Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg 30327 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
3) Dott.ssa IE Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30327 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2021, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(nato a [...] in data [...] -C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola De Falco con studio in Napoli, al Corso Bruno Buozzi
n. 37 presso la quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela De Gregorio, elett.te domiciliata presso il suo studio legale in Napoli
(NA) alla Via P. Colletta 12,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
due figlie, e IE, in data 14/06/2005; che con sentenza n. 6056/2021 il Tribunale Per_1
di Napoli aveva pronunciato la separazione personale delle parti;
che da allora la convivenza non era più ripresa, tutto ciò premesso chiedeva: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.7.2007 e trascritto presso il Comune di
Napoli al n. 313 Parte I serie A sez. Z dell'anno 2007 il Comune di Napoli al n. 313 Parte I serie A sez. Z dell'anno 2007 con la sig.ra nata a [...] l'-8.7.1979 e Controparte_1
residente in [...] ed ordinarne la trascrizione della emananda sentenza, presso il competente Ufficio di Stato Civile;
b) confermare l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con la domiciliazione delle Persona_2 Persona_3
stesse presso il domicilio materno;
b) confermare il calendario delle visite così come previsto nella sentenza di separazione su richiamata;
c) rideterminare l'assegno a carico del Sig. da versarsi in favore della Parte_1
sig.ra per la contribuzione al mantenimento delle due minori in euro 550,00 Controparte_1
mensili oltre adeguamenti ISTAT;
d) confermare il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal
SSN, sportive e extrascolastiche, (queste ultime preventivamente concordate e documentate) in capo alle parti. si costituiva non opponendosi alla pronuncia di divorzio, chiedendo: 1) Controparte_1 confermare l'affidamento condiviso delle figlie, con residenza privilegiata delle stesse con la madre, prevedendo un calendario di incontri padre figlie, recependo quanto stabilito in merito dalla sentenza di separazione;
2) considerate le aumentate esigenze di vita delle minori accogliere la domanda riconvenzionale aumentando l'assegno di mantenimento in favore delle figlie da €. 700,00 ad €. 1.800,00 al mese (€. 900,00 per ciascun avente diritto), da corrispondere entro il 1° di ogni mese, oltre istat;
con distrazione diretta dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del datore di lavoro del sig. individuato Parte_1 nelle Ferrovie di Udine Cividale. 3) confermare a carico del l'obbligo di contribuire Pt_1
al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Napoli. 4) ammonire ex art. 709 ter c.p.c. il sig. all'esatto Parte_1
adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nei riguardi delle figlie (incontri e mantenimento), in mancanza di ravvedimento, si chiede che il ricorrente venga condannato al risarcimento del danno da quantificarsi nella somma ritenuta equa secondo giustizia e al pagamento dell'ammenda, oltre alla sanzione pecuniaria in favore dello Stato.”
All'udienza presidenziale sentite le parti e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, confermava le statuizioni adottate in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al G.I..
Su richiesta delle parti, veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Ammesse ed espletate le prove orali nonché le indagini tributarie, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, devono esaminarsi le domande accessorie.
Pacifico che le figlie, e IE, entrambe maggiorenni non sono economicamente Per_1 autosufficienti, in quanto studentesse universitarie, e convivono con la madre, l'unica questione controversa è rappresentata dall'entità del contributo nel mantenimento delle stesse da porre a carico del padre. Il ha chiesto ridurre l'importo posto a suo carico in sede di separazione, Pt_1
in subordine confermarlo, la ha concluso per un aumento ad euro 600,00 per ciascuna CP_1
figlia, riducendo la domanda inizialmente formulata di quantificazione in euro 900,00 dell'importo per ciascuna figlia. In sede di separazione, sentenza del 2021, fu posto a carico del padre un assegno complessivo di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie.
Ciò premesso, occorre considerare che, secondo l'orientamento dei Giudici di legittimità
(Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020). In ordine ai redditi delle parti, va osservato che “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi“ (cfr.
Cass. N. 975/2021). Ancora va considerato che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Facendo applicazione di tali principi occorre considerare che , ex Parte_1 pallanuotista, già all'epoca della separazione trasferitosi a Trieste, dopo varie attività svolte nel campo della ristorazione, sia come dipendente che in proprio, e anche in altri settori, dal
21.11.2022 è stato assunto dalle Ferrovie Udine Cividale s.r.l. con contratto a tempo indeterminato e dall'ultimo CUD prodotto, CUD 2024, risulta una reddito da lavoro dipendente di € 31.810,36, con una ritenuta IRPEF di € 6.389,44, addizionale regionale all'IRPEF di €
391,27, addizionale comunale IRPEF di € 254,48. Secondo la prospettazione della resistente, egli, pur avendo formalmente dismesso l'attività in passato esercitata nel settore della ristorazione, come risulta anche dalle indagini della Guardia di Finanza, in realtà continuerebbe di fatto a lavorare in tale settore, ma di tale circostanza non è stata raggiunta la prova in giudizio.
Alla luce di tali elementi, delle esigenze di vita delle ragazze, ormai ventenni, della lontananza tra la residenza delle medesime e quella del padre che ne riduce i tempi di permanenza presso quest'ultimo e al contempo impone costi aggiuntivi per la frequentazione, del tempo trascorso dall'epoca della separazione (l'assegno a carico del padre fu quantificato in € 700,00 già in via provvisoria ed urgente dal Presidente in quel giudizio nel 2015) si ritiene congro quantificare in
€ 1.000.00 l'importo del contributo nel mantenimento delle stesse a carico del , ben Pt_1
potendo certamente le ragazze consentirsi quel tenore di vita più alto, al quale, è pacifico tra le parti, esse sono attualmente abituate in ragione del maggior reddito della madre - sol che si consideri che la stessa ha preso in locazione un appartamento al Parco Lamaro in via Petrarca a
Napoli con un canone di € 1.700,00 e ha iscritto entrambe le figlie all'Università Suor Orsola
Benincasa – non potendo però tale agiatezza ripercuotersi sull'obbligato. A carico di Pt_1 va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa
[...]
tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 .
In ordine al regolamento delle spese di lite, in ragione die motivi della decisione, si ritiene di compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
1. Pone a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come Parte_1 da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie (€ 500,00) ciascuna) da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è da Controparte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa IE Ferrara Dott. Raffaele Sdino