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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1003/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1003/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Pierdomenico, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_2 C.F._2
IO Di IA e dall'Avv. Francesco Bonfiglioli, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, le parti e i loro procuratori convengono sull'immediato trattenimento della causa alla decisione collegiale sullo status, con successivo rinvio per trattative della causa ad una udienza (con modalità a trattazione scritta), da svolgersi a febbraio p.v., in modo da consentire loro di intavolare trattative di bonario componimento della lite”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio civile in Giulianova Parte_1 Parte_2
(TE) in data 12.6.2004 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giulianova dell'anno 2004, numero 13, parte I); dalla loro unione nacquero i figli (il Per_1
30.1.2002) e (il 13.12.2004). Per_2
2. Con decreto n. 427 del 3.3.2011, il Tribunale di Pescara omologò l'accordo di cui al ricorso per separazione consensuale tra i coniugi, il quale prevedeva, per quanto d'interesse: l'affidamento condiviso dei figli (all'epoca) minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale condotta in locazione sita in San Giovanni Teatino (CH) ad ella assegnata, con canone mensile posto a carico della l'obbligo in capo al – Pt_2 Parte_1 sino all'1.10.2011 – di contribuire al pagamento del canone di locazione nella misura di €. 230,00 mensili e di accollarsi tutte le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale;
la disciplina relativa all'uso dell'autovettura intestata al e alla disponibilità dei buoni postali Parte_1 fruttiferi cointestati tra le parti;
la disciplina della frequentazione tra i figli e il padre;
l'obbligo del di versamento alla i un assegno mensile di €. 400,00 (oltre rivalutazione Parte_1 Pt_2 annuale Istat) per il mantenimento di entrambi i figli;
l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno;
l'obbligo del di versamento Parte_1 alla di un assegno mensile di €. 300,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il Pt_2 mantenimento di quest'ultima.
3. Con ricorso depositato in data 8.9.25, il ha domandato all'adito Tribunale di: “
1. Parte_1
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
[…].
2. Dichiarare che la prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre in pagina 2 di 5 quanto benché maggiorenni non autosufficienti economicamente;
3. Dichiarare che il padre, in quanto residente all'estero, e i figli, in quanto maggiorenni, concorderanno di volta in volta a seconda delle loro esigenze i tempi di frequentazione;
4. Per quanto spiegato in premessa disporre in via principale che la sig.ra lasci la casa del resistente insieme ai figli e alcun assegno di mantenimento sia Pt_2 disposto a carico del sig. per nessuno di essi. In via subordinata, qualora il Giudice non Parte_1 dovesse decidere per il detto trasferimento, disporre che la sig.ra ne abbia l'uso al massimo Pt_2 per altri 5 anni e che esclusivamente l'anzidetta provveda al mantenimento per se stessa e per i figli e versi direttamente in favore della sig.ra metà delle spese da costei sostenute Controparte_1 per tutte le utenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, elettricità, gas, rifiuti ecc.). In via ulteriormente gradata, in caso di mancato accoglimento anche della precedente richiesta, disporre a carico del ricorrente il versamento di euro 100,00 di mantenimento pro-capite soltanto per i figli oltre al 50% delle loro spese straordinarie (come da linee guida CNF all.), direttamente agli stessi sui rispettivi iban fino alla loro autosufficienza economica e comunque non oltre 5 anni da oggi. In tal ultimo caso il ricorrente continuerà a versare anche metà spese per utenze alla di lui madre sempre al massimo per ulteriori 5 anni.
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giulianova (TE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo oltre agli accessori di legge”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Parte_2
23.10.2025 – ha parimenti chiesto al Tribunale una pronunzia di scioglimento del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “ […] - sebbene maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, disporre la residenza abituale dei figli e presso la madre sig.a Per_1 Persona_3 Pt_2
, lasciando alla volontà del padre sig. e degli stessi figli di concordare tra
[...] Parte_1 loro i tempi e le modalità di frequentazione;
- in via riconvenzionale, disporre, ex artt. 1021 e segg.
c.c., a favore della sig.a , del diritto di uso e di abitazione dell'attuale sistemazione al Parte_2 piano inferiore dell'appartamento sito in San Giovanni Teatino (CH) via De Gasperi n. 6, con tutte le utenze interamente a carico del sig. ; - in via riconvenzionale, accertare in capo al Parte_1 sig. il debito relativo ai mancati versamenti del mantenimento previsto nella Parte_1 separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pescara in data 3 marzo 2011, per i mesi da luglio 2021 a settembre 2025, per complessivi € 34.673,23, o di diversa somma maggiore o minore pagina 3 di 5 determinata nel corso di giudizio e conseguentemente condannarlo al pagamento a favore della sig.a
della medesima somma o altra diversamente determinata;
- con ordine alla Parte_2
Cancelleria di trasmissione della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficio dello stato civile del Comune di Giulianova (TE) per gli opportuni adempimenti;
- con condanna alle spese di lite a carico del ricorrente”.
