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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3335/2023
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 9.10.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'8.11.2023.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa); a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003, la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 14.3.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
30.1.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di accertare le condizioni sanitarie legittimanti “il riconoscimento della indennità di accompagnamento maturata dalla
domanda amministrativa”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata il Persona_1
4.9.2023, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti di prostatectomia per pregresso adenoma prostatico in entrambi i lobi (2014) in
attuale assenza di segni clinico di recidiva, obesità con IMC = 44,87 in soggetto con
quadro degenerativo spondilo discoartrosico a grave incidenza funzionale, sofferenza
cerebrovascolare cronica con pregressa lesione ischemica cerebrale (settembre 2022),
esiti di intervento di artroprotesi ginocchio sinistro e di tiroidectomia […] posso
II affermare che le affezioni del sig. come già riconosciuto in fase Parte_1
amministrativa non determinano, sia al momento della presentazione della domanda
amministrativa che allo stato attuale, una incapacità alla deambulazione autonoma
e/o la necessità di assistenza continua per carenza all'espletamento degli atti
quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
7.3.2025, ha concluso ritenendo che è affetto da: “Esiti di remoto Parte_1
intervento di prostatectomia radicale per K senza attuali segni di ripresa di malattia;
esiti di PTG sx e PT caviglia dx, spondiloartrosi in soggetto obeso con IMC = 39 a
grave I.F.; cerebrovasculopatia cronica;
ipertensione arteriosa [...] Le suddette
infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per
il quale il Sig. , tenendo conto del calcolo riduzionistico, è invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
propri della sua età grave pari al 100%. Dall'attento esame degli atti presenti nel
fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale si può affermare, che il su descritto
complesso patologico non determina l'incapacità del ricorrente allo svolgimento
autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e dunque non si rilevano i
requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e/o
assistenza continua, appare pertanto equo quanto stabilito dalla commissione medica”.
III In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
contro con ricorso iscritto al nr. 3335/2023 R.G. depositato l'8.11.2023 a
[...] CP_1
seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 7.3.2025 a firma del dr. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV