Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5045/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5045 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE TRA
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
, nato a [...] il [...]; Parte_3
, nato a [...] il [...]; Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Gianpiero De Honestis ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Pompei alla via Parroco Federico n.47; ---
ATTORI
E
, (c.f.: ; domicilio PEC indirizzo p.e.c. Controparte_1 C.F._1
--- Email_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.9.2021, gli attori convenivano in giudizio per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno da Controparte_1 responsabilità professionale.
A sostegno della spiegata domanda, gli attori deducevano che in data 23.11.2016 la conferiva incarico all'odierna convenuta al fine di ricevere assistenza legale Parte_1 nei giudizi penale e civile intentati verso al fine di paralizzare gli atti Controparte_2 dismissivi dallo stesso posti in essere del patrimonio societario della di cui gli CP_3 odierni attori detenevano una quota del 50%, in quanto eredi di . Persona_1
Sul punto, gli attori dichiaravano che, a seguito dell'accettazione dell'eredità di Per_1 fratello di , diventavano soci della per la quota del 50% e
[...] CP_2 CP_3 che era socio al 50% per l'altra quota, nonché amministratore della Controparte_2 società. Nel tempo, l'attrice constatava che teneva una Parte_1 Controparte_2 condotta contraria agli interessi societari e che, con una serie di atti fraudolenti, provvedeva al depauperamento graduale del capitale sociale in favore della società
con medesima sede e oggetto sociale, costituita nel 2014 e amministrata Controparte_4 da , di lui moglie. Controparte_5
In merito all'inadempimento del procuratore nominato, deducevano che: in data 3.4.2017 la versava un primo acconto della somma di euro 1.603,32 al fine di ottenere Parte_1
1
il tempestivo deposito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli;
in data 4.8.2017 riceveva comunicazione del buon esito del deposito dall'avv. in data 4.3.2019 veniva invitata a partecipare al tentativo di mediazione presso la CP_1 sede Concilialex di Napoli per il quale era stata depositata istanza solo in data
13.12.2018; in data 14.3.2019 veniva effettivamente depositato il ricorso ex art. 700
c.p.c. (due anni dopo la comunicazione del buon esito del deposito dello stesso) e che il ricorso veniva rigettato in quanto difettante del requisito di periculum in mora perché relativi a fatti risalenti nel tempo e non più attuali;
in data 24.6.2020 gli attori, quindi, con pec indirizzata all'avvocato dichiaravano di volere agire nei suo confronti per CP_1 responsabilità professionale e le prospettavano la possibilità di addivenire a una bonaria composizione della insorgenda lite;
intraprendevano, altresì, un tentativo di mediazione innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ma entrambi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia restavano senza esito.
Gli attori pertanto agivano in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'avv. , per l'effetto, la risoluzione del contratto di mandato professionale con CP_1 restituzione delle somme versate;
chiedevano altresì la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura ritenuta congrua dal giudicante e comunque non inferiore a euro 50.000,00, con vittoria di spese giudiziali.
Istauratosi il giudizio, parte convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita (da precedente giudicante) a mezzo prova testi e con l'ammissione di interrogatorio formale deferito alla convenuta, ritualmente notificato ma dalla stessa non reso.
Quindi la stessa perveniva all'odierno giudicante che, sulle rinnovate conclusioni degli attori (ed acquisita documentazione varia) l'ha assegnata a sentenza-
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In diritto, giova premettere che vertendosi nell'ambito delle obbligazioni di mezzi,
l'inadempimento del contratto di mandato professionale dell'avvocato non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 co. 2 c.c.
Va ora considerato che le obbligazioni assunte dal professionista attengono innanzitutto al dovere di informazione che si concreta nella comunicazione al proprio assistito non solo della strategia processuale prescelta ma, altresì, nel tenere questi correttamente informato circa l'attività giudiziale posta in essere.
Nel caso di specie, è provato che l'avvocato incaricato dichiarava a mezzo di comunicazione mail del 4.8.2017 di aver depositato il ricorso ex art. 700 così come suggerito e concordato con i propri clienti.
Altresì provata è la circostanza che tale ricorso di urgenza non è mai stato depositato alla data dichiarata e che, invece, il professionista provvedeva al deposito solo nel 2019
(circa 2 anni dopo) omettendo di adempiere diligentemente alle obbligazioni assunte.
Inoltre, dagli atti di causa emerge che il mandato professionale era stato conferito al precipuo scopo di paralizzare la sottrazione fraudolenta di beni dal patrimonio societario da parte di e che, per tale ragione, la uggeriva di attivare la Controparte_2 CP_1
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procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. si caratterizza per essere strumento rimediale a una situazione connotata da particolare urgenza e gravità e richiede il requisito del pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. Il requisito dell'attualità non ricorre laddove tale procedura venga esperita a distanza di un considerevole lasso temporale dal momento del pregiudizio lamentato, vanificandosi, in caso contrario, l'utilità dello strumento.
Peraltro, la mancata comparizione a rendere della convenuta a rendere il deferito interrogatorio formale, costituisce elemento da valutare (in una al complessivo contegno processuale caratterizzato dalla contumacia e quindi dal disinteresse al giudizio) che avvalora vieppiù il giudizio di responsabilità che si ricava dalle considerazioni sopra svolte.
