Sentenza 16 febbraio 1994
Massime • 3
Il principio contenuto nell'art. 579 cod. proc. pen. 1930, relativo all'esecuzione della pronuncia contenente la condanna meno grave, nell'ipotesi di pluralità di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona, trova applicazione non solo nell'ipotesi che esistano più provvedimenti di condanna, ma anche nell'ipotesi che esistano più giudicati nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto. Pertanto, ove la Corte di Cassazione, anziché "estendere" l'annullamento senza rinvio, pronunciato nei confronti di un ricorrente, ad altro con identica posizione processuale, ne esamini nel merito il ricorso proposto per altri motivi rigettandolo e definendone irrevocabilmente la responsabilità, si ha duplicità di giudicati, di cui l'uno assolutorio e l'altro di condanna, formatisi nell'ambito dello stesso processo. Ne discende che per ovviare al relativo contrasto può sperimentarsi il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 579 citato, con la conseguente esclusione dell'esecuzione del giudicato di condanna.
In tema di bancarotta fraudolenta, la somma versata per aumento di capitale dagli autori della distrazione non può essere considerata come restituzione dei mezzi finanziari sottratti al patrimonio dell'impresa. Ciò perché la prestazione fondata su una precisa causa contrattuale (sottoscrizione del capitale sociale) è diversa da quella effettuata in adempimento dell'obbligo di rendere quanto indebitamente percepito. (Fattispecie relativa a società per azioni, nella quale la Suprema Corte ha stimato corretto il rilievo del giudice di merito, secondo il quale i valori sottratti alla società o le eventuali restituzioni, se non fossero stati occultati contabilmente, sarebbero stati iscritti tra le voci attive del bilancio, laddove il capitale sociale trova la sua collocazione nel passivo, ex art. 2424 cod. civ.).
Ai fini del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 Legge Fallim., costituisce distrazione anche la diminuzione del patrimonio dell'impresa attuata con condotte delittuose (ad esempio, mediante attività corruttive), pur se finalizzate all'interesse dell'impresa stessa.
Commentario • 1
- 1. Il rimborso di versamenti in conto “futuro aumento di capitale sociale” quale condotta distrattiva della bancarotta fraudolenta patrimonialehttps://www.dirittobancario.it/ · 24 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/1994, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1994 |
Testo completo
MASS 446 1 AL MASSIMARIO
ITALIANA Udienza pubbl REPUBBLICA ica del 16-2-1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 287 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Raffaele Bertoni
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Nicola Marvulli N. 30f 18/9330+18/93 2. » UN IN
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Francesco Calbi
» »
UFFICIO COPIE
4. » LL NA Rilasciata studio,
»
al SIG. Hugelwee ha pronunciato la seguente ΣFor Girita 16000 20 APR 1994 SENTENZA
IL CANCELLIERE 1) sul ricorso proposto da EA ER n. 23-5-28 a
2) AM EN ZI NI n. 18-1-27 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3) UFFICIO COPIE a Fagnano Alto De NI EG n. 7-5-25 a Napo Rilasciata copia studio
4) 5) FIORE li LL UN n. 6-6-25 a Milano Riccuc ral Sta. GN Gian per diritti L. 48.000 5) ci MB n. 15-6-31 a Montalcino 13 MAG. 1994 7) IL CANCELLIERE franco n. 8-10-42 a Milano BA IT n.
8) xxxverso la sentenzax 5-10-19 a Vinchiaturo UO
9.) ON n. 1-12-40 a Napoli GN UN n. 22-
10) MO AR n. 25-11-23 a Fog- 1-21 a Broni
11) cia SI OM n. 6-6-24 a Passirano
x Vistix glixattix kax sentenzaxdenunziatax ed il ricorsoXXXXXXXXXXXXX
xkiditaxinx pubblica xudienzaxlaxrelazione fatta dal Consigliere.xxxxx
Mod. 82 A. Spinosi Roma
12) 13) SI Sante n. 26-11-34 a Senigallia Tru
14) sendi DO n. 30-1-41 a Fivizzano VE
Uditox per laxparte civile,xkawx Ge n. 19-12-37 a Avel
15) lino MA AT n. 1-1-38 a Misterbianco
:16) 17) Di ET SE n. 18-2-27 a Valdina.
Udito II Pubblico Ministero in persona, del sostituto, Procuratore
18). Generalex RO AR n. 28-9-22 a Semiana PU
19) che ha concluso per AT n. 8-9-29 a Calatafimi
20) Dacastello IT n. 1-9-34 a Castino Di
21) TA RA nato a [...]
22) n. 26-8-27 a Agrigento Vitali Michele n. 12-
23) 10-35 a Capriano Azzano Barile Savino n. 11-
24) 2-29 a Carbonara CA RO n. 19-10-28 a
25) 26) Lecce RA SQ n. 8-4-31 a Lago
27) TR IC OR n. 17-3-27 a Palermo
28) ON ON n. ET n. 4-8-27 a Somano
29) XBd48x25xdif@ xxxx 30-9-25 a Perugia Tiso An
30) tonio n. 12-9-43 a Ariano Irpino Palma Anto-
31) nio n. 14-6-20 a Maglie US RI n. 13-
10-29 a Milano.
avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano in data 6-12-1991.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ri corso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta
ہے dal Consigliere dott. UN IN.
Udito, per la parte civile curatela fallimento
Raffineria Settentrionale S.p.a.,l'avv. Alberto Ales
sandri.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti
tuto Procuratore Generale dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso: For dichiararsi inammissibili i ricorsi di SI, US, VE, Di ET, RO,
LL, Di TA, AL;
annullarsi la sentenza senza rinvio nei confronti di CA RO per esse
[re estinti per morte i reati a lui ascritti;
annul-
larsi senza rinvio la sentenza relativamente a PU,
IN, BA, SI e MA per essere i rea ti a loro ascritti, salvo la collusione, estinti per prescrizione;
rigettarsi tutti gli altri ricor si;
confermarsi le statuizioni relative agli inte ressi civili.
Uditi i difensori: avv. Franco Conni per EA:
avv. Massimo Monaco per PU;
avv. Tommaso Calá
per SI;
avv. Luigi Michele Mariani per Cuo-
mo; avv. Iacopo Pensa per IN;
avv. AR C. In-
serra per IS, IC, ON, Vito, RA, Tro
ia, BA, MA;
avv. Gianni De Riso e avv. Gil
berto Lozzi per EL UN;
avv. Alfredo Angelve
Ai per UC, GN UN, EL RI, De 4
Nibe.
Con sentenza in data 9-12-85 il Tribunale di Mi
lano condannava US UN, già amministratore di fatto della "Bitumoil S.p.a.", con sede in Mila-
no e stabilimento (raffineria) in Vignate, LL
RI, già direttore dell'opificio sociale, Magni
hi AN e GN UN, uomini di fiducia di US UN e il primo altresì amministratore unico "pro tempore" della società, a pene varie per reati di corruzione continuata e pluriaggravata di bubblici ufficiali (quanto a US UN e Magni
ni UN;
capi II LL MM) & bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimen to della "Raffineria Settentrionale S.p.a.", nuova denominazione sociale della "Bitumoil S.p.a." (tut ti;
capo DDD); condannava altresì EA ER, ri tenuto socio occulto della Bitumoil, per i medesimi reati e per quelli, aggravati, di partecipazione ad
Associazione per delinquere e di falso continuato in atti pubblici (i "certificati di provenienza H
ter 16" ed altri) che per i primi quattro eruano già
stati contestati e ritenuti in separato procedinen-
to Sent. Trib. Milano 14-6-02 unitamente a quello di contrabbando di prodotti petroliferi, co- sì come era avvenuto per US RI anche quan to ai fatti di corruzione;
condannava altresì tutti i predetti per reati di natura tributaria (emissio ni ed annotazioni di fatture relative ad operazioni inesistenti ed il EA altresì per contrabbando); 2
condannava, poi, MO AR, uomo di fiducia di
US UN, per il reato di concorso in corru-
zione di pubblico ufficiale (De NI); condannava infine De NI EG, BA IT e UO An-
tonio, nella loro qualità, rispettivamente di capo e di funzionari tecnici dell'UT di Milano, non-
ché LM ON e ZI NI, comandanti
⠀ "pro tempore" della Brigata Volante della Guardia
di Finanza di Gorgonzola, ed i militari da questa dipendenti, ed addetti alla vigilanza secondo tur-
ni individuali nella raffineria della Bitumoil S.
p.a., MA AT, IC OR, ON
ON, BA AV, Da ST IT, Di
ET SE, Di TA RA, CA RO,
PU AT, SI OM, RA SQ,
IN ON, SI DA, IS ON, TR Et
tore, US ND, VE RO, AL Mi-
chele, EB AR (ed altri che più non interessa no) per gli stessi reati di associazione per delin quere, falso e corruzione addebitati, in questo o nel separato procedimento di cui sopra, al "gruppo dirigente" della Bitumoil (e il UO anche per ca lunnia in danno di US RI); i militari del la Guardia di Finanza altresì per collusione ai sen si dell'art. 3 L. 9-12-1941 n° 1383.
Provvedeva poi a proscioglimenti vari, con varię
formule, tra i quali (sola parte che ancora interes
(sa) quello relativo a US UN e GN Bru
no dal reato di cui al capo MM (nel quale era stato contestato il concorso nella corruzione e collusio ne insieme ai militari della Guardia di Finanza.
Stabiliva il Tribunale, sulla base di varie ri-
sultanze testimoniali e documentali, ed altresì del le confessioni rese dai due US e da altri,
che tra gli anni 1973 e 1979 la società Bitumoil
aveva dato luogo ad una ingente produzione ed alie=
nazione di gasolio e oli lubrificanti in evasione all'imposta di fabbricazione e che, a tale scopo,
i suoi gestori avevano non soltanto consumato una serie nutritissima di reati strumentali (dalla fal sificazione, in concorso con altri, dei certificati
Hter 16, alla creazione di simulati supporti carta cei, dalla emissione ed annotazione di fatture fit tizie alle falsità in comunicazioni ed in bilanci sociali), ma dato vita a vera e propria associazio he per delinquere, con l'opportuna organizzazione volta a sorreggere la trama fittissima delle opera pioni illecite indispensabili alla elusione delle rigide regole normative vigenti in materia di pro-
dotti petroliferi, e perciò al conseguimento del reato-fine (il. contrabbando), anche con la prezzola ta complicità di quanti funzionari dell'UTIF o
appartenenti alla Guardia di Finanza avevano per messo che la frode si attuasse per lunghi anni, co sì partecipando, mercé la volontaria violazione dei hoveri di ufficio, alla consumazione di ogni illeci to penale compreso nel vasto ed articolato progetto delinquenziale, altrimenti inattuabile.
Riteneva poi il Tribunale che cospicua parte dei proventi così acquisiti era stata distratta dalle casse sociali ad opera del gruppo dirigente, anche con manipolazioni della contabilità, donde la condan na per i reati fallimentari.
Con altre sentenze in data 25-2-83, 26-5-84, 25-
6-85, I Dicembre 85, lo stesso Tribunale provvedeva su altre posizioni variamente collegate ai fatti di cui alla menzionata sentenza 9-12-85 (resa nel c.d.
