Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/04/2026, n. 7244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7244 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7038 del 2025, proposto da OB RZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1268/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. AR GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1268/2024, che ha dichiarato “ il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021;2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 ” e ha ordinato “ al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore del ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art.22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Con atto depositato in data 17 aprile 2026 la parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento della somma da parte del Ministero, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.
6. Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “ quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ”, essendo “ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ”, per cui “ il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).
7. Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “ valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).
8. Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.
9. La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF CC, Presidente FF
AR GA, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR GA | AF CC |
IL SEGRETARIO