Articolo 1 della Legge 28 marzo 1973, n. 90
Articolo 2
Versione
29 aprile 1973
Art. 1.
Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e dall' articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.
La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sara' destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973