Articolo 5 della Legge 23 giugno 1927, n. 1110
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 luglio 1927
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Versione
7 gennaio 1931
Art. 5. ((La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avra' luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio.

Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovra' computarsi quella della funivia. Quando pero' la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potra' essere aumentata di una quota non superiore alla annualita' posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario))
Entrata in vigore il 7 gennaio 1931