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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3120/2019 RG, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Antonio Cillo;
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Luigi Napolitano
convenuto
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino il , all'uopo deducendo: Controparte_1
- di operare da molti anni nel settore della vendita e riparazione di autoveicoli e motocicli, nuovi ed usati ed attività connesse;
- che per l'espletamento della propria attività, sino all'evento oggetto di causa, aveva in uso il locale sito nel Comune di alla via Lippiello n. 31, di proprietà della CP [...]
Controparte_2
- che il locale era stato adibito anche a sede legale e a deposito di documenti cartacei di archivio nonché di materiali, macchine, attrezzature e ricambi di autoveicoli e moto;
- che la zona in cui è situato il locale deposito non aveva mai ricevuto adeguata manutenzione da parte del , che sebbene sollecitato più volte aveva omesso ogni opera e/o Controparte_1 intervento per regimentare correttamente le acque piovane;
- che, in diverse occasioni, le strade della zona erano state interessate da diffusi allagamenti, CP_ causati dalla inidoneità dei dispositivi utilizzati dall' per lo scolo delle acque;
- che le caditoie presenti sul territorio non sono adeguate allo scopo e non vengono regolarmente pulite dall'Ente;
- che in data 28.11.2012 il Comune di veniva completamente allagato a causa del CP fenomeno alluvionale denominato “Medusa” ed il locale dell'attrice veniva invaso dalle acque che portarono detriti e fango al suo interno, causando la perdita e la distruzione totale dei documenti e dei materiali ivi custoditi con la conseguente impossibilità di ricostruire la contabilità degli ultimi 10 anni;
- che il si era reso responsabile della omessa manutenzione e/o pulizia delle Controparte_1 strade, determinando e/o aggravando le conseguenze del citato evento eccezionale e provocando un gravissimo danno alla società attrice quantificabile in euro 968.976,35, come da perizia giurata tecnica estimativa.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare i fatti ed in particolare riconoscere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
per l'evento dedotto in lite;
- in via subordinata accertare e dichiarare la CP responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla CP sua condotta, anche eventualmente in via equitativa ex art.1226 cc oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese, il tutto con attribuzione al difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.12.2019 si costituiva tardivamente il , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. e, nel merito, contestando il fatto storico e di danni dedotti in quanto non provati. Deduceva, in particolare, l'insussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al , configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di Controparte_1 caso fortuito in ragione dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico allegato. Concludeva chiedendo dichiararsi “inammissibile, improcedibile e nulla la domanda attorea e, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via gradata accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo all'attore e, per l'effetto, decurtare il risarcimento del danno in misura proporzionale alla sua percentuale di responsabilità sulla somma da accertare”. Vinte le spese.
Assunte le prove testimoniali, disposta ed espletata CTU, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis, sotto il profilo sia del petitum (risarcimento del danno), che della causa petendi (responsabilità ex art. 2051 c.c.), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Ciò posto, agisce in giudizio deducendo di aver subito ingenti danni a causa Parte_1 dell'allagamento dei locali-garage in cui, all'epoca dei fatti, svolgeva la propria attività, fenomeno verificatosi a seguito delle ingenti piogge cadute nel Comune di il 28.11.2012. CP
L'allagamento, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato in conseguenza della inidoneità e/o omessa manutenzione del sistema di regimentazione e scolo delle acque piovane che insiste sulla strada denominata via Lippiello.
Orbene, ritiene il Tribunale che sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del CP
, in qualità di proprietario-custode della strada (via Lippiello) in cui si è verificato
[...]
l'allagamento che ha poi causato l'inondazione e il riempimento di acqua del garage per cui è causa.
In merito, va rammentato che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis
Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass.
15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n.
472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Ne deriva che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare che il danno non è stato provocato dalla cosa, ma da un fattore estraneo al naturale dinamismo della stessa, quale può essere un fattore estraneo non controllabile, oppure l'uso imprudente e macroscopicamente illogico della res da parte del danneggiato, tanto da far ricadere la causa sul comportamento della stessa vittima.
