CA
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
RG. nr. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Roma Via
[...] P.IVA_1
Salaria n.229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Arch.
, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dagli Controparte_1 avv.ti Francesco Giammaria (pec:
) e Iolanda Gentile (pec: Email_1
), Email_2 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._1 forza di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo datato
16.11.2021 dall'avv. Cristina Scilla (pec:
, Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 27/2024 depositata il 23.01.2024, notificata in data 26.01.2024.-
In punto: opposizione decreto ingiuntivo, contributi e sanzioni INARCASSA.-
1 CONCLUSIONI
INARCASSA:
“in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del Tribunale di
Padova n. 27/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024 (All. B), notificata dal difensore dell'Ing. nel giudizio di primo grado in data 26 gennaio 2024 (All. C),
CP_2 dichiarando non maturati i termini di prescrizione dei contributi (ed accessori) pacificamente dovuti dall'Ing. all' per tutto il periodo in
CP_2 Parte_1 contestazione e, pertanto, dichiarando l'Ing. tenuto al versamento dei
CP_2 contributi soggettivi, integrativi e di maternità (ed accessori) per il periodo anzidetto, nonché, per l'effetto, condannare l'Ing. a versare ad la somma
CP_2 Parte_1 complessiva di € 110.678,38 dovuta, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare applicabile, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2006 al 2012, come comprovato dagli accertamenti contabili eseguiti (Doc. 4 della produzione di primo grado) e dall'attestazione di credito rilasciata alla data del 5.5.2021 dal Responsabile della Direzione Attività Istituzionali dell' , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
635, secondo comma, c.p.c. (Doc. 5 della produzione di primo grado), oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e/o comunque rigettare la domanda di condanna dell'ing. già proposta da in via CP_2 Parte_1 monitoria in misura pari a € 110.678,38, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Padova l'ingegnere CP_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2021
[...] emesso dallo stesso Tribunale, con il quale veniva ingiunto di pagare all' la somma di € 110.678,38, di cui € 58.067,99 a titolo di contributi Parte_1 per gli anni dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2012 ed € 52.610,39 a titolo di sanzioni e interessi per gli anni dal 2007 al 2012.
Con l'impugnata sentenza il giudice patavino adito revocava il decreto ingiuntivo n. 518/2021 del 23/26 luglio 2021 del Tribunale di Padova e condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 11.000,00.
2 In via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione atteso che il ricorso in opposizione è stato correttamente depositato nei termini di legge.
Con particolare riferimento al dies a quo del termine prescrizionale, il giudice di prime cure rilevava che “dal documento 4 di parte resistente risulta che la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2006 è stata effettuata il 2 agosto 2007, quella relativa al 2007 è stata effettuata il 23 Dicembre 2008, quella relativa al 2008
è stata effettuata il 10 settembre 2009, quella relativa al 2009 è stata effettuata il
28 ottobre 2010, quella relativa al 2010 è stata effettuata il 29 ottobre 2011, quella relativa al 2011 è stata effettuata il 31 ottobre 2012; - alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 2 della legge n. 6/1981 e 36 dello Statuto
deve ritenersi che, relativamente a ciascun anno, il termine di Parte_1 prescrizione ha iniziato a decorrere in concomitanza con l'inoltro di ciascuna comunicazione reddituale;
- quanto all'anno 2012, allega che il Parte_1 ricorrente ha radicalmente omesso la comunicazione reddituale obbligatoria inerente all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume
d'affari dichiarato ai fini IVA. A questo proposito, non offre prova sufficiente dell'avvenuta comunicazione dei redditi l'estratto del sito web di (doc. Parte_1
15 del ricorrente), il quale, in relazione all'anno 2012, reca l'indicazione
“Dichiarazione presentata”, atteso che il ricorrente ha omesso qualsivoglia produzione documentale idonea a provare l'avvenuta comunicazione posta dalla legge a suo carico. Oltretutto, dall'estratto conto allegato alla comunicazione del 7 luglio 2015 si evince che i redditi relativi al 2012 sono stati acquisiti d'ufficio a mezzo anagrafe tributaria in data 4 agosto 2014. Ciò conferma che l'indicazione presente sul sito web di , così come sostenuto dalla all'udienza del 23 Parte_1 Pt_1 gennaio 2024, non può valere come prova del fatto che sarebbe stato il ricorrente
a farne sua sponte comunicazione;
- alla luce di ciò, deve ritenersi che in relazione all'anno 2012 la prescrizione ha iniziato a decorrere in data 4 agosto 2014, che è il momento a partire dal quale è stata posta concretamente in condizione Parte_1 di far valere il proprio diritto. Nel caso di specie, infatti, il principio generale stabilito dall'art. 2935 c.c. in materia di decorrenza della prescrizione deve trovare necessaria applicazione in luogo della norma speciale stabilita dall'art. 18, comma
2 della legge n. 6/1981. Se è corretto ritenere che il termine di prescrizione
3 effettivamente non inizia a decorrere in caso di omessa trasmissione alla della Pt_1 comunicazione di cui all'art. 16, non vi emotivo di escludere che esso inizi regolarmente a decorrere nel momento in cui la abbia provveduto ad acquisire Pt_1 autonomamente il dato reddituale e gli altri elementi eventualmente necessari a quantificare e far valere il proprio diritto contributivo”.
