TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/05/2025, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 64615/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64615 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Francesco Borza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mostarda in Roma,
Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
- Attori -
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Falvella ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Roma Via Di Boccea n° 86
- Convenuti -
NONCHÉ Contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_5 C.F._5 - Intimati contumaci -
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Adolfo Ravà n° 75
- Terza intervenuta -
Oggetto: Leasing.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la in qualità di Parte_1
mandataria con rappresentanza della conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua condannare la Controparte_7 CP_4
e al pagamento di
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
€ 271.278,54 o di quella riconosciuta in corso di causa, oltre accessori per le causali di cui innanzi. Con ogni altro provvedimento conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento, nonché infine rimborso spese gen., maggiorazione 4% CAP ed IVA come per legge”.
Si costituivano in giudizio la , e Controparte_8 Controparte_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni;
CP_1
“Affinché l'Ill.ma Autorità adita voglia così provvedere e giudicare:
1)in via preliminare e pregiudiziale, disporre la riunione dei procedimenti RG 34628\14 ed RG
64615\2015 per ragione di connessione soggettiva ed oggettiva;
2) in via gradata, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento disporre la sospensione RG 64615\2015 in attesa della definizione del procedimento RG 34628\14, entrambi pendenti innanzi al tribunale di Roma;
3) dichiarare l'insussistenza dei presupposti del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e per l'effetto disporre il mutamento del rito;
4) nel merito, disporre il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, carente di prova;
5) dichiarare l'invalidità e\o inefficacia della garanzia fideiussoria;
6) dichiarare ex art. 1956 l'estinzione della garanzia fideiussoria;
7) con vittoria di spese ed onorari”.
Successivamente interveniva nel procedimento la cessionaria del credito e per essa Controparte_6
quale mandataria per la gestione del credito la iQera Italia S.p.A., facendo proprie le conclusioni rassegnate da parte ricorrente ed in particolare, testualmente: “SI COSTITUISCE nel procedimento indicato in epigrafe, in prosecuzione della cedente, riportandosi, Parte_2
integralmente, alle conclusioni già rassegnate nel presente giudizio dalla parte ricorrente e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate”.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito, il giudizio veniva riunito dal precedente giudicante e successivamente separato, con provvedimento del 12/07/2023, dal procedimento nrg.
34628/2014 e quest'ultimo, nel medesimo provvedimento, dichiarato estinto ex artt. 181 e 309
c.p.c. (per mancata comparizione all'udienza del 6.7.2023, nel procedimento 34628/2014, per dichiarata volontà delle parti); inoltre, per provvedimento del precedente giudicante del 6.10.2026, veniva dichiarato interrotto il solo rapporto processuale tra la e la Parte_1 [...]
in liquidazione, per intervenuto fallimento di quest'ultima (procedimento non riassunto CP_7
nei suoi confronti).
Infine, al termine dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/2024 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue
1. Con riguardo all'eccezione di usurarietà, parte convenuta sostiene violerebbero il tasso soglia di usura al 7,86%: il tasso di mora contrattuale fissato al 10,516%, il tasso di mora complessivo (dato dalla somma del tasso di mora contrattuale al 10,516% col tasso corrispettivo al 6,190%) e il tasso effettivo di mora indicato al 14,304%.
Tuttavia, si evidenzia, come la consulenza tecnica svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nrg. 34628/2014, a cui si deve riconoscere rigore metodologico e coerenza logica, ha escluso la presenza di alcun tasso usurario nel caso in oggetto.
La suddetta perizia deve ritenersi utilizzabile nel giudizio de quo, costituendo essa prova atipica nel cui ambito “sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti” che sono utilizzabili dal giudicante in quanto “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (cfr. Cass. 9242/2016, Cass. n.
15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 9843/2009 e Cass. n. 28855/2008), mentre alle consulenze di parte depositate nel medesimo procedimento che, comunque , hanno concordemente riconosciuto che il tasso corrispettivo rispetta la soglia d'usura, può attribuirsi un valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio le cui conclusioni il giudice non è tenuto a confutare (cfr. Cass. S.U. 13902/2013 e
Cass. 27297/2020).
Peraltro, la ricostruzione di parte convenuta non si ritiene condivisibile, in quanto non tiene in considerazione l'esistenza di una clausola di salvaguardia nel contratto di leasing, il cui scopo “è quello di “assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto” e “assicura che non venga mai superata la soglia dell'usura "oggettiva", escludendo, in tal guisa, il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca” (cfr. Cass.
13144/2023, Cass. 26286/2019).
A ciò, infine, si aggiunga che il calcolo, effettuato dai convenuti, del cosiddetto tasso effettivo di mora, risulta errato poiché "la disciplina antiusura si applica separatamente agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto) e agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora" (cfr. Cass. S.U. 19597/2020 e Cass.