"procedimento principale", così denominato a segui-
to della riunione di tutti i procedimenti in grado di appello) e che attenevano, per ciò che ancora in teressa, ad ulteriori addebiti di corruzione ascit ti al De NI, per i quali questi riportava condan na, nonché al concorso di UC MB (già pro curatore della SO.FI.MI., finanziaria del gruppo
US) nel delitto di bancarotta fraudolenta, o anche qui con condanna dell'imputato.
Proposti appelli dagli imputati e dal P.M. e procedutosi, come detto, alla riunione dei procedi menti di cui alle sentenze suindicate, la Corte di
Appello di Milano, con sentenza del 24-3-88, (per la parte che ancora interessa) dichiarava, per tutti,
estinti i reati di natura tributaria;
assolveva gli imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta;
riċ
teneva assorbito in quello di collusione il reato di corruzione passiva ascritto ai militari della
Guardia di Finanza;
confermava nel resto, peraltro accordando al EA le attenuanti generiche equiva lenti alle aggravanti. Per LL UN e De NI,
ravvisava il vincolo della continuazione rispettiva mente con i reati già giudicati con sentenza della
Corte di Appello di Brescia del 15-4-87 (dep. il 9-
5-87) e tra quelli ritenuti nei vari procedimenti riuniti, e procedeva alla rideterminazione della pe
1
na.
Con sentenza in data 14-3-89 la Corte di Cassazio ne annullava con rinvio nei capi concernenti l'as-
sorbimento del reato continuato di corruzione in quello di collusione, contestato ai militari della
Guardia di Finanza, nonché (tranne che per EA)
in quello concernente l'assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata (per)
la quale oltre il ricorso del P.G. vi era quello della parte civile curatela fallimento Raffineria
Settentrionale S.p.a.).
Annullava con rinvio anche in ordine all'afferma zione di responsabilità per tutti i reati contesta ti a EA ed ai militari della Guardia di Finanza
MA, BA, PU, SI e IN.
Annullava senza rinvio nei confronti di US
UN nel capo concernente il reato continuato di corruzione propria attiva di cui alla lettera III
dell'imputazione.
Infine annullava con rinvio in relazione ad al-
tri punti di portata limitata (mancato riconoscimen to di circostanze attenuanti, ritenuta sussistensa di aggravanti, giudizio di comparazione tra circo stanze eterogenee, momento di cessazione della con tinuazione, riconoscimento del vincolo della conti nuazione con altri reati, rideterminazione delle pene) che verranno precisati in prosieguo nella 10
trattazione dei ricorsi degli imputati ai qualissit riferiscono gli annullamenti.
Per il resto dichiarava inammissibile o rigetta-
va il ricorso del P.G. (salvo lesplicitazione -omes sa nel dispositivo di appello - dell'intervenutal
prescrizione dei reati di fatturazione fittizia con testati a SS UN e GN UN, nonché l'
eliminazione della multa, inflitta, unitamente alla reclusione, ai militari della Guardia di Finanza).
Con sentenza in data 6 Dicembre 91 la Corte di
Appello di Milano, in sede di rinvio, confermava la responsabilità di US UN, US RI,
GN UN, GN AN, UC MB
in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale, nonché quella di EA e dei sopraindi cati cinque militari della Guardia di Finanza, ed esa minava tutte le questioni devolute dalla sentenza provdi annullamento relative ai diversi imputati,
vedendo come, per la parte che ancora interessa,
risulterà in prosieguo.
Hanno proposto ricorso per cassazione i trentuno imputati indicati nell'intestasione della presente sentenza. Peraltro Da ST, Di ET, Di TA,
SI, US, IM, AL e ebro non hanno enunciato né successivamente presentato i motivi di impugnazione, e quindici 1bro ricorsi, debbono essere dichiarati inammissibilion Nella motivazione che se gue verranno trattati nell'ordine i ricorsi degli imputati della bancarotta fraudolenta, poi il ri-
corso di EA, quindi i ricorsi dei funzionari
UT (De NI, BA, UO) e quello di MO
e, infine, quelli degli appartenenti alla Guardia
di Finanza. ⠀
Bancarotta fraudolenta patrimoniale: pacifico in quanto tra l'altro accertato con la sentenza
-
irrevocabile di condanna del "gruppo dirigente" del la Bitumoil in ordine ai reati di associazione per delinquere e falso continuato in atto pubblico etc.-
che il contrabbando attuato nell'ambito della Bitu
oil tra il 1973 e il 1979 ebbe ad oggetto 12.000
tonnellate annue di gasolio, prodotto e venduto "in e 13.000 tonnellate annue di olio lubrificannero",
te (il 12% in più di quello ufficialmente prodotto),
Venduto come proveniente dalla (inesistente) lavora zione di olii esauriti (e quindi gravato da imposta di fabi ricazione pari ad un cuarto di quella "nor-
male") o come acquistato da altre raffinerie (che fornivano gli Hter 16 falsi che quindi "esoneravano"
la Bitumoil dal pagamento dell'intera imposta di fabbricazione), secondo l'impugnata sentenza fu ogi getto di distrazione una somma pari a oltre ventisei miliardi di Lire;
somma costituita dall'intero impor
"to della Vendita di gasolio "in nero' comprensiva
dell'imposta di fabbricazione ed esclusa l'IVA (cir ca 11 miliardi), e dall'importo dei pagamenti effet tuati per gli acquisti simulati di olii esauriti e di olio lubrificante (oltre 26 miliardi e mezzo), dị
minuito per quanto recuperato dalle vendite fittizie di olio combustibile e di catram , al netto di IVA
(oltre 11 miliardi e mezzo), catrame e olio combusti bile che, a seguito dell'alterazione delle "rese" @
della lavorazione del "toppato" nelle quali non figurava né il gasolio né le 13.000 tonnellate annue di olio lubrificante prodotto "in più"- formalmente risultavano prodotti in più.
Tutti gli imputati, poi, avevano concorso nella bancarotta in particolare dando personale contributo alla gestione dei "fondi di ritorno" e cioè delle somme che, versate per i simulati acquisti di olii esauriti e olio lubrificante, venivano restituiti
"brevi manu" dai simulati venditori, che si limitava no a trattenere per sé un modesto aggio per l'attivi tà svolta.
Nei motivi di ricorso tutti gli imputati condanna ti per la bancarotta con ricorsi separati ma argo-
mentazioni sostanzialmente uguali, contestano l'esi e stenza delle distrazioni in subordine, ciascuno tranne EL UN
- il concorso nella banca rotta.
In particolare quanto al primo punto denunciano vizi di motivazione (illogicità, apoditticità etc.)
1) l'importo del gasolio venduto "al deducendo che nero era molto inferiore a quello ritenuto nella sentenza, considerata la scadente qualità del gaso- lio proveniente dalla lavorazione del "toppato",le vendite ragionevolmente fatte a grossisti e non al la "pompa" (con conseguenti ricavi minori di quelli indicati nella perizia di ufficio), e la doverosa decurtazione dai ricavi indicati nella perizia quan tomeno di parte dell'imposta di fabbricazione;
do-
vendosi poi (US UN) i proventi dell'attivi tà di contrabbando essere considerati al netto dei costi sostenuti per produrli (spese per le cartiere,
corruzioni etc.) e non al lordo degli stessi.
2) quanto alle somme pagate per gli acquisti fit tizi delle cartiere, erroneamente era stata computa to l'intera somma, comprensiva dell'imposta di fab bricazione e dell'IVA, imposte, queste, che venivano
interamente recuperate nelle casse sociali al momen *14
to della successiva vendita reale dei prodotti,
prensiva di dette imposte.
3) erroneamente era stato escluso che quanto ver sato dai soci nelle casse sociali a vario titolo:
(aumenti di capitali, prestito obbligazionarie, fir nanziamenti dei soci in conto capitale) fra il 1973
e il 1979 potesse essere considerate come reintegra zione delle somme distratte.
Quanto al secondo punto tutti (tranne EL
UN) in sostanza denunciano vizi di motivazione sul ritenuto loro concorso materiale e morale nella bancarotta;
in particolare si sostiene che il con-
corso alla perpetrazione del contrabbando e degli altri reati giudicati nel procedimento di cui alla sentenza Trib. Milano 14-6-82 non significa anche concorso nella bancarotta, evento successivo e distin to dal contralbando;
GN UN inoltre denuncia vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato anche sotto il profilo che "la sentenza di fal limento rappresenta un elemento costitutivo della bancarotta e pertanto doveva essere dimostrato quale nesso psicologico vi fosse stato tra la condotta del
GN fino al momento della conclusione degli il-
leciti, marzo 79, e il fallimento del 1962"; Mussel-
li RI in primis denuncia anche mancanza di moti vazione sul motivo di appello relativo al concorso nel reato di bancarotta.
I motivi soprariassunti sono infondati.
Sussistenza delle distrazioni: va premesso che ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, aggravata, tra l'altro dal danno pa-
trimoniale di rilevante gravità (capo DDD), non è
necessario un calcolo "alla lira" dell'entità delle distrazioni (calcolo nella fattispecie reso impossi bile, come evidenziatodai giudici di merito, dalla distruzione della contabilità nera ad opera di Ric-
cucci e EL); in tale prospettiva correttamen!
te l'impugnata sentenza ha evidenziato che, anche a "dare per buone" tutte le voci di "reintegrazione patrimoniale" indicate dai ricorrenti, residuerebbe sempre una enorme disparità di valori che mai potreb
De far escludere la sussistenza di distrazioni di
"enormi capitali".
Il discorso viene fatto soprattutto a proposito dell'importo del gasolio venduto "in nero" in rela :
zione al quale effettivamente sussiste oltre che apoditticità dell'affermazione secondo la quale non solo i grossisti acquistavano il gasolio de quo, an che travisamento di dato processuale là dove la sen tenza ha affermato che la perizia non aveva ignorato la distinzione tra prezzo al grossista e prezzo al rivenditore-distributore ma aveva determinato ilon prezzo medio;
ed infatti, parlando di prezzo medio,
la perizia faceva riferimento agli allegati E-F en-
trambi riguardanti i prezzi di vendita al gestored di punti di vendita.
Al di là di questo punto, di rilevanza sicuramen te non decisiva stante la estrema modestia della dif ferenza, anche secondo le prospettazioni difensive,
la sentenza ha logicamente motivato in ordine al fat-
to che il prodotto in questione, derivante dalle as-
sai avanzate tecniche di lavorazione del toppato messe in opera dall'Institute Française du Petrol,
era "riconducibile al concetto e alla natura di ga-
solio" in relazione al quale doveva escludersi uno sconto per la ipotetica qualità scadente, e ciò sia in una contrattazione regolare sia in una contratta zione clandestina, ed al fatto che il rischio per l'
acquirente era ampiamente compensato dalla evasione dell'IVA senza che potesse ragionevolmente prospet-
tarsi "
. . . che il fornitore dovesse acconciarsi a cedere anche una piccola quota di quell'altra impo-
sta (quella di fabbricazione) la cui evasione rappre sentava lo scopo principale dell'attività contrab-
bandiera ed era contornata da rischi e da costi ille
о citi cospicui (i compensi alle cartiere, il prezzo delle corruzioni etc.),..
