Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1958, n. 140
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 marzo 1958
Art. 5.
Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958