13144/2023).
Di conseguenza, tenuto altresì conto che in base alla citata consulenza tecnica d'ufficio il tasso mora effettivamente fatturato è stato dello 7,86% (cfr. pag. 21), quindi entro il limite della soglia di usura, vanno respinte le eccezioni di parte convenuta ivi compresa quella di illegittimità della fideiussione - prestata dai Sigg.ri e e dagli altri fideiussori Controparte_2 Controparte_1
rimasti contumaci - in relazione alla dedotta usurarietà del tasso di interesse pattuito.
2. Sempre con riferimento alla fideiussione de qua, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1956
c.c., in quando la norma limita la sua sfera di applicazione alle cosiddette “obbligazioni future” ossia a quelle non ancora in esistenza, mentre l'obbligazione dei suddetti fideiussori è stata assunta, come riconosciuto dallo stesso eccipiente (cfr. pag. 14 comparsa di costituzione) in data antecedente
(cfr doc. 6 e 7 fascicolo di parte attrice) all'apertura della procedura di liquidazione nei confronti della (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) e nessuna prova è stata offerta Controparte_7 circa il fatto che, all'epoca della stipula della garanzia, il creditore fosse a conoscenza di una condizione di dissesto del debitore.
3. Viceversa, deve ritenersi fondata la richiesta dell'istituto di credito, in quanto correttamente documentata, tenuto conto della validità della clausola che prevede il pagamento dei canoni ancora dovuti, a titolo di penale (cfr. Cass. S.U. 2061/2021 e Cass. 28022/2021), oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Inoltre, siccome l'intervenuta ha formulato conclusioni di mero espresso richiamo a quelle rassegnate dalla cedente, la condanna al pagamento deve essere posta in favore della cedente stessa ex art. 112 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
e al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
, quale mandante della Parte_2 [...]
della somma complessiva pari ad Controparte_9
euro 271.278,54 oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
- condanna Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , in solido, alla rifusione
[...] Controparte_1 Controparte_2
in favore della , quale mandante della Parte_2 [...]
e della Controparte_9 [...]
e per essa quale mandataria per la gestione del credito la IQERA ITALIA S.P.A., in solido CP_6 dal lato attivo, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 657,07 per esborsi ed euro 22.457,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 30/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64615 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Francesco Borza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mostarda in Roma,
Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
- Attori -
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Falvella ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Roma Via Di Boccea n° 86
- Convenuti -
NONCHÉ Contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_5 C.F._5 - Intimati contumaci -
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Adolfo Ravà n° 75
- Terza intervenuta -
Oggetto: Leasing.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la in qualità di Parte_1
mandataria con rappresentanza della conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua condannare la Controparte_7 CP_4
e al pagamento di
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
€ 271.278,54 o di quella riconosciuta in corso di causa, oltre accessori per le causali di cui innanzi. Con ogni altro provvedimento conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento, nonché infine rimborso spese gen., maggiorazione 4% CAP ed IVA come per legge”.
Si costituivano in giudizio la , e Controparte_8 Controparte_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni;
CP_1
“Affinché l'Ill.ma Autorità adita voglia così provvedere e giudicare:
1)in via preliminare e pregiudiziale, disporre la riunione dei procedimenti RG 34628\14 ed RG
64615\2015 per ragione di connessione soggettiva ed oggettiva;
2) in via gradata, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento disporre la sospensione RG 64615\2015 in attesa della definizione del procedimento RG 34628\14, entrambi pendenti innanzi al tribunale di Roma;
3) dichiarare l'insussistenza dei presupposti del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e per l'effetto disporre il mutamento del rito;
4) nel merito, disporre il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, carente di prova;
5) dichiarare l'invalidità e\o inefficacia della garanzia fideiussoria;
6) dichiarare ex art. 1956 l'estinzione della garanzia fideiussoria;
7) con vittoria di spese ed onorari”.
Successivamente interveniva nel procedimento la cessionaria del credito e per essa Controparte_6
quale mandataria per la gestione del credito la iQera Italia S.p.A., facendo proprie le conclusioni rassegnate da parte ricorrente ed in particolare, testualmente: “SI COSTITUISCE nel procedimento indicato in epigrafe, in prosecuzione della cedente, riportandosi, Parte_2
integralmente, alle conclusioni già rassegnate nel presente giudizio dalla parte ricorrente e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate”.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito, il giudizio veniva riunito dal precedente giudicante e successivamente separato, con provvedimento del 12/07/2023, dal procedimento nrg.
