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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2899/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 05/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229017652534000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190084131928000 IRPEF-ALTRO - sull'appello n. 488/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229017652534 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190084131928 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RG. n. 2899/2023 l'A.D.E.R. ha proposto appello contro la sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Milano che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento indicata nell'oggetto notificata l'1.7.2022 e contro la cartella di pagamento n. 06820190084131928, per omessa prova della notificazione degli atti presupposti.
Contro la suddetta sentenza la difesa dell'ufficio ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
Nullità della sentenza per contrasto di giudicati – sussistenza di altra pronuncia afferente la stessa intimazione di pagamento e la stessa cartella.
Regolare notifica della cartella e dell'avviso di intimazione.
Insussistenza dei vizi di difetto di motivazione e omessa sottoscrizione dell'avviso di intimazione.
Resistente_1, con il ricorso RG. 488/2024, ha proposto appello contro la sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Milano contro gli stessi atti, di cui l'intimazione notificata in data 4.7.2022, che ha respinto il ricorso in quanto la cartella di pagamento è stata correttamente notificata, non è stata mai impugnata dalla ricorrente e di conseguenza è divenuta definitiva.
Contro la suddetta sentenza ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Eccezione di nullita' della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della sentenza stessa. Secondo la ricorrente la Commissione Tributaria
Provinciale adita non si è assolutamente pronunciata sulla notifica effettuata direttamente da Equitalia delle cartelle di pagamento, sulla mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art
7 L. 27.7.2000 n.212 e sulla decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.
2. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dpr n.602/1973. La difesa della contribuente afferma che, secondo costante giurisprudenza, qualora il contribuente contesti l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, è onere dell'Agente della riscossione produrre in giudizio l'originale della cartella di pagamento e della relata di notifica, non essendo sufficiente a provare la corretta notifica la semplice fotocopia munita dell'attestazione di conformità all'originale effettuata dalla stessa società di riscossione. Pertanto, in assenza di produzione di tale documentazione in originale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si può ritenere raggiunta la prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
3. Prescrizione dei tributi iscritti a ruolo. I giudici di primo grado hanno omesso di verificare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria. I giudici di primo grado hanno omesso di verificare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria.
4. Prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5. Nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/1973 e dell'art. 7 legge 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.
6. Nullita' dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 comma 3 legge 241/1990 e dell'art.7 legge
212/2000. Nel caso specifico, ferma la contestazione precedentemente formulata relativa all'omessa notifica al destinatario di tali atti impositivi, si eccepisce la mancata allegazione da parte dell'amministrazione finanziaria di tali cartelle di pagamento espressamente richiamate nell'atto impugnato. Inoltre la cartella di pagamento (ed analogamente può dirsi per la intimazione di pagamento) deve contenere l'indicazione del tasso di interesse applicato e della percentuale relativa al compenso di riscossione.
7. Inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento per omissione della notifica delle cartelle di pagamento e/o per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notificazione medesima. In caso di notificazione diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione, la notificazione medesima deve ritenersi inesistente in quanto eseguita da soggetto non abilitato.
8. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.
9. Sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
All'udienza del 19/01/2026 le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre disporre la riunione dei giudizi per connessione in quanto aventi per oggetto l'impugnazione degli stessi atti e tra le stessi parti.
Venendo al ricorso RG. n. 2899/2023 il primo motivo di appello di ADER va respinto.
Dall'esame degli atti risulta che la contribuente ha presentato due ricorsi contro la stessa intimazione di pagamento dichiarando di aver ricevuto la notifica in due date diverse: in data 01.07.2022 ed in data
04.07.2022.
Nel caso in cui il contribuente presenti due ricorsi contro lo stesso atto, anche se notificato due volte, il secondo è inammissibile in primo grado per litispendenza;
rimane quindi valido il ricorso notificato per primo e la litispendenza va verificata con riferimento alla notifica del ricorso e non al deposito.
Non sussiste quindi il principio che prevale la sentenza pronunciata per prima, se attiene al ricorso notificato in primo grado per secondo, come nel caso di specie.
Venendo al merito i due giudizi possono essere esaminati congiuntamente per identità delle questioni sollevate.
La prima questione è costituita dalla notificazione della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione notificato due volte.