Evidenziava, altresì: “quanto ai crediti relativi agli anni 2006, 2007, 2008, anche a voler ritenere che la prescrizione sia stata interrotta per mezzo della missiva del 17 ottobre 2011, ricevuta il 26 ottobre 2011, essa è comunque maturata per tutti e tre gli anni in data 26 ottobre 2016; - la nota del 7 luglio 2015 è stata infatti comunicata presso l'indirizzo di Via Buonarroti n. 18, 61121 Pesaro, che all'epoca della spedizione non poteva più essere considerato l'indirizzo del ricorrente, atteso che costui aveva cambiato residenza (in Viale Trieste 153) a partire dal 22 dicembre
2012. All'epoca della spedizione erano pacificamente residenti in via Buonarroti n.
18 l'ex moglie del ricorrente e i due figli di minorenni, e non può ritenersi che, a maggior ragione a seguito della rottura del rapporto matrimoniale, il ricorrente abbia mantenuto un collegamento sufficientemente significativo con l'indirizzo di via
Buonarroti n. 18; - oltretutto, l'art. 16, comma 1 della legge n. 6/1981 obbliga i soli
“iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti” a comunicare alla con lettera Pt_1 raccomandata, tra i vari dati, le “indicazioni […] relative allo stato di famiglia”
(compreso quindi il luogo di residenza). Nel caso di specie, è pacifico in causa che il ricorrente si sia cancellato dall'albo già in data 5 novembre 2012. Pertanto, successivamente a tale data, nei suoi confronti non poteva operare l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 16, comma 1 della legge n. 6/1981; - quanto ai debiti relativi agli anni dal 2009 al 2011, la prescrizione, come detto, è iniziata a decorrere al più tardi a partire dal 31 ottobre 2012, con sua maturazione al più tardi in data 31 ottobre 2017, attesa la già dichiarata inidoneità all'interruzione della prescrizione della nota del 7 luglio 2015; quanto ai debiti relativi all'anno 2012, la prescrizione deve ritenersi maturata il 4 agosto 2019, senza che sia sopravvenuto alcun valido atto interruttivo, tenuto conto che anche la lettera datata 30 maggio
2019 è stata spedita presso l'indirizzo di via Buonarroti n. 18”.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello formulando due Parte_1
(2) distinti motivi di gravame.
4 2.1. Con il primo motivo - dato atto che è pacifico che l'odierno appellato non ha versato i contributi richiesti con la procedura monitoria per le annualità oggetto di causa - censura la sentenza per mancato esame e/o travisamento delle risultanze documentali (violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 1335 c.c.) nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che le raccomandate inviate da non erano idonee a produrre effetto interruttivo in quanto Parte_1 non formalmente ricevute e legalmente conosciute dal CP_2
Deduce, in particolare, che le comunicazioni interruttive della prescrizione sono state inviate all'indirizzo di residenza e/o domicilio professionale del così come indicato dallo stesso professionista alla Cassa e come CP_2 tuttora risulta dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro/Urbino e da quello dell'Ordine degli rilevando, altresì, che le stesse sono Parte_1 Parte_1 entrate nella sfera di conoscenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c. in quanto attualmente residenza della ex moglie e dei figli minorenni e sicuramente riferibile al e che dalla disamina del contenuto delle CP_2 raccomandate inviate sono rinvenibili tutti gli elementi essenziali ex art. 1219
c.c..
