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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente opposizione avverso AVA SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 10/2024 RGP
promossa
da
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund C.F._1
Bauer ( in forza di procura generale alle C.F._2
liti, del 22.3.2024 rep.37875 racc. 7313 rogito del Notaio
elettivamente domiciliato presso la sede di Persona_1
Bolzano, Piazza Domenicani 30,
- appellante -
1 contro
, nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
residente in [...]
n. 54/012, rappresentata e difesa giusta procura dd.
01.02.2023, allegata al ricorso dd. 01.02.2023, dall'Avv. Peter
Paul Brugger, codice fiscale: presso il C.F._4
quale é elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano, Via
Cappuccini n. 5; indirizzo PEC: Email_1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 129/2023 di data 27.10.2023
- opposizione ava 321 2022 00010440 42 000
notificato il 31.12.2022
Causa decisa all'udienza dell'11.06.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 129/23,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande
istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed
in diritto, con conferma integrale dell'AVA 321 2022 00010440
42 e delle somme ivi riportate con condanna della ricorrente al
pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme
aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al CP_2
2 Concessionario.
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio
e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
B. Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado, vale a
dire si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la
non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio) sui
capitoli della memoria difensiva di I grado del 24.4.23 nn.1-6
indicandosi a teste dott. c/o Testimone_1 CP_3
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
per i motivi dedotti e deducendi, così provvedere:
-respingere l'appello interposto dall' Parte_2
, sede di Bolzano, in quanto destituito di
[...]
ogni fondamento logico-giuridico per le motivazioni esposte in
narrativa, con integrale conferma della sentenza n. 129/2023
pronunciata dalla magistratura del Lavoro del Tribunale di
Bolzano;
-condannare l' , Parte_2
sede di Bolzano, alla rifusione di spese e compensi del presente
giudizio secondo i parametri di legge ex D.M. n. 55/2014, come
modificato dal D.M. 147/2022, oltre al 15 % rimborso spese
generali, CAP, IVA e successive occorrende.
-In strettissimo subordine si ripropongono ai sensi dell'art. 346
3 c.p.c. anche in questo grado del giudizio tutte le ulteriori
domande ed eccezioni formulate dall'appellato in primo grado che
si hanno qui per integralmente trascritte e che non sono state
trattate nella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 9.2.2023 CP_1
proponeva opposizione avverso l'ava 321 2022 00010440 42
000 e conveniva in giudizio l' esponendo al Tribunale che Pt_2
l' aveva emesso l'ava qui opposto in quanto aveva revocato Pt_2
l'agevolazione precedentemente concessa e usufruita dalla
ricorrente ex L.205/2017 nell'ottobre 2021, siccome la richiesta
di rettifica precedentemente notificata alla società (il 10.12.2021)
in relazione ad un avviso di pagamento relativo al periodo
01/2019 per una presunta irregolarità di euro 18,85 era stata
pagata in ritardo: il 21.1.2022, ovvero oltre il termine di 15 gg.
concesso. La ricorrente eccepiva da un lato la natura non
perentoria del termine di 15 gg. assegnato per il pagamento ex
art. 4 DM 30.1.2015 e dall'altro la sproporzione tra l'irregolarità
di soli euro 18,85 e la sanzione irrogata (id est la revoca
dell'agevolazione di euro 3.390,03), dovendo trovare applicazione
l'art. 3 del DM30.01.2015 che riconosce la regolarità contributiva
in caso di scostamento pari o inferiore a 150,00 euro.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' e chiariva Pt_2
che in seguito ad un controllo DURC del 15.12.2021 era stata
riscontrata a carico della ricorrente una irregolarità contributiva
di euro 528,19.-, di cui euro 513,87 relativa al mese di luglio
2020 ed euro 14,32 relativa all'ava 32102021 00006135 32 non
saldato; che era stato notificato alla ricorrente il 16.12.2021 via
pec un invito a regolarizzare entro 15 gg la posizione debitoria;
che la ricorrente aveva provveduto a regolarizzare in data
14.01.2022 l'importo di euro 513,87 e in data 21.1.2022
l'importo di euro 18,35 (euro 14,32 + spese); che stante il
pagamento tardivo (oltre il termine di 15 gg) era stata emessa
nota di rettifica dd. 17.3.2022 per euro 3.390,03 oltre sanzioni
civili a seguito di revoca delle agevolazioni non fruibili ai sensi
dell'art. 1 comma 1175 L.296/2006, di cui aveva goduto. L' CP_2
ribadiva che alcun valore sanante poteva essere attribuito al
pagamento oltre il termine di 15 gg. (in relazione al pagamento di
euro 513,87 avvenuto il 15.01.2022) e che non poteva trovare
applicazione l'art. 3 D.M.30.01.2015 stante il superamento della
soglia di euro 150,00.- (rispetto alla somma complessiva dovuta e
non pagata nel termine).”.
2. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione esperito, il Giudice di primo grado, con la sentenza gravata, ha annullato l'avviso di addebito opposto e dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali.
3. Avverso la decisione ha interposto appello l' Pt_2
5 deducendo l'erronea applicazione della normativa di riferimento da parte del Tribunale, il quale avrebbe dovuto ritenere legittimo il disconoscimento operato dall'ente degli sgravi contributivi fruiti dall'opponente per una propria dipendente, in relazione al mese di ottobre 2021 (indicati con il codice L544* e
L545* nelle denunce mensili presentate e riferentesi all'esonero contributivo per giovani lavoratori under 36 assunti a tempo indeterminato ex L. 178/20 art. 1 comma 10).
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Il procedimento è stato definito all'udienza dell'11
giugno 2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla premessa che
− ha proposto opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 321 2022 00010440 42 000 mediante il quale l' , a seguito della formazione di DURC negativo, ha Pt_2
intimato la ripetizione di tutti benefici normativi e contributivi concessegli nel mese di ottobre 2021;
− il rilascio di DURC negativo nel dicembre 2021 da parte dell' è scaturito da due inadempienze della Pt_2
ricorrente, rispettivamente, l'una relativa al periodo di luglio 2021 [rectius luglio 2020] per euro 478,00 + euro
35,87 di sanzioni e, quindi, complessivamente euro
6 513,87, l'altra relativa ad un ava emesso nel 2021 per euro 14,32 in relazione ad inadempienze del gennaio
2019;
− è pacifico che la ricorrente ha pagato quanto richiesto con l'invito a regolarizzare oltre il termine di 15 gg;
il Giudice del lavoro ha svolto le seguenti considerazioni:
➢ l'assenza del DURC comporta il venir meno delle agevolazioni fruite dall'azienda nel periodo di accertata irregolarità contributiva, quindi, nel caso di specie delle agevolazioni fruite nel mese di luglio
2020, ovvero (teoricamente) di gennaio 2019;
➢ in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, va ritenuto che la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità sia stata accertata o comunque al di fuori del periodo di accertata irregolarità contributiva;
➢ a tale conclusione induce altresì il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità
7 contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio;
➢ lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati;
➢ conseguentemente, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' CP_2
può, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296
del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi ai quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece,
disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del
DM citato;
➢ pure i chiarimenti forniti dalla circolare n. 3/2017
dell' consentono di Controparte_4
affermare che l'assenza del DURC, in linea generale, determina il mancato godimento dei
8 benefici di cui gode l'intera compagine aziendale,
ma solo per il relativo periodo, per cui l'accertata assenza del DURC determina il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza invece legittimare un'efficacia in relazione a periodi pregressi o successivi connotati da regolarità contributiva;
➢ è dunque illegittimo l'avviso di addebito emesso da
, nella parte in cui viene intimata la ripetizione Pt_2
alla ricorrente di tutte le agevolazioni contributive godute nel mese di ottobre 2021, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel 2022 per omesso versamento nella Gestione Dipendenti di euro 513,87 riguardo al periodo di luglio 2020,
ovvero per il mancato pagamento nella Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti dell'ava emesso nel 2021 per omesso versamento di euro 14,32 nel mese di gennaio 2019 (in relazione a tale ultima omissione, peraltro, deve trovare applicazione l'art. 3 del DM 30.01.2015 per cui va riconosciuta la regolarità contributiva, qualora lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate risulti pari o inferiore ad euro 150 comprensivi di eventuali accessori di legge).
2. L'impugnazione dell'ente previdenziale censura la
9 conclusione raggiunta dal Giudice del lavoro, per la quale l'assenza del DURC può comportare il venir meno delle agevolazioni fruite dalla società ricorrente odierna appellata solo per i periodi di accertata irregolarità contributiva, dovendo invece negarsi la legittimità del recupero di sgravi prima o al di fuori dell'accertamento di detta irregolarità.
Ad avviso dell'ente previdenziale la decisione sarebbe fondata su un'errata interpretazione dell'art. 1 comma 1175
della l. n. 296/06 e della disciplina della sanatoria delle irregolarità contributive.
