Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/1994, n. 4461
CASS
Sentenza 16 febbraio 1994

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Il principio contenuto nell'art. 579 cod. proc. pen. 1930, relativo all'esecuzione della pronuncia contenente la condanna meno grave, nell'ipotesi di pluralità di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona, trova applicazione non solo nell'ipotesi che esistano più provvedimenti di condanna, ma anche nell'ipotesi che esistano più giudicati nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto. Pertanto, ove la Corte di Cassazione, anziché "estendere" l'annullamento senza rinvio, pronunciato nei confronti di un ricorrente, ad altro con identica posizione processuale, ne esamini nel merito il ricorso proposto per altri motivi rigettandolo e definendone irrevocabilmente la responsabilità, si ha duplicità di giudicati, di cui l'uno assolutorio e l'altro di condanna, formatisi nell'ambito dello stesso processo. Ne discende che per ovviare al relativo contrasto può sperimentarsi il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 579 citato, con la conseguente esclusione dell'esecuzione del giudicato di condanna.

In tema di bancarotta fraudolenta, la somma versata per aumento di capitale dagli autori della distrazione non può essere considerata come restituzione dei mezzi finanziari sottratti al patrimonio dell'impresa. Ciò perché la prestazione fondata su una precisa causa contrattuale (sottoscrizione del capitale sociale) è diversa da quella effettuata in adempimento dell'obbligo di rendere quanto indebitamente percepito. (Fattispecie relativa a società per azioni, nella quale la Suprema Corte ha stimato corretto il rilievo del giudice di merito, secondo il quale i valori sottratti alla società o le eventuali restituzioni, se non fossero stati occultati contabilmente, sarebbero stati iscritti tra le voci attive del bilancio, laddove il capitale sociale trova la sua collocazione nel passivo, ex art. 2424 cod. civ.).

Ai fini del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 Legge Fallim., costituisce distrazione anche la diminuzione del patrimonio dell'impresa attuata con condotte delittuose (ad esempio, mediante attività corruttive), pur se finalizzate all'interesse dell'impresa stessa.

Commentario1

  • 1Il rimborso di versamenti in conto “futuro aumento di capitale sociale” quale condotta distrattiva della bancarotta fraudolenta patrimoniale
    https://www.dirittobancario.it/ · 24 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/1994, n. 4461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4461
Data del deposito : 16 febbraio 1994

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