Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2853/2024 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025.
TRA
,in persona del Sindaco Avv. Parte_1 (C.F. P.IVA_1
Giuseppe Falcomatà, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [...] alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 on sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Codice fiscale, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n.registro imprese e partita IVA n. P.IVA_2
3158.3, quale cessionaria del credito e/o mandataria all'incasso, capogruppo del gruppo bancario CP_1 Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v.,
in persona del dott. Luca Scarpellini, in qualità di procuratore speciale (procura del 18. 1.2018 rep. n.31404 a firma notaio Persona_1 di Milano), rappresentata e difesa, in forza di procura espressa in calce al ricorso monitorio del 2.5.2024, dall'avv. Ezio Pugliese:
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2024 CP_1 CP_1 - quale cessionaria di crediti CP_2 - depositava presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorso monitorio
(R.G. n. 1695/2024), chiedendo di voler ingiungere al Parte_1 il
pagamento della somma di € 343.537,86 quale credito portato dalla fattura emessa da [...]
CP 2 n. SF00113524 del 19.07.2023 e non ancora saldata dall'Ente nonchè la somma di €
40,00 quale indennizzo ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, oltre interessi moratori maturati di €
33.902,67 e maturandi sino al soddisfo e spese del procedimento.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, in data 7.8.2024, emetteva decreto ingiuntivo n. 437/2024, ingiungendo al pagare "entro quaranta giorni dalla notificaParte_1
del presente decreto:
1. La somma di € 343.537,86 a titolo di sorte capitale;
2. gli interessi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo;
3.gli interessi anatocistici sugli interessi dovuti da almeno da sei mesi, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla notifica del decreto;
4. L'importo di € 40,00, quale risarcimento ex art.6 d. lgs. 231/2002, oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica del decreto;
5. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 607,00 per esborsi e €
2200,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali in misura pari al 15% dei compensi,
C.p.a. ed I.v.a. [...]"
Avverso tale provvedimento monitorio proponeva opposizione il Parte_1
convenendo in giudizio Controparte_1
[...]
L'opponente formulava le seguenti doglianze;
i) mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito monitorio portato in fattura;
ii) non dovutezza degli interessi moratori di cui al d lgs 231/2002;
iii) non dovutezza dell'indennizzo di cui all'art. 6 del d lgs 231/2002;
iv) opponibilità delle delibere di impignorabilità.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato da [...] CP_1 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 23.1.2025, si costituiva la società opposta la quale contestava in fatto e diritto l'opposizione avversaria chiedendone l'integrale rigetto.
Con separati atti depositati il 15.4.2025 e il 16.4.2025 le parti hanno rinunciato ed accettato la rinuncia agli atti del procedimento di opposizione ed al decreto ingiuntivo.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
All'udienza del 16.6.2025, i procuratori delle parti presentavano le seguenti conclusioni "chiedono congiuntamente che sia emessa sentenza di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Chiedono altresì che le spese di lite tra le parti siano integralmente compensate e che sia revocato il decreto ingiuntivo n. 437/2024.”.
Dopo breve discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Come noto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (così: Cass. civ. n. 19845/2019).
Nel caso di specie, all'udienza del 16.6.2025 le parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla definizione del presente giudizio.
Quanto esposto dalle parti integra senz'altro il presupposto in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la richiesta congiunta formulata dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. revoca il d.i. n. 437/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 7.8.2024;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)