La contribuente contesta che non è stata prodotta in giudizio l'originale della cartella e della relata di notifica, non essendo sufficiente la copia con attestazione di conformità all'originale.
Secondo la giurisprudenza alla quale il Collegio aderisce (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 19204 Anno 2025)
“In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma
5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova” (Cass. n. 28373 del 2024).
Nel caso di specie la contestazione è generica e quindi dev'essere respinta.
Deve quindi respingersi l'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi in quanto la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non è stata impugnata e l'intimazione è stata notificata in data
01.07.2022.
Il motivo di difetto di sottoscrizione per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento è inammissibile in quanto relativo ad atti non impugnati.
Il sesto motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi secondo e terzo, d.P.R. n.
602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28772; Cass., Sez. VI, 19 novembre
2020, n. 26403; Cass., Sez. V, 11 maggio 2020, n. 8700; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass.,
Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). Non occorre, pertanto, allegare all'intimazione la cartella di pagamento.
Inammissibile è, poi, la doglianza relativa alla insussistenza del contenuto minimo dell'intimazione in assenza di alcuna ulteriore specificazione da parte del ricorrente.
Ugualmente l'appello della contribuente contro la sentenza va respinto nella parte in cui contesta che la cartella non possa essere notificata mediante invio diretto, come chiarito dalla sentenza impugnata.
Infondato è anche il motivo di decadenza dal potere impositivo per tardività della cartella in quanto essa non
è stata impugnata nei termini.
In definitiva quindi l'appello dell'ufficio avverso la sentenza nr. 1223/2023 della CGT di Milano va accolto e l'appello della contribuente Resistente_1 avverso la sentenza nr. 2561/2023 della CGT di Milano va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui processi riuniti, accoglie l'appello dell'ufficio avverso la sentenza nr. 1223/2023 della
CGT di Milano e in riforma integrale di detta sentenza respinge il ricorso introduttivo della contribuente e la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Respinge l'appello della contribuente Resistente_1 avverso la sentenza nr. 2561/2023 della CGT di Milano che conferma integralmente. Condanna Resistente_1 a pagare le spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2899/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 05/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229017652534000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190084131928000 IRPEF-ALTRO - sull'appello n. 488/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229017652534 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190084131928 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RG. n. 2899/2023 l'A.D.E.R. ha proposto appello contro la sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Milano che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento indicata nell'oggetto notificata l'1.7.2022 e contro la cartella di pagamento n. 06820190084131928, per omessa prova della notificazione degli atti presupposti.
Contro la suddetta sentenza la difesa dell'ufficio ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
Nullità della sentenza per contrasto di giudicati – sussistenza di altra pronuncia afferente la stessa intimazione di pagamento e la stessa cartella.
Regolare notifica della cartella e dell'avviso di intimazione.
Insussistenza dei vizi di difetto di motivazione e omessa sottoscrizione dell'avviso di intimazione.
Resistente_1, con il ricorso RG. 488/2024, ha proposto appello contro la sentenza n. 2561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Milano contro gli stessi atti, di cui l'intimazione notificata in data 4.7.2022, che ha respinto il ricorso in quanto la cartella di pagamento è stata correttamente notificata, non è stata mai impugnata dalla ricorrente e di conseguenza è divenuta definitiva.
Contro la suddetta sentenza ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Eccezione di nullita' della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della sentenza stessa. Secondo la ricorrente la Commissione Tributaria
Provinciale adita non si è assolutamente pronunciata sulla notifica effettuata direttamente da Equitalia delle cartelle di pagamento, sulla mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art
7 L. 27.7.2000 n.212 e sulla decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.
2. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dpr n.602/1973. La difesa della contribuente afferma che, secondo costante giurisprudenza, qualora il contribuente contesti l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, è onere dell'Agente della riscossione produrre in giudizio l'originale della cartella di pagamento e della relata di notifica, non essendo sufficiente a provare la corretta notifica la semplice fotocopia munita dell'attestazione di conformità all'originale effettuata dalla stessa società di riscossione. Pertanto, in assenza di produzione di tale documentazione in originale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si può ritenere raggiunta la prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
3. Prescrizione dei tributi iscritti a ruolo. I giudici di primo grado hanno omesso di verificare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria. I giudici di primo grado hanno omesso di verificare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria.
4. Prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5. Nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/1973 e dell'art. 7 legge 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.
6. Nullita' dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 comma 3 legge 241/1990 e dell'art.7 legge
212/2000. Nel caso specifico, ferma la contestazione precedentemente formulata relativa all'omessa notifica al destinatario di tali atti impositivi, si eccepisce la mancata allegazione da parte dell'amministrazione finanziaria di tali cartelle di pagamento espressamente richiamate nell'atto impugnato. Inoltre la cartella di pagamento (ed analogamente può dirsi per la intimazione di pagamento) deve contenere l'indicazione del tasso di interesse applicato e della percentuale relativa al compenso di riscossione.
7. Inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento per omissione della notifica delle cartelle di pagamento e/o per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notificazione medesima. In caso di notificazione diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione, la notificazione medesima deve ritenersi inesistente in quanto eseguita da soggetto non abilitato.
8. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.
9. Sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
All'udienza del 19/01/2026 le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre disporre la riunione dei giudizi per connessione in quanto aventi per oggetto l'impugnazione degli stessi atti e tra le stessi parti.
Venendo al ricorso RG. n. 2899/2023 il primo motivo di appello di ADER va respinto.
Dall'esame degli atti risulta che la contribuente ha presentato due ricorsi contro la stessa intimazione di pagamento dichiarando di aver ricevuto la notifica in due date diverse: in data 01.07.2022 ed in data
04.07.2022.
Nel caso in cui il contribuente presenti due ricorsi contro lo stesso atto, anche se notificato due volte, il secondo è inammissibile in primo grado per litispendenza;
rimane quindi valido il ricorso notificato per primo e la litispendenza va verificata con riferimento alla notifica del ricorso e non al deposito.
Non sussiste quindi il principio che prevale la sentenza pronunciata per prima, se attiene al ricorso notificato in primo grado per secondo, come nel caso di specie.
Venendo al merito i due giudizi possono essere esaminati congiuntamente per identità delle questioni sollevate.
La prima questione è costituita dalla notificazione della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione notificato due volte.
La contribuente contesta che non è stata prodotta in giudizio l'originale della cartella e della relata di notifica, non essendo sufficiente la copia con attestazione di conformità all'originale.
Secondo la giurisprudenza alla quale il Collegio aderisce (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 19204 Anno 2025)
“In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma
5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova” (Cass. n. 28373 del 2024).
Nel caso di specie la contestazione è generica e quindi dev'essere respinta.
Deve quindi respingersi l'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi in quanto la cartella è stata recapitata in data 28.02.2020, non è stata impugnata e l'intimazione è stata notificata in data
01.07.2022.
Il motivo di difetto di sottoscrizione per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento è inammissibile in quanto relativo ad atti non impugnati.
Il sesto motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi secondo e terzo, d.P.R. n.
602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28772; Cass., Sez. VI, 19 novembre
2020, n. 26403; Cass., Sez. V, 11 maggio 2020, n. 8700; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass.,
Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). Non occorre, pertanto, allegare all'intimazione la cartella di pagamento.
Inammissibile è, poi, la doglianza relativa alla insussistenza del contenuto minimo dell'intimazione in assenza di alcuna ulteriore specificazione da parte del ricorrente.
Ugualmente l'appello della contribuente contro la sentenza va respinto nella parte in cui contesta che la cartella non possa essere notificata mediante invio diretto, come chiarito dalla sentenza impugnata.
Infondato è anche il motivo di decadenza dal potere impositivo per tardività della cartella in quanto essa non
è stata impugnata nei termini.
In definitiva quindi l'appello dell'ufficio avverso la sentenza nr. 1223/2023 della CGT di Milano va accolto e l'appello della contribuente Resistente_1 avverso la sentenza nr. 2561/2023 della CGT di Milano va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui processi riuniti, accoglie l'appello dell'ufficio avverso la sentenza nr. 1223/2023 della
CGT di Milano e in riforma integrale di detta sentenza respinge il ricorso introduttivo della contribuente e la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Respinge l'appello della contribuente Resistente_1 avverso la sentenza nr. 2561/2023 della CGT di Milano che conferma integralmente. Condanna Resistente_1 a pagare le spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.