Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03550/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2026, proposto da -OMISSIS- World Spiritual University Organizzazione di Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29.12.2025, notificata all'Ente con pec del 22.01.2026, avente a oggetto -Determinazione n. G08390 del 24.06/.2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01.07.2024, -Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e o di deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106.2020 -Cancellazione enti inadempienti-, nella parte in cui ha disposto la cancellazione dell’odierna ricorrente dal RUNTS, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, ove mai notificate, la Determinazione Dirigenziale n. G08390 del 24/06/2024 e la successiva rettifica n. G08745 del 01/07/2024, richiamate nel provvedimento impugnato quali diffide ad adempiere;
nonché per la declaratoria dell’illegittimità della disposta cancellazione e del conseguente diritto della ricorrente a permanere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con contestuale ordine alla Regione Lazio di disporre l’immediata reiscrizione dell’Associazione ricorrente nel RUNTS, con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ID TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2026 e depositato nella stessa data, il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. G17795 del 29 dicembre 2025, pubblicata sul B.U.R.L. n. 107, supplemento 1, del 30 dicembre 2025, con la quale la Regione Lazio ha disposto la cancellazione dell'ente dal RUNTS per mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti previsti dagli artt. 8, comma 6, e 20, comma 1, del d.m. 15 settembre 2020, n. 106.
2. In punto di fatto rappresenta:
- di essere stato iscritto nel RUNTS – sezione ODV – con determinazione n. G08821 del 7 luglio 2022, a seguito della procedura di trasmigrazione automatica dal preesistente registro regionale;
- di aver ricevuto la notifica del provvedimento finale di cancellazione a mezzo PEC il 22 gennaio 2026;
- di non aver mai ricevuto la comunicazione individuale della diffida ad adempiere contenuta nella determinazione n. G08390 del 24 giugno 2024, rettificata dalla n. G08745 del 1° luglio 2024;
- di averne appreso l'esistenza solo dalla lettura del provvedimento di cancellazione.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio eccependo, con apposita memoria, in via preliminare la tardività del ricorso per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del 30 dicembre 2025 e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, evidenziando la piena legittimità della pubblicazione, quale forma di comunicazione legale ai sensi dell'art. 8 l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011, nonché la pluralità di strumenti informativi attivati (Forum del Terzo Settore, CSV Lazio, webinar) ed il carattere vincolato del potere di cancellazione; rappresenta, infine, che l’istante ha presentato una nuova istanza di reiscrizione in data 2 aprile 2026.
4. All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alle parti.
5. In via preliminare occorre scrutinare l'eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla difesa regionale, la quale non merita accoglimento.
5.1. La Regione sostiene che il termine di impugnazione di sessanta giorni sarebbe decorso dalla pubblicazione dell'atto sul B.U.R.L. del 30 dicembre 2025, con scadenza al 28 febbraio 2026, laddove il ricorso risulta depositato il 20 marzo 2026.
La tesi non è condivisibile per le ragioni che seguono.
5.2. Il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa è che il termine di impugnazione decorre, per i provvedimenti individuali, dalla piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ovvero dalla notificazione o comunicazione individuale, e non dalla mera pubblicazione su organi di informazione ufficiale, allorché quest'ultima non sia espressamente prevista dalla legge come equipollente alla notificazione individuale per quella specifica tipologia di atto.
L'art. 29 c.p.a. fissa il termine di sessanta giorni dalla " notificazione, comunicazione o piena conoscenza " del provvedimento. Il B.U.R.L. è lo strumento di pubblicità legale degli atti regionali a portata generale o normativa, ma non costituisce, di per sé e in via automatica, equipollente della notificazione individuale per atti recanti cancellazione dal RUNTS che incidono in modo immediato e diretto sulla sfera giuridica del destinatario.
5.3. La stessa condotta della Regione comprova tale impostazione: il provvedimento di cancellazione – atto con effetti giuridici immediatamente lesivi per lo specifico destinatario – è stato notificato a mezzo PEC in data 22 gennaio 2026.
È da tale data che, per la ricorrente, il termine di impugnazione ha preso a decorrere, con l’ovvia conseguenza che il ricorso risulta pertanto tempestivo.
In senso contrario non vale il richiamo all'art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011, secondo cui il B.U.R.L. è «strumento di pubblicità legale». Tale norma, di carattere generale, disciplina la pubblicità degli atti amministrativi regionali, ma non può interpretarsi nel senso di far decorrere i termini di impugnazione giurisdizionale di atti individuali, con effetto lesivo immediato, in capo al destinatario che ne abbia acquisito piena conoscenza solo successivamente e attraverso diverso canale istituzionale.
