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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23439/2024;
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.ta in Napoli alla Via Diocleziano n.135, nonché
, nata a [...] il [...] ( dom.ta Parte_2 CodiceFiscale_2 in Somma Vesuviana alla Via Annunziata n.71, rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà (C.F.
– PEC e EL C.F._3 Email_1 Vallifuoco ( - PEC CodiceFiscale_4
presso i quali elett.te domiciliano in Napoli Email_2 alla via G. Sanfelice 24, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
Ricorrenti CONTRO
), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall' avv. PASQUALE D'ONOFRIO ( ) - dell'Avvocatura C.F._5 Regionale in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Napoli E via S. LUCIA 81, FAX 081 796 37 66 PEC campania. ; Email_3 CP_1 Convenuta E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Anna di Stefano cod. fisc. , PEC: C.F._6 t, in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_5 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/24 e presso questi elett.te Persona_1 dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
CP_2 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: contributi. - di avere adito quest'Ufficio per ottenere il pagamento di differenze retributive imputabili Con alla e di avere ottenuto in data 2.3.2017 sentenza n. 1747/2017 di accoglimento parziale con condanna della al pagamento delle seguenti somme: € 7.338,85, CP_1 Pt_2
€ 5.480,63, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
Pt_1
- di avere conseguito il pagamento del credito con procedura esecutiva;
- di non avere ottenuto il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali sulla somma liquidata. Ha dunque domandato di:
“Condannare la , in persona del rappr.te pt al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali con le vincolanti modalità di cui innanzi precisate nella parte motiva, assegnando un termine perentorio.
-Condannare la , nell'ipotesi di mancato versamento nel termine, al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 cc, da quantificarsi in separato giudizio”. Con memoria del 30.5.25 la si è costituita e ha dichiarato che “al fine di CP_1 regolarizzare la posizione contributiva delle odierne ricorrenti la ha provveduto, Pt_3 con le competenze stipendiali del mese di giugno, alla liquidazione dei contributi sulla somma di € 5.480,63 per ed € 7.338,85 per (cfr. cedolini provvisori Parte_4 Parte_5 giugno 2025 - all.1 e all. 2), ed entro il 31.07.2025 provvederà tramite il flusso a dichiarare all' tali contributi”. Ha poi riferito che “seppur la CP_4 CP_2 suddivisione dei contributi per anni non comporta necessariamente un vantaggio a livello previdenziale, la UOD 05 provvederà a suddividere l'imponibile contributivo per ciascun anno di competenza, così come richiesto da controparte”. Per la soddisfazione della domanda ha, dunque, chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto della stessa. CP_ Con memoria del 30.5.25 si è poi costituito l' che ha chiesto la condanna della CP_1 al relativo versamento contributivo, ove ricevibile perché non prescritto. Con note di trattazione scritta del 28.11.25, la parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento della che, nonostante il rinvio concesso, non ha proceduto alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva;
nelle successive note di trattazione scritta del 2.12.25, la non ha dedotto alcunchè sulla liquidazione. CP_1 La causa è stata, quindi, decisa con la presente sentenza ex art 127 ter cpc 2 Va preliminarmente osservato che, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte nella sentenza n. 11730/2024, rappresenta “…ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art. 2116,2° comma).
7.- Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass.
8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n. 1926; 9.1.1979, n. 144).
… 8.- Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”.
… 11.- Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. …”.
3 Nel caso in esame, vertendosi in tema di pubblico impiego, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, per i contributi per cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
4 Va poi osservato che risulta pacifico tra le parti il riconoscimento giudiziario con sentenza di quest'Ufficio n. 1747/2017 di differenze retributive nonché la condanna della al CP_1 pagamento delle stesse pari a € 7.338,85 per e € 5.480,63 per , oltre Pt_2 Pt_1 interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo. E' parimenti pacifico tra le parti che la ha corrisposto alle parti ricorrenti tali CP_1 somme. Quanto al versamento dei relativi contributi, sulla cui debenza non vi è contestazione, tuttavia, non è stata fornita dalla la prova del relativo adempimento in corso di CP_1 causa, nonostante l'indicazione in memoria difensiva. Va, dunque, disposta la condanna della al versamento all' Controparte_1 CP_2 (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale - riconosciuta in favore di ciascuna parte ricorrente, nella sentenza n. 1747/2017 - in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al versamento all' Controparte_1 CP_2 (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale - riconosciuta, in favore di ciascuna parte ricorrente, nella sentenza n. 1747/2017 - in base al criterio "di competenza", relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.400,00, oltre spese di contributo unificato (€ 49,00) sostenuto dalla ricorrente , Pt_1 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente. Si comunichi. Napoli, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 31.10.2024, ciascuna parte ricorrente in epigrafe ha dichiarato:
- di essere stata dipendente nei ruoli della Giunta Regionale Campana dal 07/09/1986 al 10/11/2017 e dal 01/04/1979 al 02/08/2017 Parte_1 Parte_2
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23439/2024;
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.ta in Napoli alla Via Diocleziano n.135, nonché
, nata a [...] il [...] ( dom.ta Parte_2 CodiceFiscale_2 in Somma Vesuviana alla Via Annunziata n.71, rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà (C.F.