5. Alla prima udienza di comparizione del 24.11.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio (pur concordando le parti per un rinvio del processo a febbraio 2026 per tentare, nelle more, una conciliazione) – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti, nonché per le ulteriori determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare in via immediata lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Pescara del 3.3.2011; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dai coniugi nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione coniugale manifestata dalle stesse parti in sede di prima udienza del 24.11.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. pagina 4 di 5 1003/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Parte_2 in Giulianova (TE) in data 12.6.2004 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Giulianova dell'anno 2004, numero 13, parte I).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Chieti, 25 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1003/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Pierdomenico, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_2 C.F._2
IO Di IA e dall'Avv. Francesco Bonfiglioli, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, le parti e i loro procuratori convengono sull'immediato trattenimento della causa alla decisione collegiale sullo status, con successivo rinvio per trattative della causa ad una udienza (con modalità a trattazione scritta), da svolgersi a febbraio p.v., in modo da consentire loro di intavolare trattative di bonario componimento della lite”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio civile in Giulianova Parte_1 Parte_2
(TE) in data 12.6.2004 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giulianova dell'anno 2004, numero 13, parte I); dalla loro unione nacquero i figli (il Per_1
30.1.2002) e (il 13.12.2004). Per_2
2. Con decreto n. 427 del 3.3.2011, il Tribunale di Pescara omologò l'accordo di cui al ricorso per separazione consensuale tra i coniugi, il quale prevedeva, per quanto d'interesse: l'affidamento condiviso dei figli (all'epoca) minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale condotta in locazione sita in San Giovanni Teatino (CH) ad ella assegnata, con canone mensile posto a carico della l'obbligo in capo al – Pt_2 Parte_1 sino all'1.10.2011 – di contribuire al pagamento del canone di locazione nella misura di €. 230,00 mensili e di accollarsi tutte le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale;
la disciplina relativa all'uso dell'autovettura intestata al e alla disponibilità dei buoni postali Parte_1 fruttiferi cointestati tra le parti;
la disciplina della frequentazione tra i figli e il padre;
l'obbligo del di versamento alla i un assegno mensile di €. 400,00 (oltre rivalutazione Parte_1 Pt_2 annuale Istat) per il mantenimento di entrambi i figli;
l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno;
l'obbligo del di versamento Parte_1 alla di un assegno mensile di €. 300,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il Pt_2 mantenimento di quest'ultima.
3. Con ricorso depositato in data 8.9.25, il ha domandato all'adito Tribunale di: “
1. Parte_1
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
[…].
2. Dichiarare che la prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre in pagina 2 di 5 quanto benché maggiorenni non autosufficienti economicamente;
3. Dichiarare che il padre, in quanto residente all'estero, e i figli, in quanto maggiorenni, concorderanno di volta in volta a seconda delle loro esigenze i tempi di frequentazione;
4. Per quanto spiegato in premessa disporre in via principale che la sig.ra lasci la casa del resistente insieme ai figli e alcun assegno di mantenimento sia Pt_2 disposto a carico del sig. per nessuno di essi. In via subordinata, qualora il Giudice non Parte_1 dovesse decidere per il detto trasferimento, disporre che la sig.ra ne abbia l'uso al massimo Pt_2 per altri 5 anni e che esclusivamente l'anzidetta provveda al mantenimento per se stessa e per i figli e versi direttamente in favore della sig.ra metà delle spese da costei sostenute Controparte_1 per tutte le utenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, elettricità, gas, rifiuti ecc.). In via ulteriormente gradata, in caso di mancato accoglimento anche della precedente richiesta, disporre a carico del ricorrente il versamento di euro 100,00 di mantenimento pro-capite soltanto per i figli oltre al 50% delle loro spese straordinarie (come da linee guida CNF all.), direttamente agli stessi sui rispettivi iban fino alla loro autosufficienza economica e comunque non oltre 5 anni da oggi. In tal ultimo caso il ricorrente continuerà a versare anche metà spese per utenze alla di lui madre sempre al massimo per ulteriori 5 anni.
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giulianova (TE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo oltre agli accessori di legge”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Parte_2
23.10.2025 – ha parimenti chiesto al Tribunale una pronunzia di scioglimento del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “ […] - sebbene maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, disporre la residenza abituale dei figli e presso la madre sig.a Per_1 Persona_3 Pt_2
, lasciando alla volontà del padre sig. e degli stessi figli di concordare tra
[...] Parte_1 loro i tempi e le modalità di frequentazione;
- in via riconvenzionale, disporre, ex artt. 1021 e segg.
c.c., a favore della sig.a , del diritto di uso e di abitazione dell'attuale sistemazione al Parte_2 piano inferiore dell'appartamento sito in San Giovanni Teatino (CH) via De Gasperi n. 6, con tutte le utenze interamente a carico del sig. ; - in via riconvenzionale, accertare in capo al Parte_1 sig. il debito relativo ai mancati versamenti del mantenimento previsto nella Parte_1 separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pescara in data 3 marzo 2011, per i mesi da luglio 2021 a settembre 2025, per complessivi € 34.673,23, o di diversa somma maggiore o minore pagina 3 di 5 determinata nel corso di giudizio e conseguentemente condannarlo al pagamento a favore della sig.a
della medesima somma o altra diversamente determinata;
- con ordine alla Parte_2
Cancelleria di trasmissione della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficio dello stato civile del Comune di Giulianova (TE) per gli opportuni adempimenti;
- con condanna alle spese di lite a carico del ricorrente”.
5. Alla prima udienza di comparizione del 24.11.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio (pur concordando le parti per un rinvio del processo a febbraio 2026 per tentare, nelle more, una conciliazione) – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti, nonché per le ulteriori determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare in via immediata lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Pescara del 3.3.2011; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dai coniugi nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione coniugale manifestata dalle stesse parti in sede di prima udienza del 24.11.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. pagina 4 di 5 1003/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Parte_2 in Giulianova (TE) in data 12.6.2004 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Giulianova dell'anno 2004, numero 13, parte I).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Chieti, 25 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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