Applicando tali principi al caso di specie, rileva il Tribunale che, a fronte della prova offerta dalla parte attrice circa il nesso causale tra l'allagamento di via Lippiello e il danneggiamento del suo locale -garage, il - pur eccependo la sussistenza del caso fortuito in ragione Controparte_1 dell'eccezionalità delle precipitazioni verificatesi sul luogo del sinistro - nulla ha provato in ordine alla ricorrenza, nella specie, dell'esimente invocata.
In proposito, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la
Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti (Cass., 24/3/2016, n. 5877), per cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877;
Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo,
Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane ( Cass., 9/3/2010, n. 5658).
Dunque, un temporale di particolare intensità può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente (Cass., 24/3/2016, n.
5877; Ordinanza n. 18856 / 2017).
Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che l'evento atmosferico è stato di intensità tale che i danni si sarebbero ugualmente, e nella stessa misura, verificati ( v. Cass., 9/3/2010, n. 5658 ).
Orbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il non abbia adeguatamente Controparte_1 assolto il proprio onere probatorio, in quanto, pur essendo pacifico e non contestato, che il luogo del sinistro fu interessato, il 28.12.2012, da una vera e propria alluvione generata da precipitazioni molto copiose (cfr., articoli di giornale prodotti da entrambe le parti) nondimeno non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere “eccezionale e imprevedibile” tale evento atmosferico né, soprattutto, il ha dimostrato di aver adeguatamente provveduto alla Controparte_1 manutenzione delle caditoie su via Lippiello, pur essendo emerso, dall'istruttoria orale espletata, che la strada in questione si allagava con frequenza.
Tale ultima circostanza è stata riferita, infatti, sia dalla teste , figlia del legale Testimone_1 rapp.te della società attrice, sia dal teste , meccanico. Quest'ultimo, della cui Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha infatti dichiarato “La strada di via Lippiello si allaga sempre e tanto so perché passavo per quella strada” (cfr. verbale del 15.3.2022)
All'ente custode, presunto responsabile, era invece imposto di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n.
5877), ovvero che il danno verificatosi non era prevedibile né evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative (art. 14 C.d.S.), e secondo il principio generale del neminem laedere.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Nel caso in esame, è emerso inconfutabilmente che a causa della copiosa pioggia si verificò l'allagamento della strada “via Lippiello” (in particolare, nell'articolo prodotto da entrambe le parti, si dà atto che anche la Caserma dei Carabinieri ubicata su via Lippiello si allagò).
L'enorme quantitativo di acqua piovana non fu adeguatamente regimentato e contenuto attraverso il sistema delle caditoie presenti su via Lippiello e, inevitabilmente, si riversò anche nella discesa della rampa di accesso al garage della società attrice.
A fronte di detta circostanza, il non ha fornito la prova – come era suo onere Controparte_1 fare - di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle caditoie né ha dimostrato che le piogge furono così intense che l'allagamento si sarebbe, comunque e nella stessa misura, verificato.
Non può ritenersi assolto l'onere probatorio in ragione della produzione in atti della determina di affidamento della pulizia delle caditorie comunali alla ditta sia perché risalente Controparte_4 all'anno 2010 (mentre l'evento si è verificato nel dicembre 2012) sia perché riguardante la
“manutenzione straordinaria” e non quella ordinaria.
Non vi è evidenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti in epoca prossima all'evento.
Non sono inoltre emerse colpe e/o mancanze di cautele da parte dell'attrice o di terzi che abbiano concorso alla causazione del danno.
Anche il riferimento operato dal CTU alla insufficienza delle caditoie presenti al termine della rampa di accesso al garage non appare idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'allagamento della strada e quello del garage, giacchè proprio l'inadeguatezza delle caditoie presenti lungo via Lippiello ha determinato l'allagamento della strada (fatto non contestato) e il conseguente riversarsi delle acque, in maniera esorbitante, lungo la rampa di accesso.
