Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/1970, n. 1654
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Sentenza 21 settembre 1970

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Costituiscono elementi caratteristici del rapporto di pubblico impiego a) la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro b) la prestazione di un'attivita lavorativa che sia in diretto collegamento con le finalita pubbliche proprie dell'ente C) il carattere di continuita della prestazione anche se limitata nel tempo (potendo essere il rapporto sia a tempo indeterminato, com'e normalmente previsto per gli impiegati di ruolo, sia a termine, come puo verificarsi per gli impiegati fuori ruolo d) l'esclusivita o, quanto meno, la prevalenza della prestazione a favore dell'ente pubblico e) la Determinazione dello stipendio o del salario F) l'esistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica G) un atto formale di nomina.*

La disposizione dell'art 387 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione dichiarato improcedibile non puo essere riproposto anche se non sia ancora decorso il termine previsto per proporre gravame, non si applica al regolamento di giurisdizione, non avendo questo carattere di vero e proprio mezzo di impugnazione ordinario o straordinario, in quanto diretto solo a risolvere, in via preliminare e definitiva, la questione di giurisdizione prima che sia intervenuta una pronuncia di merito. ( Conf 625'67, mass n 326617).*

Il principio della consumazione dell'impugnazione si applica al ricorso per Cassazione viziato da cause di inammissibilita o di improcedibilita solo quando sia gia intervenuta una pronuncia al riguardo. Pertanto, prima della emanazione della stessa e ammissibile la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del precedente viziato, purche non sia ancora decorso il termine per tale proposizione. ( Conf 983'67, mass n 327256).*

Un ente pubblico deve essere qualificato 'economico' quando eserciti un'attivita imprenditoriale, diretta alla produzione di beni e servizi o di intermediario negli scambi, ponendosi sullo stesso piano, in regime di concorrenza, effettiva o anche meramente potenziale, con i privati svolgenti analoghe attivita, allo scopo di realizzare, immediatamente e direttamente, un fine di lucro e, nel contempo, mediatamente e indirettamente, una finalita pubblica. ( nella specie, e stata esclusa tale classificazione per la cassa mutua malattie esercenti attivita commerciali della provincia di Milano, istituita con l 27 novembre 1960 n 1397).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/1970, n. 1654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1654
    Data del deposito : 21 settembre 1970

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