Art. 1.
E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.
Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.
E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.
Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.