2.2. Con il secondo motivo deduce che la sentenza sarebbe in ogni caso errata per violazione della l. n. 6/1981 laddove l'art. 16, comma 1, obbliga gli iscritti agli albi degli ingegneri a comunicare le variazioni attinenti allo stato di famiglia e che contrariamente alle deduzioni del giudice di prime cure, il CP_2 come si evince dalla documentazione in atti, non ha mai chiesto la cancellazione dal proprio albo professionale di riferimento.
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza Controparte_2 chiedendone l'integrale conferma.
In via preliminare, evidenzia che presso l'indirizzo di Pesaro, Via Buonarroti n.
18 aveva fissato unicamente il luogo di residenza sino al 22.01.2012, data in cui, in seguito alla separazione personale dalla moglie, trasferiva la propria residenza dapprima in Pesaro, Viale Trieste n. 153 e successivamente, con decorrenza dal 13.01.2014 in Albano Termen (PD), Via Don Lorenzo Milano n.
25 e ripropone le eccezioni già svolte in primo grado e ritenute assorbite,
5 relative alla mancanza, ad esclusione delle comunicazioni del 18.06.2008 e del
06.03.2019, di validi atti di messa in mora ex art. 2943 c.c.
3.1. Sul primo motivo di appello, ribadisce l'assenza di validi atti interruttivi, atteso che le comunicazioni risultano spedite ad indirizzi diversi rispetto alla sua residenza nonché che comunque le diffide non contengono alcuna messa in mora ex art. 2943 c.c..
3.2. Sul secondo motivo di appello rileva l'insussistenza di un obbligo di comunicare ad la variazione di residenza evidenziando, altresì, che l'art. 16, Parte_1 comma 1, della Legge n. 6/1981, contrariamente alle deduzioni di controparte, la quale non ha riportato non corrispondenti al reale ed effettivo testo del comma 1, non stabilisce nessun obbligo di comunicare variazioni relative allo stato di famiglia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 25 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. Osserva la Corte che l'ingiunzione di pagamento opposta riguarda l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dall' ing. Controparte_2 per gli anni dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2012 oltre interessi e sanzioni, e in particolare, i seguenti importi e titoli:
• € 3.637,41 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2006
• € 4.986,15 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2007
• € 4.241,38 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2008
• € 13.322,13 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2010
• € 28.891,04 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2011
• € 2.989,88 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2012
• € 52.610,39 a titolo di interessi e sanzioni.
Risulta, altresì', pacifico tra le parti che l'odierno appellato non abbia versato i contributi richiesti con la procedura monitoria per le annualità oggetto di causa.
7. In merito al termine prescrizionale, l'art. 18 della l. n. 6/1981 stabilisce che lo stesso va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento
6 ovvero dalla data di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento), come anche recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
29751/2022),
8. Con particolare riferimento alla inidoneità delle comunicazioni inviate ad interrompere la prescrizione osserva la Corte che secondo consolidata giurisprudenza, all'atto di messa in mora con efficacia interruttiva della prescrizione, quale atto unilaterale recettizio, si applica l'art. 1335 c.c. in base al quale l'atto stesso si presume conosciuto quando perviene all'indirizzo del destinatario, salva la prova a carico di quest'ultimo di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 9111/2012: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati ... Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione").
L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c. presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto.
Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell'atto abbia cambiato indirizzo, deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 c.c. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo del destinatario
7 (Cass., 25230/2015; Cass. 6284/2008; Cass. 773/2003; Cass. n. 4140/1999,
Cass. 10564/1998).
È stato altresì precisato (Cass. n. 11708/2011) che, "secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte osserva che le comunicazioni in atti (in particolare la nota d.d. 07.07.2015 il cui iter notificatorio
è avvenuto per “compiuta giacenza”) non sono idonee ad interrompere il decorso della prescrizione in quanto inviate presso l'indirizzo di Via Buonarroti n. 18,
Pesaro, che, con decorrenza dal 22.01.2012, non poteva più essere considerata come residenza del CP_2
10. In particolare, all'epoca della spedizione erano pacificamente residenti in via
Buonarroti il coniuge, legalmente separato, e i due figli minorenni con conseguente esclusione di un collegamento tra il luogo di destinazione delle comunicazioni e il destinatario, non rientrante nella sua sfera di dominio e controllo.
