Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, la sostituzione della pena dell'ammenda con la misura dell'espulsione coattiva, n. 286, è compatibile con la direttiva della Commissione CEE 2008/115/UE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza 6 dicembre 2012 C-430/11, Sagor, e con l'ordinanza 21 marzo 2013 C-522/11, Mbaye, ove ricorra la duplice condizione di un concreto rischio di fuga da parte dello straniero e che risulti accertata la possibilità di esecuzione immediata dell'espulsione per l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2015, n. 45544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45544 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
45 544/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. 792/2015 - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE N. 46015/2014 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: AH AN N. IL 14/02/1980 avverso la sentenza n. 3717/2012 GIUDICE DI PACE di ROMA, del 06/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. CANEVEILL che ha concluso per воишевать сей іно dele жбере пфиротол Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Roma assolveva ME VI per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/98, perché il fatto non costituisce reato ritenendo che la sanzione penale della condotta contestata appariva in contrasto con la direttiva 2008/115/CE.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla compatibilità del reato in oggetto con le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE e con le modifiche normative di cui alla legge n. 129 del 2011, richiamando anche la decisione della Corte costituzionale n. 250 del 2010 sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è già stato affermato in più occasioni da questa Corte, con le sentenze 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, e 21 marzo 2013, causa C- 522/11, Mbaye, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, investita di questioni d'interpretazione pregiudiziale da giudici italiani, ha affermato che in linea di principio la contravvenzione prevista dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 10 -bis, è compatibile con la direttiva 2008/115/UE (c.d. "direttiva rimpatri"): a condizione che la sua applicazione in concreto da parte del giudice non conduca a risultati incompatibili con la direttiva medesima, in particolare per ciò che concerne l'irrogazione di pene alternative di natura restrittiva che di fatto ostacolino l'effetto utile della direttiva costituito dalla possibilità di rimpatrio (in relazione alle quali è però ora intervenuta la legga n. 161 del 2014, art. 3) o la sanzione sostitutiva dell'espulsione, se disposta al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dal p.4 dell'art. 7 della Direttiva medesima. Per essere più precisi, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la fattispecie dell'art. 10 -bis di cui si discute non è in contrasto con la Direttiva comunitaria laddove prevede che lo straniero "irregolare" è sanzionato con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Con l'avvertenza che la sostituzione di tale pena sostituita con la misura dell'espulsione coattiva (ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, e d.lgs. n. 274 del 2000, art. 62 -bis), è consentita ad eccezione che ricorra la duplice condizione: (a) che emerga dagli atti il concreto rischio di fuga da parte dello straniero, che dovrà essere apprezzato caso per caso dal giudice in base a un esame individuale della situazione dello straniero (p.41 della 2 sentenza Mbaye), giacché ove tale rischio non sussista lo straniero ha diritto a una decisione di rimpatrio che gli riconosca, ai sensi dell'art. 7 della direttiva, un termine per la partenza volontaria, che non è in facoltà del giudice di pace concedergli;
(b) che risulti accertato che è effettivamente possibile l'esecuzione immediata dell'espulsione e che non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1. Ma, entro i limiti detti, la fattispecie contravvenzionale non può essere oggetto di disapplicazione>> (Sez. 1, n. 5 del 19/11/2014, dep. 2015, Eric). Deve essere altresì ribadito che non rileva, allo stato, la circostanza che la legge n. 67 del 2014, all'art. 2, comma 3, lett. b), abbia delegato il governo ad abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'art. 10 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia>>, dal momento che il governo non ha ancora provveduto. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Roma perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma. Così deciso, il 15 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente LuciaLa Posta Maria Cristina Siotto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3