Ed a proposito di questi "costi illeciti" deve affermarsi che costituisce distrazione ai sensi del l'art. 216 L.F. anche la diminuzione del patrimonio dell'impresa eventualmente effettuata nell'interes se dell'impresa stessa, che peraltro venga attuata con condotte costituenti delitto (ad es. corruzio-
ne).
Del tutto corretta e logica appare la motivazio ne relativa alla distrazione delle somme uscite dal le casse della Bitumoil per pagare i simulati acqui sti di olio esausto ed olio lubrificante, somme che poi venivano dai simulati venditori restituite,
salvo il modesto "aggio", al "gruppo dirigente" del la Bitumoil. Il fatto che effettuando le vendite di olio lubrificante simulatamente proveniente dalla lavorazione di oli esausti o da acquisti da altre raffinerie, la Bitumoil incamerasse un importo com prensivo dell'imposta di fabi ricazione non pagata,
non esclude l'altro "fatto", e cioè che dalle casse
-
-
della itumoil uscivano le rilevantissime somme con le quali venivano simulatamente pagati i simu lati acquisti, e che tali somme in definitiva "rien travano" non nelle casse della Bitümoil bensì nel la disponibilità di coloro che avevano organizzato la delittuosa attività, e, come punto di arrivo, al
EL e alla sua finanziaria, la SOFIMI..
Né può sostenersi che oggetto della distrazione.
era solo l'importo corrispondente al prezzo del solo olio mentre la parte dell'esborso relativo a imposta di fabbricazione e IVA garantiva l'acquisizione del la documentazione che, al momento della vendita del l'olio lubrificante, avrebbe legittimato la perce-
zione dell'imposta di fabbricazione e IVA. Ed infat!
ti il discorso potrebbe eventualmente valere solo in relazione al "modesto aggio" trattenuto dai simu
-lati venditori, non certamente per il resto e cioè della somma, che veniva "restituila quasi totalità
-
ta".
Né, infine, può sostenersi l'irrilevanza, per la
Bitumoil ed i creditori sociali, che gli importi re lativi a dette imposte venissero versati ll'Erario
o alle "cartiere"; ed infatti, a parte che i credi-
tori sociali avevano in ogni caso diritto di fare assegnamento sulle somme con le quali venivano simu latamente pagati i simulati acquisti, non rilevando in contrario che, grazie all'attività delittuosa svol ta nell'ambito della Bitumoil, con le vendite reali fossero entrati nelle casse della società importi corrispondenti all'imposta di fabbricazione non pa gata, va rilevato che l'attività delittuosa in que stione portava il vertiginoso aumento dell'importo dovuto ai creditori sociali, tale qualità spettante come affermato nella sentenza di annullamento anche allo Stato e gli altri Enti pubblici per som me dipendenti da evasioni tributarie o contributive e quant'altro.
Pure in relazione alle c.d. "reintegrazioni pa-
trimoniali" la motivazione della sentenza è corret ta, anche ed oltre il preliminare rilievo, sopra.
menzionato, secondo il quale, comunque, in nessun :
caso le asserite reintegrazioni avrebbero potuto bilanciare le imponenti distrazioni. Ed infatti,
a parte la residua cifra di 300 milioni rimasta al la data del fallimento come credito dei soci per finanziamenti, quindi, in nessun caso equiparabile al concetto di rimessa incondizionata, ed a parte la permanenza per alcuni anni di un prestito
Lobbligazionario (poi convertito in aumento di capi tale) che ha certamente comportato l'erogazione di interessi la cui sola esistenza rende ancor più
stridente il contrasto tra l'apparenza formale del prestito e la pretesa di avere con esso reintegrata,
sia pure con la finale conversione, il patrimonio 20
dell'impresa sociale", correttamente l'impugnata__
sentenza ha escluso che la cifra investita come au mento di capitale potesse essere considerata come restituzione dei mezzi finanziari sottratti al pa-
trimonio dell'impresa; ciò in quanto non può consi derarsi restituzione la prestazione che si fonda su una causa contrattuale (sottoscrizione del capi tale sociale) diversa dal semplice adempimento dell'
obbligo di restituzione di quanto indebitamente per cepito;
e pertinente, in proposito, appare il rilie vo che i valori sottratti dal patrimonio della Bi-
tumoil (o le eventuali restituzioni), se non fosse ro stati occultati contabilmente, sarebbero stati iscritti in bilancio tra le voci dell'attivo, men-
tre il capitale sociale trova la sua corretta collo cazione del passivo (art. 2424 C.C.).
Quanto al concorso dei singoli imputati, a parte che lo stesso appare ipotizzabile per il solo fatto una che tutti hanno concorso in serie di attività delit tuose per le quali sono stati irrevocabilmente cone dannati, e nelle quali il fine del contrabbando era perseguito con modalità tali che prevedevano l'e-
stromissione dal patrimonio dell'impresa dei rile-
vantissimi importi come sopra "distratti" senza che fosse contestualmente previsto il "rientro" di tali importi, si osserva che correttamente l'impugnata sentenza ha evidenziato, a proposito di UC e dei due GN "... tutta una serie di comportamen i • espressivi di un intervento nella gestione t dei fondi che, estromessi dal patrimonio sociale,
Venivano dirottati in depositi e conti di terzi....
e che, in particolare, il UC aveva offerto un contributo personale, oltre che nella gestione dei conti e dei mezzi finanziari provenienti dal commer cio clandestino, anche ponendosi come procuratore generale e gestore della holding, la SOFIMI, nella
quale furono convogliati la maggior parte dei frut ti dell'altrui attività illecita e delle distrazio ni. Comportamenti, questi, diretti a mantenere al di fuori del patrimonio sociale della Fitumoil gli imponenti importi in questione, e posti in essere con la consapevolezza che "... una frode così grave,
sistematica e prolungata nel tempo potesse essere scoperta con la conseguenza che l'enorme indebita-
mento nei confronti dell'Erario per imposte evase etc. avrebbe inesorabilmente schiacciato le capaci tà patrimoniali dell'impresa determinandone il fal-
...; sicuramente idonei, quindi, ad integralimento re in tutti i suoi estremi il concorso nella banca rotta per distrazione. 22
Effettivamente US RI, direttore tecni 1
Lco della raffineria Bitumoil di Vignate, a differen za del fratello US UN, aveva con i motivi di appello contestato oltre che la sussistenza del le distrazioni, anche il proprio personale concorso,
in sintesi sul rilievo che "la sua partecipazione nella falsificazione dei documenti che attestavano acquisti e Vendite fittizi di prodotti meno pregiati del gasolio non comporta per se stessa alcun coinvol gimento nella condotta tipica della, distrazione...
posto che i proventi del contrabbando, esclusi dai bilanci, avrebbero potuto benissimo figurare in una contabilità riservata della Bitumoil, far parte del suo patrimonio ed essere destinati al soddisfacimen to delle necessità aziendali " e che " egli era completamente al di fuori della movimentazione di quelle somme e ne ignorova la effettiva utilizzazio
11 ne . . .
Le deduzioni di cui sopra non sono state specifi camente esaminate dall'impugnata sentenza ma, consi derato il pieno concerto con gli altri imputati con (è stato insieme agli altri condannato con sentenza evocabile, e quindi il quale il LL agì e per il quale la sua sicu ra partecipazione ad un contrabbando che si svilup pava con le modalità sopra menzionate, il motivo di
- tra l'altro sostanzialmente generico appello era manifestamenter infondato con conseguente irrile
[vanza della mancata motivazione in ordine allo stes so da parte dell'impugnata sentenza.
Quanto alla particolare deduzione di GN Bru
no sull'elemento psicologico del reato, si osserva che "la dichiarazione di fallimento, pur essendo elemento costitutivo della bancarotta ex art. 216
L.F.,L.F., non rappresenta un elemento significativo che debba necessariamente essere collegato da nesso psi chico al soggetto agente (Cass. 26-6-90, Eondoni e altri, in Cass. pen. 1991 pagg. 825 sgg.).
Passando agli altri motivi dei sopramenzionati cinque ricorrenti la Corte rileva che:
LI BR .denuncia:
declaratoria di non doversi procedere per mancan-
za di estradizione dal reato di bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale%;B detto reato era stato contesta to in udienza, ai sensi dell'art. 445 C.P.P. con a-
cquiescenza da parte dell'imputato e della difesa, 11 essendo nel frattempo intervenuta la comunica- 4
zione ufficiale dell'avvenuta estradizione del ilus-
selli da parte delle autorità spagnole"; in realtà
la comunicazione ufficiale era solo la notizia che il Governo spagnolo aveva dato il suo assenso all' 24
estradizione; ma in Spagna, contrariamente a quem e avviene in Italia, la deliberazione amministrativa precedee quella giudiziaria e il provvedimento gin risdizionale della Audiencia Nacional Spagnola era del marzo 1985 e cioè di data successiva all'emis'
sione della sentenza di primo grado che, quindi,
era stata emessa in violazione del divieto di pro-
cedere per detto reato;
2) carenza assoluta e contradittorietà di moti
ו
'
vazione in relazione alla ritenuta equivalenza fra le attenuanti generiche e tutte le aggravanti con-
testate; gli argomenti portati dalla Corte erano inidonei ad integrare un'adeguata motivazione essendo stati del tutto trascurati gli altri para-
metri di cui all'art. 133 C.P. e in particolare
. . .
che US aveva posto in essere le attività cri minose essenzialmente per preservare le sue asiende con tutti i numerosissmi posti di lavoro, circostan za, questa, riconosciuta dalla sentenza 30-4-87 del
Tribunale di Torino ed inoltre si era trascura
. . .
1 to che le aggravanti prese in considerazione in pri mo grado erano sicuramente più incisive non foss'al tro perché, successivamente, in ordine a taluni rea ti aggravati era stata pronunciata sentenza di pro scioglimento;
3) carenza assoluta e contradittorietà di motiva-
zione in ordine al quantum di pena di infliggere quale pena base nonché in ordine alla determinazio ne dei vari aumenti per la continuazione.
Tutti i motivi sopra riassunti sono infondati.
Ed infatti:
1) è vero che l'acquiescenza di imputato e dife sa alla contestazione, effettuata nel dibattimento di primo grado ex art. 445 C.P.P. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, nella fattispecie potrebbe in ipotesi non equivalere al volontario assoggettamento dell'imputato alla giurisdizione dello Stato che ne abbia richiesto l'estradizione
(suppletiva), per essere soltanto espressione di rinuncia alla richiesta del termine per preparare la difesa al quale, in caso di contestazione in udienza, l'imputato ha diritto ai sensi dell'art. 446 C.P.P., rinuncia fatta sull'erroneo presuppo-
sto dell'intervenuta concessione dell'estradizione;
eâ è altresì vero che una sentenza emessa in viola zione del divieto di proveedorere per qualsiasi fat to anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione è affetta da nullità
per improcedibilità dell'azione penale.
Peraltro nessuna questione di nullità della sen tenza di primo grado (e conseguentemente di quella 26
(E di appello) per difetto di estradizione è stata fa ta nel giudizio di cassazione, né la Corte di Cassa
zione ha rilevato di ufficio alcuna nullità del gene re (e provveduto in termini di art. 539 n°1 u.p. o comunque, art. 543 n°6 C.P.P.).