Nel ricordare i tempi tecnici previsti per la presentazione delle denunce mensili (c.d. e per la loro C.F._5
verifica, l'appellante deduce di avere prontamente disconosciuto le agevolazioni inserite nella denuncia mensile di ottobre 2021,
che poteva essere trasmessa all' sino a fine novembre Pt_2
2021, avviando poi tempestivamente la verifica di regolarità
contributiva, dalla quale è scaturito il DURC negativo del
15.12.2021 con relativo invito a regolarizzare del 16.12.2021.
Evidenzia poi l' che la regolarizzazione, con il Pt_2
pagamento del dovuto deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare e che tale termine è dirimente ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva.
L'interpretazione contraria operata dal Tribunale non terrebbe conto dell'impossibilità di un controllo continuo in via anticipata, prima ancora dell'invio telematico delle denunce
10 mensili all' , circa l'utilizzo di eventuali agevolazioni, Pt_2
contrastando altresì con la previsione dell'art. 4 del d.l. n.
34/2014, la quale, quanto all'oggetto della verifica, fa riferimento ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di effettuazione della verifica e, con riguardo alle agevolazioni contributive, alle “pregresse
irregolarità di natura previdenziale”.
L'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 richiederebbe dunque una costante regolarità contributiva, la quale deve sussistere ex ante, o, comunque, dovendo eventuali successivi pagamenti avvenire nel rispetto del procedimento previsto dal
D.M. 30.1.2015.
Né sarebbe corretto affermare – sostiene infine l' - Pt_2
che nella specie lo scostamento tra somme dovute e somme versate sarebbe stato pari o inferiore a euro 150,00, tenuto conto del debito complessivo dell'appellata, pari ad euro 528,19.
3. La sentenza di prime cure sfugge alle censure mosse dall' e deve essere confermata. Pt_2
3.1. ha subito l'emissione di DURC CP_1
negativo da parte dell' in data 15 dicembre 2021 (v. doc. 3 Pt_2
dell'istituto appellante) e la revoca degli sgravi contributivi riferibili al periodo ottobre 2021 per un importo complessivo di euro 3.390,0,03, con conseguente notifica dell'avviso di addebito opposto n. 321 2022 00010440 42 000, formato il 9
dicembre 2022 per il pagamento di euro 3.699,94, notificato in
11 data 31 dicembre 2022, all'esito della procedura ex art. 4 del
D.M. del 30 gennaio 2015, attivata con l'invito a regolarizzare del 16 dicembre 2021.
Riguardo a detta procedura di regolarizzazione il citato art. 4 del D.M. del 30 gennaio 2015, intitolato “Assenza di
regolarità” stabilisce quanto segue:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'
contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di
cui all'art. 9, l' , l' e le Casse edili trasmettono tramite Pt_2 CP_5
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi
dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita'
rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso
ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al
comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e
ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il
predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non
superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al
comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai
soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione
12 degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.”.
La sentenza della Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018,
n.27107, richiamata dall' (avente ad oggetto un caso Pt_2
regolato dal precedente D.M. del 24 ottobre 2007, n. 27, che pure disciplina analoga fattispecie sanante) ha osservato quanto segue: “…Dal punto di vista giuridico il sistema degli
sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle
specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la
fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di
regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc
(che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso
nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Pt_2
sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1,
comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre
2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7)
che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne
avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione
entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio
del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc
interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel
subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento
delle agevolazioni previdenziali…”.
E', quindi, evidente che solo all'esito dello speciale
13 subprocedimento previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, si può
valutare la regolarità contributiva ai fini dell'art. 1 comma 1175
della legge 296/2006.
Nella specie, invece, il DURC negativo è stato rilasciato nei confronti dell'azienda dell'appellata prima ancora dell'inizio della sopra descritta procedura di regolarizzazione, risultando,
infatti, essere stato formato il 15 dicembre 2021, cioè il giorno antecedente l'emissione dell'invito a regolarizzare del 16
dicembre 2021, come si evince dai documenti prodotti dall'impugnante (v. docc. 3 e 4 dell' ). Pt_2
Vi è pertanto uno scostamento rispetto allo schema di subprocedimento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale citato,
in base al quale alla notifica dell'invito a regolarizzare segue un periodo di 30 giorni, durante i quali non sono consentite ulteriori verifiche da parte dell'ente e, solo all'esito, è rilasciato il
DURC, contenente l'attestazione (o meno) della regolarità
contributiva.
Ciononostante non è possibile concludere che la segnalata violazione dell'obbligo procedimentale da parte dell'ente previdenziale abbia prodotto l'inesigibilità della pretesa contributiva azionata, dal momento che, come ricordato da
Cassazione civile sez. lav., 17/08/2022, n.24854, “non possono
ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di
obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che
appartengono al datore di lavoro.”