In conclusione, pertanto, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste la responsabilità del fatto illecito del per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 cc. Controparte_1
Occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti.
Sul punto va evidenziato che parte attrice ha assolto solo parzialmente all'onere probatorio.
Può dirsi accertato, in base ai rilievi compiuti in data 4.1.2013 dall'agente di Polizia Municipale del
, che in occasione dell'evento si verificarono i seguenti danni: Controparte_1
Ora, occorre rammentare che, in materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, l'attore ha l'onere di provare non solo l'esistenza ma anche l'entità del danno, essendo inibito al giudice il potere di ricorrere ad una valutazione equitativa dei danni allorchè la parte danneggiata sia nelle condizioni di dimostrarne l'esatta misura.
Ora, nel caso di specie può certamente procedersi ad una valutazione equitativa del danno in relazione alla distruzione della documentazione contabile. Tale distruzione ha senz'altro comportato difficoltà di gestione e ricostruzione dei rapporti in capo alla società attrice, che – in assenza di ulteriori evidenze ma tenuto conto della tipologia di attività svolta (cfr. visura in atti) - possono equitativamente quantificarsi in euro 5.000,00.
Il va condannato al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1 data dell'evento sino al soddisfo deve compiersi per i danni correlati alla distruzione degli oggetti presenti nel Parte_2 deposito al momento dell'allagamento.
Parte attrice ha prodotto in giudizio, al fine di comprovare l'entità del danno, l'elenco dei materiali danneggiati e la perizia di stima giurata redatta dal CTP Ing. Ha altresì dedotto Persona_1 di aver provveduto a condurre a rifiuto tali beni, producendo i relativi formulari. Le prove prodotte non sono sufficienti a comprovare il danno subito e, soprattutto, la relativa entità.
Quanto alla perizia del CTP, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza,
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 5667/2025).
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
Va peraltro sottolineato che, nella specie, parte attrice non ha neppure articolato prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, avrebbero potuto acquisire dignità e valore di prova (cfr. Cass. 4437/1997).
In ogni caso, giova sottolineare che, in ipotesi siffatte, parte attrice avrebbe dovuto far acclarare in contraddittorio con la controparte la tipologia e la quantità di materiale e di oggetti danneggiati prima di procedere allo smaltimento e alla distruzione.
L'iniziativa di portare a rifiuto i beni senza far accertare in via preventiva – mediante ATP ante causam – l'entità esatta del danno ne ha precluso l'accertamento nella presente sede, ove i predetti beni non sono più disponibili.
Sul punto, va rammentato che – re melius perpensa – il CTU non avrebbe comunque potuto procedere alla quantificazione dei danni (sebbene gli fosse stato conferito il relativo quesito) in quanto la CTU, non rappresentando un mezzo di prova, non può essere disposta per sopperire all'inattività delle parti ma solo per verificare la congruità di quanto richiesto in relazione a ciò che è stato già provato.
Neppure è ipotizzabile il ricorso al potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 15
c.p.c. che fa luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.
Tale potere, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non comprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onore della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire elementi probatori e dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo alcune lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
Nel caso di specie, l'attrice, pur potendo comprovare l'esatta entità dei danni subiti mediante un accertamento tecnico preventivo, non ha provveduto a tanto.
A fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio, tuttavia, non può procedersi alla valutazione equitativa del danno patrimoniale dedotto per gli oggetti distrutti.
La pretesa sul punto va disattesa.
