 o della minor somma di giustizia, oltre interessi su essa Parte_1 Contr dal giorno delle rimesse da a indebite per l'opponibilità in tutto o CP_2 in parte della e e della sua influenza CP_6 CP_2 nell'applicazione al caso di specie dell' art 68 II comma DPR 180/1950, con vittoria nelle spese del doppio grado e distrazione di esse in favore dello scrivente che si dichiara antistatario”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, rigettare l'appello proposto dalla signora nei Parte_1 confronti della sentenza n. 10/2025 depositata in da fra le parti dal Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice Unico, estensore dott. Umberto Rana, perché inammissibile e comunque infondato, confermando, con ogni statuizione del caso, il rigetto della proposta opposizione agli atti esecutivi. Con vittoria di spese e compensi di causa anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza con cui in data Parte_1
11.01.2025 il Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ordinanza di assegnazione somme con cui in data
10.03.2023 è stata definita l'esecuzione mobiliare avviata nei propri confronti.
Si è costituita nel presente grado la sola eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone comunque la fondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica, hanno invece preferito restare contumaci ed il . Controparte_2 Controparte_3
Secondo quanto desumibile dalla lettura della pronuncia gravata e dallo stesso atto d'appello, peraltro, la ha impugnato una sentenza che ha definito Parte_1 un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ovvero una pronuncia non appellabile per espressa previsione degli artt. 617 e 618 comma III c.p.c..
S'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con la conseguente condanna dell'appellante a rifondere le spese anticipate dall'appellata costituita,
pagina 3 di 4 liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della modesta attività processuale svolta.
Non sussistono in ogni caso i presupposti per ordinare la cancellazione di alcune parole contenute nella comparsa di costituzione che il procuratore dell'odierna appellante ha ritenute offensive, trattandosi di espressioni riconducibili al consueto contraddittorio tra le parti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 10 pubblicata in data 11.01.2025 dal Tribunale di
Macerata,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA a rifondere in favore in favore della Parte_1 [...] le spese del presente grado, liquidate in euro 1.800,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 168 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Mattii per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bertola per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 4 E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
- APPELLATE CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10 pubblicata in data 11.01.2025 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita in riforma della sentenza appellata, nel merito: A- mettere nel nulla le statuizioni dell'ordinanza di assegnazione somme 10-3- 23 di codesto Tribunale, che ha definito il Controparte_4
PIGNORAMENTO c/o terzi del creditore iscritto al N Controparte_2
1241/2022 RGEM B- condannare al pagamento a Controparte_2 Parte_1 Contr delle somm to per suo cont CP_2 CP_1 in esecuzione dell'ordinanza 10-3-23 di assegnazione somme, cioè:
· € 9.143,94 oltre interessi dal 10-3-23 e sino al pagamento effettivo, di cui E 7.129,76 sono quelli già ricevuti da;
CP_1
· E 1.554,69 che sono le spese di procedura esecutiva liquidate a CP_2 Contr oltre IVA, CAP 4° e Rimb. Forf al 15% su detta somma, pagate
CP_2
· le somme corrispondenti alle spese di registrazione del T.I. e dell'ordinanza 10- Contr 3-23 pagate da pagate da a CP_2 CP_2 in subordine: C- condannare in solido e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento/restituzione a di E 7 129, 76, oltre interessi di Parte_1 legge dal 10-3-23 e sino a restituzione;
D- in subordine alla statuizione che precede, ordinare a Controparte_2 la restituzione di E 7 129, 76, oltre interessi di legg
[...]
Controparte_1 ta alla restituzione di detta somma compresi interessi a
[...]
dall' 1-2-22 e sino all'effettiva restituzione;
E- statuire che della Parte_1
ONTARIA di in favore dei suoi Parte_1
Familiari del 7-12-21 deve tenersi conto dalla data del pignoramento – CP_2
26-7-22 - e per il futuro nei termini indicati qui in premessa sub 3- di e di I grado, con condanna di alla restituzione a Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 4 di E 2.200 o della minor somma di giustizia, oltre interessi su essa Parte_1 Contr dal giorno delle rimesse da a indebite per l'opponibilità in tutto o CP_2 in parte della e e della sua influenza CP_6 CP_2 nell'applicazione al caso di specie dell' art 68 II comma DPR 180/1950, con vittoria nelle spese del doppio grado e distrazione di esse in favore dello scrivente che si dichiara antistatario”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, rigettare l'appello proposto dalla signora nei Parte_1 confronti della sentenza n. 10/2025 depositata in da fra le parti dal Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice Unico, estensore dott. Umberto Rana, perché inammissibile e comunque infondato, confermando, con ogni statuizione del caso, il rigetto della proposta opposizione agli atti esecutivi. Con vittoria di spese e compensi di causa anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza con cui in data Parte_1
11.01.2025 il Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ordinanza di assegnazione somme con cui in data
10.03.2023 è stata definita l'esecuzione mobiliare avviata nei propri confronti.
Si è costituita nel presente grado la sola eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone comunque la fondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica, hanno invece preferito restare contumaci ed il . Controparte_2 Controparte_3
Secondo quanto desumibile dalla lettura della pronuncia gravata e dallo stesso atto d'appello, peraltro, la ha impugnato una sentenza che ha definito Parte_1 un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ovvero una pronuncia non appellabile per espressa previsione degli artt. 617 e 618 comma III c.p.c..
S'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con la conseguente condanna dell'appellante a rifondere le spese anticipate dall'appellata costituita,
pagina 3 di 4 liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della modesta attività processuale svolta.
Non sussistono in ogni caso i presupposti per ordinare la cancellazione di alcune parole contenute nella comparsa di costituzione che il procuratore dell'odierna appellante ha ritenute offensive, trattandosi di espressioni riconducibili al consueto contraddittorio tra le parti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 10 pubblicata in data 11.01.2025 dal Tribunale di
Macerata,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA a rifondere in favore in favore della Parte_1 [...] le spese del presente grado, liquidate in euro 1.800,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
pagina 4 di 4