14 3.3. Prescindendo perciò dal vizio procedurale appena segnalato, si deve passare all'esame delle questioni giuridiche poste dall'impugnante.
Prima di affrontarle è opportuno ricordare che l'art. 1,
comma 1175 della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che “a
decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva (…)”.
Il sopra citato art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in legge n. 78 del 2014, con riferimento al DURC, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del documento. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono regolate dal già menzionato art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015.
Ciò premesso, tornando alla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte, è incontestato che l'esonero contributivo ex art. 1 della legge n. 178/2020 usufruito dall'appellata nel mese di ottobre 2021 e disconosciuto dall' con la nota di rettifica del 13 marzo 2021, non Pt_2
coincide con nessuno dei due periodi – ovvero luglio 2020 e gennaio 2019 - per i quali sono state accertate irregolarità nel versamento di contributi e ai quali fa riferimento il DURC
negativo del 15 dicembre 2021.
Ebbene, ad avviso dell' , il mancato rilascio di DURC Pt_2
regolare per una irregolarità contributiva pregressa lo
15 abiliterebbe al recupero di tutte le agevolazioni contributive sino a quel momento godute, quindi, anche di quelle non riferite ai periodi di inadempienza in questione.
Ritiene, al contrario, questo Collegio che l'accertata assenza del DURC non possa, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso, che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità
contributiva.
In tal senso si è espressa la Corte appello di TO, che,
con la sentenza del 23/06/2021, n.247, qui richiamata anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ha aderito alle indicazioni fornite con la circolare n. 3/2017 dall'
[...]
, riportate nella medesima pronuncia, Controparte_4
secondo le quali “…mentre l'eventuale assenza del DURC (che
può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge e/o di
contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla
fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le
violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla
posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al
lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente
per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di
benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi
accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni
16 regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette ragioni che vedono i
benefici collegati al singolo rapporto di lavoro, sia per un principio
rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n.
338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali, secondo cui le riduzioni contributive ivi
contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a
quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti
previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai
periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di
tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2,
comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri
sociali, secondo cui 'restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni'. Del resto, una diversa interpretazione del comma
1175, improntata ad una revoca 'totale' dei benefici a seguito di
violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo anche di
lieve entità, determinerebbe un meccanismo di penalizzazione
addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30
gennaio 2015 secondo il quale ove soltanto alcune violazioni
particolarmente gravi - elencate nell'Allegato A - impediscono il
rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei
benefici in godimento da parte della impresa'”.
17 Le argomentazioni dell' Controparte_4
richiamate nella appena citata pronuncia della Corte di Appello
di TO (ribadite in numerosi successivi arresti, fra cui: Corte
appello TO sez. lav., 23/02/2022, n.70; Corte appello TO
sez. lav., 28/09/2022, n.492; Corte appello TO sez. lav.,
07/12/2021, n.583) sono pienamente condivise dal Collegio.
Risulta, pertanto, corretto affermare – come ha fatto il
Giudice di prime cure (sent. pagg. 9-10) - che i benefici contributivi non spettano per i periodi di accertata irregolarità
contributiva e l' ha, di conseguenza, diritto al recupero Pt_2
degli stessi limitatamente ai periodi in concreto evasi o omessi,
ma non può estendere il recupero ai periodi di regolarità
contributiva.
Tale impostazione non è contraddetta dalla Corte di legittimità. Dalla lettura di due recenti arresti, riguardanti opposizioni proposte avverso avvisi di addebito scaturiti da
DURC negativo, si evince che la Suprema Corte ha ritenuto legittime le ingiunzioni di pagamento degli sgravi fruiti nello stesso periodo, al quale si riferivano le irregolarità contributive accertate (v. Cassazione civile sez. lav., 25/11/2024, n.30273,
in motivazione: “…affatto correttamente i giudici territoriali, una
volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei
contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 della sentenza
impugnata), hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento
degli sgravi fruiti per quell'anno…”; Cassazione civile sez. lav.,
18 08/05/2024, n.12591: “…affatto correttamente i giudici
territoriali, una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel
pagamento dei premi per l'anno 2017, hanno reputato legittima
l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno…”).
La conclusione raggiunta impone di disattendere interamente l'impugnazione proposta dall' , essendo Pt_2
assorbente rispetto agli ulteriori profili di critica formulati con l'atto di appello.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere disatteso con accollo all'impugnante delle spese inerenti e del suo Pt_2
obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_3 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Bolzano n. 129/2023 di data 27 ottobre 2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_4
[... alla rifusione in favore dell'appellata delle spese CP_1
del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
1.923,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00
per la fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente opposizione avverso AVA SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 10/2024 RGP
promossa
da
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund C.F._1
Bauer ( in forza di procura generale alle C.F._2
liti, del 22.3.2024 rep.37875 racc. 7313 rogito del Notaio
elettivamente domiciliato presso la sede di Persona_1
Bolzano, Piazza Domenicani 30,
- appellante -
1 contro
, nata il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
residente in [...]
n. 54/012, rappresentata e difesa giusta procura dd.