Le spese – ivi comprese quelle relative alla CTU - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ssmmii, tenuto conto che “ai sensi dell'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (Cass. 15857/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3120/2019 RG, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di
[...] risarcimento del danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2. condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 545,50 ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Antonio Cillo;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico del . Controparte_1
Così deciso in Avellino il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3120/2019 RG, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Antonio Cillo;
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Luigi Napolitano
convenuto
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino il , all'uopo deducendo: Controparte_1
- di operare da molti anni nel settore della vendita e riparazione di autoveicoli e motocicli, nuovi ed usati ed attività connesse;
- che per l'espletamento della propria attività, sino all'evento oggetto di causa, aveva in uso il locale sito nel Comune di alla via Lippiello n. 31, di proprietà della CP [...]
Controparte_2
- che il locale era stato adibito anche a sede legale e a deposito di documenti cartacei di archivio nonché di materiali, macchine, attrezzature e ricambi di autoveicoli e moto;
- che la zona in cui è situato il locale deposito non aveva mai ricevuto adeguata manutenzione da parte del , che sebbene sollecitato più volte aveva omesso ogni opera e/o Controparte_1 intervento per regimentare correttamente le acque piovane;
- che, in diverse occasioni, le strade della zona erano state interessate da diffusi allagamenti, CP_ causati dalla inidoneità dei dispositivi utilizzati dall' per lo scolo delle acque;
- che le caditoie presenti sul territorio non sono adeguate allo scopo e non vengono regolarmente pulite dall'Ente;
- che in data 28.11.2012 il Comune di veniva completamente allagato a causa del CP fenomeno alluvionale denominato “Medusa” ed il locale dell'attrice veniva invaso dalle acque che portarono detriti e fango al suo interno, causando la perdita e la distruzione totale dei documenti e dei materiali ivi custoditi con la conseguente impossibilità di ricostruire la contabilità degli ultimi 10 anni;
- che il si era reso responsabile della omessa manutenzione e/o pulizia delle Controparte_1 strade, determinando e/o aggravando le conseguenze del citato evento eccezionale e provocando un gravissimo danno alla società attrice quantificabile in euro 968.976,35, come da perizia giurata tecnica estimativa.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare i fatti ed in particolare riconoscere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
per l'evento dedotto in lite;
- in via subordinata accertare e dichiarare la CP responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla CP sua condotta, anche eventualmente in via equitativa ex art.1226 cc oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese, il tutto con attribuzione al difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.12.2019 si costituiva tardivamente il , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. e, nel merito, contestando il fatto storico e di danni dedotti in quanto non provati. Deduceva, in particolare, l'insussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al , configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di Controparte_1 caso fortuito in ragione dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico allegato. Concludeva chiedendo dichiararsi “inammissibile, improcedibile e nulla la domanda attorea e, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via gradata accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo all'attore e, per l'effetto, decurtare il risarcimento del danno in misura proporzionale alla sua percentuale di responsabilità sulla somma da accertare”. Vinte le spese.
Assunte le prove testimoniali, disposta ed espletata CTU, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis, sotto il profilo sia del petitum (risarcimento del danno), che della causa petendi (responsabilità ex art. 2051 c.c.), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Ciò posto, agisce in giudizio deducendo di aver subito ingenti danni a causa Parte_1 dell'allagamento dei locali-garage in cui, all'epoca dei fatti, svolgeva la propria attività, fenomeno verificatosi a seguito delle ingenti piogge cadute nel Comune di il 28.11.2012. CP
L'allagamento, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato in conseguenza della inidoneità e/o omessa manutenzione del sistema di regimentazione e scolo delle acque piovane che insiste sulla strada denominata via Lippiello.
Orbene, ritiene il Tribunale che sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del CP
, in qualità di proprietario-custode della strada (via Lippiello) in cui si è verificato
[...]
l'allagamento che ha poi causato l'inondazione e il riempimento di acqua del garage per cui è causa.
In merito, va rammentato che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis
Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass.
15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n.
472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Ne deriva che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare che il danno non è stato provocato dalla cosa, ma da un fattore estraneo al naturale dinamismo della stessa, quale può essere un fattore estraneo non controllabile, oppure l'uso imprudente e macroscopicamente illogico della res da parte del danneggiato, tanto da far ricadere la causa sul comportamento della stessa vittima.