La domanda di risoluzione per grave inadempimento è fondata e pertanto va accolta, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto.
Sulla domanda di risarcimento danni va premesso che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato occorre che venga fornita non solo la prova della negligenza del professionista ma anche che tale negligenza abbia prodotto un danno (causalmente riconducibile alla condotta dell'avvocato) e che tale danno venga che concretamente dimostrato.
Infatti la sola perdita di una chance favorevole (determinata dalla condotta professionale negligente) non costituisce danno in re ipsa, dovendo il cliente provare quanto meno l'elevata probabilità di conseguire il risultato prefissatosi.
In altre parole, il contenuto dell'onere probatorio in capo agli attori, non si esaurisce nel provare la negligenza dell'avvocato, ma comporta la necessità di fornire elementi di prova dell'evento di danno capaci di determinare l'esito positivo del giudizio probabilistico secondo la regola del più probabile che non, onde verificare che se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di comportamenti che vanificassero l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta (bilanci – atto costitutivo – vicende dei locali in cui veniva esercitata l'attività della e rapporto con la società CP_3 CP_4
[...
dimostrano che il convenuto nei giudizi a quo ( ) aveva posto in Controparte_2 essere una serie di atti volti a danneggiare la comune società in favore della . CP_4
Tuttavia la domanda è carente sotto il profilo della perdita da sviamento di clientela e dei mancati utili che potevano essere ricavati dall'attività di CP_3
Infatti, oltre ai bilanci nulla in concreto è risultato circa gli effetti dello sviamento di clientela. In particolare sarebbe stata necessaria istruttoria più approfondita circa gli effetti di tale sviamento e circa la clientela che in passato si rivolgeva a e che ora CP_3 invece risultava dirottata verso CP_4
Diverso è il discorso per quel che concerne il fitto dei locali di proprietà di Per_1
e ora dei suoi eredi-attuali attori).
[...]
E' pacifico che occupava i locali (anche) di ed è pacifico che CP_3 Persona_1 risolto il contratto di locazione ha continuato ad occuparli senza corrisponde indennità.
Proprio per tale motivo gli attori hanno ottenuto D.I. (emesso il 24.5.2021) per €
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61.600,00 provvisoriamente esecutivo.
A seguito di ciò sono state intraprese una serie di iniziative giudiziari (principalmente un ricorso di Fallimento) che alla fine sono state composte con una transazione che ha visto la riconsegna dei locali agli attori, il trasferimento delle quote della al CP_3 CP_2
ed il riconoscimento in favore degli attori della somma di € 30.000,00 (con
[...] azzeramento di tutte le altre reciproche pretese).
Orbene appare evidente che laddove i giudizi contro il fossero stati Controparte_2 iniziati a tempo debito gli attori avrebbero molto verosimilmente recuperato almeno l'importo delle indennità per l'occupazione dei locali e quindi quanto meno l'intero importo di € 61.600,00---
Ed infatti sarebbe stato posto un freno alla condotta del che avrebbe Controparte_2 consentito o alla di effettuare ricavi con i quali poter procedere al pagamento CP_3 delle spese di fitto o almeno avrebbe determinato una soluzione transattiva vari anni prima, con recupero del bene (locale commerciale di circa 186 mq. con sottostante piano interrato di metratura simile per il quale l'omesso pagamento risaliva all'anno 2014).
Appare quindi evidente che la condotta professionale poco diligente da parte della convenuta (sopra riassunta) abbia determinato un danno per gli attori in misura quanto meno pari alla differenza fra l'importo riconosciuto in D.I. (€ 61.600,00) e quanto poi ottenuto a seguito della transazione (€ 30.000,00) con l'ulteriore precisazione che – come si ricava dagli atti del D.I. e dagli accordi transattivi stessi, da tale importo va comunque sottratta la giusta metà della somma che gli attori dovevano a titolo di avviamento commerciale e cioè € 7.200,00 (importo complessivo da corrispondere per avviamento € 14.400,00 da dividere a metà in considerazione che gli attori avevano nella quote pari al 50% del valore e quindi la metà dell'avviamento sarebbe loro CP_3 ritornata quale utili sociali).
In definitiva quindi l'importo da riconoscere a titolo di danni sarà pari ad € (61.600 meno 30.000 meno 7.200) 24.400,00 e sommando allo stesso l'importo dell'acconto da restituire (1.603,32) la convenuta è tenuta a corrispondere agli attori l'importo complessivo di € 26.003,32---
Sullo stesso spettano gli interessi legali dalla domanda (20.9.2021) al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causazione e vanno liquidate come da dispositivo (non va disposta distrazione perché la relativa richiesta – effettuata in citazione – non è stata ripetuta né nella precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma di € 26.003,32 oltre interessi legali dal
20.9.2021 al saldo---
2. Condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite Controparte_1
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che liquida in euro 7.500,00 oltre importo C.U. ed oltre accessori di legge
Così deciso in Torre Annunziata addì 5.3.2025
IL GIUDICE
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