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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10976/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. EVOLA MARIA MANUELA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentata e difefa dall'avv. CALABRO' Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO giusta procura in atti.
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_4 P.IVA_2
dall'avv. LO VECCHIO ALFIO giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 9
Gli attori, eredi di hanno allegato che la fornitura avente codice Persona_1
POD IT001E944111921 e n. cliente 944111921 (originariamente intestata a Persona_1
alimentava il locale ristorante pizzeria “Don Ciccio” sito in Bronte;
che in data
[...]
11.04.18 i tecnici di effettuavano una verifica al misuratore che ha dato Controparte_1
esito negativo;
che a seguito della verifica veniva redatto verbale n. 528613856/2018, nel quale veniva contestata una presunta irregolarità nei prelievi di energia elettrica del contatore e distaccavano illegittimamente la fornitura di energia elettrica asportando il contatore, lasciando il Per_1
privo di energia elettrica per circa quattro mesi;
che con raccomandata del 30/04/2018, il distributore inviava tabella di ricostruzione dei consumi per il periodo dal 12/04/2013 al
10/04/2018 utilizzando per la ricostruzione la tecnica della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione dei cavi;
che veniva inviata la fattura n. 87069005010262A del
15/07/2018 di € 65.299,57.
Gli attori sostenevano l'illegittimità della condotta delle convenute, ai sensi dell'art. 8 della delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo cui: “In deroga a quanto stabilito dal comma 4.3 dell'allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 del presente articolo, l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a) per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta”, in quanto al momento della verifica non era stata riscontrata alcuna situazione di pericolo e pagina 2 di 9 nessuna appropriazione fraudolenta di energia elettrica dato che non era stato rinvenuto alcun magnete e che il misuratore registrava con valori entro la norma.
Allegavano quindi di avere subito un danno economico dalla interruzione dell'erogazione di energia e ritenevano illegittima la fattura ed errata la ricostruzione dei consumi, chiedendo quindi di dichiarare l'inadempimento della convenuta e di condannarla al risarcimento del danno e di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di ricostruzione dei consumi.
Si costituiva eccependo la legittimità del proprio operato e la legittimità della Controparte_2
ricostruzione dei consumi.
Cont Si costituiva , eccependo la correttezza della ricostruzione dei consumi e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma portata dalla fattura contestata.
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Si ritiene provato, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della prova orale, che il contatore sia stato manomesso e che, fino al momento dell'accesso dei tecnici di
[...]
avvenisse un prelievo fraudolento di energia. CP_2
In particolare, nel verbale di verifica, il tecnico della ha accertato che sul Controparte_1
contatore era stato applicato un magnete di forte intensità, come desumibile dalle graffiature annerite sulla parte superiore del visibili anche dalle fotografie scattate in occasione Parte_5
della verifica;
che il corpo estraneo risultava posizionato anche al momento dell'arrivo dei tecnici, come dimostrato anche dall'esame visivo dalla porta esterna prospiciente la scala anti-
incendio.
pagina 3 di 9 Tale verbale è stato sottoscritto alla presenza delle Forze dell'ordine, che hanno seguito ogni passaggio della verifica.
Parte attrice ha contestato la presenza del magnete, che, effettivamente non è stato rinvenuto, ma il tecnico ha dichiarato che, dopo avere suonato, la moglie ed il figlio del Testimone_1
non aprivano immediatamente e che dalla strada si vedeva qualcuno togliere qualcosa di Per_1
anomalo sul contatore. Tale dichiarazione appare plausibile letta in uno alla successiva dichiarazione significativa, secondo cui la presenza del magnete era stata segnalata dalla
“interrogazione a distanza del contatore” attraverso l'assottigliamento della curva dei consumi tipico dell'apposizione di un magnete. Inoltre, benchè al momento della verifica segnalasse regolarmente i consumi, il contatore aveva i tenoni rotti. Ed ancora, veniva rinvenuta aperta la vetrata interna ed il contatore ricoperto di foglie.
La presenza di una manomissione è inoltre deducibile dalla circostanza di fatto secondo cui,
benchè la fornitura alimentasse molteplici utilizzatori elettrici, altamente energivori, come provato dal report fotografico ripreso in sede di Verifica, quali celle frigorifere, espositori frigo,
scaldabagno elettrico, abbattitore, condizionatori, illuminazione vasta sala ed anche la abitazione del posta al piano superiore rispetto al ristorante e dotata anche di pompa di calore, le Per_1
Curve di Carico registrate da remoto, riportanti l'energia e potenza rilevate dal Contatore nei giorni 8, 9, 10 e 11 aprile 2018, risultavano essere:
- 11.4.18 1,7kW max
- 10.4.18 3,3kW max, 0,096kW min
- 09.4.18 5,5kW max, 0,072kW min pagina 4 di 9 - 08.4.18 5,4kWmax, 0,072kW min.
su una potenza contrattuale di 10kW, quindi valori molto esigui.