01.02.2023, allegata al ricorso dd. 01.02.2023, dall'Avv. Peter
Paul Brugger, codice fiscale: presso il C.F._4
quale é elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano, Via
Cappuccini n. 5; indirizzo PEC: Email_1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 129/2023 di data 27.10.2023
- opposizione ava 321 2022 00010440 42 000
notificato il 31.12.2022
Causa decisa all'udienza dell'11.06.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 129/23,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande
istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed
in diritto, con conferma integrale dell'AVA 321 2022 00010440
42 e delle somme ivi riportate con condanna della ricorrente al
pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme
aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al CP_2
2 Concessionario.
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio
e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
B. Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado, vale a
dire si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la
non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio) sui
capitoli della memoria difensiva di I grado del 24.4.23 nn.1-6
indicandosi a teste dott. c/o Testimone_1 CP_3
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
per i motivi dedotti e deducendi, così provvedere:
-respingere l'appello interposto dall' Parte_2
, sede di Bolzano, in quanto destituito di
[...]
ogni fondamento logico-giuridico per le motivazioni esposte in
narrativa, con integrale conferma della sentenza n. 129/2023
pronunciata dalla magistratura del Lavoro del Tribunale di
Bolzano;
-condannare l' , Parte_2
sede di Bolzano, alla rifusione di spese e compensi del presente
giudizio secondo i parametri di legge ex D.M. n. 55/2014, come
modificato dal D.M. 147/2022, oltre al 15 % rimborso spese
generali, CAP, IVA e successive occorrende.
-In strettissimo subordine si ripropongono ai sensi dell'art. 346
3 c.p.c. anche in questo grado del giudizio tutte le ulteriori
domande ed eccezioni formulate dall'appellato in primo grado che
si hanno qui per integralmente trascritte e che non sono state
trattate nella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 9.2.2023 CP_1
proponeva opposizione avverso l'ava 321 2022 00010440 42
000 e conveniva in giudizio l' esponendo al Tribunale che Pt_2
l' aveva emesso l'ava qui opposto in quanto aveva revocato Pt_2
l'agevolazione precedentemente concessa e usufruita dalla
ricorrente ex L.205/2017 nell'ottobre 2021, siccome la richiesta
di rettifica precedentemente notificata alla società (il 10.12.2021)
in relazione ad un avviso di pagamento relativo al periodo
01/2019 per una presunta irregolarità di euro 18,85 era stata
pagata in ritardo: il 21.1.2022, ovvero oltre il termine di 15 gg.
concesso. La ricorrente eccepiva da un lato la natura non
perentoria del termine di 15 gg. assegnato per il pagamento ex
art. 4 DM 30.1.2015 e dall'altro la sproporzione tra l'irregolarità
di soli euro 18,85 e la sanzione irrogata (id est la revoca
dell'agevolazione di euro 3.390,03), dovendo trovare applicazione
l'art. 3 del DM30.01.2015 che riconosce la regolarità contributiva
in caso di scostamento pari o inferiore a 150,00 euro.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' e chiariva Pt_2
che in seguito ad un controllo DURC del 15.12.2021 era stata
riscontrata a carico della ricorrente una irregolarità contributiva
di euro 528,19.-, di cui euro 513,87 relativa al mese di luglio
2020 ed euro 14,32 relativa all'ava 32102021 00006135 32 non
saldato; che era stato notificato alla ricorrente il 16.12.2021 via
pec un invito a regolarizzare entro 15 gg la posizione debitoria;
che la ricorrente aveva provveduto a regolarizzare in data
14.01.2022 l'importo di euro 513,87 e in data 21.1.2022
l'importo di euro 18,35 (euro 14,32 + spese); che stante il
pagamento tardivo (oltre il termine di 15 gg) era stata emessa
nota di rettifica dd. 17.3.2022 per euro 3.390,03 oltre sanzioni
civili a seguito di revoca delle agevolazioni non fruibili ai sensi
dell'art. 1 comma 1175 L.296/2006, di cui aveva goduto. L' CP_2
ribadiva che alcun valore sanante poteva essere attribuito al
pagamento oltre il termine di 15 gg. (in relazione al pagamento di
euro 513,87 avvenuto il 15.01.2022) e che non poteva trovare
applicazione l'art. 3 D.M.30.01.2015 stante il superamento della
soglia di euro 150,00.- (rispetto alla somma complessiva dovuta e
non pagata nel termine).”.
2. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione esperito, il Giudice di primo grado, con la sentenza gravata, ha annullato l'avviso di addebito opposto e dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali.
3. Avverso la decisione ha interposto appello l' Pt_2
5 deducendo l'erronea applicazione della normativa di riferimento da parte del Tribunale, il quale avrebbe dovuto ritenere legittimo il disconoscimento operato dall'ente degli sgravi contributivi fruiti dall'opponente per una propria dipendente, in relazione al mese di ottobre 2021 (indicati con il codice L544* e
L545* nelle denunce mensili presentate e riferentesi all'esonero contributivo per giovani lavoratori under 36 assunti a tempo indeterminato ex L. 178/20 art. 1 comma 10).
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Il procedimento è stato definito all'udienza dell'11
giugno 2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla premessa che
− ha proposto opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 321 2022 00010440 42 000 mediante il quale l' , a seguito della formazione di DURC negativo, ha Pt_2
intimato la ripetizione di tutti benefici normativi e contributivi concessegli nel mese di ottobre 2021;
− il rilascio di DURC negativo nel dicembre 2021 da parte dell' è scaturito da due inadempienze della Pt_2
ricorrente, rispettivamente, l'una relativa al periodo di luglio 2021 [rectius luglio 2020] per euro 478,00 + euro
35,87 di sanzioni e, quindi, complessivamente euro
6 513,87, l'altra relativa ad un ava emesso nel 2021 per euro 14,32 in relazione ad inadempienze del gennaio
2019;
− è pacifico che la ricorrente ha pagato quanto richiesto con l'invito a regolarizzare oltre il termine di 15 gg;
il Giudice del lavoro ha svolto le seguenti considerazioni:
➢ l'assenza del DURC comporta il venir meno delle agevolazioni fruite dall'azienda nel periodo di accertata irregolarità contributiva, quindi, nel caso di specie delle agevolazioni fruite nel mese di luglio
2020, ovvero (teoricamente) di gennaio 2019;
➢ in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, va ritenuto che la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità sia stata accertata o comunque al di fuori del periodo di accertata irregolarità contributiva;
➢ a tale conclusione induce altresì il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità
7 contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio;
➢ lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati;
➢ conseguentemente, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' CP_2
può, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296
del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi ai quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece,
disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del
DM citato;
➢ pure i chiarimenti forniti dalla circolare n. 3/2017
dell' consentono di Controparte_4
affermare che l'assenza del DURC, in linea generale, determina il mancato godimento dei
8 benefici di cui gode l'intera compagine aziendale,
ma solo per il relativo periodo, per cui l'accertata assenza del DURC determina il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza invece legittimare un'efficacia in relazione a periodi pregressi o successivi connotati da regolarità contributiva;
➢ è dunque illegittimo l'avviso di addebito emesso da
, nella parte in cui viene intimata la ripetizione Pt_2
alla ricorrente di tutte le agevolazioni contributive godute nel mese di ottobre 2021, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel 2022 per omesso versamento nella Gestione Dipendenti di euro 513,87 riguardo al periodo di luglio 2020,
ovvero per il mancato pagamento nella Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti dell'ava emesso nel 2021 per omesso versamento di euro 14,32 nel mese di gennaio 2019 (in relazione a tale ultima omissione, peraltro, deve trovare applicazione l'art. 3 del DM 30.01.2015 per cui va riconosciuta la regolarità contributiva, qualora lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate risulti pari o inferiore ad euro 150 comprensivi di eventuali accessori di legge).
2. L'impugnazione dell'ente previdenziale censura la
9 conclusione raggiunta dal Giudice del lavoro, per la quale l'assenza del DURC può comportare il venir meno delle agevolazioni fruite dalla società ricorrente odierna appellata solo per i periodi di accertata irregolarità contributiva, dovendo invece negarsi la legittimità del recupero di sgravi prima o al di fuori dell'accertamento di detta irregolarità.
Ad avviso dell'ente previdenziale la decisione sarebbe fondata su un'errata interpretazione dell'art. 1 comma 1175
della l. n. 296/06 e della disciplina della sanatoria delle irregolarità contributive.
