Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19215/2021 R.G.Cont.
TRA
IA OR elett.te domiciliata in Parte 1 rapp.ta e difesa dall' avv.
il suo studio come da procura Via Cimaglia n. 27 in Torre del Greco,presso in atti.
ATTRICE
CONTRO
,quale società incorporante la Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo Vice Presidente del CDA e legale
[...]
rappresentante p.t., rapp. ta e difesa dagli avv. ti Giuseppe Stellato e Francesco
Sgambato elettivamente domiciliata presso il primo in Santa Maria Capua
Vetere in Corso Garibaldi n. 8 giusta procura speciale in atti.
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'attrice sopra epigrafata esponeva quanto segue:
che il giorno 13.01.2015 la sig. ra Parte 1 con diagnosi di carcinoma mammario si sottoponeva presso la Controparte_3
ad un intervento di quadranctectomia infero -interna della mammella destra con linfoadenectomia ascellare omolaterale;
che a seguito dell'intervento quale colposa complicanza iatrogena si veniva a determinare un interessamento lesivo del nervo toracico lungo di destra, con insorgenza, fin dalle primissime fasi del post-operatorio, di una grave sintomatologia algodisfunzionale a carico dell'arto superiore e delle regioni sottoascellare e perimammaria omolaterali, in seguito cronicizzatasi, in un quadro di sindrome del plesso brachiale di destra;
che in conseguenza della predetta grave sintomatologia si manifestava anche una sindrome nevrotica reattiva equiparabile, nella sua valenza nosologica, ad un disturbo post -traumatico da stress, di forma medio lieve;
che in particolare la paziente si sottoponeva in data 10.10.2017,ad un esame elettroneuromiografico che evidenziava “una sofferenza di tipo assonale a carico dei muscoli elevatori della scapola destra e grande dorsale sinistra. Nel merito delle complicanze post -operatorie nelle pazienti operate per carcinoma mammario, che comprendono appunto l'interessamento del nervo toracico lungo, possono residuare deficit motori della spalla e dell'arto superiore omolaterali. Difatti la scapola alata, riscontrabile, inizialmente in circa il 20% delle donne operate consiste in extrarotazione della scapola, che si risolve in circa sei mesi dall'intervento, la persistenza della scapola alata oltre tale termine indica una lesione irreversibile dovuta ad una lesione del nervo toracico lungo;
che ad oggi la sig. ra Pt 1 malgrado le cure effettuate e ripetuti trattamenti riabilitativi presenta ancora una sintomatologia dolorosa di natura neuropatica a carico dell'emitorace destro, accompagnata dalla presenza tipica e patognomica della cd scapola alata;
che tale danno di natura cronica e persistente comporta una pessima qualità della vita non solo sulla sua efficienza lavorativa, ma anche sul semplice prendersi cura della sua famiglia e sul compimento delle ordinarie faccende domestiche.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva di dichiarare la Controparte_3
[...] unica responsabile per i danni subiti e condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti. Si costituiva la Pineta CP 1 , quale società incorporante la [...]
Controparte_2 la quale in via pregiudiziale chiedeva di dichiarare l'assoluta inammissibilità, improcedibilità e, comunque la nullità dell'atto introduttivo. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata anche in ragione della mancata specifica allegazione dell'inadempimento qualificato.
Prodotta documentazione, espletata ctu medico- legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva riservata in decisione all'udienza del 16/01/2025 con la concessione dei termini 190 c.p.c.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione
è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto- determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che nel caso di specie, il
Tribunale il 28/10/2021, concedeva un termine per l'integrazione della domanda, in quanto mancante di adeguata allegazione delle condotte inadempienti dei sanitari convenuti, e la sig. ra Pt 1 a tanto provvedeva precisando che durante l'intervento di dissezione linfonodale ascellare omolaterale del 13/01/15 veniva colposamente lesionato il nervo toracico lungo di destra.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta,
principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto
(o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
dopo un breve Persona 1 e dott. Persona 2I consulenti nominati dott.