Conseguentemente, per il principio generale di cui all'art. 544 III comma C.P.P., secondo il qua-
le "non possono proporsi nel giudizio di rinvio nul lità che si affermano incorse nei precedenti giudi zi o nell'istruzione" e che è espressione del più
generale principio del "giudicato" di cui al succes sivo art. 545 I comma C.P.P., la nullità della sen tenza di I grado non può più essere dedotta. Né può
T distinguersi sulla base della natura delle nullità
(assoluta, relativa, intermedia) o della causa del la stessa (incompetenza per materia, mancanza di con dizione di procedibilità o addirittura difetto di giurisdizione), posto che la sentenza di annullamen to con rinvio per vizio di motivazione preclude la possibilità di sollevare nel giudizio di rinvio que stioni di tale genere, esplicitamente o implicita-
mente decise con la sentenza di annullamento, e quin di costituenti "giudicato".
2) 3) 1'impugnata sentenza ha ampiamente motivato sia il diniego di prevalenza delle attenuanti generi che sulle aggravanti riconosciute sia il quantum de la pena e gli aumenti ex art. 81 C.P., esaminando approfonditamente tutto quanto dedotto dal US con i motivi di.âäppelló ed anche tutti gli elementi di fatto inquadrabili nell'ambito dell'art. 133 C.
P., ritenuti decisivi per il giudizio che aveva co :
me risultato finale la determinazione della pena nella misura stabilita. E, nella sostanza, i due mo tivi di ricorso sopra riassunti prospettano non vi zi di motivazione ma una diversa valutazione delle risultanze processuali preclusa in sede di legitti mità.
CC denuncia:
1) violazione dell'art. 81 C.P. vizio di esa-
-
me e di motivazione su uno specifico motivo di ap-
pello in punto "continuazione"; era stata richiesta la continuazione con i fatti per i quali UC
era stato condannato con sentenza 14-6-82 divenuta irrevocabile il 22-12-87 ma la Corte di rinvio non aveva provveduto;
inoltre, nelle more, era divenuta
definitiva la sentenza della Corte di Appello di To
rino del 29-5-92 che aveva aumentato di mesi sei di reclusione la pena inflitta dalla Corte di Appello
di Milano in data 13-7-87 per il residuo reato di
'corruzione; non poteva eccepirsi la mancanza di in teresse per il fatto che la continuazione poteva essere applicata in fase esecutiva ex art. 671 C.
P.P. 1988. 28
2) violazione dell'art. 133 C.P. richiesta di pe-
na proporzionata alla continuazione dei plurimi rea ti: UC era stato coinvolto in attività illeci ta già strutturata da anni per opera di terzi era procuratore generale.di. società, la SOFIMI, mai
dichiarata fallita .. era meno partecipe all'asso ciazione... si era costituito...aveva accettato l'
estradizione per la bancarotta e almezzo di altro difensore (oltre a motivo co me sopra sub 1)
3) violazione.di Legge processuale per contradiṭ-
torietà del dispositivo: quello di primo grado che
"dichiara" UC colpevole dei reati di cui al capo DDD e poi lo assolve dal reato ex art. 223 L.
'
ו
F. perché il fatto non sussiste%;B non può una parte del dispositivo (la condanna) prevalere sull'altra
1
1
parte (l'assoluzione) né può essere la motivazione
1
a decidere;
4) difetto di motivazione in ordine al diniego
"
delle attenuanti generiche (rectius, della dicniara zione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche): la Corte aveva omesso di considerare l'
età dell'imputato, (le sue delicate condizioni di sa lute, la lunga custodia cautelare subita, le dramma tiche condizioni personali e familiari etc., . Tutti i motivi come sopra riassunti sono infonda ti.
Ed infatti:
1) non vi sono ragioni per discostarsi dai prin cipi ripetutamente affermati da questa Corte (per tutte Sez. V 2-3-1990 n° 416, Achilli + 45) per i quali poiché in base all'art. 671 del nuovo C. ii
P.P. la disciplina del reato continuato può trovare applicazione anche nella fase esecutiva (sempre che non sia stata esclusa dal Giudice della cognizione),
nell'ipotesi che con il ricorso per cassazione sia stata idoneamente dedotta la continuazione con fat ti giudicati con sentenza divenuta irrevocabile do po la pronuncia di quella impugnata, deve escluder si l'annullamento con rinvio della sentenza ai fini dell'eventuale applicazione della continuazione,
che potrà avere luogo nella fase esecutiva. Conside
rata, poi, la necessaria tutela del principio della celerità del procedimento - esigenza fondamentale e certamente già sussistente nel nostro ordinamento ma assunta a cardine del sistema processuale italia della operata esecutività delno in considerazione la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del patto internazionale sui diritti politici e civili deve escludersi l'annullamento anche nel caso che 1'applicazione della continuazione con fatti giudi cati con sentenza divenuta irrevocabile sia stata idoneamente richiesta al Giudice di Appello il qua le abbia omesso di pronunciarsi sul punto;
anche in tal caso, infatti, la disciplina di cui all'art. 81 C.P. potrà trovare completa applicazione nella fase secutiva".
2) 4) valgono le considerazioni fatte poco sopra in relazione a denunce sostanzialmente identiche proposte da US UN (numeri 2 e 3);
1
3) correttamente l'impugnata sentenza ha conside i
rato infondata l'eccezione di nullità della senten za di I grado per contradittorietà del dispositivo
[1sul rilievo che, ... il preteso contrasto non è af fatto insanabile ma si risolve mediante la lettura complessiva del dispositivo e il suo coordinamento
་
con la motivazione%;B non vi è infatti dubbio, come
è reso palese dalla motivazione, che il Tribunale
ha inteso assolvere UC dalla imputazione di falso in bilancio seguito da fallimento e da quella di avere cagionato il fallimento come conseguenza di operazioni dolose, imputazioni racchiuse nel ca-
po DDD insieme a quella di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale;
questo significa, senza possibilità di fraintendimento, che l'affermazione di responsabilità per il capo
DDD era limitata, appunto, alle residue ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarot ta documentale, previste dall'art. 223 n° 1 e 2 L.F.
Potendosi solo aggiungere che lo stesso disposi tivo da solo- era sufficientemente chiaro in quan to, in relazione alla pronuncia di condanna per
_ reati di cui al capo DDD, precisava "escluso quello di cui all'art. 223 1° e 2°. Cale L.F." (evidente l'errore materiale dell'indicazione, altrimenti sen
Viceversa, za senso, da intendersi come "art. 223 n° 1 e 2 L.
F.) al quale ultimo (rectius: ai quali ultimi) sol tanto, quindi, si riferisce la successiva pronuncia di assoluzione dal capo DDD.
GN FR denuncia violazione degli artt. 69, 133 C.P., 475 n° 3 C.P.P. deducendo vizio di motivazione sull'entità della pena e sulla nega ta prevalenza delle attenuanti generiche.
Il ricorso sul punto è inammissibile in quanto,
con il richiamo a generiche circostanze "favorevoli"
asseritamente non esaminate dal giudice di rinvio,
prospetta non vizio di motivazione ma una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità; dovendosi inoltre rilevare che l'impugnata sentenza ha congruamente motivato sia l'entità della pena sia il diniego di prevalen za delle attenuanti generiche. 1) GN BR denuncia violazione degli artt.
81 C.P., 515 C.P.P. 1930 contradittorietà della mo.
-
1) tivazione in punto pena in sintesi deducendo che applicando la continuazione con i fatti di cui all'
altra sentenza divenuta irrevocabile (C.A. Milano.
13-7-87) tutte le pene per i fatti in continuazione.
di quest'altra sentenza avrebbero dovuto essere dimi
2) huiti avrebbe dovuto essere ritenuta come "viola zione più grave" ex-art. 81 C.P.P. l'associazione per delinquere giudicata con l'altra sentenza, e non. la
bancarotta fraudolenta, prendendosi come pena base per la continuazione non la pena fissata per la ban carotta in anni tre mesi cinque bensì il minimo edit
3) tale per l'associazione e cioè anni tre nella determinazione degli aumenti per le quattro corruzio ni di cui ai capi II-LL-MM vi era stata reformatio in pejus, sia relativamente al Tribunale che relati
4) vamente alla Corte di Appello avrebbe dovuto es sere rideterminata la pena inflitta da C.A. Milano
13-7-87 per la corruzione di De NE;
2) violazione degli quindi, con motivo aggiunto,
artt. 90, 152, 579, 576, 544 IV comma C.P.P. limita-
tamente al capo : de tale capo
- cne comprendeva il concorso nei reati di corruzione e collusione
GN UN e EL UN erano stati in primo 33
grado assolti "perché il fatto non è preveduto dal la Legge come reato" e la motivazione della senten za, prendendo atto di tale dispositivo che, rife
rendosi all'intero capo MMI, non distingueva tra la collusione, alla quale soltanto doveva riferirsi l'
assoluzione, e la corruzione -- non aveva operato alcun aumento di pena per continuazione neppure per la corruzione;
su impugnazione del P.M., peraltro relativa alla sola collusione, la Corte di Appello
aveva (assolto dalla bancarotta e) "confermato nel resto" la sentenza senza che dal dispositivo risul tasse riforma del capo MEI, ed era, quindi, irrile-
vante che in motivazione si fosse affermato che il fatto addebitato agli "estranei" alla Guardia di Fi
nanza andava qualificato come "corruzione" e per tale fatto si fosse applicata ex art. 81 la pena di mesi tre di reclusione%3B US e IN avevano proposto ricorso ma, mentre MU aveva solleva to la questione processuale - che era stata accol ta dalla Corte di Cassazione la quale aveva annulla to senza rinvio per violazione del divieto di refor matio in pejus GN aveva denunciato il vizio di motivasione sul capo M e, sul punto, il ricorso era stato rigettato.
Quindi esisteva un giudicato assolutorio irre- vodabile non avendo il P.M. impugnato la pronuncia di assoluzione del reato di corruzione di cui al ca po MM;
di conseguenza il giudizio era erroneamente proseguito in appello, in cassazione, e in sede di rinvio;
vi era stata una duplicità di giudizio per il medesimo fatto, art. 90 C.P.P., situazione che
1
poteva essere fatta valere in ogni stato e grado..
del giudizio;
poteva trovare applicazione l'art. 579
1
applicabile al caso in cui vi sia una sentenza di proscioglimento (quella del Tribunale) ed una di con danna (quella della Corte di Appello); erroneamente la Corte di Cassazione non aveva rilevato di ufficio l'esistenza del giudicato anche a favore del GN
UN, ma tale "lacuna" era rimediabile con l'effet to estensivo ex art. 544 IV comma C.P.P. essendo sta to accolto il ricorso del US.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti:
1) correttamente, applicando la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello
di Milano in data 13-7-87, divenuta irrevocabile, 1'
impugnata sentenza si è limitata a ridurre la "pena base" fissata nell'altra sentenza (portandola da an ni uno mesi quattro a mesi nove) senza ridurre altre sì quelle che nell'altra sentenza erano state deter minate come ¡aumento per la continuazione;
ed infatti,
a parte che nella determinazione della pena per la continuazione il Giudice ha come unico limite quello di cui all'ultimo comma dell'art. 81 C.P. per il quale "... l'aumento non può essere superiore a o quello che sarebbe stato applicabile a norma degli articoli precedenti" che prevedono il cumulo mate riale, il procedimento, "suggerito" dal ricorrente.
comporterebbe una duplicazione della riduzione del la pena stabilita per alcuni reati satelliti, una prima volta per la ritenuta continuazione nell'am-
bito "dell'altro processo", una seconda volta per la ritenuta continuazione tra i fatti di cui alle due sentenze%;B dovendosi precisare che, comunque,
una ulteriore riduzione di pena per i reati satelli ti dell'"altra" sentenza potrebbe astrattamente trå
vare giustificazione soltanto quale conseguenza di da nessuno dedottaparticolare. valutazione
-
del ra porto tra il nuovo reato considerato come
"violazione più grave" ed i reati satelliti dell'
"altra" sentenza.
