Articolo 12 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 gennaio 1990
Art. 12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
Nota all' art. 12:
La legge n. 689/1981 , reca: "Modifiche al sistema penale".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1990
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