evidenziavano innanzitutto excursus dell'iter terapeutico subito dalla sig. ra Pt 1 come fosse stata appropriata la scelta dell'intervento chirurgico di quadrantectomia infero-interna della mammella destra con dissezione linfonodale ascellare omolaterale, atteso il documentato riscontro di un carcinoma duttale infiltrante. I
CCTTUU difatti dalla disamina del diario chirurgico relativo all'intervento del
13.01.2025, chiarivano che” i Sanitari procedettero al risparmio del fascio vascolo- nervoso toraco-dorsale e del nervo toracico lungo (o meglio alla sua identificazione e preservazione), così come raccomandato in letteratura scientifica di settore, preservandone la loro integrità Peraltro, il successivo decorso post-operatorio della
Sig.ra Pt_1 risultò regolare, non essendo annotato in cartella clinica l'insorgenza di complicanze ed eventi avversi significativi. In altri termini mai risulta documentato, nel post-operatorio né nel prosieguo della degenza ospedaliera,
l'insorgenza di disturbi sensitivi e motori immediatamente successivi all'intervento di quadrantectomia, nemmeno vi sono tracce del caratteristico segno della scapola alata che insorge dopo una compromissione del predetto nervo"
In particolare, per i consulenti “una lesione del nervo toracico lungo comporta, inevitabilmente, nell'immediato post-operatorio l'insorgenza della scapola alata, segno clinico, associato alla presenza di una lesione della predetta struttura nervosa, non rilevato nemmeno all'attuale obiettività clinica.." in altri termini "la normalità del decorso clinico post-operatorio con tardivo riscontro di segni clinici di sofferenza del nervo toracico lungo, porta ad affermare, con le medesime probabilità, che detta sofferenza è causalmente ascrivibile ad una condizione di edema/sieroma postoperatorio, senza escludere (sempre in termini probabilistici), una proliferazione di tessuto cicatriziale nella sede oggetto di trattamento chirurgico". Ciò prova che “nei pazienti sottoposti a intervento sulla mammella con dissezione linfonodale, l'etiopatogenesi lesiva del nervo toracico lungo può essere causalmente riconducibile ad altri eventi (formazione di edemi/sieromi, cicatrici ed aderenze) successivi al medesimo trattamento chirurgico ed estranei alla condotta del sanitario" I ccttuu concludevano che "l'evento avverso in sé non è ascrivibile ad una inadeguata condotta dei Sanitari nel corso del predetto intervento chirurgico, in quanto in quest'ultimo caso esso avrebbe avuto una manifestazione immediata o, comunque, più precoce rispetto ai tempi e le modalità con cui si manifestò. Quindi può dirsi che trattasi di una complicanza post-operatoria prevedibile, perché descritta in letteratura ma non concretamente prevenibile anche quando il chirurgo abbia operato secondo leges artis - perché imponderabile nel suo accadimento. Quindi, trattasi di complicanza non legata a colpevole difetto di comportamento tecnico medico-chirurgico, ma alla ancora ineliminabile quota di imprevedibilità che governa ogni atto medico pur nelle mani del migliore operatore e pur con la massima, attenta ed aggiornata professionalità dello stesso. In altri termini anche una diversa condotta, in altri ambiti, non avrebbe evitato la lesione del nervo toracico lungo, posto che la sua etiopatogenesi non è di origine iatrogena ma ascrivibile ad altri fattori, si ribadisce, estranei all'operato dei sanitari, imprevenibili. Ne consegue che nessuna colpa può essere attribuita ai sanitari chirurghi per supposti e non comprovati difetti di comportamenti tecnico- professionale."
Del tutto esaustiva è la relazione dei consulenti e condivisibile in ragione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi, anche in seguito alle osservazioni mosse dal ctp attoreo dott. Persona 3
Ebbene i ccttuu ribadivano ancora una volta che "i fenomeni sclero-cicatriziali hanno una genesi inevitabile e ed essi rappresentano una complicanza imprevenibile dell'intervento che si produce indipendentemente dall'azione terapeutica messa in atto per risolvere edema e/o sieromi. Ciò nonostante, la produzione di una lesione/compromissione del nervo toracico lungo non deve meravigliare poiché è noto che pur essendo stati individuati e risparmiati i fasci nervosi a livello ascellare destro nulla può impedire la sua pregiudizievole progressiva compressione da parte di altri momenti etiopatogenetici ben noti in letteratura scientifica la cui genesi è imprevenibile in quanto accidentale”. In ordine all'edema riscontrato in data 25.02.2015 (indicativo a detta della difesa attorea della sofferenza già in atto) i consulenti affermano che “mai risulta documentato (fino a prova contraria), nel post-operatorio né nel prosieguo della degenza ospedaliera e post-ospedaliera, l'insorgenza di disturbi sensitivi e motori riconducibili all'intervento di quadrantectomia, nemmeno vi sono tracce del caratteristico segno della scapola alata che insorge, inevitabilmente dopo una lesione del nervo toracico lungo" senza dunque dare rilievo al lieve edema riscontrato non essendovi segni clinici di sofferenza del nervo toracico lungo.
Quanto detto porta al rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione del deductum in considerazione delle questioni affrontate.
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna l'attrice la sig.ra Pt 1 al pagamento in favore di parte convenuta Pineta CP 1 delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
c) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico di parte attrice
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)