2) correttamente è stata ritenuta "violazione più grave" la bancarotta fraudolenta che, sia sotto il profilo della pena edittale che sotto quello del la pena "in concreto" inflitta (arini tre mesi cinque di reclusione irispetto ad anni uno mesi quattro
"più grave" dell'associazione per delinquere 760
3) non sussiste "reformatio in pejus" considera to che rispetto alla decisione della Corte di Appel
lo è stata "aggiunta" la bancarotta fraudolenta un
"violazione più grave" con conseguente necessità n di rivalutazione di tutto l'aspetto sanzionatorio;
s e che l'aumento ex art. 81 C.P. è stato contenuto g nei limiti stabiliti in primo grado e cioè nella co misura di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati satelliti, tale essendo il "peso" di ciascun reato satellite espressamente attribuito nella moti vazione della sentenza, non rilevando che a tale valutazione il Tribunale sia pervenuto avendo pre-
sente anche la multa prevista per il delitto di cor ruzione dell'art. 319 C.P. nella formulazione vigen te all'epoca;
4) quanto all'aumento ex art. 81 C.P. per la cor ruzione De NE valgono le considerazioni fat-
te sopra al punto 1.
Fondato, invece, è l'altro motivo di ricorso.
Premesso che la situazione processuale è effetti vamente quella che risulta nell'esposizione del mo tivo, la Corte osserva che in tale situazione non può richiamarsi l'art. 544 IV comma C.P.P. e quindi
こ l'estensione al GN della pronuncia assolutoria emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di
US UN. E' vero che l'art. 544 IV comma C.
P.P. (espressione del più generale principio stabi lito nell'art. 203 C.P.P.), nel prevedere l'estensio ne dell'annullamento agli imputati che non abbiano proposto ricorso, intende riferirsi anche al caso in cui gli "altri" imputati abbiano proposto ricor
}
so per motivi diversi da quello poi accolto dalla sentenza di annullamento%;B e che quindi, nel caso in esame, l'annullamento senza rinvio pronunciato nei confronti del US UN relativamente al capo avrebbe dovuto essere "esteso" anche al
GN UN la cui posizione era identica.
Peraktro nella fattispecie la Corte di Cassazio
ne non solo non estese al GN l'annullamento pronunciato nei confronti del US, ma esaminò
nel merito il ricorso dello stesso che aveva de nunciato vizio di motivazione sul capo ER - e lo
rigettò, definendo irrevocabilmente in pun to responsabilità la posizione del GN su det quindi) to capo;
senza che possa più essere invocato l'effetto estensivo, implicitamente escluso alla pari di tutte le altre eventuali questioni che po tevano essere esaminate di ufficio e portare ad 38
una decisione diversa, e i vari modi (nella fase e-
secutiva, con la procedura di correzione errori ma teriali etc.) in cui lo stesso può essere realizza to successivamente alla pronuncia che non lo ha di rettamente disposto...
Va peraltro rilevato che la particolare situazio ne processuale verificatasi in ordine al capo MM
più che nella violazione del divieto di reformatio in pejus, va inquadrata nella violazione del giudica to, ed in particolare in quella che vede due pronun ce, una di assoluzione l'altra di condanna,non appa rendo decisivo, in senso contrario, che entrambe le decisioni siano state pronunciate nell'ambito dello stesso processo.
Ed infatti il divieto di "reformatio in pejus"
previsto dall'art. 515 III comma C.P.P. e in genere.
il potere di "intervento" de porte del Giudice di appello presuppongono che una sentenza sia stata im pugnata e che quindi il Giudice di appello delba pronunciarsi sui punti oggetto dell'impugnazione;
nella fattispecie, invece, nessuno, né imputato (che era stato assolto con formula ampia), né P.M. (che propose appello limitatamente al delitto di collu-
sione) impugnarono la sentenza del Tribunale in re-
lazione al capo MM. fr Conseguentemente in ordine al delitto di corru zione il processo è proseguito nonostante vi fosse un giudicato di assoluzione ed è pervenuto alla sem tenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del GN avverso la sentenza della
Corte di Appello che, quantomeno in motivazione,
aveva condannato il GN alla pena di mesi tre di reclusione per la corruzione di cui al capo MM.
E di fronte a queste "due" sentenze, in applica zione del principio di cui all'art. 579 C.P.P. (che trova applicazione non solo nel caso di pluralità |
di sentenze di condanna ma in genere nel caso di pluralità di giudicati nei confronti della medesi-
ma persona per il medesimo fatto;
giurisprudenza costante che ha trovato espresso riconoscimento
∙nell'art. 669 C.P.P. 1988), deve essere esclusa quelle di condanna con la conseguenza che in rela zione al capo M la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
LI RI denuncia violazione dell'arth
203 C.P.P. 1930 con riferimento all'art. 81 C.P.,
anche in relazione all'art. 597 V comma C.P.P. 1988
e 671 stesso codice;
esso LL non aveva chie-
sto né con i motivi di appello né in sede di rin-
vio l'applicazione della continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Mila
no in data 13-7-87; peraltro la Corte di rinvio po-
teva provvedere di ufficio e comunque applicare l'
effetto estensivo dell'appello dei coimputati Mus-
selli UN e GN UN in punto continuazione.
La Corte, rilevato incidentalmente che neppure sulla base della nuova normativa di cui all'art. 597 C.P.P. sussiste il potere del Giudice di appello di applicare di ufficio la continuazione tra fatti nelli per cui procede e quelli giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, ed a parte la questione sull'estensibilità al coimputato non ap-
pellante del motivo di impugnazione attinente alla continuazione, osserva che comunque deve trovare ap plicazione il principio come sopra affermato in re lazione al motivo del UC riguardante, appunto,
la mancata a plicazione della continuazione con i fatti di cui ad altre sentenze divenute irrevocabili.
AT RE: la sentenza impugnata ha conferma to la responsabilità del EA per partecipazione all'associazione per delinquere posta in essere per attuare il contrabbando nell'ambito della Bitumoil,
e concorso morale nelle "serie innumerevoli e molte plici" di delitti di falso e corruzione commessi tra il 1973 e il 1979, ritenendo, così come contestato nei vari capi di imputazione (ZZ1, XX, YY, AAA) che
"egli avesse • promesso ed assicurato il proprio appoggio alle esigenze della società, nel program-
ma delittuoso, in campo politico ed economico fi-
nanziario, e rafforzato quindi, con la propria pre senza e il proprio complessivo apporto, l'altrui proposito criminoso 11
...
•
Con i motivi di ricorso di uno dei difensori si denuncia:
1) Violazione della Legge processuale per avere il Giudice di rinvio disatteso i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14-3-1989:
ciò in quanto detto giudice di rinvio aveva esplici
... di non poter condividere tamente dichiarato "
le valutazioni di merito della Corte di Cassazione"
e "di non riuscire a comprendere il difetto logico;
che si anniderebbe nelle valutazioni espresse dalla
Corte di Appello di Milano nella sentenza annulla-
, e su tali premesse era giunto all'afferma ta ...
zione di responsabilità.
2) violazione della Legge processuale, per di-
fetto di motivazione in relazione ai criteri affer-
mati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14-
3-1989: la responsabilità era state offormata sni medesimi argomenti che la Corte di Cassazione aveva ritenuto inidonei ed aveva reiterato la motivazione difettosa dei precedenti giudici di merito;
persiste va il difetto, oltreché di motivazione, della stessa individuazione di condotta di concorso;
non erano stati indicati specifici interventi nei quali EA
si sarebbe concretamente attivato "a presidio dell'
impunità" di US;
l'ammissione di inesistenza di attività concrete di copertura politica eviden-
ziano un vizio di contradittorietà di motivazione sul punto decisivo sottoposto all'esame del Giudice
di rinvio;
l'avere il EA continuato a percepire danaro dal US anche dopo il 1973, data di ini zio dell'attività di contrabbando, era circostanza priva di valore indiziante;
3) erronea applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato: non erano state individuate condotte positive di incentivazione a delinquere e si era ridotto il dolo della partecipazione crimino sa alla conoscenza dell'altrui illecito%; in sostanza si era identificato il rafforzamento dell'altrui pro posito criminoso con il mantenimento di rapporti per sonali con l'autore dell'illecito;
4) erronea applicazione dell'art. 416 C.P.: lo schema del refforzamento dell'altrui proposito cri-
minoso non può in nessun caso ritenersi applicabile al reato associativo;
la figura "dell'appoggio e-
sterno" all'associazione è sconosciuto all'ordina-
mento giuridico italiano;
è necessaria l'adesione al programma criminoso che non si esaurisce in un ipotetico rafforzare un proposito criminoso altrui;
5) (in via subordinata) difetto di motivazione in ordine al giudizio di comparazione per circostan ze: ciò in quanto la formula usata per negare la pre
Valenza delle attenuanti generiche era una formula di stile, inidonea a rendere controllabili le ragio ni della valutazione del giudice.
5) Altro difensore denuncia: violazione dell'
art. 90 C.P.P. per essere stato il EA giudicato per associazione per delinquere ed assolto da tale reato per non avere commesso il fatto con sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino in data
17-7-89.