Per queste ragioni l’eccezione spiegata dall’ente regionale non può trovare accoglimento.
6. Prima di procedere all'esame del merito, è utile riepilogare il quadro normativo rilevante.
6.1. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito, per brevità, CTS ) ha istituito il RUNTS quale registro informatico pubblico, con funzione di qualificazione, trasparenza e pubblicità degli enti del Terzo Settore.
Ai sensi dell'art. 45 CTS, il RUNTS è fondato sui principi di pubblicità, trasparenza e certezza giuridica.
L'iscrizione è condizione necessaria per fregiarsi della qualifica di ETS, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, per partecipare a procedure di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni e per stipulare le convenzioni di cui all'art. 56 CTS.
L'art. 48, comma 4, CTS prevede che, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti, l'Ufficio del RUNTS « diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni» , decorso inutilmente tale termine, dispone la cancellazione.
6.2. Il d.m. 15 settembre 2020, n. 106 ( Regolamento recante le modalità di iscrizione, trascrizione e cancellazione dal RUNTS ) disciplina analiticamente la procedura.
In particolare:
- l'art. 20, comma 1, impone a ciascun ETS, successivamente all'iscrizione, di aggiornare le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, e di depositare gli atti previsti tramite apertura di apposite istanze di variazione e di deposito bilanci;
- l'art. 20, comma 7, dispone che, in caso di inadempimento, il competente ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, e che la mancata ottemperanza comporta la cancellazione;
- l'art. 23, comma 1, lettera e), include tra le ipotesi di cancellazione d'ufficio l'« inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del Runts, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni».
6.3. La procedura di trasmigrazione è disciplinata dall'art. 54 CTS e dall'art. 31 del d.m. n. 106/2020. Gli enti già iscritti nei precedenti registri regionali di ODV e APS, ove non esaminati nel merito entro la scadenza dei termini procedimentali, sono stati iscritti d'ufficio nelle corrispondenti sezioni del RUNTS; ciò tuttavia non li esonerava dagli obblighi di aggiornamento e integrazione dei dati previsti dall'art. 20, comma 1, del d.m. n. 106/2020.
7. Alla luce della ricostruzione del quadro normativo operata il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1. Il motivo centrale dedotto, ovvero la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, è suscettibile di favorevole delibazione, per le ragioni che seguono.
La doglianza della parte ricorrente si impernia esclusivamente sul vizio procedimentale consistente nella mancata notificazione individuale della diffida ad adempiere.
La questione dirimente è quindi se la diffida di cui alla determinazione n. G08390 del 24 giugno 2024 – atto necessariamente presupposto e indefettibile della successiva cancellazione – potesse validamente essere portata a conoscenza della ricorrente mediante la sola pubblicazione sul B.U.R.L., ovvero se fosse necessaria la comunicazione personale.
7.2. Il Collegio ritiene che la diffida ad adempiere prevista dall'art. 20, comma 7, del d.m. n. 106/2020 sia un atto a contenuto individuale e recettizio, non un atto normativo o regolamentare, né un atto rivolto alla generalità o a una platea indifferenziata di destinatari. Essa è funzionalmente preordinata a consentire all'ente destinatario di regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, pena la cancellazione.
L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede che « l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ». La norma contempla la possibilità di sostituire la comunicazione personale con forme di pubblicità collettiva solo «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa ».
La deroga alla comunicazione individuale ha carattere eccezionale e presuppone, da un lato, una valutazione motivata in ordine alla reale impraticabilità della comunicazione individuale e, dall'altro, che le forme sostitutive prescelte siano idonee a garantire un'effettiva conoscibilità dell'atto.
7.3. Nel caso di specie, la Regione ha proceduto alla pubblicazione della diffida sul B.U.R.L. con espresso richiamo al valore di notifica, invocando la dimensione numerica dei destinatari.
Tuttavia, il Collegio osserva che la stessa amministrazione disponeva, per ciascun ente trasmigrato, della PEC istituzionale, acquisita al momento della trasmigrazione.
Il ricorso alla forma sostitutiva della pubblicazione non era dunque imposto da un'oggettiva impossibilità tecnica, ma da una scelta organizzativa, pur comprensibile sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa.