Applicando tali principi al caso di specie, rileva il Tribunale che, a fronte della prova offerta dalla parte attrice circa il nesso causale tra l'allagamento di via Lippiello e il danneggiamento del suo locale -garage, il - pur eccependo la sussistenza del caso fortuito in ragione Controparte_1 dell'eccezionalità delle precipitazioni verificatesi sul luogo del sinistro - nulla ha provato in ordine alla ricorrenza, nella specie, dell'esimente invocata.
In proposito, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la
Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti (Cass., 24/3/2016, n. 5877), per cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877;
Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo,
Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane ( Cass., 9/3/2010, n. 5658).
Dunque, un temporale di particolare intensità può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente (Cass., 24/3/2016, n.
5877; Ordinanza n. 18856 / 2017).
Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che l'evento atmosferico è stato di intensità tale che i danni si sarebbero ugualmente, e nella stessa misura, verificati ( v. Cass., 9/3/2010, n. 5658 ).
Orbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il non abbia adeguatamente Controparte_1 assolto il proprio onere probatorio, in quanto, pur essendo pacifico e non contestato, che il luogo del sinistro fu interessato, il 28.12.2012, da una vera e propria alluvione generata da precipitazioni molto copiose (cfr., articoli di giornale prodotti da entrambe le parti) nondimeno non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere “eccezionale e imprevedibile” tale evento atmosferico né, soprattutto, il ha dimostrato di aver adeguatamente provveduto alla Controparte_1 manutenzione delle caditoie su via Lippiello, pur essendo emerso, dall'istruttoria orale espletata, che la strada in questione si allagava con frequenza.
Tale ultima circostanza è stata riferita, infatti, sia dalla teste , figlia del legale Testimone_1 rapp.te della società attrice, sia dal teste , meccanico. Quest'ultimo, della cui Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha infatti dichiarato “La strada di via Lippiello si allaga sempre e tanto so perché passavo per quella strada” (cfr. verbale del 15.3.2022)
All'ente custode, presunto responsabile, era invece imposto di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n.
5877), ovvero che il danno verificatosi non era prevedibile né evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative (art. 14 C.d.S.), e secondo il principio generale del neminem laedere.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Nel caso in esame, è emerso inconfutabilmente che a causa della copiosa pioggia si verificò l'allagamento della strada “via Lippiello” (in particolare, nell'articolo prodotto da entrambe le parti, si dà atto che anche la Caserma dei Carabinieri ubicata su via Lippiello si allagò).
L'enorme quantitativo di acqua piovana non fu adeguatamente regimentato e contenuto attraverso il sistema delle caditoie presenti su via Lippiello e, inevitabilmente, si riversò anche nella discesa della rampa di accesso al garage della società attrice.
A fronte di detta circostanza, il non ha fornito la prova – come era suo onere Controparte_1 fare - di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle caditoie né ha dimostrato che le piogge furono così intense che l'allagamento si sarebbe, comunque e nella stessa misura, verificato.
Non può ritenersi assolto l'onere probatorio in ragione della produzione in atti della determina di affidamento della pulizia delle caditorie comunali alla ditta sia perché risalente Controparte_4 all'anno 2010 (mentre l'evento si è verificato nel dicembre 2012) sia perché riguardante la
“manutenzione straordinaria” e non quella ordinaria.
Non vi è evidenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti in epoca prossima all'evento.
Non sono inoltre emerse colpe e/o mancanze di cautele da parte dell'attrice o di terzi che abbiano concorso alla causazione del danno.
Anche il riferimento operato dal CTU alla insufficienza delle caditoie presenti al termine della rampa di accesso al garage non appare idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'allagamento della strada e quello del garage, giacchè proprio l'inadeguatezza delle caditoie presenti lungo via Lippiello ha determinato l'allagamento della strada (fatto non contestato) e il conseguente riversarsi delle acque, in maniera esorbitante, lungo la rampa di accesso.
