Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4130/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Cavour n. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Cavour n. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/9/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 26/07/2001 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 13/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati e abiteranno ciascuno l'immobile ove sono residenti e proprietari.
2. I sottoscritti si impegneranno al dovere di reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora.
3. Il figlio vivrà con la madre. Per_1
4. Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle proprie bollette
(Acqua/luce e gas) e al pagamento dei tributi dovuti.
5. I coniugi specificano di non avere debiti in comune e semmai dovessero appalesarsi debiti personali, questi saranno imputabili al soggetto stesso destinatario dell'atto, in conformità alla separazione dei beni già in atto;
6. La sig.ra riceverà € 500,00 (cinquecentoeuro/00) CP_1 mensili, a titolo di mantenimento, con bonifico bancario, con decorrenza immediata;
7. Il sig. provvederà, altresì, a corrispondere euro 500,00 Parte_1
(cinquecentoeuro/00) quale mantenimento del figlio minore, con bonifico bancario sempre nel conto corrente della sig.ra CP_1
8. Le spese ordinarie per il mantenimento del minore saranno a carico della madre, le straordinarie, secondo il protocollo vigente, a carico del padre, comprese le spese per la frequentazione della palestra e del doposcuola;
9. In occasione del compimento del 18 anno di età del sig. , il Persona_2 padre si impegna a pagare le spese del relativo ricevimento, sino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila euro) presenziando, unitamente alla sig.ra alla relativa festa;
CP_1
10. Tutti i mobili e arredi dell'immobile di via Delle Palme n. 35 resteranno in proprietà al sig. e la Sig.ra non Parte_1 CP_1 rivendicherà nessun diritto sugli stessi e conseguentemente il sig. Pt_1 non rivendicherà alcun diritto sui mobili e arredi di via Valenza 11/B
[...] con consequenziale diritto di proprietà riconosciuto alla sig.ra
[...]
[...
[...] ; Pt_2
11. La sig.ra sottoscrivendo il presente atto, si impegna CP_1
a rilasciare l'immobile di via delle Palme 35 in Isola delle Femmine entro giorno
25.09.2024, portando seco i propri oggetti personali;
di contro il sig. Pt_1 si impegna a prendere i propri oggetti personali, attualmente custoditi
[...] nella casa di via Valenza 11/B in Palermo, entro giorno 30.09.2024;
12. I coniugi si impegnano al rispetto dei relativi luoghi di dimora, consegnando le chiavi di casa a ciascuno degli aventi diritto;
13. In ragione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i loro rapporti economici operando i relativi conguagli e di non avere più alcuna pretesa da avanzare”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 119 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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