In relazione ai primi due motivi di ricorso va premesso, in sintesi, che secondo la sentenza di an nullamento i giudici di merito avevano correttamen-
te dimostrato l'attività di fiancheggiamento da mol ti anni svolta dal EA in ambiente politico-indu striale a favore delle iniziative (alecite) del
LL e delle sue società; nonché la non veriñi-
cità della versione data dal EA (restituzione disfondi di un "conto svizzero" di spettanza della segreteria dell'on. Moro, gestito dal US) a giustificazione delle somme che, pure dopo il "sal to del muro", e cioè il passaggio, avvenuto del 1973,
della Bitumoil all'attività di contrabbando, il Mus
selli aveva continuato a versargli mensilmente;
non-
ché la sicura conoscenza da parte del EA del predetto "salto del muro";
che viceversa non altrettanto poteva dirsi in ordine al concorso del EA nell'attività illeci ta svolta nell'ambito della Bitumoil dal 73 in poi%;B
ciò in quanto si sarebbe dovuto dimostrare, sul pre supposto indiscusso della personale estraneità alla gestione della Bitumoil, che EA, avuta conoscen za del "salto del muro e delle relative modalità
attuative, le approvasse rafforzando quantomeno l'
altrui proposito con condotta esterna o atópica di retta a garantire l'impunità a mezzo dell'influenza politica esercitata in ambienti nevralgici (Ministe
ro delle Finanze, Comando generale della Guardia di
Finanza etc.)%; la sicura conoscenza, da parte del
EA, della frode, costituiva solo il primo anel lo della catena .; era mancata l'individuazione di una qualsiasi condotta materiale inquadrabile nel concetto di favoreggiamento la sentenza difettava, oltreché di motivazione, della stessa individuazione di condotta di concorso •; secon-
do la sentenza tutto sarebbe poggiato sulla circo stanza che al EA avevano continuato ad essere pagate le somme anche dopo l'esaurimento del decen nale contratto con la Esso (procacciata dal EA
nel 1964) argomento che peraltro non si prestava as considerazioni risolutive potendo essere spiega
Six to con una anomala distribuzione di utili dipenden te da partecipazione al capitale azionario, gratui tamente concessa anni prima, sia con la garanzia,
da parte del EA, di futuri interventi in quel-
lo stesso mondo politico-affaristico, com'era acca duto nel passato;
era mancata, finanche, la indivi duazione di un solo momento in cui la pretesa ga-
ranzia di copertura si sarebbe concretamente espres sa.
Quanto sopra premesso (ed anche se neppure i menzionati primi due motivi di ricorso sostengono una tesi contraria), la Corte osserva che la sen-
tenza di annullamento non ha certamente inteso af fermare (e come avrebbe potuto!!) il principio di diritto secondo il quale il concorso morale del
EA non poteva ritenersi integrato se non con
la dimostrazione di un'attività materiale di "in- 468
tervento" da parte del EA presso gli "ambienti nevralgici sopra menzionati;
ed infatti tutta l'
articolazione della soprariassunta sentenza di an-
nullamento evidenzia il difetto di motivazione per mancata dimostrazione di idonei elementi che ragio nevolmente consentissero di ritenere il concorso del EA, e il richiamo a condotta in cui si sa-
rebbe concretamente espressa la pretesa garanzia di copertura va interpretata se intesa con rife.
rimento agli "interventi" presso gli "ambienti ne-
- nel senso che era mancata" finanche" vralgici"
la dimostrazione di una sola condotta di "interven to" che avrebbe potuto rafforzare il "peso" dell'
unico elementoa a carico, rappresentato dai pagamen ti a favore del EA continuati dopo il "salto del muro".
In ordine ai poteri del giudice di rinvio va poi affermato che a detto giudice è riconosciuta la più ampia autonomia ai fini della formazione del proprio convincimento con il conseguente solo divieto di ripetere i vizi di motivazione della sentenza impugnata rilevati dalla sentenza di annul lamento, e che "ogni tentativo di interpretare e-
stensivamente (e cioè dell'intangibilità degli ele menti di fatto che costituiscono il presupposto
о 525
della pronuncia" di annullamento) trova il suo ošta
colo proprio nell'art. 546 C.P.P." (S.U. 18-2-88,
Rebito e altri, in Cass. Pen. 1988 pag. 1377).
Ciò premesso la Corte osserva che la sentenza impugnata, pur inopportunamente "polemizzando" con la Corte di Cassazione, ha congruamente motivato,
senza ripetere i vizi di motivazione rilevati dalla sentenza di annullamento;
da una parte evidenziando circostanze idonee a fare ragionevolmente escludere le ipotesi fatte dalla sentenza di annullamento per affermare la non sicura "valenza probatoria" dei pagamenti al EA continuati dopo il "salto del muro", dall'altra valorizzando altre circostanze che, pur se già acquisite agli atti risultanti nella sentenza annullata, non erano state da questa adeguatamente valutate e non facevano parte di quel
12 "svalutate" nella sentenza di annullamento.
In ordine al primo punto l'impugnata sentenza ha correttamente e logicamente escluso che la perdu-
rante corresponsione di danaro potesse trovare giu
1) in una "distribuzione anomala di stificazione utili ..", negata dallo stesso EA, posto che nella Bitumoil esistevano soltanto "perdite", cir-
costanza conosciuta dal EA in quale era perfet tamente informato della gravità della situazione 48
della Bitumoil dopo la fine della "lavorazione per
2) per il cospicuoconto" della. ESSO;
oppure appoggio che la posizione di EA poteva offrire in ambienti economici e con la garanzia o con l'im pegno di futuri interventi nello stesso mondo poli tico-affaristico com'era accaduto in passato;
ciò
sul corretto e logico rilievo che il passaggio alli attività contrabbandiera "istituzionalizzata", con fortissimi investimenti, corruzione capillare de- etc stinata a protrarsi sine die, rendeva del tutto im probabile un ritorno alla "lavorazione per conto"
di terzi;
e che dopo il "salto del muro" US
"affermato capitano d'industria, cavaliere del la-
voro etc. etc." non aveva certamente più bisogno di interventi in ambienti "economici" mentre aveva bisogno di interventi in ambienti "politici" e "am ministrativi" per garantirsi l'impunità e la conti nuità della raffinazione clandestina.
Correttamente quindi è stato ritenuto il rilevan tissimo "peso" probatorio del dato rappresentato n dalla continuazione delle corresponsioni di danaro
(13.000.000 mensili) dal 73 in poi.
Quanto al resto l'impugnata sentenza ha valoriz
Conversazione zato la p rin telefonica intercorsa tra il
EL e DO GN intercettata il 15 aprile
علی 83, nella quale US, proprio in relazione al coinvolgimento del EA nel periodo della crisi del 72-73, si era espresso nei termini "tutto que-
+
sto è avvenuto perché c'era l'esigenza di fare so cietà, di fare in certo modo, se no si moriva",
correttamente ritenuti indicativi del tipo di rap porto che si era costituito tra lui e EA in relazione all'attività di frode della Bitumoil, e cioè protezione in sede politica ed amministrativa a fronte di erogazioni di danaro.
Ed ha poi sottolineato il contesto criminoso messo in evidenza dal processo e cioè "la corruzio ne capillare dei funzionari dell'UT e della Guar
dia di Finanza, addetti ai controlli sulla raffine ria, e quelli dei loro superiori gerarchici, fino ai gradi più elevati, giacché quelli intermedi non avrebbero potuto agire in modo così scopertamente rischioso se non avessero avuto la sicurezza di es sere coperti dall'alto" richiamando anche specifi ci casi di funzionari, corrotti, che avevano espres samente dichiarato di avere fatto affidamento sul fatto che i US godevano di amicizie tali che
"potevano fare stare tranquilli" e dare protezioni di carriera e proteggere contro eventuali trasfe-
rimenti.
Correttamente, quindi, sulla base degli elementi 50€
di cui sopra,complessivamente valutati secondo cri teri di comune logica, la sentenza ha ritenuto l'
esistenza di un quantomeno tacito accordo tra Mus-
selli e EA, per il quale quest'ultimo, per l'im portanza notevolissima della sua posizione politica e la notissima capacità di porsi come interlocutore autorevole della massima autorità dello Stato, assi curava il proprio appoggio in campo politico ed am ministrativo alle esigenze della società nel program ma delittuoso, così rafforzando l'altrui proposito criminoso.
Manifestamente infondato il terzo motivo posto che, come risulta dalle considerazioni che precedo no, non è affatto vero che "si sia ridotto il dolo della partecipazione criminosa alla conoscenza dell'
e si sia identificato il raffor altrui illecito
...
zamento dell'altrui proposito criminoso con il mante nimento di rapporti personali con l'autore dell'il-
lecito "; essendo viceversa vero che il concorso del EA è stato ritenuto dal quantomeno tacito accordo di cui sopra.
Analogo discorso quanto al quarto motivo, relati vo al solo reato associativo. Ed infatti, a parte che la giurisprudenza ritiene la possibilità del con corso di persone nel reato associativo, ed a parte
ھی la difficoltà di distinguere tra concorso eventuale di persone nel reato associativo e partecipazione all'associazione per delinquere (distinzione nor-
malmente ancorata al fatto che, adifferenza degli associati, i concorrenti eventuali non agirebbero
! con la specifica finalità di contribuire alla rea lizzazione del programma criminoso), nella fatti-
specie è stata correttamente contestata al capo.
ZZ1 a ritenuta in sentenza la partecipazione del
EA all'associazione criminosa (nella quale il compito spettante al EA era, appunto, quello di assicurare etc. etc.) e non soltanto il concor so del EA nel reato associativo.
Manifestamente infondato il quinto motivo avendo la Corte di merito congruamente motivato con rife rimento alla gravità e pluralità delle aggravanti e il modesto valore intrinseco delle attenuanti,
il diniego di prevalenza delle attenuanti generi-
che.
•
Banifestamente infondato è anche il motivo de-
dotto da altro difensore, sopra indicato e riassun to come sesto motivo. Ed infatti l'associazione per delinquere in relazione alla ale il EA è
stato giudicato ed assolto con sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino in data 17-7-89 52
è un'associazione per delinquere diversa da quella di cui al presente processo;
la prima riguarda il
⠀ contrabbando e quant'altro relativo alla società
SIPCA, quella del presente processo la società Bitu
moil; i soggetti, salvo i "capi", sono tutti diver si;
così come diverso è l'ambito territoriale delle due associazioni (la prima in Bruino, l'altra a Mi
lano e Vignate). Conseguenza di quanto sopra è che non può parlarsi di "stesso fatto" ai sensi dell'
art. 90 C.P.P. riguardante l'inammissibilità di un secondo giudizio (ne bis in idem).
DE NILE denuncia:
1) nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di rinvio: nonostante la revoca del domicilio eletto il decreto di cita zione era stato notificato presso il domiciliata-
rio.
2) motivazione insufficiente e illogica del giu-
dizio di comparazione fra circostanze eterogenee:
la motivazione era apodittica, se non addirittura tautologica, e in ogni caso aveva trascurato una serie di elementi rilevanti ai fini di un corretto bilanciamento delle circostanse ex art. 69 C.P.
3) inosservanza e comunque erronea applicatione 53
della Legge penale in relazione agli artt. 61 n°2
le 118 C.P. nel delitto di corruzione passiva: non si era tenuto conto della modifica della disciplina delle circostanze nel concorso di persone per ef-
fetto dell'art. 3 L.7-2-90 n° 19%; l'aggravante ex art. 61 n°2 deve essere riconosciuta limitatamente alle ipotesi di corruzione attiva e non già alle
_corrispondenti ipotesi di corruzione passiva, trat tandosi di circostanza inerente alla persona del colpevole e, comunque, di natura soggettiva (concer nente i motivi a delinquere) che deve essere valuta ta unicamente in relazione alla persona cui si ri-
ferisce.
4) omessa motivazione della determinazione del-
la pena quanto agli aumenti per la continuazione:
la sentenza ha indicato analiticamente gli aumenti ma non ha "dato conto" in ordine alla quantità.
Il ricorso è infondato.