– PEC e EL C.F._3 Email_1 Vallifuoco ( - PEC CodiceFiscale_4
presso i quali elett.te domiciliano in Napoli Email_2 alla via G. Sanfelice 24, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
Ricorrenti CONTRO
), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall' avv. PASQUALE D'ONOFRIO ( ) - dell'Avvocatura C.F._5 Regionale in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Napoli E via S. LUCIA 81, FAX 081 796 37 66 PEC campania. ; Email_3 CP_1 Convenuta E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Anna di Stefano cod. fisc. , PEC: C.F._6 t, in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_5 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/24 e presso questi elett.te Persona_1 dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
CP_2 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: contributi. - di avere adito quest'Ufficio per ottenere il pagamento di differenze retributive imputabili Con alla e di avere ottenuto in data 2.3.2017 sentenza n. 1747/2017 di accoglimento parziale con condanna della al pagamento delle seguenti somme: € 7.338,85, CP_1 Pt_2
€ 5.480,63, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
Pt_1
- di avere conseguito il pagamento del credito con procedura esecutiva;
- di non avere ottenuto il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali sulla somma liquidata. Ha dunque domandato di:
“Condannare la , in persona del rappr.te pt al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali con le vincolanti modalità di cui innanzi precisate nella parte motiva, assegnando un termine perentorio.
-Condannare la , nell'ipotesi di mancato versamento nel termine, al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 cc, da quantificarsi in separato giudizio”. Con memoria del 30.5.25 la si è costituita e ha dichiarato che “al fine di CP_1 regolarizzare la posizione contributiva delle odierne ricorrenti la ha provveduto, Pt_3 con le competenze stipendiali del mese di giugno, alla liquidazione dei contributi sulla somma di € 5.480,63 per ed € 7.338,85 per (cfr. cedolini provvisori Parte_4 Parte_5 giugno 2025 - all.1 e all. 2), ed entro il 31.07.2025 provvederà tramite il flusso a dichiarare all' tali contributi”. Ha poi riferito che “seppur la CP_4 CP_2 suddivisione dei contributi per anni non comporta necessariamente un vantaggio a livello previdenziale, la UOD 05 provvederà a suddividere l'imponibile contributivo per ciascun anno di competenza, così come richiesto da controparte”. Per la soddisfazione della domanda ha, dunque, chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto della stessa. CP_ Con memoria del 30.5.25 si è poi costituito l' che ha chiesto la condanna della CP_1 al relativo versamento contributivo, ove ricevibile perché non prescritto. Con note di trattazione scritta del 28.11.25, la parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento della che, nonostante il rinvio concesso, non ha proceduto alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva;
nelle successive note di trattazione scritta del 2.12.25, la non ha dedotto alcunchè sulla liquidazione. CP_1 La causa è stata, quindi, decisa con la presente sentenza ex art 127 ter cpc 2 Va preliminarmente osservato che, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte nella sentenza n. 11730/2024, rappresenta “…ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art. 2116,2° comma).
7.- Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass.
8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n. 1926; 9.1.1979, n. 144).
… 8.- Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”.
… 11.- Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. …”.
3 Nel caso in esame, vertendosi in tema di pubblico impiego, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, per i contributi per cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
4 Va poi osservato che risulta pacifico tra le parti il riconoscimento giudiziario con sentenza di quest'Ufficio n. 1747/2017 di differenze retributive nonché la condanna della al CP_1 pagamento delle stesse pari a € 7.338,85 per e € 5.480,63 per , oltre Pt_2 Pt_1 interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo. E' parimenti pacifico tra le parti che la ha corrisposto alle parti ricorrenti tali CP_1 somme. Quanto al versamento dei relativi contributi, sulla cui debenza non vi è contestazione, tuttavia, non è stata fornita dalla la prova del relativo adempimento in corso di CP_1 causa, nonostante l'indicazione in memoria difensiva. Va, dunque, disposta la condanna della al versamento all' Controparte_1 CP_2 (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale - riconosciuta in favore di ciascuna parte ricorrente, nella sentenza n. 1747/2017 - in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al versamento all' Controparte_1 CP_2 (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale - riconosciuta, in favore di ciascuna parte ricorrente, nella sentenza n. 1747/2017 - in base al criterio "di competenza", relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.400,00, oltre spese di contributo unificato (€ 49,00) sostenuto dalla ricorrente , Pt_1 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente. Si comunichi. Napoli, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 31.10.2024, ciascuna parte ricorrente in epigrafe ha dichiarato:
- di essere stata dipendente nei ruoli della Giunta Regionale Campana dal 07/09/1986 al 10/11/2017 e dal 01/04/1979 al 02/08/2017 Parte_1 Parte_2
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