Come si evince dalla documentazione in atti, gli avvisi di ricevimento non risultano sottoscritti e trasmessi al mittente per compiuta giacenza, per un errore del servizio postale non imputabile al nemmeno a titolo di colpa. CP_2
8 L'uso della ordinaria diligenza richiesta dalla legge avrebbe dovuto imporre a di inviare le comunicazioni via pec nonché di richiedere alle Parte_1 amministrazioni competenti un certificato di residenza.
11. In merito al secondo motivo di appello si rileva che il cancellato da CP_2
nel 2012 non era tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 16, Parte_1 comma 1, della l. n. 6/1981 che, peraltro, non prevede - contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante - l'obbligo di comunicare variazioni dello stato di famiglia e del relativo cambio di residenza come si evince dalla piana lettura della norma: “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla Pt_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA” (senza che sia previsto l'ultimo inciso invece aggiunto nel testo del comma 1 ribadito anche alla pag. 27 del gravame ossia “nonché quelle relative allo stato di famiglia”).
È dunque irrilevante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di prime cure relativo all'intervenuta cancellazione dall'albo (in data 5 novembre 2012) laddove è pacifico fra le parti che il è rimasto sempre iscritto al CP_2 proprio albo professionale essendosi invece cancellato dalla con effetto Pt_1
30.12.2012,
L'art. 3 del r.d. n. 2537/1925 nel prevedere “Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza” onera il solo iscritto all'Albo (e non alla ) di Pt_1 comunicare le variazioni di residenza all'Ordine professionale di appartenenza, mentre un medesimo obbligo non risulta a carico dell'iscritto alla Pt_1 nemmeno dal Regolamento previdenziale (il non era, Parte_1 CP_2 peraltro più iscritto ad dal 30.12.2012). Parte_1
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità 9 della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa €
110.678,38) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a.;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Roma Via
[...] P.IVA_1
Salaria n.229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Arch.
, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dagli Controparte_1 avv.ti Francesco Giammaria (pec:
) e Iolanda Gentile (pec: Email_1
), Email_2 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._1 forza di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo datato
16.11.2021 dall'avv. Cristina Scilla (pec:
, Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 27/2024 depositata il 23.01.2024, notificata in data 26.01.2024.-
In punto: opposizione decreto ingiuntivo, contributi e sanzioni INARCASSA.-
1 CONCLUSIONI
INARCASSA:
“in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del Tribunale di
Padova n. 27/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024 (All. B), notificata dal difensore dell'Ing. nel giudizio di primo grado in data 26 gennaio 2024 (All. C),
CP_2 dichiarando non maturati i termini di prescrizione dei contributi (ed accessori) pacificamente dovuti dall'Ing. all' per tutto il periodo in
CP_2 Parte_1 contestazione e, pertanto, dichiarando l'Ing. tenuto al versamento dei
CP_2 contributi soggettivi, integrativi e di maternità (ed accessori) per il periodo anzidetto, nonché, per l'effetto, condannare l'Ing. a versare ad la somma
CP_2 Parte_1 complessiva di € 110.678,38 dovuta, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare applicabile, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2006 al 2012, come comprovato dagli accertamenti contabili eseguiti (Doc. 4 della produzione di primo grado) e dall'attestazione di credito rilasciata alla data del 5.5.2021 dal Responsabile della Direzione Attività Istituzionali dell' , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
635, secondo comma, c.p.c. (Doc. 5 della produzione di primo grado), oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e/o comunque rigettare la domanda di condanna dell'ing. già proposta da in via CP_2 Parte_1 monitoria in misura pari a € 110.678,38, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Padova l'ingegnere CP_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2021
[...] emesso dallo stesso Tribunale, con il quale veniva ingiunto di pagare all' la somma di € 110.678,38, di cui € 58.067,99 a titolo di contributi Parte_1 per gli anni dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2012 ed € 52.610,39 a titolo di sanzioni e interessi per gli anni dal 2007 al 2012.