Ed infatti:
1) come ammesso dal ricorrente, agli atti non ri sulta alcuna revoca dell'elezione di domicilio;
B né
può ritenersi l'intervenuta revoca per il solo fat to che due successive notificazioni (di avviso ex art. 151 C.P.P. e di ordinanza) siano state dispo ste ed effettuate alla residenza dell'imputato e non al domicilio eletto;
bene, quindi, il decretor di citazione per il giudizio di rinvio venne noti ficato al domicilio eletto;
2) la sentenza impugnata ha ampiamente motivato il diniego della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, esaminando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio di comparazione e in particolare quanto dedotto nei motivi di appellow circa il "contributo dato dal De NI nel corso del le prime indagini e del processo"%;B il motivo di ri-
corso, inoltre, nella sostanza prospetta censura di merito preclusa in sede di legittimità;
3) a parte che la circostanza ex art. 61 n°2, con testata al capo II, "si riferisce", nel senso indi cato dall'art. 118 C.P. nuova formulazione, anche al De NI, il punto "sussistenza dell'aggravante"
è divenuto irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che su detto punto riget tò il ricorso (S.U. 11-5-93, Ligresti + 4), con con seguente irrilevanza della sopravvenuta modifica dell'art. 118 C.P.;
4) il motivo è infondato considerato che la sen-
tenza ha richiamato i criteri generali di determina zione e l'art. 133 C.P., facendo riferimento ancae al giudizio espresso dalla sentenza di annullamento;
755
ed inoltre considerato che gli aumenti ex art. 81
C.P. sono stati determinati in misura particolarmen te modesta, che quindi non richiedeva ulteriore mo-
tivazione sul "quantum".
NE e UO: funzionari dell'UT di fabbrica,
le cui posizioni sono uguali, denunciano:
1) il primo: vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e sulla pe
2) na inosservanza o comunque erronea applicazione di Legge penale in relazione agli artt. 61 n°2 e
118 C.P., quanto alla corruzione passiva (motivo
3) identico al III motivo di De NI) motivazione
illogica in ordine alla cessazione della continua-
zione nei reati di corruzione propria e falso in atto pubblico e, conseguentemente, della permanenza del reato di associazione per delinquere, momento finale erroneamente ritenuto l'inizio del 79 e non il giugno del 77%;
1) il secondo: violazione del divieto di reforma-
tio in pejus: pur essendo state escluse numerose ag gravanti, quantomeno per i reati satelliti, la Cor
te aveva confermato l'aumento ex art. 81 C.P. in me si tre di reclusione;
doveva in ogni caso essere
ridotta anche la pena base e comunque motivato 1'
aumento per la continuazione;
1 56
2). violazione di Legge in relazione all'art. 81
C.P. per erronea individuazione del reato più gra ve, ritenuto l'associazione per delinquere aggrava ta pur essendo lo stesso nettamente meno grave
(per i minimi e massimi edittali) rispetto al fal so in atto pubblico aggravato;
3) carenza di motivazione in ordine al tempo in cui era cessata la "commissione" dei delitti conte stati (motivo sostanzialmente identico al III mo tivo del BA); la continuazione era cessata en tro il 31 dicembre 77 e comunque dal I luglio 78,
e quindi i reati erano prescritti.
Tutti i motivi sono infondati.
E infatti, quanto a Earone:
1) l'impugnata sentenza ha ampiamente motivato il diniego della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche nonché l'entità della pena evidenziando sia che dette attenuanti erano state concesse soltanto perché erano state concesse in altro processo, sia la particolare insensibilità
morale e l'elevato capacità a delinquere correlate alla reiteracione delle condotte criminose nel tem po e alla gravità dei fatti, sia la misura partico-
larmente mite della pena fissata nei precedenti gra di di giudizio;
il motivo di ricorso, poi, si limi
M ta a prospettare non vizio di motivazione ma una diversa valutazione delle risultanze processuali,
preclusa in sede di legittimità;
2) quanto all' 'aggravante ex art. 61 n° 2 C.P.
valgono le considerazioni sopra espresse a proposi to del III motivo di, De NI;
3) quanto alla data, o meglio all'epoca, della cessazione delle condotte delittuose la Corte di rinvio ha dimostrato, con logiche argomentazioni e completa valutazione delle risultanze processua li, che l'attività delittuosa del NE (e del
UO) si protrasse a tutto il 1978 evidenziando in particolare che RI US, fonte primaria della prova a carico del BA e del UO, non
aveva mai detto che la corresponsione delle somme mensili ai due funzionari dell'UT era cessata nel giugno 77 epoca in cui alla direzione della
- peraltro raffineria era subentrato UN LIN
sempre restando il US di fatto presente "tran
- e chene alcune assenze abbastanza saltuarie"
"l'istituzionalizzazione" del rapporto di corruzio ne, essenziale per la realizzazione del contrabban do protrattosi fino agli inizi del 79, escludeva che un fatto accidentale quale la sostituzione del avere direttore della raffineria potesse **** * modifica to la consuetudine di pagare con regolarità i due funzionari dell'UT di fabbrica che nelle loro verifiche avevano continuato a non "accorgersi" di nulla così come era avvenuto per tutti gli altri coinvolti nell'attività delittuosa. Sul punto il mo tivo di ricorso nella sostanza prospetta non vizio di motivazione ma una diversa valutazione delle ri sultanze processuali, preclusa in sede di legittiª
mità.
Deve peraltro osservarsi che, a seguito dell'an nullamento con rinvio nel punto concernente il mo mento della cessazione della continuazione nei rea ti di corruzione propria e di falso in atto pubbli co, e della permanenza del reato associativo, resta
Va ancora sub judice il punto concernente la sussi stenza dei fatti di corruzione e falso per il perio do giugno del 77-fine 78 e la partecipazione all'
associazione per delinquere per lo stesso periodo.
Ciò comporta che i reati di corruzione e falso commessi da AR (e UO) in detto periodo sono prescritti essendo decorso, dalla fine del 78, il
termine di quindici anni previsto dagli artt. 157
n° 3- 158- 160 C.P. La prescri ione, viceversa,
•
non riguarda i fatti anteriori al giugno 77, in re lazione ai quali, a seguito della sentenza della
و وكن
Corte di Cassazione, la pronuncia di condanna è di-
venuta irrevocabile, posto che l'annullamento par-
ziale disposto con detta sentenza non riguardava la sussistenza dei fatti e la responsabilità degli im-
putati per il periodo anteriore al giugno 77, par-
ti, inoltre, sicuramente non in connessione con la parte annullata (S.U. 11-5-93; Ligresti e altri).
Diverso il discorso quanto al reato associativo che quale reato permanente, e cioè reato in cui la consumazione si protrae nel tempo e che resta "uni co" fino alla cessazione della permanenza, da una parte per il periodo fino al giugno 77 è stato ac-
certato irrevocabilmente con la sentenza di condan na per detto periodo divenuta, appunto, irrevocabi le a seguito del rigetto del ricorso da parte della
Corte di Cassazione, dall'altra per il periodo suc cessivo al giugno 77, rimasto sub judice a seguito dell'annullamento nei termini sopra menzionati, non
costituisce (a differenza di quanto avviene nel rea to continuato, che solo a determinati fini, in par ticolare quello della pena, viene considerato come resto unico, essendo in realtà costituito da vari fatti reato, ciascuno autonomamente valutabile) un fatto reato a sé stante, passibile, quindi, di auto noma prescrizione. Per quanto sopra esposto, dichiarata la prescri zione dei reati di falso e corruzione commessi suc
(relativa cessivamente al giugno 1977, va eliminata la pena.
inflitta dall'impugnata sentenza che, sulla base dei criteri applicati dai giudici di rinvio ed ai sensi dell'art. 539 n°9 C.P.P. 1930, viene determi nata in [...] mesi due di reclusione, con ri getto del ricorso agli effetti civili.
Quanto al UO:
1) nessuna norma prevede che, nel caso di esclu sione di circostanze aggravanti previste per i rea ti satelliti, debba essere ridotta la pena stabili ta dal primo giudice per la "violazione più grave",
la pena "base", ex art. 81 C.P.; deve poi escluder si che la Corte di rinvio, nella determinazione del la pena per i reati satelliti (in realtà soltanto quelli di falso posto che in primo grado la corru-
zione era stata considerata come "violazione più
grave" ex art. 31 C.P.) sia incorsa in violazione del divieto della reformatio in pejus, prevista dall'art. 515 C.P.P. 1930.
2) non sussiste la violazione di Legge denuncia ta con il secondo motivo di ricorso in quanto cor-
rettamente l'impugnata sentenza ha considerato co- me, in concreto, violazione più grave ex art. 81 Ü.
بھی G1
P. l'associazione per delinquere invece che il fal so in atto pubblico, punito con pena edittale supe riore;
ed infatti, a parte che l'art. 187 Disp. Att.
C.P.P. 1988 (in conformità alla sostanzialmente co-
stante giurisprudenza di questa Corte precedente S.
U. 27-3-92, Cardarelli) porta a ritenere che la de terminazione della "violazione più grave" ex art. 81 C.P. deve essere effettuata avendo presente la violazione "in concreto" più grave, già in appello era stata ritenuta "violazione più grave" l'associa zione per delinquere ed il punto non era stato og-
getto di ricorso per cassazione%;B
3) quanto all'epoca della cessazione dell'atti-
vità delittuosa da parte del UO che può avva lersi dell'effetto estensivo dell'annullamento pro nunciato nei confronti del barone- valgono le con siderazioni e conclusioni fatte in relazione al III
motivo del BA.
LA denuncia vizio di motivazione sul giudi zio di comparazione tra circostanze eterogenee e sulla determinazione della pena, deducendo "un at-
teggiamento estremamente collaborativo tenuto du-
rante tutta la fase processuale . 11 nonché !! il
... inruolo obbiettivamente secondario rivestito fine la "... sostanziale incensuratezza erroneamen 62 2
te considerata, dall'impugnata sentenza, un eufemi¬
smo privo di significato
Il ricorso è infondato avendo la sentenza ampia mente motivato il diniego della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche e la determi nazione della pena, esaminando e correttamente valu tando tutti gli elementi esposti nei motivi di ap pello, evidenziando in particolare la gravità dei fatti, il ruolo tutt'altro che secondario svolto dal MO e la durata del coinvolgimento del Mot
tola nell'attività contrabbandiera e la condanna con sentenza 9-3-82 della Corte di Appello di Torino;
il motivo di ricorso, inoltre, nella sostanza sopra
riassunta, prospetta censura di merito preclusa in 斧
sede di legittimità.
Non risultano i presupposti di cui all'art. 544
IV comma C.P.P. 1930 perché l'annullamento pronun-
ciato dalla sentenza 14-3-89 rispetto al BA
quanto all'epoca di cessazione dell'attività delit tuosa possa essere esteso al MO, così come ge nericamente "segnalato" nell'ultima parte del ri-
corso.
