Art. 5.
Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.
Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.