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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ON IZ presidente dott.ssa GI PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3668/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Rizzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23/27.6.2023, R.G. n. 14326/2022, il Tribunale di
Roma ha condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 9.453,64 per sorte capitale, oltre interessi di legge dalla domanda (5.6.2020) al soddisfo, e ha compensato tra le parti le spese processuali. pagina 1 di 8 Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, quanto segue:
- la Suprema Corte aveva affermato il principio di diritto secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. n. 511/1988, doveva essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia (Cass. 15 ottobre 2020, n. 22343);
- assodato il contrasto della direttiva con la norma italiana, occorreva verificare se fosse possibile la disapplicazione della norma stessa;
- se la Corte di Giustizia aveva statuito che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE andava interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica, tale interpretazione doveva ritenersi vincolante per i singoli Stati membri con efficacia ex tunc;
- irrilevante, ai fini della decisione, era il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
- considerato quanto sopra, la parte ricorrente aveva diritto all'accoglimento della domanda, risultando dimostrato, avuto riguardo alle fatture di pagamento e agli altri documenti giustificativi versati in atti, che aveva versato l'importo CP_1 complessivo di € 9.453,64, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le aveva addebitato;
- infondata era, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, avendo la ricorrente efficacemente interrotto la prescrizione con la pec del 4/5.6.2020.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo e III° motivo) – riformare l'ordinanza emessa il 23.06.2023, dall'Ufficio del
Tribunale civile di Roma, a definizione del giudizio rubricato con R.G. n. 14326/2022, e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 27.06.2023, nella parte in cui ha condannato alla restituzione Parte_1 in favore dell'odierna appellata dell'importo € 9.453,64, oltre interessi di legge, decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata, oltre interessi di mora medio tempore maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
*** pagina 2 di 8 Si è costituita, in data 20.11.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 la violazione degli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
***
All'udienza del 14.12.2023, parte appellante ha dichiarato che, nelle more del giudizio, erano state versate a parte appellata le somme in esecuzione provvisoria dell'ordinanza impugnata e ne ha chiesto la restituzione in caso di accoglimento dell'appello.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 15.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
ha articolato due motivi, così rubricati: Parte_1
1) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Carenza e/o difetto di motivazione. In ogni caso erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore››;
2) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››.
Nel corpo dell'atto (pag. 41 e segg.), ha poi censurato l'ordinanza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, lamentando come la fattura n. 2113437955 del 4.6.2010
(con scadenza il 24.6.2010) fosse prescritta, atteso che il primo reclamo pervenuto riportava la data del 14.7.2020, come risultava dalle ricevute di avvenuta consegna allegate al fascicolo di primo grado;
pertanto, in ogni caso e in subordine, la pretesa doveva essere ridotta pagina 3 di 8 dell'importo corrispondente a quanto versato a titolo di addizionale relativamente alla fattura predetta (complessivi € 565,46), sino al minor importo di € 8.888,18.
***
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve e alla quale l'appellante e l'appellata, nelle note difensive, non fanno cenno.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 pagina 4 di 8 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea,
pagina 5 di 8 dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
***
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza (ad eccezione di ciò che si dirà con riguardo a una minima parte del credito) della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
***
Fondato, di contro, è il motivo concernente la prescrizione.
È vero che la doglianza è stata articolata solo nella parte narrativa dell'atto di impugnazione e che nelle conclusioni non è stata formulata la richiesta di accoglimento dell'eccezione e di riduzione della somma dovuta.
Tuttavia, com'è noto, al fine dell'interpretazione del contenuto della domanda o delle difese delle parti, e dunque anche delle relative eccezioni, occorre fare riferimento al tenore complessivo dell'atto (cfr. Cass. n. 15707 del 12/06/2008, con cui la Suprema Corte ha pagina 6 di 8 confermato la sentenza che aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa).
Ciò detto, la fattura del 4.6.2010 aveva scadenza 24.6.2010, sicché il termine decennale andava a scadere il 24.6.2020.
È documentato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la richiesta di rimborso nei confronti di è stata inviata il 14.7.2020, quando era ormai maturato il Parte_1 decorso del suddetto termine.
Ne consegue che l'ordinanza va sul punto riformata e va dichiarato che il diritto alla ripetizione della somma di € 565,46 è prescritto, sicché spetta a a titolo di Controparte_1 ripetizione dell'indebito, la minor somma di € 8.888,18 (€ 9.453,64 - € 565,46).
Sulla suddetta somma decorrono gli interessi legali dalla domanda (5.6.2020) al saldo, come stabilito dal primo giudice con statuizione non oggetto di impugnazione.
***
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata soltanto con riguardo al quantum, nei termini e per le ragioni sopra indicati.
***
Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta (formulata da ) di Parte_1 condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza, limitatamente, però, all'importo di € 565,46.
L'appellante, infatti, con nota di deposito dell'11.9.2023, ha documentato il versamento della complessiva somma di € 9.850,01 in data 10.7.2023.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base a una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la somma di Parte_1
€ 565,46, oltre interessi legali dal 10.7.2023 (data del pagamento) al saldo. pagina 7 di 8 ***
Quanto alle spese, occorre tener conto, con riguardo alla parte prevalente e sostanziale della azionata pretesa, della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto degli altri motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale
(sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della
Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 14326/2022, pubblicata il 27.6.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 8.888,18, oltre interessi legali dalla domanda (5.6.2020) al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna a restituire a la somma di € 565,46, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dal 10.7.2023 al saldo.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA ON IZ
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ON IZ presidente dott.ssa GI PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3668/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Rizzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23/27.6.2023, R.G. n. 14326/2022, il Tribunale di
Roma ha condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 9.453,64 per sorte capitale, oltre interessi di legge dalla domanda (5.6.2020) al soddisfo, e ha compensato tra le parti le spese processuali. pagina 1 di 8 Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, quanto segue:
- la Suprema Corte aveva affermato il principio di diritto secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. n. 511/1988, doveva essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia (Cass. 15 ottobre 2020, n. 22343);
- assodato il contrasto della direttiva con la norma italiana, occorreva verificare se fosse possibile la disapplicazione della norma stessa;
- se la Corte di Giustizia aveva statuito che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE andava interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica, tale interpretazione doveva ritenersi vincolante per i singoli Stati membri con efficacia ex tunc;
- irrilevante, ai fini della decisione, era il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
- considerato quanto sopra, la parte ricorrente aveva diritto all'accoglimento della domanda, risultando dimostrato, avuto riguardo alle fatture di pagamento e agli altri documenti giustificativi versati in atti, che aveva versato l'importo CP_1 complessivo di € 9.453,64, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le aveva addebitato;
- infondata era, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, avendo la ricorrente efficacemente interrotto la prescrizione con la pec del 4/5.6.2020.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo e III° motivo) – riformare l'ordinanza emessa il 23.06.2023, dall'Ufficio del
Tribunale civile di Roma, a definizione del giudizio rubricato con R.G. n. 14326/2022, e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 27.06.2023, nella parte in cui ha condannato alla restituzione Parte_1 in favore dell'odierna appellata dell'importo € 9.453,64, oltre interessi di legge, decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata, oltre interessi di mora medio tempore maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
*** pagina 2 di 8 Si è costituita, in data 20.11.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 la violazione degli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
***
All'udienza del 14.12.2023, parte appellante ha dichiarato che, nelle more del giudizio, erano state versate a parte appellata le somme in esecuzione provvisoria dell'ordinanza impugnata e ne ha chiesto la restituzione in caso di accoglimento dell'appello.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 15.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
ha articolato due motivi, così rubricati: Parte_1
1) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Carenza e/o difetto di motivazione. In ogni caso erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore››;
2) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››.
Nel corpo dell'atto (pag. 41 e segg.), ha poi censurato l'ordinanza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, lamentando come la fattura n. 2113437955 del 4.6.2010
(con scadenza il 24.6.2010) fosse prescritta, atteso che il primo reclamo pervenuto riportava la data del 14.7.2020, come risultava dalle ricevute di avvenuta consegna allegate al fascicolo di primo grado;
pertanto, in ogni caso e in subordine, la pretesa doveva essere ridotta pagina 3 di 8 dell'importo corrispondente a quanto versato a titolo di addizionale relativamente alla fattura predetta (complessivi € 565,46), sino al minor importo di € 8.888,18.
***
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve e alla quale l'appellante e l'appellata, nelle note difensive, non fanno cenno.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 pagina 4 di 8 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
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Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea,
pagina 5 di 8 dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
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A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
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Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza (ad eccezione di ciò che si dirà con riguardo a una minima parte del credito) della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
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Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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Fondato, di contro, è il motivo concernente la prescrizione.
È vero che la doglianza è stata articolata solo nella parte narrativa dell'atto di impugnazione e che nelle conclusioni non è stata formulata la richiesta di accoglimento dell'eccezione e di riduzione della somma dovuta.
Tuttavia, com'è noto, al fine dell'interpretazione del contenuto della domanda o delle difese delle parti, e dunque anche delle relative eccezioni, occorre fare riferimento al tenore complessivo dell'atto (cfr. Cass. n. 15707 del 12/06/2008, con cui la Suprema Corte ha pagina 6 di 8 confermato la sentenza che aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa).
Ciò detto, la fattura del 4.6.2010 aveva scadenza 24.6.2010, sicché il termine decennale andava a scadere il 24.6.2020.
È documentato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la richiesta di rimborso nei confronti di è stata inviata il 14.7.2020, quando era ormai maturato il Parte_1 decorso del suddetto termine.
Ne consegue che l'ordinanza va sul punto riformata e va dichiarato che il diritto alla ripetizione della somma di € 565,46 è prescritto, sicché spetta a a titolo di Controparte_1 ripetizione dell'indebito, la minor somma di € 8.888,18 (€ 9.453,64 - € 565,46).
Sulla suddetta somma decorrono gli interessi legali dalla domanda (5.6.2020) al saldo, come stabilito dal primo giudice con statuizione non oggetto di impugnazione.
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In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata soltanto con riguardo al quantum, nei termini e per le ragioni sopra indicati.
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Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta (formulata da ) di Parte_1 condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza, limitatamente, però, all'importo di € 565,46.
L'appellante, infatti, con nota di deposito dell'11.9.2023, ha documentato il versamento della complessiva somma di € 9.850,01 in data 10.7.2023.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base a una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la somma di Parte_1
€ 565,46, oltre interessi legali dal 10.7.2023 (data del pagamento) al saldo. pagina 7 di 8 ***
Quanto alle spese, occorre tener conto, con riguardo alla parte prevalente e sostanziale della azionata pretesa, della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto degli altri motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale
(sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della
Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 14326/2022, pubblicata il 27.6.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 8.888,18, oltre interessi legali dalla domanda (5.6.2020) al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna a restituire a la somma di € 565,46, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dal 10.7.2023 al saldo.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA ON IZ
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