AMANTIA, PUMO, SPINA, IL e SIMONCINI i cin que militari della Guardia di Finanza in relazione ai quali i giudici di rinvio hanno confermato la condanna pèr associazione per delinquere, falso in atto pubblico, corruzione e collusione, con separa ti ricorsi (integrato da successiva memoria quello del PU) denunciano:
1) Violazione dell'art. 40 C.P. sul. _ AMANTIA:
rapporto di causalità: la Corte di Appello non ave va speso una sola parola per dimostrare la coscien za e volontarietà, da parte dell'MA, di tene-
re la asserita condotta incriminata né aveva porta to il suo esame su circostanze decisive, quali la topografia degli impianti di raffinazione che ren deva difficoltose le operazioni di controllo
2) e altro, evidenziate da MA omessa motiva-
zione sull'associazione per delinquere: ritenere che MA abbia concordato con gli industriali
Ifusselli etc. mezzi, modi, gerarchie, distribuzion ni di compiti, etc. etc., costituisce ipotesi fan tasiosa;
PUKO: motivazione carente e contradittoria: la motivasione non aveva evidenziato alcun fondato elemento di colpevolezza che potesse essere ricon dotto ad un comportamento consapevole del PU...;
unica e generica affermazione, senza riscontri,.
quella del coimputato IA
• .; se era vero che
PU nel 1976 aveva effettuato 45 turni, era anche Gh
vero che lo stesso non aveva "vissuto l'aziendanne gli anni caldi del contrabbando";
SPINA difetto di motivazione in conseguenza del l'omesso adeguamento del giudice di rinvio ai prin cipi affermati dalla Cassazione;
la motivazione del la sentenza ricalcava quella della sentenza annulla ta e non evidenziava elementi diversi da quelli che la sentenza di annullamento aveva ritenuti inidonei per un'affermazione di responsabilità;
IL violazione dell'art. 546 C.P.P.: il giu dice di rinvio deve giudicare sulle tracce e secon do il binario di fatto e di diritto indicati dalla
Cassazione, cosa che non era stata fatta dall'impu gnata sentenza;
SIMONCINI incompleta e contradittoria motivazio-
ne disapplicazione dell'art. 479 III comma C.P.P.
falsa ed erronea applicazione: l'impugnata sentenza aveva confermato quella della Corte di Appello che a sua volta aveva confermato quella del Tribunale;
"pertanto ribadiamo quanto già ampiamente illustra to (nel precedente ricorso) che riportiamo integral mente" (in sintesi, turni molto saltuari, la maggior parte in giorni festivi;
illogico, quindi, ritenere che dovesse essere necessariamente coinvolto nell'
organizzazione del contrabbando). La Corte osserva che tutti i reati come sopra ascritti - compreso quello di coblusione, stante
- sonola concessione delle attenuanti generiche estinti per prescrizione, essendo decorso il termi-
ne di quindici anni previsto dal combinato disposto dagli artt. 157 n°3, 158, 160 C.P., e tali vanno
dichiarati non sussistendo le condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 152
cpv. C.P.P. 1930.
I ricorsi, esaminati ai soli effetti civili stante la condanna al risarcimento dei danni a fa vore della parte civile Ministero delle Finanze,
sono infondati.
Richiamato, in relazione ai poteri ed ai vincoli del giudice di rinvio, quanto sopra esposto in re lazione alla posizione EA la Corte osserva che i giudici di rinvio hanno adeguatamente dimostrato la responsabilità dei cinque ricorrenti senza ripe tere i vizi di motivazione rilevati dalla sentenza di annullamento, consistenti nel non avere la Cor
te di appello tenuto conto del numero relativamen-
te esiguo dei turni svolti dei cincue imputati equi parati agli altri, con attribuzione a tutti di "nu merosissimi turni"%3B circostanza rilevante conside rato che secondo le indicazioni rese da LL 66
RI, non erano stati coinvolti nell'organing zione "coloro che hanno fornito prestazioni molto saltuarie" ed ancora più rilevante considerato che proprio MA SI PU e IN erano stati i soli, tra gli imputati militari, a non redigere al cuna falsa attestazione di̟ simulati movimenti din oli minerali.
Ed infatti sottolineato che il US RI
nelle sue dichiarazioni dibattimentali aveva esclu so dall'organizzazione soltanto coloro che avevano fornito prestazioni "molto saltuarie", e cioè raris sime volte, disperse in un arco di tempo tanto ampio da dover considerare quei militari vigilanti occa-
sionali della raffineria, e che soltanto seguendo questo criterio sin dall'istruttoria taluni milita ri erano stati esclusi dal nove o degli imputati,
l'impugnata sentenza ha preso in attento esame il numero dei turni svolti da ciascuno dei cinque inpu tati durante gli anni dal 73 al 79 raffrontandoli con quelli degli altri militari ed ha evidenziato che in realtà, fatta eccezione per il SI,
gli altri ricorrenti avevano svolto i loro turni soltanto durante gli anni 75-77 © 70 e in tali an-
ni detti turni non erano stati affatto "scarsi e saltuari" ma sostanzialmente corrispondenti a quel 67
li svolti dagli altri militari condannati, e di gran lunga più numerosi di quelli -veramente "occasio nali" svolti dai militari non incriminati.
Ha poi spiegato la ragione per la quale detti quattro ricorrenti non avevano firmato false atte stazioni di ingresso di olio esausto e di estrazio ne di olio rigenerato (negli anni in cui avevano prestato servizio l'impianto di rigenerazione ri-
sultava, anche ufficialmente, inattivo).
Quanto al SI che effettivamente aveva anche fatto meno turni peraltro negli anni in cui l'im-
pianto di rigenerazione ufficialmente funzionava ha evidenziato l'elemento risolutivo costituito dal fatto che egli, viceversa, aveva firmato atte-
stazioni di "visto entrare" di oli esausti e richie ste di estrazione di olio lubrificante proveniente dall'impianto di rigenerazione, documenti, tutti,
assolutamente falsi perché l'impianto di rigenera zione nella realtà non era funzionante e quelle at testazioni servivano solo a legittimare in parte,
fino al 1975, la produzione clandestina della raffi neria.
Ha poi per tutti richiamato le precise dichicra zioni rese al G.I. da EL IA, incaricato del-
la materiale effettuazione dei periodici pagamenti, il quale avuta lettura dell'elenco nominativo del personale della Guardia di Finanza dalla Brigata di
Gorgonzola per gli anni 77 e 78 cominciando da Aman
tia e proseguendo con gli altri, tra i quali PU,
IN, BA e SI, aveva risposto "tutti co storo, nessuno escluso, sono stati destinatari del-
la busta chiusa che conteneva una somma " aggiun
...
gendo "ovviamente la busta era mensile, indipenden temente dai turni effettuati".
Ed ha, infine, correttamente evidenziato, come riscontro logico, la circostanza che "una produzio ne clandestina così elevata, continua e persistente nel corso degli anni richiedeva necessariamente il coinvolgimento di tutte le persone comunque prepo ste alla vigilanza
... •
Stante sopia chiaramente infondati risultano tut ti i motivi di ricorso sopra riassunti che, nella sostanza, prospettano (anche quelli denuncianti vio lazione di Legge) censure di merito precluse in se de di legittimità.
OZ e LM con separati ricorsi denunciano erronea applicazione della Legge penale in relazio ne agli artt. 61 n°2 e 118 C.P. nel delitto di cor ruzione passiva, deducendo che la sentenza non ave va tenuto conto che la disciplina delle circostan
من 69
ze nel concorso di persone era stato modificato dall'art. 3 L. 7-2-1990 n° 19%; il motivo è identico a quello proposto dal De NI con il III motivo, e quindi vengono richiamate le considerazioni fatte.
a proposito del menzionato III motivo del De NI
(e, in particolare, che il punto "sussistenza dell aggravante ex art. 61 n° 2 C.P. è divenuto irrevo cabile).
CA RA CO OI EL OS denuncia no erronea applicazione della Legge penale sul ri-
lievo che la precedente sentenza di appello aveva ritenuto come "violazione più grave" ex art. 81 c
P. l'associazione per delinquere mentre il giudice di rinvio aveva invece ritenuto tale la collusio-
ne; vi era stata quindi una sorta di reformatio in pejus. anno quindi chiesto il ripristino quale
"violazione più grave" dell'associazione per delin quere e in subordine, la prescrizione per tutti i
,
reati.
Per quanto riguarda il CA, deceduto il 10-3-
93, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte del reo.
Quanto a li altri ricorrenti, ecclusa la pre-
scrizione in quanto in punto responsabilità la sen tenza di condanna è divenuta irrevoca ile (S.U. 11- 5-93 Ligrosti o altri), la Corte osserva che la reformatio in pejus riguarda la quantità di penadi e non la scelta del reato ritenuto più grave e nel la fattispecie, proprio per non violare il divieto▶
della reformatio in pejus, la Corterdi rinvio, puri stabilendo che "violazione più grave" ex art. 812- 3
C.P. era la collusione, ha applicato la pena bases di anni due mesi due di reclusione stabilita dalla precedente sentenza di appello per associazione per delinquere.
Inoltre, essendo "rientrata in gioco" la corru zione (avendo la sentenza di annullamento escluso:
l'assorbimento della corruzione nella collusione.
ritenuta dai giudici di appello) e l'applicazione della pena per dette reato che ai fini dell'au
-
mento per la continuazione poteva essere ritenuto il punto "violazione più "violazione più grave"
-
grave" non costituiva "giudicato".
Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati "in toto" vengono condan nati tutti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di essi alla sanzione pecu niaria ex art. 549 C.P.P. determinata nella misura,
ritenuta congrua, di Lire cinquecentomila;
tra que 71
sti gli imputati di bancarotta fraudolenta dovran-
no anche rimborsare alla parte civile curatela fal limento Raffineria Settentrionale le spese del pre sente grado di giudizio liquidate come da disposi-
tivo.
P. Q. M.
a) Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Da
Di TA
ST, Di ET, SI, US, VE,(
AL, e RO.
b) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pica RO per essere tutti i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato.
c) annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di MA, PU, IN, LE e Simon-
cini perché i reati ad essi ascritti sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi dei menzionati imputati quanto agli effetti civili.
(d) annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di BA e, per l'effetto estensivo, di UO
quanto ai reati continuati di corruzione e di fal so di cui ai capi 00 e LL, limitatamente a quelli tra essi commessi successivamente al giugno 1977,
perché estinti per prescrizione ed elimina la rela tiva pena di mesi due di reclusione per ciascuno degli imputati;
rigetta i ricorsi di RO e UO
АЯЗЈЕСИЛО ЈО ЗНОТАЯОБАЈСО effetti civ i stu
RI senza rinvio la sentenza nei confronti di GN UN limitatamente al delitto di corru zione di cui al capo MM per essere improcedibile E
azione penale per precedente giudicato ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigéttal
nel resto iPricorso di GN UN. wie (s f), right nicorsi di De NI, US UN
UC, GN AN, MO, LM, Mus
selli RI, EA, ZI, RA, IC, TR,
ON e IS.
g) condanna i ricorrenti di cui ai capi a e fuim solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno inoltre al versamento di Lire cinquecento,
mila alla Cassa delle ammende.
h) condanna US UN, US RI, Magni
ni UN, AG AN e UC, tutti in solido, al pagamento a favore della parte civile Cu
ratela fallimento Raffineria Settentrionale S.p.a.
delle spese del presente grado di giudizio che liqui da in complessive Lire 5.000.000 (cinquemilioni) di cui quattromilioni di Lire per onorari di difesa
Roma 16 Febbraio 1994. 0
il Presidente il Cons. est..
dott. Raffaele Bertonig dott. UN IN
Докрасивит caria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CarmelaLa@zuise