Con l'impugnata sentenza il giudice patavino adito revocava il decreto ingiuntivo n. 518/2021 del 23/26 luglio 2021 del Tribunale di Padova e condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 11.000,00.
2 In via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione atteso che il ricorso in opposizione è stato correttamente depositato nei termini di legge.
Con particolare riferimento al dies a quo del termine prescrizionale, il giudice di prime cure rilevava che “dal documento 4 di parte resistente risulta che la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2006 è stata effettuata il 2 agosto 2007, quella relativa al 2007 è stata effettuata il 23 Dicembre 2008, quella relativa al 2008
è stata effettuata il 10 settembre 2009, quella relativa al 2009 è stata effettuata il
28 ottobre 2010, quella relativa al 2010 è stata effettuata il 29 ottobre 2011, quella relativa al 2011 è stata effettuata il 31 ottobre 2012; - alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 2 della legge n. 6/1981 e 36 dello Statuto
deve ritenersi che, relativamente a ciascun anno, il termine di Parte_1 prescrizione ha iniziato a decorrere in concomitanza con l'inoltro di ciascuna comunicazione reddituale;
- quanto all'anno 2012, allega che il Parte_1 ricorrente ha radicalmente omesso la comunicazione reddituale obbligatoria inerente all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume
d'affari dichiarato ai fini IVA. A questo proposito, non offre prova sufficiente dell'avvenuta comunicazione dei redditi l'estratto del sito web di (doc. Parte_1
15 del ricorrente), il quale, in relazione all'anno 2012, reca l'indicazione
“Dichiarazione presentata”, atteso che il ricorrente ha omesso qualsivoglia produzione documentale idonea a provare l'avvenuta comunicazione posta dalla legge a suo carico. Oltretutto, dall'estratto conto allegato alla comunicazione del 7 luglio 2015 si evince che i redditi relativi al 2012 sono stati acquisiti d'ufficio a mezzo anagrafe tributaria in data 4 agosto 2014. Ciò conferma che l'indicazione presente sul sito web di , così come sostenuto dalla all'udienza del 23 Parte_1 Pt_1 gennaio 2024, non può valere come prova del fatto che sarebbe stato il ricorrente
a farne sua sponte comunicazione;
- alla luce di ciò, deve ritenersi che in relazione all'anno 2012 la prescrizione ha iniziato a decorrere in data 4 agosto 2014, che è il momento a partire dal quale è stata posta concretamente in condizione Parte_1 di far valere il proprio diritto. Nel caso di specie, infatti, il principio generale stabilito dall'art. 2935 c.c. in materia di decorrenza della prescrizione deve trovare necessaria applicazione in luogo della norma speciale stabilita dall'art. 18, comma
2 della legge n. 6/1981. Se è corretto ritenere che il termine di prescrizione
3 effettivamente non inizia a decorrere in caso di omessa trasmissione alla della Pt_1 comunicazione di cui all'art. 16, non vi emotivo di escludere che esso inizi regolarmente a decorrere nel momento in cui la abbia provveduto ad acquisire Pt_1 autonomamente il dato reddituale e gli altri elementi eventualmente necessari a quantificare e far valere il proprio diritto contributivo”.
Evidenziava, altresì: “quanto ai crediti relativi agli anni 2006, 2007, 2008, anche a voler ritenere che la prescrizione sia stata interrotta per mezzo della missiva del 17 ottobre 2011, ricevuta il 26 ottobre 2011, essa è comunque maturata per tutti e tre gli anni in data 26 ottobre 2016; - la nota del 7 luglio 2015 è stata infatti comunicata presso l'indirizzo di Via Buonarroti n. 18, 61121 Pesaro, che all'epoca della spedizione non poteva più essere considerato l'indirizzo del ricorrente, atteso che costui aveva cambiato residenza (in Viale Trieste 153) a partire dal 22 dicembre