In conclusione, pertanto, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste la responsabilità del fatto illecito del per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 cc. Controparte_1
Occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti.
Sul punto va evidenziato che parte attrice ha assolto solo parzialmente all'onere probatorio.
Può dirsi accertato, in base ai rilievi compiuti in data 4.1.2013 dall'agente di Polizia Municipale del
, che in occasione dell'evento si verificarono i seguenti danni: Controparte_1
Ora, occorre rammentare che, in materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, l'attore ha l'onere di provare non solo l'esistenza ma anche l'entità del danno, essendo inibito al giudice il potere di ricorrere ad una valutazione equitativa dei danni allorchè la parte danneggiata sia nelle condizioni di dimostrarne l'esatta misura.
Ora, nel caso di specie può certamente procedersi ad una valutazione equitativa del danno in relazione alla distruzione della documentazione contabile. Tale distruzione ha senz'altro comportato difficoltà di gestione e ricostruzione dei rapporti in capo alla società attrice, che – in assenza di ulteriori evidenze ma tenuto conto della tipologia di attività svolta (cfr. visura in atti) - possono equitativamente quantificarsi in euro 5.000,00.
Il va condannato al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1 data dell'evento sino al soddisfo deve compiersi per i danni correlati alla distruzione degli oggetti presenti nel Parte_2 deposito al momento dell'allagamento.
Parte attrice ha prodotto in giudizio, al fine di comprovare l'entità del danno, l'elenco dei materiali danneggiati e la perizia di stima giurata redatta dal CTP Ing. Ha altresì dedotto Persona_1 di aver provveduto a condurre a rifiuto tali beni, producendo i relativi formulari. Le prove prodotte non sono sufficienti a comprovare il danno subito e, soprattutto, la relativa entità.
Quanto alla perizia del CTP, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza,
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 5667/2025).
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
Va peraltro sottolineato che, nella specie, parte attrice non ha neppure articolato prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, avrebbero potuto acquisire dignità e valore di prova (cfr. Cass. 4437/1997).
In ogni caso, giova sottolineare che, in ipotesi siffatte, parte attrice avrebbe dovuto far acclarare in contraddittorio con la controparte la tipologia e la quantità di materiale e di oggetti danneggiati prima di procedere allo smaltimento e alla distruzione.
L'iniziativa di portare a rifiuto i beni senza far accertare in via preventiva – mediante ATP ante causam – l'entità esatta del danno ne ha precluso l'accertamento nella presente sede, ove i predetti beni non sono più disponibili.
Sul punto, va rammentato che – re melius perpensa – il CTU non avrebbe comunque potuto procedere alla quantificazione dei danni (sebbene gli fosse stato conferito il relativo quesito) in quanto la CTU, non rappresentando un mezzo di prova, non può essere disposta per sopperire all'inattività delle parti ma solo per verificare la congruità di quanto richiesto in relazione a ciò che è stato già provato.
Neppure è ipotizzabile il ricorso al potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 15
c.p.c. che fa luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.
Tale potere, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non comprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onore della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire elementi probatori e dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo alcune lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
Nel caso di specie, l'attrice, pur potendo comprovare l'esatta entità dei danni subiti mediante un accertamento tecnico preventivo, non ha provveduto a tanto.
A fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio, tuttavia, non può procedersi alla valutazione equitativa del danno patrimoniale dedotto per gli oggetti distrutti.
La pretesa sul punto va disattesa.
Le spese – ivi comprese quelle relative alla CTU - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ssmmii, tenuto conto che “ai sensi dell'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (Cass. 15857/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3120/2019 RG, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di
[...] risarcimento del danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2. condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 545,50 ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Antonio Cillo;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico del . Controparte_1
Così deciso in Avellino il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri