Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4803 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN PR e AT Di OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Basile e Carmine Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’ordinanza del Dirigente della 5 Direzione – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli n. 231 del 6.07.2022, notificata in data 18.07.2022, con la quale si ordina, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, di provvedere in proprio alla demolizione delle opere contestate “ tale da riportare il manufatto alla domanda di condono edilizio legge 724/94 prot. n. 8381 del 27.02.1995 ”, nel termine di 90 giorni, con l'avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza, il bene e l'area di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e che sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 31;
- di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4/4/2023 :
- dalla nota del Comune di Pozzuoli datata 4 novembre 2022 di reiezione implicita dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, inoltrata in data 13.10.2022 (sospesa con nota REG_UFFICIALE 0087132 del 4.11.2022) ai sensi dell'art. 36 e/o 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004;
- e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 231 del 6 luglio 2022 che ha ordinato alla signora PR AN di provvedere alla demolizione delle opere abusive contestate (come da segnalazione trasmessa dal Comando vigili urbani di Pozzuoli del 14 giugno 2021) “ tale da riportare il manufatto alla domanda di condono edilizio legge 724/94 prot. n. 8381 del 27.02.1995 ”, nel termine di 90 giorni, con l’avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e che sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 31.
Con motivi aggiunti depositati in data 4 aprile 2023 il gravame è stato esteso al provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica presentata in data 13 ottobre 2022 desunto dalla nota comunale del 4 novembre 2022, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato che la pratica “ allo stato attuale, non può avere seguito, poiché l’immobile è oggetto di richiesta di concessione in sanatoria ancora da definire ”.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pozzuoli.
Con memoria di data 23 ottobre 2025 i ricorrenti hanno dichiarato -ex art. 35, comma 1, lett. c del codice di rito- la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità e rappresentando che tale situazione deriva dal fatto che essi hanno provveduto a riqualificare l’intervento oggetto di contestazione e quindi non hanno più interesse all’annullamento degli atti impugnati.
La difesa del Comune, nelle successive memorie, ha evidenziato che non risulta all’amministrazione la asserita riqualificazione dell’intervento oggetto di contestazione e ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto ricorso, ma non si è opposto espressamente alla declaratoria di improcedibilità.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025 ove è stata trattenuta in decisione.
Stante la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, atteso che di fronte alla dichiarazione della parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore costituto, dell'essere venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del ricorso, il giudice non può fare altro che prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del giudizio, senza ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza di tale presupposto.
Il processo amministrativo possiede infatti quale caratteristica peculiare quello della natura soggettiva della giurisdizione esercitata, di conseguenza appartiene alla piena disponibilità della parte sia l’introduzione del giudizio sia la sua prosecuzione. Corollario di questo principio è quello secondo cui la parte ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. (TAR Veneto, Sez. II, 9 luglio 2020, n. 580).
Occorre pertanto dare applicazione al consolidato orientamento interpretativo secondo cui “ Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L'istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata. Ne consegue che, venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto. ” (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 9 aprile 2025, n. 653).
L’esito del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AO IN |
IL SEGRETARIO