34628/2014 e quest'ultimo, nel medesimo provvedimento, dichiarato estinto ex artt. 181 e 309
c.p.c. (per mancata comparizione all'udienza del 6.7.2023, nel procedimento 34628/2014, per dichiarata volontà delle parti); inoltre, per provvedimento del precedente giudicante del 6.10.2026, veniva dichiarato interrotto il solo rapporto processuale tra la e la Parte_1 [...]
in liquidazione, per intervenuto fallimento di quest'ultima (procedimento non riassunto CP_7
nei suoi confronti).
Infine, al termine dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/2024 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue
1. Con riguardo all'eccezione di usurarietà, parte convenuta sostiene violerebbero il tasso soglia di usura al 7,86%: il tasso di mora contrattuale fissato al 10,516%, il tasso di mora complessivo (dato dalla somma del tasso di mora contrattuale al 10,516% col tasso corrispettivo al 6,190%) e il tasso effettivo di mora indicato al 14,304%.
Tuttavia, si evidenzia, come la consulenza tecnica svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nrg. 34628/2014, a cui si deve riconoscere rigore metodologico e coerenza logica, ha escluso la presenza di alcun tasso usurario nel caso in oggetto.
La suddetta perizia deve ritenersi utilizzabile nel giudizio de quo, costituendo essa prova atipica nel cui ambito “sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti” che sono utilizzabili dal giudicante in quanto “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (cfr. Cass. 9242/2016, Cass. n.
15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 9843/2009 e Cass. n. 28855/2008), mentre alle consulenze di parte depositate nel medesimo procedimento che, comunque , hanno concordemente riconosciuto che il tasso corrispettivo rispetta la soglia d'usura, può attribuirsi un valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio le cui conclusioni il giudice non è tenuto a confutare (cfr. Cass. S.U. 13902/2013 e
Cass. 27297/2020).
Peraltro, la ricostruzione di parte convenuta non si ritiene condivisibile, in quanto non tiene in considerazione l'esistenza di una clausola di salvaguardia nel contratto di leasing, il cui scopo “è quello di “assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto” e “assicura che non venga mai superata la soglia dell'usura "oggettiva", escludendo, in tal guisa, il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca” (cfr. Cass.
13144/2023, Cass. 26286/2019).
A ciò, infine, si aggiunga che il calcolo, effettuato dai convenuti, del cosiddetto tasso effettivo di mora, risulta errato poiché "la disciplina antiusura si applica separatamente agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto) e agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora" (cfr. Cass. S.U. 19597/2020 e Cass.
13144/2023).
Di conseguenza, tenuto altresì conto che in base alla citata consulenza tecnica d'ufficio il tasso mora effettivamente fatturato è stato dello 7,86% (cfr. pag. 21), quindi entro il limite della soglia di usura, vanno respinte le eccezioni di parte convenuta ivi compresa quella di illegittimità della fideiussione - prestata dai Sigg.ri e e dagli altri fideiussori Controparte_2 Controparte_1
rimasti contumaci - in relazione alla dedotta usurarietà del tasso di interesse pattuito.
2. Sempre con riferimento alla fideiussione de qua, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1956
c.c., in quando la norma limita la sua sfera di applicazione alle cosiddette “obbligazioni future” ossia a quelle non ancora in esistenza, mentre l'obbligazione dei suddetti fideiussori è stata assunta, come riconosciuto dallo stesso eccipiente (cfr. pag. 14 comparsa di costituzione) in data antecedente
(cfr doc. 6 e 7 fascicolo di parte attrice) all'apertura della procedura di liquidazione nei confronti della (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) e nessuna prova è stata offerta Controparte_7 circa il fatto che, all'epoca della stipula della garanzia, il creditore fosse a conoscenza di una condizione di dissesto del debitore.
3. Viceversa, deve ritenersi fondata la richiesta dell'istituto di credito, in quanto correttamente documentata, tenuto conto della validità della clausola che prevede il pagamento dei canoni ancora dovuti, a titolo di penale (cfr. Cass. S.U. 2061/2021 e Cass. 28022/2021), oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Inoltre, siccome l'intervenuta ha formulato conclusioni di mero espresso richiamo a quelle rassegnate dalla cedente, la condanna al pagamento deve essere posta in favore della cedente stessa ex art. 112 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
e al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
, quale mandante della Parte_2 [...]
della somma complessiva pari ad Controparte_9
euro 271.278,54 oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
- condanna Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , in solido, alla rifusione
[...] Controparte_1 Controparte_2
in favore della , quale mandante della Parte_2 [...]
e della Controparte_9 [...]
e per essa quale mandataria per la gestione del credito la IQERA ITALIA S.P.A., in solido CP_6 dal lato attivo, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 657,07 per esborsi ed euro 22.457,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 30/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.