Nel ricordare i tempi tecnici previsti per la presentazione delle denunce mensili (c.d. e per la loro C.F._5
verifica, l'appellante deduce di avere prontamente disconosciuto le agevolazioni inserite nella denuncia mensile di ottobre 2021,
che poteva essere trasmessa all' sino a fine novembre Pt_2
2021, avviando poi tempestivamente la verifica di regolarità
contributiva, dalla quale è scaturito il DURC negativo del
15.12.2021 con relativo invito a regolarizzare del 16.12.2021.
Evidenzia poi l' che la regolarizzazione, con il Pt_2
pagamento del dovuto deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare e che tale termine è dirimente ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva.
L'interpretazione contraria operata dal Tribunale non terrebbe conto dell'impossibilità di un controllo continuo in via anticipata, prima ancora dell'invio telematico delle denunce
10 mensili all' , circa l'utilizzo di eventuali agevolazioni, Pt_2
contrastando altresì con la previsione dell'art. 4 del d.l. n.
34/2014, la quale, quanto all'oggetto della verifica, fa riferimento ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di effettuazione della verifica e, con riguardo alle agevolazioni contributive, alle “pregresse
irregolarità di natura previdenziale”.
L'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 richiederebbe dunque una costante regolarità contributiva, la quale deve sussistere ex ante, o, comunque, dovendo eventuali successivi pagamenti avvenire nel rispetto del procedimento previsto dal
D.M. 30.1.2015.
Né sarebbe corretto affermare – sostiene infine l' - Pt_2
che nella specie lo scostamento tra somme dovute e somme versate sarebbe stato pari o inferiore a euro 150,00, tenuto conto del debito complessivo dell'appellata, pari ad euro 528,19.
3. La sentenza di prime cure sfugge alle censure mosse dall' e deve essere confermata. Pt_2
3.1. ha subito l'emissione di DURC CP_1
negativo da parte dell' in data 15 dicembre 2021 (v. doc. 3 Pt_2
dell'istituto appellante) e la revoca degli sgravi contributivi riferibili al periodo ottobre 2021 per un importo complessivo di euro 3.390,0,03, con conseguente notifica dell'avviso di addebito opposto n. 321 2022 00010440 42 000, formato il 9
dicembre 2022 per il pagamento di euro 3.699,94, notificato in
11 data 31 dicembre 2022, all'esito della procedura ex art. 4 del
D.M. del 30 gennaio 2015, attivata con l'invito a regolarizzare del 16 dicembre 2021.
Riguardo a detta procedura di regolarizzazione il citato art. 4 del D.M. del 30 gennaio 2015, intitolato “Assenza di
regolarità” stabilisce quanto segue:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'
contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di
cui all'art. 9, l' , l' e le Casse edili trasmettono tramite Pt_2 CP_5
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi
dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita'
rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso
ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al
comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e
ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il
predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non
superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al
comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai
soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione
12 degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.”.
La sentenza della Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018,
n.27107, richiamata dall' (avente ad oggetto un caso Pt_2
regolato dal precedente D.M. del 24 ottobre 2007, n. 27, che pure disciplina analoga fattispecie sanante) ha osservato quanto segue: “…Dal punto di vista giuridico il sistema degli
sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle
specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la
fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di
regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc
(che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso
nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Pt_2
sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1,
comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre
2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7)
che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne
avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione
entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio
del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc
interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel
subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento
delle agevolazioni previdenziali…”.
E', quindi, evidente che solo all'esito dello speciale
13 subprocedimento previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, si può
valutare la regolarità contributiva ai fini dell'art. 1 comma 1175
della legge 296/2006.
Nella specie, invece, il DURC negativo è stato rilasciato nei confronti dell'azienda dell'appellata prima ancora dell'inizio della sopra descritta procedura di regolarizzazione, risultando,
infatti, essere stato formato il 15 dicembre 2021, cioè il giorno antecedente l'emissione dell'invito a regolarizzare del 16
dicembre 2021, come si evince dai documenti prodotti dall'impugnante (v. docc. 3 e 4 dell' ). Pt_2
Vi è pertanto uno scostamento rispetto allo schema di subprocedimento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale citato,
in base al quale alla notifica dell'invito a regolarizzare segue un periodo di 30 giorni, durante i quali non sono consentite ulteriori verifiche da parte dell'ente e, solo all'esito, è rilasciato il
DURC, contenente l'attestazione (o meno) della regolarità
contributiva.
Ciononostante non è possibile concludere che la segnalata violazione dell'obbligo procedimentale da parte dell'ente previdenziale abbia prodotto l'inesigibilità della pretesa contributiva azionata, dal momento che, come ricordato da
Cassazione civile sez. lav., 17/08/2022, n.24854, “non possono
ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di
obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che
appartengono al datore di lavoro.”
