Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 320
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Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per contrasto di giudicati

    La Corte ha ritenuto che la contribuente ha presentato due ricorsi contro lo stesso atto, dichiarando di aver ricevuto la notifica in due date diverse. In questo caso, il secondo ricorso è inammissibile per litispendenza, e prevale il primo ricorso notificato. Pertanto, la sentenza che non ha considerato questo aspetto viene riformata.

  • Accolto
    Regolare notifica della cartella e dell'avviso di intimazione

    La contestazione della contribuente riguardo la produzione in giudizio dell'originale della cartella e della relata di notifica, ritenendo insufficiente la copia con attestazione di conformità, è stata respinta. La Corte ha aderito alla giurisprudenza secondo cui il deposito della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione, a meno che il disconoscimento non sia circostanziato e provato.

  • Accolto
    Insussistenza dei vizi di difetto di motivazione e omessa sottoscrizione dell'avviso di intimazione

    Il motivo relativo al difetto di sottoscrizione per carenza del potere dirigenziale è stato ritenuto inammissibile in quanto relativo ad atti non impugnati. Il motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è stato ritenuto infondato, poiché l'avviso di intimazione ha un contenuto vincolato e deve solo fare riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi iscritti a ruolo

    L'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi è stata respinta in quanto la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non è stata impugnata e l'intimazione è stata notificata in data 01.07.2022.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la contestazione sulla notifica della cartella è generica e quindi respinta. L'eccezione di prescrizione è stata respinta in quanto la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non impugnata, e l'intimazione notificata in data 01.07.2022. Il motivo di difetto di sottoscrizione è inammissibile. Il sesto motivo sul difetto di motivazione è infondato. La doglianza sulla insussistenza del contenuto minimo dell'intimazione è inammissibile. L'appello contro la notifica diretta della cartella è respinto. Il motivo di decadenza dal potere impositivo è infondato.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dpr n.602/1973

    La contestazione è generica e quindi respinta, in base alla giurisprudenza che considera sufficiente la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento munita di attestazione di conformità, a meno che il disconoscimento non sia circostanziato e provato.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    L'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi è stata respinta in quanto la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non è stata impugnata e l'intimazione è stata notificata in data 01.07.2022.

  • Inammissibile
    Nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/1973 e dell'art. 7 legge 212/2000

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto relativo ad atti non impugnati.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 comma 3 legge 241/1990 e dell'art.7 legge 212/2000

    Il motivo è stato ritenuto infondato. Secondo la costante giurisprudenza, l'avviso di intimazione ha un contenuto vincolato e deve solo fare riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Non occorre allegare la cartella all'intimazione.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento per omissione della notifica delle cartelle di pagamento e/o per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notificazione medesima

    La contestazione sulla notifica della cartella è generica e quindi respinta. La Corte ha ritenuto che la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non impugnata, e l'intimazione notificata in data 01.07.2022. L'appello della contribuente contro la sentenza va respinto nella parte in cui contesta che la cartella non possa essere notificata mediante invio diretto.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere

    Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto la cartella non è stata impugnata nei termini.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata

    Non specificato nella motivazione della sentenza, ma implicitamente rigettato dato l'esito finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 320
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 320
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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