Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL LA CORTE SÜ SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11587/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO 11884/99 Consigliere Dott. Fernando LUPI 42529/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cons. Rel. Cron. 15285 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Ud. 06/03/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SA RI, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Gregorio del Foro di SC, giusta procura in atti;
- ricorrente-
contro
: IN NY EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n.2 presso lo studio dell'avv. Massimo Vitolo, rappresentato e difeso dall'avv. Eberto Durante del Foro di SC, giusta procura in atti;
1053 - controricorrente- nonché
contro
: INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del Presidente, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe de Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-controricorrente- nonché
contro
: CASA DI CURA HERANGELI s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luigi Pierangeli, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino n. 75 presso l'avv. Pietro d'Ovidio che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Augusto La Morgia del Foro di SC, giusta procura in atti;
B -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché
contro
: LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gorizia n.14 presso l'avv Franco Sabatini, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Di Carlantonio del Foro di SC;
-controricorrente e ricorrente incidentale- 2 avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di SC del 5 maggio 1994- 5 luglio 1994 n. 217 del 1994, cron. 3361 e definitiva del 10 dicembre 1998- 19 febbraio 1999 n. 200 del 1998, cron. 1095; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Eberto Durante, Emilia Favata (per delega avv. Antonino Catania), Augusto La Morgia, e Eberto Durante (per delega avv. Di Carlantonio); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napolitano, il quale ha principaleconcluso per il rigetto del ricorso (assorbito quello incidentale). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 1° aprile 1979 RI NT, mentre in qualità di addetta alle pulizie della Casa di Cura Pietrangeli di SC, gettava nella cesta di rifiuti alcune bucce di frutta, si procurava un taglio alla mano destra, ferendosi con la lamiera di un barattolo di pelati che si trovava già nella cesta. La ferita era stata subito suturata dal medico di turno seguita dai medici dell'INAIL presso la sede di ん Cura, dott. SC ER NT. presso la Casa di Successivamente, la NT era stata curata e 3 SC. Nonostante le cure, il danno alla mano destra si era rivelato più grave e delicato di quanto non fosse apparso in un primo tempo. Infatti, in conseguenza dello stesso, la NT aveva subito una lunga serie di ricoveri e interventi chirurgici, finché si era dovuta sottoporre metacarpo e del ditoall'amputazione del secondo indice, con postumi di varia natura particolarmente gravi, in ragione della notevole limitazione funzionale dell'arto. A causa delle complicanze derivate dall'infortunio, la NT era stata costretta ad assentarsi dal lavoro per lunghi periodi, finché la datrice di lavoro le aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, con lettera 6 agosto 1986 (licenziamento poi dichiarato illegittimo in sede giudiziaria). Con ricorso al Pretore di SC, in funzione di giudice del lavoro, la NT aveva chiamato in causa la Casa di Cura Pietrangeli e 1' INAIL per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, ed al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta (per la quota a carico di ciascuno di essi), sul presupposto della negligenza del medico della Casa di Cura e dell'INAIL che l'avevano assistita dopo l'infortunio sul lavoro. Venivano chiamati in causa, su istanza della Casa di Cura, il dottor SC e la società Fondiaria Assicurazioni s.p.a., che contestavano la domanda di garanzia proposto nei loro confronti. rigettato alcune eccezioni Il Pretore, dopo aver incompetenza funzionale del pregiudiziali (quella di difetto di legittimazione giudice del lavoro e di passiva della Casa di Cura) rigettava le domande di risarcimento della NT e la duplice domanda di garanzia della Casa di Cura. Il Pretore accoglieva, invece, la domanda di condanna dell'INAIL al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta per i periodi di ricaduta non ancora indennizzati, ex art. 68 del T.U. n. 1124 del 1965, (richiamando sul punto i principi giurisprudenziali, elaborati anche da questa Corte, in ordine alla cumulabilità di dette prestazioni con la rendita per inabilità permanente). Lo stesso Pretore, infine, rigettava la domanda di integrazione economica di tale indennità rivolta contro la Casa di Cura, sottolineando che questa aveva all'obbligo di corrispondere l'integrale ottemperato economico nei confronti della ricorrente, trattamento per tutto il periodo di salvaguardia previsto dal 5 contratto collettivo e dall'art. 2110 codice civile. Con sentenza non definitiva del 5 maggio-5 luglio 1994, n.217 del 1994, il Tribunale di SC dichiarava inammissibile, ex art. 437, secondo comma, codice di domanda risarcitoria diprocedura civile, la NT RI