14 3.3. Prescindendo perciò dal vizio procedurale appena segnalato, si deve passare all'esame delle questioni giuridiche poste dall'impugnante.
Prima di affrontarle è opportuno ricordare che l'art. 1,
comma 1175 della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che “a
decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva (…)”.
Il sopra citato art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in legge n. 78 del 2014, con riferimento al DURC, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del documento. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono regolate dal già menzionato art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015.
Ciò premesso, tornando alla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte, è incontestato che l'esonero contributivo ex art. 1 della legge n. 178/2020 usufruito dall'appellata nel mese di ottobre 2021 e disconosciuto dall' con la nota di rettifica del 13 marzo 2021, non Pt_2
coincide con nessuno dei due periodi – ovvero luglio 2020 e gennaio 2019 - per i quali sono state accertate irregolarità nel versamento di contributi e ai quali fa riferimento il DURC
negativo del 15 dicembre 2021.
Ebbene, ad avviso dell' , il mancato rilascio di DURC Pt_2
regolare per una irregolarità contributiva pregressa lo
15 abiliterebbe al recupero di tutte le agevolazioni contributive sino a quel momento godute, quindi, anche di quelle non riferite ai periodi di inadempienza in questione.
Ritiene, al contrario, questo Collegio che l'accertata assenza del DURC non possa, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso, che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità
contributiva.
In tal senso si è espressa la Corte appello di TO, che,
con la sentenza del 23/06/2021, n.247, qui richiamata anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ha aderito alle indicazioni fornite con la circolare n. 3/2017 dall'
[...]
, riportate nella medesima pronuncia, Controparte_4
secondo le quali “…mentre l'eventuale assenza del DURC (che
può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge e/o di
contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla
fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le
violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla
posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al
lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente
per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di
benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi
accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni
16 regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette ragioni che vedono i
benefici collegati al singolo rapporto di lavoro, sia per un principio
rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n.
338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali, secondo cui le riduzioni contributive ivi
contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a
quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti
previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai
periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di
tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2,
comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri
sociali, secondo cui 'restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni'. Del resto, una diversa interpretazione del comma
1175, improntata ad una revoca 'totale' dei benefici a seguito di
violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo anche di
lieve entità, determinerebbe un meccanismo di penalizzazione
addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30
gennaio 2015 secondo il quale ove soltanto alcune violazioni
particolarmente gravi - elencate nell'Allegato A - impediscono il
rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei
benefici in godimento da parte della impresa'”.
17 Le argomentazioni dell' Controparte_4
richiamate nella appena citata pronuncia della Corte di Appello
di TO (ribadite in numerosi successivi arresti, fra cui: Corte
appello TO sez. lav., 23/02/2022, n.70; Corte appello TO
sez. lav., 28/09/2022, n.492; Corte appello TO sez. lav.,
07/12/2021, n.583) sono pienamente condivise dal Collegio.
Risulta, pertanto, corretto affermare – come ha fatto il
Giudice di prime cure (sent. pagg. 9-10) - che i benefici contributivi non spettano per i periodi di accertata irregolarità
contributiva e l' ha, di conseguenza, diritto al recupero Pt_2
degli stessi limitatamente ai periodi in concreto evasi o omessi,
ma non può estendere il recupero ai periodi di regolarità
contributiva.
Tale impostazione non è contraddetta dalla Corte di legittimità. Dalla lettura di due recenti arresti, riguardanti opposizioni proposte avverso avvisi di addebito scaturiti da
DURC negativo, si evince che la Suprema Corte ha ritenuto legittime le ingiunzioni di pagamento degli sgravi fruiti nello stesso periodo, al quale si riferivano le irregolarità contributive accertate (v. Cassazione civile sez. lav., 25/11/2024, n.30273,
in motivazione: “…affatto correttamente i giudici territoriali, una
volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei
contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 della sentenza
impugnata), hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento
degli sgravi fruiti per quell'anno…”; Cassazione civile sez. lav.,
18 08/05/2024, n.12591: “…affatto correttamente i giudici
territoriali, una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel
pagamento dei premi per l'anno 2017, hanno reputato legittima
l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno…”).
La conclusione raggiunta impone di disattendere interamente l'impugnazione proposta dall' , essendo Pt_2
assorbente rispetto agli ulteriori profili di critica formulati con l'atto di appello.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere disatteso con accollo all'impugnante delle spese inerenti e del suo Pt_2
obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_3 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Bolzano n. 129/2023 di data 27 ottobre 2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_4
[... alla rifusione in favore dell'appellata delle spese CP_1
del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
1.923,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00
per la fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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