Da un lato, dunque, deve dichiararsi la legittimità della condotta di che ha Controparte_2
effettuato la verifica e la rimozione del contatore alla presenza dell'intestatario e all'interno delle condizioni dell'art. 8 della delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Dall'altro, deve dichiararsi l'inadempimento dell'intestatario della fornitura che ha beneficiato di erogazione di energia, sottraendosi al pagamento.
Circa la ricostruzione dei consumi, , dopo aver eseguito la verifica e Controparte_1
riscontrato un prelievo fraudolento di energia, ha eseguito la ricostruzione dei consumi e, per stabilire la decorrenza del prelievo fraudolento, si è basata sull'analisi dello storico dei consumi;
ha così rilevato che a partire dall'Agosto 2011 i consumi registrati si erano notevolmente ridotti rispetto ai precedenti, passando da 35-43kWh/ giorno a valori di 15-25kWh
giornalieri, irrisori per una fornitura con una potenza di 10kW Trifase deputata ad alimentare il ristorante, la pizzeria, la sala da ballo e, indebitamente, anche la abitazione del (come Per_1
confermato dai testimoni). Il crollo improvviso dei consumi denota che l'utilizzo del magnete sia iniziato almeno dall'Agosto 2011 fino alla data di verifica.
Cont Tuttavia, correttamente ha quantificato i consumi solo per il periodo intercorrente fra il
12.4.2013 ed il 10.4.2018, in considerazione della prescrizione quinquennale.
Il criterio adottato per ricostruire i consumi è quello della potenza “tecnicamente prelevabile”,
cioè la massima potenza che è possibile assorbire attraverso il cavo di minor sezione tra la presa e l'impianto del cliente;
nel caso di specie, essendo la sezione minore quella pari a Pt_4
pagina 5 di 9 10mm2(portata 32,7kW) + 6 mm2(portata 7,8kW) è stata considerata la potenza massima
“tecnicamente prelevabile” da tale sezione, pari a 40,5kW; questo valore è stato moltiplicato per le ore medie statistiche di utilizzo che, per forniture in bassa tensione per uso diverso dall'abitazione, sono fissate in 1800 ore/anno, corrispondente a circa 5 ore al giorno, certamente sottostimato rispetto ad una struttura attiva ogni giorno per almeno 12 ore.
L'energia complessivamente ricostruita ammonta a 364.502kWh, cui sono stati detratti
46.875kWh fatturati nello stesso periodo, così determinando in 317.627kWh il consumo ulteriore da recuperare.
Per valutare la correttezza dell'operato, occorre riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
Orbene, la delibera n. 200 del 1999 diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, negli artt.9,
10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente. In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del pagina 6 di 9 gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo
(vedi art. 10 rubricato “ricostruzione dei consumi").
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 ).
Ora, la delibera n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla "rottura" o "guasto" del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore, che non possono equipararsi al prelievo irregolare e non sono pertanto regolamentate dalle delibere sopra indicate. Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate. In
particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
pagina 7 di 9 Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata. Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, può
procedersi al ricalcolo risalendo sino alla data di attivazione dell'utenza. Il termine finale è
ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica.
Nella fattispecie in esame, essendosi accertata la data della manomissione del contatore all'agosto del 2011, ovvero sette anni prima della verifica, ovvero un periodo troppo lontano nel tempo, per risalire ai consumi medi dei due anni precedenti, la ricostruzione dei consumi è stata correttamente fondata sull'unico dato oggettivo disponibile, vale a dire la potenza tecnicamente prelevabile in quel punto di prelievo in base alla sezione del cavo rilevata.
Conseguentemente, deve dichiararsi corretta l'individuazione della data di decorrenza della manomissione, il periodo di calcolo dei prelievi abusivi ed il criterio di calcolo.
Era, infatti, onere di parte attrice contestare lo storico dei consumi, oppure fornire una diversa spiegazione dell'abbattimento improvviso dei consumi a partire dal 2011 o allegare e provare periodi di chiusura del ristorante, diverse ore di utilizzo o potenza degli impianti.
§§§
In conclusione, le domande attoree vanno rigettate e, in accoglimento della domanda
Cont Cont riconvenzionale proposta da , gli attori vanno condannati a pagare pro quota a la somma di euro 65.035,34 a titolo di consumi di energia non pagati, oltre interessi dalla data della fattura sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- accoglie la domanda riconvenzionale di e per l'effetto Parte_4
Cont condanna gli attori a pagare pro quota a la somma di euro 65.035,34 a titolo di consumi di energia non pagati, oltre interessi dalla data della fattura sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in euro 4.253,00 per compensi per ciascuna parte, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario generali.
Così deciso in Catania, il 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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