contro
SC NT ER, perché proposta solo in grado di appello. Lo SC aveva partecipato al giudizio pretorile perché chiamato in garanzia, insieme con la Fondiaria Assicurazioni, dalla Casa di Cura. Il Tribunale rigettava l'appello principale proposto dalla NT contro l'INAIL, dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società per azioni La Fondiaria Assicurazione e rigettava l'appello incidentale proposto dalla Casa di Cura Pierangeli. Osservavano i giudici di appello che sulla base delle varie consulenze tecniche di ufficio espletate era risultato che "il danno lamentato dalla NT non potesse essere riportato a negligenza ovvero ad errore negli interventi operati dai vari sanitari...ma che piuttosto la causa dell'evento doveva essere spiegata alla luce delle condizioni soggettive della stessa infortunata о di altri imprecisati ed imprevedibili fattori". Il Tribunale osservava che l'azione intesa ad ottenere 6 il risarcimento del danno da parte della Casa di Cura Pierangeli doveva essere esaminata solo sotto il profilo della dedotta colpa professionale dell'operatore sanitario dipendente dell'INAIL. La nuova prospettazione di una responsabilità della stessa Casa di Cura derivante dalla mancata adozione di cautele nell'ambiente di lavoro, infatti, costituiva un fatto del tutto diverso e distinto da quello costitutivo della pretesa azionata con il ricorso di primo grado (negligenza ed imperizia dell'operatore sanitario dipendente dalla Casa di Cura). Ritenuto che il fatto costitutivo della pretesa implicava comunque la necessità di una indagine tecnica, i giudici di appello provvedevano in tal senso con separata ordinanza, riservandosi all'esito della definitiva sul merito della stessa, la pronuncia domanda di risarcimento nei confronti della Casa di nonché quella di garanzia nei confronti della Cura, Fondiaria, alla stessa correlata. Per quanto riguardava, inoltre, il capo dell'appello proposto avverso la pronuncia di rigetto dell'istanza risarcitoria nei confronti dell'INAIL, il Tribunale osservava che la NT, in grado di appello, aveva reiterato la domanda di condanna al pagamento dell'indennità da inabilità temporanea assoluta (ex 7 art. 6 cit.) solo nei confronti dell'INAIL, concludendo perché l'Istituto fosse condannato al pagamento dell'indennità relativamente all'intero periodo dal 1° agosto 1986 a tutt'oggi ○ (con esclusione degli intervalli temporali per il quali il diritto stesso era stato riconosciuto già dal primo giudice, con sentenza passata in giudicato, in difetto di appello incidentale dell'Istituto). Tale capo di impugnazione, tuttavia, doveva essere rigettato, mancando qualsiasi prova della esistenza di uno stato di inabilità temporanea assoluta per un periodo successivo al giugno 1988 (in costanza di svolgimento di rapporto lavorativo). Dovevano considerarsi inammissibili, perché tardive, le richieste istruttorie formulate dalla difesa della ricorrente per la prima volta in appello. Con successiva sentenza definitiva del 10 dicembre 199- 19 febbraio 1999, il Tribunale di SC rigettava l'appello proposto da RI NT contro la decisione 6 ottobre 1992 del locale Pretore. I giudici di appello osservavano che, a seguito della pronuncia non definitiva già richiamata, rimaneva da esaminare l'appello al capo della sentenza del Pretore che aveva rigetatto la istanza risarcitoria di NT nei confronti della Casa di Cura sul 8 presupposto dell'inadempimento contrattuale di questa ultima nei confronti dell'infortunata, imputabile alla colpa professionale grave del medico dipendente della stessa e la conseguente istanza di manleva nei confronti della società La Fondiaria Assicurazioni, tenuta a garantire per la responsabilità civile la Clinica. La consulenza tecnica disposta in grado di appello aveva escluso la sussistenza di questa colpa grave nell'esecuzione dell'intervento immediato di medicazione e di sutura della ferita riportata dalla NT. Neppure da parte dei medici dell'INAIL vi era stata negligenza o imperizia, tanto più che questi avevano segnalato la necessità di un ricovero immediato della lavoratrice presso l'Ospedale di SC, nella divisione specializzata di ortopedia. La causa esclusiva degli esiti dell'infortunio era stata ravvisata dal consulente tecnico di ufficio nelle sopravvenute successive omissioni e opzioni ん terapeutiche, da qualificarsi come una vera e propria causa autonoma, idonea da sola a produrre l'evento dannoso e del tutto distinto dai fatti originari. Rimenava, pertanto, assorbita ogni decisione in ordine alle domanda di garanzia spiegata dalla Casa di Cura 9 nei confronti della Compagnia di Assicurazioni. Avverso tale pronuncia ricorre la NT con tre distinti motivi. Resistono la Casa di Cura e la s.p.a. Fondiaria Assicurazioni con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale espressamente definito come "condizionato". Resistono l'INAIL e lo SC con controricorso. La società Fondiaria Assicurazioni ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei tre ricorsi, in quanto proposti tutti contro le medesime decisioni (art. 335 codice di procedura civile). Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 355, 356 e 373 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 codice di procedura civile. La NT richiama quanto già esposto in grado di appello in ordine alla violazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni da parte della datrice di lavoro. La stessa sottolinea che la responsabilità h della Casa di Cura Pierangeli deve ritenersi nel caso di specie "intrinseca e non vi è bisogno di alcuna consulenza tecnica per accertare il nesso di causalità 10 tra l'evento dannoso e il danno alla persona". Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, in relazione ai numeri 3 e 5 dell'articolo 360 codice di procedura civile. La NT censura la sentenza impugnata che ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali. La domanda di risarcimento di danni non era certamente temeraria ed il petitum non poteva dirsi incerto. In esso dovevano essere ricompresi i danni per l'invalidità riportata, che dovevano essere soddisfatti mediante la costituzione di una rendita per inabilità permanente. Le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della Casa di Cura ovvero dell'INAIL, a seconda dell'esito degli accertamenti disposti. Con il terzo motivo, la ricorrente principale ribadisce quanto già esposto nei motivi precedenti, precisando che al consulente tecnico di ufficio era stato richiesto di accertare soltanto tutte le conseguenze dannose collegate alla condotta del medico, mentre "dette conseguenze dannose derivano dalla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, che sono rilevabili di ufficio, in qualunque stato e grado del processo, trattandosi di violazione 11 + di norme cogenti". I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. I giudici di appello hanno già rilevato che la NT aveva introdotto una domanda nuova, per la prima volta, in appello, proponendo il tema della responsabilità del datore di lavoro per mancata osservanza delle misure di prevenzione infortuni previste dal citato decreto. Si tratta, come ha rilevato esattamente il Tribunale, di fatti diversi, rispetto a quelli prospettati in primo grado, donde della richiestal'inammissibilità formulata in appello per la preclusione sancita dall'art. 437, secondo comma codice di ' procedura civile, che pone il divieto dello ius novorum, estendendolo a tutto il giudizio di secondo grado. Nel ricorso introduttivo davanti al Pretore, infatti, la NT aveva chiesto la condanna della Casa di Cura e dell'INAIL, deducendo, rispettivamente, la negligenza ed imperizia del medico dipendente della prima, dott. SC, che aveva effettuato il primo intervento, e dei sanitari dell'Istituto, che avevano seguito il decorso dell'infortunio. La nuova prospettazione della responsabilità civile della Casa di Cura, hanno correttamente osservato i 12 giudici di appello, trae origine da un fatto del tutto diverso e distinto da quello costitutivo della pretesa azionata con il ricorso di primo grado.. In questa prospettiva, non merita censure neppure la decisione definitiva del Tribunale che ha condannato la NT al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'INAIL (oltre che dello SC). La controversia non aveva inizialmente natura strettamente previdenziale, bensì risarcitoria per fatto dei dipendenti. Per quanto riguarda, poi, la richiesta di costituzione di una rendita per inabilità permanente, l'Istituto ha chiarito di aver già disposto la costituzione di una rendita corrispondente ad un gradi di inabilità del 60%. Sarebbe stato onere della ricorrente, se del caso, contestare la valutazione della inabilità permanente effettuata dall'Istituto in sede di prima visita di accertamento postumi o di visite di revisione. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con l'assorbimento dei ricorsi incidentali, espressamente indicati come condizionati. ん Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso 13 principale, assorbiti gli incidentali. Compensa le spese di questo giudizio. Canton Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLI вишито Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I D , A SS O L L A 0 T O 1 , B 3 . KA I 3 T D 5 R E SP 'A A . T L I N S L IN E O 3 G D P 7 O - I M 8 I S A - N D 1 A E E 1 D S , E I O E T A R G N T O E IS G T V E G IT E L E IR R A D L L O E D 14