2012. All'epoca della spedizione erano pacificamente residenti in via Buonarroti n.
18 l'ex moglie del ricorrente e i due figli di minorenni, e non può ritenersi che, a maggior ragione a seguito della rottura del rapporto matrimoniale, il ricorrente abbia mantenuto un collegamento sufficientemente significativo con l'indirizzo di via
Buonarroti n. 18; - oltretutto, l'art. 16, comma 1 della legge n. 6/1981 obbliga i soli
“iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti” a comunicare alla con lettera Pt_1 raccomandata, tra i vari dati, le “indicazioni […] relative allo stato di famiglia”
(compreso quindi il luogo di residenza). Nel caso di specie, è pacifico in causa che il ricorrente si sia cancellato dall'albo già in data 5 novembre 2012. Pertanto, successivamente a tale data, nei suoi confronti non poteva operare l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 16, comma 1 della legge n. 6/1981; - quanto ai debiti relativi agli anni dal 2009 al 2011, la prescrizione, come detto, è iniziata a decorrere al più tardi a partire dal 31 ottobre 2012, con sua maturazione al più tardi in data 31 ottobre 2017, attesa la già dichiarata inidoneità all'interruzione della prescrizione della nota del 7 luglio 2015; quanto ai debiti relativi all'anno 2012, la prescrizione deve ritenersi maturata il 4 agosto 2019, senza che sia sopravvenuto alcun valido atto interruttivo, tenuto conto che anche la lettera datata 30 maggio
2019 è stata spedita presso l'indirizzo di via Buonarroti n. 18”.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello formulando due Parte_1
(2) distinti motivi di gravame.
4 2.1. Con il primo motivo - dato atto che è pacifico che l'odierno appellato non ha versato i contributi richiesti con la procedura monitoria per le annualità oggetto di causa - censura la sentenza per mancato esame e/o travisamento delle risultanze documentali (violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 1335 c.c.) nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che le raccomandate inviate da non erano idonee a produrre effetto interruttivo in quanto Parte_1 non formalmente ricevute e legalmente conosciute dal CP_2
Deduce, in particolare, che le comunicazioni interruttive della prescrizione sono state inviate all'indirizzo di residenza e/o domicilio professionale del così come indicato dallo stesso professionista alla Cassa e come CP_2 tuttora risulta dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro/Urbino e da quello dell'Ordine degli rilevando, altresì, che le stesse sono Parte_1 Parte_1 entrate nella sfera di conoscenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c. in quanto attualmente residenza della ex moglie e dei figli minorenni e sicuramente riferibile al e che dalla disamina del contenuto delle CP_2 raccomandate inviate sono rinvenibili tutti gli elementi essenziali ex art. 1219
c.c..
2.2. Con il secondo motivo deduce che la sentenza sarebbe in ogni caso errata per violazione della l. n. 6/1981 laddove l'art. 16, comma 1, obbliga gli iscritti agli albi degli ingegneri a comunicare le variazioni attinenti allo stato di famiglia e che contrariamente alle deduzioni del giudice di prime cure, il CP_2 come si evince dalla documentazione in atti, non ha mai chiesto la cancellazione dal proprio albo professionale di riferimento.
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza Controparte_2 chiedendone l'integrale conferma.
In via preliminare, evidenzia che presso l'indirizzo di Pesaro, Via Buonarroti n.
18 aveva fissato unicamente il luogo di residenza sino al 22.01.2012, data in cui, in seguito alla separazione personale dalla moglie, trasferiva la propria residenza dapprima in Pesaro, Viale Trieste n. 153 e successivamente, con decorrenza dal 13.01.2014 in Albano Termen (PD), Via Don Lorenzo Milano n.
25 e ripropone le eccezioni già svolte in primo grado e ritenute assorbite,
5 relative alla mancanza, ad esclusione delle comunicazioni del 18.06.2008 e del
06.03.2019, di validi atti di messa in mora ex art. 2943 c.c.
3.1. Sul primo motivo di appello, ribadisce l'assenza di validi atti interruttivi, atteso che le comunicazioni risultano spedite ad indirizzi diversi rispetto alla sua residenza nonché che comunque le diffide non contengono alcuna messa in mora ex art. 2943 c.c..