Tale scelta, tuttavia, non è idonea a sanare il vizio procedimentale nei confronti del singolo destinatario che provi – o rispetto al quale risulti accertato – di non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto. La pubblicazione sul B.U.R.L. non è di per sé sufficiente a integrare quella «effettiva conoscenza» della contestazione specifica e del termine assegnato che la funzione garantistica della diffida richiede. Il meccanismo della diffida-termine-cancellazione, essendo fondato su un procedimento doverosamente informato al principio del contraddittorio, postula che il destinatario abbia avuto un'opportunità reale di difendersi e di adempiere.
7.4. A tale conclusione non osta il dato – valorizzato dalla Regione – che il CSV Lazio abbia tentato un contatto telefonico il 13 settembre 2024, rimasto senza riscontro. Un tentativo di contatto telefonico risultato infruttuoso non equivale a comunicazione personale dell'atto né a consegna dell'atto medesimo o di una sua copia al destinatario. Analogamente, la partecipazione ai webinar organizzati dal CSV aveva carattere volontario e non costituisce forma di notificazione.
Significativo, per converso, è il fatto – espressamente riconosciuto dalla Regione – che la cancellazione materiale sia stata accompagnata dall'invio automatico di una PEC generata dalla piattaforma informatica Infocamere. Se l'infrastruttura informatica del RUNTS era in grado di generare automaticamente una comunicazione PEC al momento della cancellazione, non vi era ragione tecnica ostativa a che analoga comunicazione automatica venisse inoltrata al momento dell'adozione della diffida, con contestuale indicazione del termine e delle conseguenze dell'inottemperanza. L'asimmetria comunicativa – PEC per la cancellazione, mera pubblicazione sul B.U.R.L. per la diffida – rivela una contraddizione nell'agire amministrativo che non trova giustificazione sistematica.
7.5. La difesa regionale sostiene altresì che la cancellazione ha natura di atto vincolato e non sanzionatorio.
Sul punto, occorre chiarire che l'art. 48, comma 4, CTS e l'art. 20, comma 7, del d.m. n. 106/2020, laddove configurano un potere amministrativo che appare vincolato con riferimento alla disposta cancellazione non possono essere interpretati nel senso che la sequenza procedimentale che la precede possa essere liberamente semplificata: il carattere vincolato attiene alla fase finale (adozione del provvedimento a fronte dell'accertato inadempimento), non alla fase procedimentale della diffida, che è essa stessa presupposto legale necessario ed indefettibile del potere di cancellazione. Un atto vincolato adottato senza che il presupposto procedimentale – la diffida ritualmente comunicata – si sia perfezionato risulta illegittimo per carenza del presupposto.
7.6. La Regione eccepisce che parte ricorrente non contesta nel merito l'inadempimento e che il ricorso sarebbe pertanto sorretto da un interesse meramente strumentale.
L'eccezione va disattesa.
L'interesse del ricorrente non è meramente formale. Il vizio procedimentale dedotto – mancata conoscenza della diffida – non è un vizio formale irrilevante, ma il vizio che ha concretamente impedito allo stesso di adempiere tempestivamente.
L'accoglimento del ricorso determinerebbe la rinnovazione dell'intero procedimento garantistico, con nuova diffida ritualmente comunicata e concessione del termine prescritto per la regolarizzazione e la contestuale comprova del possesso dei requisiti: l'istante avrebbe in tal modo la possibilità concreta di adempiere ed evitare la cancellazione in tutte le ipotesi in cui – come quella che ricorre nel caso in esame – lo stesso sia dotato dei prescritti requisiti e abbia effettuato i doverosi adempimenti richiesti per il permanere dell’iscrizione, residuando un’irregolarità meramente formale; dato questo non oggetto di contestazione nel presente giudizio.
L'interesse è pertanto pienamente meritevole di tutela.
Depone ulteriormente in tal senso la circostanza – non contestata – che la ricorrente ha presentato domanda di reiscrizione al RUNTS il 2 aprile 2026, dimostrando la propria volontà di adempiere agli obblighi di legge; tale comportamento è concretamente incompatibile con l'inerzia volontaria che la Regione le imputa.
8. In definitiva, il provvedimento di cancellazione, adottato all'esito di un procedimento in cui la diffida non è stata ritualmente portata a conoscenza della parte ricorrente con comunicazione personale, è inficiato da vizio procedimentale consistente nella violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 48, comma 4, CTS e 20, comma 7, del d.m. n. 106/2020, e va pertanto annullato in parte qua .
9. Le spese possono essere eccezionalmente compensate alla luce dell’oggettiva novità della questione e della complessità organizzativa che la gestione del RUNTS pone alle amministrazioni regionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29 dicembre 2025, nella sola parte in cui ha disposto la cancellazione dal RUNTS della parte ricorrente.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
ID TA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ID TA | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.