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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2022 r.g. vertente tra:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Gianclaudio Festa, dell'Avvocatura Regionale della Calabria, con domicilio eletto in Vibo Valentia, Via
Moricca n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio ES
Appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 mandato alle liti, allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CE ES, presso il cui studio sito in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso
Scrivo n. 25, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 1923/2021 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata il 12/10/2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/03/2021, il sig. Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di accertamento n. 3739190 della , limitatamente al presunto Parte_1 pagina 1 di 7 mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, relativa al veicolo tg.
CF119CV, per un importo complessivo pari ad € 185,84.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'estinzione del credito portato dall'avviso impugnato per decorso del termine prescrizionale e per l'effetto chiedeva che venisse dichiarato l'annullamento dell'avviso impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la che contestava la domanda attorea, eccependo, in Parte_1 via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.O., rientrando la presente controversia nell'ambito della Giurisdizione Tributaria;
eccepiva, sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 1923/2021, depositata in data
12/10/2021, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava non dovuta, per intervenuta prescrizione, la somma di € 185,84 richiesta con il suddetto avviso di accertamento, e condannava l' a rifondere le spese di lite Parte_2 in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia proponeva appello la , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“…ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in applicazione dell'art. 57 del DPR 602/73; previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare la infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e la domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, Parte_1 improponibile e, comunque, nel merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Parte appellante, in via pregiudiziale, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario. Nel merito, ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pagina 2 di 7 pretese creditorie sottese all'avviso di accertamento sopra indicato, senza considerare che nella fattispecie, trattandosi di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e non quello triennale di cui all'art. 5 del d.1. 31.12.82, n. 953.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per difetto di ius postulandi sul presupposto della mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico al difensore nonché la “nullità dell'atto di appello per carenza di legittimazione attiva a seguito della proclamazione del nuovo presidente della . Parte_1
Ribadiva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore di quello tributario eccepito dalla . Parte_1
Va rilevato, innanzitutto, che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nel caso di specie difetterebbe in capo al difensore della lo ius postulandi in ragione della mancata allegazione del Parte_1 decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico al difensore in giudizio, è privo di alcun pregio.
pagina 3 di 7 Sul punto basti rilevare che nel procedimento in esame, parte appellante, in sede di costituzione, ha depositato la procura generale alle liti e successivamente, a fronte dell'eccezione sollevata in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellato, ha depositato anche il decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico all'avv. Gianluca Festa (in qualità di difensore) e all'avv. Antonio Gregorio
ES (in qualità di domiciliatario).
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito da parte appellante, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350). Nella fattispecie per cui è causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni pagina 4 di 7 tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento chiedendo l'annullamento dello stesso per intervenuta prescrizione del credito tributario in esso indicato e relativo all'anno 2017.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica dell'avviso o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la pagina 5 di 7 relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.
16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n.
1394/2022 del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica dell'atto impugnato e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica dell'atto medesimo ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di accertamento n. 3739190, relativamente all'importo di
€ 185,84, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate dalle parti.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2022 r.g. vertente tra:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Gianclaudio Festa, dell'Avvocatura Regionale della Calabria, con domicilio eletto in Vibo Valentia, Via
Moricca n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio ES
Appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 mandato alle liti, allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CE ES, presso il cui studio sito in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso
Scrivo n. 25, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 1923/2021 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata il 12/10/2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/03/2021, il sig. Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di accertamento n. 3739190 della , limitatamente al presunto Parte_1 pagina 1 di 7 mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, relativa al veicolo tg.
CF119CV, per un importo complessivo pari ad € 185,84.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'estinzione del credito portato dall'avviso impugnato per decorso del termine prescrizionale e per l'effetto chiedeva che venisse dichiarato l'annullamento dell'avviso impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la che contestava la domanda attorea, eccependo, in Parte_1 via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.O., rientrando la presente controversia nell'ambito della Giurisdizione Tributaria;
eccepiva, sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 1923/2021, depositata in data
12/10/2021, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava non dovuta, per intervenuta prescrizione, la somma di € 185,84 richiesta con il suddetto avviso di accertamento, e condannava l' a rifondere le spese di lite Parte_2 in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia proponeva appello la , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“…ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in applicazione dell'art. 57 del DPR 602/73; previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare la infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e la domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, Parte_1 improponibile e, comunque, nel merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Parte appellante, in via pregiudiziale, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario. Nel merito, ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pagina 2 di 7 pretese creditorie sottese all'avviso di accertamento sopra indicato, senza considerare che nella fattispecie, trattandosi di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e non quello triennale di cui all'art. 5 del d.1. 31.12.82, n. 953.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per difetto di ius postulandi sul presupposto della mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico al difensore nonché la “nullità dell'atto di appello per carenza di legittimazione attiva a seguito della proclamazione del nuovo presidente della . Parte_1
Ribadiva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore di quello tributario eccepito dalla . Parte_1
Va rilevato, innanzitutto, che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nel caso di specie difetterebbe in capo al difensore della lo ius postulandi in ragione della mancata allegazione del Parte_1 decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico al difensore in giudizio, è privo di alcun pregio.
pagina 3 di 7 Sul punto basti rilevare che nel procedimento in esame, parte appellante, in sede di costituzione, ha depositato la procura generale alle liti e successivamente, a fronte dell'eccezione sollevata in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellato, ha depositato anche il decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico all'avv. Gianluca Festa (in qualità di difensore) e all'avv. Antonio Gregorio
ES (in qualità di domiciliatario).
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito da parte appellante, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350). Nella fattispecie per cui è causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni pagina 4 di 7 tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento chiedendo l'annullamento dello stesso per intervenuta prescrizione del credito tributario in esso indicato e relativo all'anno 2017.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica dell'avviso o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la pagina 5 di 7 relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.
16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n.
1394/2022 del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica dell'atto impugnato e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica dell'atto medesimo ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di accertamento n. 3739190, relativamente all'importo di
€ 185,84, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate dalle parti.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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