3.2. Sul secondo motivo di appello rileva l'insussistenza di un obbligo di comunicare ad la variazione di residenza evidenziando, altresì, che l'art. 16, Parte_1 comma 1, della Legge n. 6/1981, contrariamente alle deduzioni di controparte, la quale non ha riportato non corrispondenti al reale ed effettivo testo del comma 1, non stabilisce nessun obbligo di comunicare variazioni relative allo stato di famiglia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 25 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. Osserva la Corte che l'ingiunzione di pagamento opposta riguarda l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dall' ing. Controparte_2 per gli anni dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2012 oltre interessi e sanzioni, e in particolare, i seguenti importi e titoli:
• € 3.637,41 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2006
• € 4.986,15 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2007
• € 4.241,38 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2008
• € 13.322,13 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2010
• € 28.891,04 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2011
• € 2.989,88 a titolo di contributo soggettivo e integrativo 2012
• € 52.610,39 a titolo di interessi e sanzioni.
Risulta, altresì', pacifico tra le parti che l'odierno appellato non abbia versato i contributi richiesti con la procedura monitoria per le annualità oggetto di causa.
7. In merito al termine prescrizionale, l'art. 18 della l. n. 6/1981 stabilisce che lo stesso va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento
6 ovvero dalla data di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento), come anche recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
29751/2022),
8. Con particolare riferimento alla inidoneità delle comunicazioni inviate ad interrompere la prescrizione osserva la Corte che secondo consolidata giurisprudenza, all'atto di messa in mora con efficacia interruttiva della prescrizione, quale atto unilaterale recettizio, si applica l'art. 1335 c.c. in base al quale l'atto stesso si presume conosciuto quando perviene all'indirizzo del destinatario, salva la prova a carico di quest'ultimo di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 9111/2012: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati ... Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione").
L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c. presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto.
Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell'atto abbia cambiato indirizzo, deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 c.c. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo del destinatario
7 (Cass., 25230/2015; Cass. 6284/2008; Cass. 773/2003; Cass. n. 4140/1999,
Cass. 10564/1998).
È stato altresì precisato (Cass. n. 11708/2011) che, "secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte osserva che le comunicazioni in atti (in particolare la nota d.d. 07.07.2015 il cui iter notificatorio
è avvenuto per “compiuta giacenza”) non sono idonee ad interrompere il decorso della prescrizione in quanto inviate presso l'indirizzo di Via Buonarroti n. 18,
Pesaro, che, con decorrenza dal 22.01.2012, non poteva più essere considerata come residenza del CP_2
10. In particolare, all'epoca della spedizione erano pacificamente residenti in via
Buonarroti il coniuge, legalmente separato, e i due figli minorenni con conseguente esclusione di un collegamento tra il luogo di destinazione delle comunicazioni e il destinatario, non rientrante nella sua sfera di dominio e controllo.
Come si evince dalla documentazione in atti, gli avvisi di ricevimento non risultano sottoscritti e trasmessi al mittente per compiuta giacenza, per un errore del servizio postale non imputabile al nemmeno a titolo di colpa. CP_2
8 L'uso della ordinaria diligenza richiesta dalla legge avrebbe dovuto imporre a di inviare le comunicazioni via pec nonché di richiedere alle Parte_1 amministrazioni competenti un certificato di residenza.
11. In merito al secondo motivo di appello si rileva che il cancellato da CP_2
nel 2012 non era tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 16, Parte_1 comma 1, della l. n. 6/1981 che, peraltro, non prevede - contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante - l'obbligo di comunicare variazioni dello stato di famiglia e del relativo cambio di residenza come si evince dalla piana lettura della norma: “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla Pt_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA” (senza che sia previsto l'ultimo inciso invece aggiunto nel testo del comma 1 ribadito anche alla pag. 27 del gravame ossia “nonché quelle relative allo stato di famiglia”).
È dunque irrilevante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di prime cure relativo all'intervenuta cancellazione dall'albo (in data 5 novembre 2012) laddove è pacifico fra le parti che il è rimasto sempre iscritto al CP_2 proprio albo professionale essendosi invece cancellato dalla con effetto Pt_1
30.12.2012,
L'art. 3 del r.d. n. 2537/1925 nel prevedere “Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza” onera il solo iscritto all'Albo (e non alla ) di Pt_1 comunicare le variazioni di residenza all'Ordine professionale di appartenenza, mentre un medesimo obbligo non risulta a carico dell'iscritto alla Pt_1 nemmeno dal Regolamento previdenziale (il non era, Parte_1 CP_2 peraltro più iscritto ad dal 30.12.2012). Parte_1
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità 9 della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa €
110.678,38) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a.;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10